Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 3.12.2024 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7707/2023 R.G. Lavoro e Previdenza tra rappresentata e difesa in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Daniele Carmine Gallo;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.2023, conveniva Parte_1
in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità della nota CP_1
del 24.10.2023 con cui l' le aveva richiesto la restituzione CP_2
delle somme in ipotesi indebitamente corrisposte per il periodo
2005- 2009 per euro 11.503,26 a titolo di pensione di inabilità con la conseguente condanna dell alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute a tale titolo.
In particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito in contestazione.
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fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che la ragione di credito invocata dall' attiene CP_1
ad una fattispecie d'indebito oggettivo, trattandosi di prestazione in ipotesi non spettante, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, dovendosi applicare, al caso di specie, il regime di prescrizione ordinaria decennale e dovendosi rilevare che fra la prima richiesta di pagamento dei crediti in contestazione ( 3 marzo 2010) e il successivo atto interruttivo documentato (24 ottobre 2023) è, appunto, decorso un termine superiore a quello previsto ex art. 2946 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
- dichiara prescritto l'indebito di cui alle note del CP_1
3.3.2010 e del 24.10.2023., e, per l'effetto, condanna l in CP_1
persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme eventualmente recuperate a tale titolo;
- condanna l in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 21.1.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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