Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21.10.2021 al n. 1748 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Mutuo promossa da:
corrente in Milano, ivi Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.
Andrea Rescigno, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in Prato, Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Maria Chiara Mereu, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Andrea
Mereu dello stesso Foro di Prato, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
All'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1
I. in via principale nel merito, accogliere il primo motivo di appello con il presente atto proposto da
[...]
e per l'effetto Parte_1
(i) riformare la Sentenza nella parte motiva in cui viene accertata la divergenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello applicato e in cui vengono indicati i motivi per i quali il costo della polizza assicurativa
CPI sottoscritta dal Sig. dovesse essere CP_1 incluso nel TAEG e per l'effetto,
(ii) accertata la correttezza dell'operato di
[...]
nell'indicazione del TAEG, riformare il capo della Pt_1
Sentenza nella parte motiva e nel primo capo del dispositivo nella parte in cui il Giudice di primo grado ha applicato gli articoli 125 bis e 117 del TUB e ha rideterminato il credito di “come da piano di Parte_1 ammortamento” elaborato dal CTU di primo grado;
(iii) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti di parte del primo grado e del presente grado di appello, ivi incluse le istanze istruttorie avversarie;
(iv) in considerazione della totale soccombenza del
Sig. , riformare la Sentenza nella parte motiva CP_1
e nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese di CTU e di CTP e per l'effetto (v) condannare il
Sig. alla restituzione e/o alla rifusione in CP_1 favore di degli importi già versati in Parte_1 esecuzione della Sentenza di primo grado, quantificati nella somma di Euro 24.979,93 per spese di CTU, rimborso
2 spese di CTP, spese legali e somme dichiarate indebite dalla Sentenza nonché al rimborso delle proprie spese legali sostenute in primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale per compensi professionali, e con ogni conseguente statuizione in ordine alla validità del
Contratto e alla conseguente debenza delle somme ancora dovute dal Sig. . CP_1
II. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali anche del grado d'appello, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55,
IVA e CPA come per legge”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., l'impugnazione di
[...]
Parte_1 nel merito
– rigettare in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Pt_1 Parte_1 confermando la sentenza n. 648/2021 resa dal Tribunale di
Prato depositata in cancelleria il 17 settembre 2021 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
– respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il sig. per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore intestatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1748/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 648 del
17.9.2021; parti: c. ), Parte_1 Controparte_1 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9-
11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 702 bis cpc, depositato in data 23 aprile 2018, esponeva: Controparte_1
- di avere stipulato in data 20 novembre 2011 con
[...] un contratto di finanziamento di credito “ al Parte_1 consumo” n 0010393934602929, per un importo di € 31.000,00 della durata di 180 mesi, al tasso annuale (TAN) del 9,73 % e con un TAEG del 10,430 % indicato in contratto;
- di avere riscontrato che il TAEG indicato in contratto era inferiore a quello effettivamente applicato, essendo stati addebitati costi per la concessione del finanziamento e previsto un tasso di interesse annuale a fronte di pagamenti effettuati mensilmente, così come emergente dalla consulenza allegata al ricorso;
- di avere, in definitiva, sopportato un TAEG diverso e superiore da quello indicato , pari al 11,842 % in luogo di 10,430 %, in palese violazione dell'art. 1284 c.c. e del comma 6 dell'art 117 del TUB;
- che ai sensi dell'art 125 bis del TUB l'erronea indicazione del TAEG comporta la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art 121, comma 1, lett. c, non erano stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, pubblicizzato nella documentazione predisposta, secondo quanto disposto dall'art 124 con applicazione, in ipotesi, di tasso nominale annuo dei Buoni del Tesoro annuali o altri titoli similari indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- di avere diritto al conguaglio della somma di € 17.085,24 quale differenza sui tassi pagati. Tanto premesso chiedeva l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione della somma di € 17.085,24, ovvero alla
4 differente somma determinata in corso di causa, con interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo, ovvero compensare gli importi con le rate scadute e a scadere, rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso di rendimento dei BOT nei 12 mesi anteriore alla stipula del contratto, rideterminando la rata mensile dovuta, con il favore delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore costituito. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la quale , quanto alla Parte_1 ricostruzione dei fatti, evidenziava che l'attore nel richiedere il finanziamento richiamato nel ricorso aveva aderito al programma assicurativo facoltativo denominato
“Polizza CPI” e le spese di incasso rata non stabilite da Pt_1
. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda assumendo la infondatezza delle pretese, in quanto la difformità del TAEG era connessa alla polizza assicurativa cui il cliente aveva aderito in sede di stipulazione del contratto, che correttamente – a norma dell'art 2, comma 3, lett. d, del DM 8 luglio 1992, non era stato inserita nel TAEG, trattandosi di assicurazione facoltativa. Part In ogni caso, rilevava che l'errata indicazione dell non avrebbe potuto essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB , né con applicabilità del tasso sostitutivo con cernente l'ipotesi di mancanza o nullità della clausola relativa agli interessi. Concludeva comunque per l'infondatezza ed il rigetto integrale delle domande avversarie con vittoria di spese e competenze di causa. Disposto il mutamento del rito, la causa era istruita con la produzione di documenti e con espletamento di CTU. Infine, all'udienza del 25 febbraio 2021, era riservata la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte . MOTIVI DELLA DECISIONE Nella determinazione del thema decidendum della presente controversia, va rilevato che oggetto della domanda principale di parte attrice è rappresentato dall'accertamento della invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi previste nel contratto di finanziamento di credito “ al consumo” n 0010393934602929, per un importo di € 31.000,00 della durata di 180 mesi, al tasso annuale (TAN) del 9,73 % e con un TAEG del 10,430 % indicato in contratto, stipulato il 20 novembre 2011 con . CP_2 Invero, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB). Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato
5 dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
6 "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1. 8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto. Nel caso in esame, parte attrice lamenta che , essendo stati addebitati costi per la concessione del finanziamento e previsto un tasso di interesse annuale a fronte di pagamenti effettuati mensilmente, nonché per il non corretto inserimento dei costi, il TAEG era diverso e superiore dl tasso indicato in contratto, così come emergente dalla consulenza allegata al ricorso. In senso contrario, parte convenuta deduce che gli unici costi applicati erano quelli connessi alla polizza assicurativa che, non essendo stata prevista come obbligatoria, correttamente non è stata considerata al fine della determinazione del TAEG indicato nel contratto. Il presupposto è che il premio assicurativo non è stato legittimamente inserito nel TAEG sull'assunto del carattere formalmente e sostanzialmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente ( qualificata come "facoltativa" - art. 16 del contratto di finanziamento ). Ebbene, con riferimento alle polizze assicurative stipulate in corrispondenza di un contratto di finanziamento ci si è interrogati in ordine alla inclusione o meno nel costo complessivo dell'operazione di finanziamento. Come è noto, la questione è oggetto di ancora aperte questioni interpretative. Punto di partenza è rappresentato dal principio affermato nella sentenza 5 aprile 2017, n. 8806 della I Sezione civile della Corte di SA secondo cui “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”. Se le istruzioni della BA d'AL emanate nel 2001 e nel 2006 prevedevano l'inclusione a tal fine delle
7 spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito” allo scopo di stigmatizzare la tesi della Corte territoriale, la quale aveva escluso dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese
“facoltative” , la stessa BA d'AL aveva proceduto nel corso del 2009 , con esplicito riferimento al calcolo del TEG, ad una revisione generale delle medesime precisando – al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo - che restano incluse nel conto di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”. Nella medesima prospettiva ermeneutica la S.C. (SA civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298), ha evidenziato che il costo della polizza non deve essere escluso dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato. Il principio, invero, è stato riferito alla nozione del TEG ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, nondimeno le argomentazioni richiamate appaiono certamente suscettibili di portata generale ed estensibili al TAEG. Con più specifico riguardo alla difformità tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo in conseguenza dell'inclusione del costo di polizze assicurative connesse al finanziamento nelle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621, del 12 settembre 2017, è il Collegio di Coordinamento che ha avuto modo di precisare che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria – con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell'art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG – allorché il mutuatario ne provi il carattere obbligatorio. Ai fini probatori, si è affermato, è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
3) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. D'altra parte, in senso contrario è stato riconosciuta all'intermediario la possibilità di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, fornendo elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto: a tal fine deve documentare, in via alternativa, di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del
8 TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione 9 gennaio 2018, n. 250, si è poi uniformato al principio di diritto enunciato dalla SA , precisando che “ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”. Ancora, con la decisione N. 16291 del 26 luglio 2018, il medesimo Collegio ha sottolineato come la visione sistematica della materia induce a ritenere razionale che vi sia una graduazione dei comportamenti sanzionabili tenuti dall'intermediario e che in tale graduazione il superamento del tasso soglia e, dunque, l'accertamento dell'usura debba rappresentare una sorta di extrema ratio e non una situazione diffusa. E rilevato che assume significativo rilievo la difformità normativa delle Istruzioni della BA d'AL emanate nel 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 rispetto a quelle del 2006. In materia, prima dell'avvento delle Istruzioni della BA d'AL dell'agosto2009, il punto 5 del paragrafo c 4 delle Istruzioni del 2006 stabiliva infatti che dovevano essere considerate nel TEGM anche le assicurazioni e la garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito, dovendosi escludere le medesime voci nel caso in cui queste derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge o qualora si trattasse di spese assicurative o di garanzia diverse da quelle indicate al citato punto 5. Mentre le precedenti Istruzioni facevano riferimento esclusivamente alle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso del credito, a norma del punto C4, n 5, di tali ultime istruzioni, sono incluse nel TEG le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi
- agosto 2009 - 14 - beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo
9 alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. E, in effetti, non v'è dubbio che per valutare della obbligatorietà sostanziale della polizza CPI è necessario analizzare le sue caratteristiche, utilizzando anche le linee guida della Commissione Europea sul calcolo del TAEG (pag. 17 doc. 17 della comparsa di parte attrice). Quindi, al di là del dato formale, nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano
- Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). In realtà dunque per vedere se la polizza CPI è obbligatoria o meno bisogna analizzare le sue caratteristiche, come descritto dalle linee guida della Commissione Europea sul calcolo del TAEG (pag. 17 doc. 17 della comparsa di parte attrice). In definitiva, le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo e le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB. Ora, nel caso in esame dalla relazione depositata in data 15 febbraio 2021 dal CTU, dott. le Persona_1 caratteristiche del contratto vengono in tal modo riassunte. " In data 20/10/2011 il sig. procedeva Controparte_1 con la richiesta di un finanziamento personale con l'Istituto Finanziario AG UC SP (allegato n° 1), poi accettata dall'Istituto stesso in data 25/10/2011 (allegato n° 2) e sottoscrizione della polizza assicurativa IP (allegato n° 3). Di seguito si riportano i dati salienti:
- Importo finanziamento richiesto € 31.000,00;
- Polizza IP € 2.348,25;
- Spese istruttoria € 310,00;
- Totale credito € 33.658,25;
- Durata: 180 mesi (prima rata 20/11/2011 – ultima rata 20/10/2026);
- Imposta di bollo € 14,62;
- Totale spese gestione pratica € 234,00 (€ 1,30 x 180 rate);
- Imposta rendiconto annuale € 25,34;
- Interessi € 30.421,75;
- Totale dovuto dal consumatore € 64.353,96;
- Tasso di interesse applicato 9,73%;
- TAEG dichiarato nel contratto 10,43%. Come è possibile facilmente verificare tutte le spese sono incluse nel Taeg e più precisamente:
- Spese istruttoria € 310,00;
- Imposta di bollo € 14,62;
10 - Totale spese gestione pratica € 234,00 (€ 1,30 x 180 rate);
- Imposta rendiconto annuale € 25,34;
- Interessi € 30.421,75; ad eccezione della spesa per assicurazione di € 2.348,25 che resta esclusa da tale calcolo…" In applicazione dei principi sopra esposti, quindi, atteso l'inserimento di tutti gli altri costi, occorre verificare se l'esclusione delle spese di assicurazione dal computo del TAEG risulti giustificata. Ebbene, quanto alle caratteristiche della assicurazione, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita può ragionevolmente desumersi quanto segue.
1. la polizza assicurativa per la quale è previsto il pagamento del premio ha una funzione di copertura del credito;
2. La polizza assicurativa risulta contestuale al contratto di finanziamento e vi è una connessione genetica e funzionale tra i due contratti. In particolare il premio assicurativo, come esplicitato nel contratto, è stato rapportato alla sua durata ai fini della determinazione della quota da includere nella rata mensile;
3. E' stato previsto il diritto di recesso, e tuttavia il suo esercizio è limitato dalla presenza della penale applicabile (1%). Oltre tutto, nella fattispecie l'attore ha dedotto che alla data del finanziamento era un impiegato, ragion per cui è ragionevole presumere che l'esigenza assicurativa non sia stata liberamente richiesta dal finanziato ma posta dal finanziatore. Ne discende come, nonostante la formale qualificazione dell'assicurazione come facoltativa, essa è contestuale al mutuo, allo stesso correlata e funzionale ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito Per superare la rilevanza ai fini della determinazione del TAEG effettivo dei costi, parte convenuta ha prodotto alcuni contratti conclusi con altri soggetti finanziati conclusi in un medesimo periodo temporale, di cui solo uno senza alcuna copertura assicurativa. Nessun altro elemento è stato offerto per ritenere che il contratto di finanziamento sia stata l'occasione per la conclusione di un distinto contratto , munito di autonoma funzione economico-sociale, e non piuttosto strettamente correlato alle esigenze connesse al credito concesso , sì da configurare- per l'appunto- un costo del finanziamento. Ne deriva che rientrando il costo dell'assicurazione, stipulata in corrispondenza del finanziamento, nel TEGM, il costo complessivo del finanziamento si discostava ab initio dal tasso riportato in contratto, essendo il primo pari al 11,87% in luogo di 10 %. Ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. In difetto di specifiche contestazioni sul computo riportato nel ricorso introduttivo , applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto, il piano di
11 ammortamento deve essere riformulato, rideterminando la rata mensile dovuta. Sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di CTU sopra richiamata, la riformulazione del piano di ammortamento in conformità a tali criteri (allegato n 6 alla relazione) porta ad un importo dovuto al 20 giugno 2019 di € 16.806,97, a fronte del versamento effettivo di € 32.900,03, con una differenza di € 16.093,06. Su tali importi, l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 478,63 al giugno 2019, operando una compensazione del credito residuo della società convenuta e quanto corrisposto dall'attore in base al contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento.
Quanto alle spese, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con compensazione per un terzo giustificata dai contrasti interpretativi sussistenti in materia(Cass., n 24257 del 4.10.2018) e distrazione a favore del procuratore ai sensi dell'art 93 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con il ricorso depositato in data 23 aprile 2018, da nei confronti di in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., , nonché sulle domande proposte in via riconvenzionale , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : a) dichiara La nullità parziale del contratto di finanziamento e ridetermina il credito della parte mutuataria come da piano di ammortamento richiamato in parte motiva (allegato 6 relazione), previa compensazione, della somma di € 478,63, maggiorata di interessi dal 20 giugno 2019; b) condanna al pagamento delle spese processuali, CP_2 liquidate in complessivi € 7254,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura di legge nonché € 237,00 per esborsi sostenuti, e spese di CTP documentate in € 761,28, e spese di CTU liquidate con separato decreto, compensandole per un terzo e distraendole a favore del procuratore costituito“. Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, chiedendo di sentire: Parte_1
“I. in via principale nel merito, accogliere il primo motivo di appello con il presente atto proposto da
[...]
e per l'effetto Parte_1
(i) riformare la Sentenza nella parte motiva in cui viene accertata la divergenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello applicato e in cui vengono indicati i motivi per i quali il costo della polizza assicurativa
12 CPI sottoscritta dal Sig. dovesse essere CP_1 incluso nel TAEG e per l'effetto,
(ii) accertata la correttezza dell'operato di
[...]
nell'indicazione del TAEG, riformare il capo della Pt_1
Sentenza nella parte motiva e nel primo capo del dispositivo nella parte in cui il Giudice di primo grado ha applicato gli articoli 125 bis e 117 del TUB e ha rideterminato il credito di “come da piano di Parte_1 ammortamento” elaborato dal CTU di primo grado;
(iii) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti di parte del primo grado e del presente grado di appello, ivi incluse le istanze istruttorie avversarie;
(iv) in considerazione della totale soccombenza del
Sig. , riformare la Sentenza nella parte motiva CP_1
e nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese di CTU e di CTP e per l'effetto
(v) condannare il Sig. alla restituzione CP_1
e/o alla rifusione in favore di degli importi Parte_1 già versati in esecuzione della Sentenza di primo grado, quantificati nella somma di Euro 24.979,93 per spese di
CTU, rimborso spese di CTP, spese legali e somme dichiarate indebite dalla Sentenza nonché al rimborso delle proprie spese legali sostenute in primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale per compensi professionali, e con ogni conseguente statuizione in ordine alla validità del Contratto e alla conseguente debenza delle somme ancora dovute dal Sig. CP_1
II. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali anche del grado d'appello, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella
13 misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55,
IVA e CPA come per legge”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità dello stesso ex art. 348- bis c.p.c. e nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dei relativi motivi, per il suo rigetto;
con il favore delle spese del doppio grado di giudizio e la distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata la preliminare eccezione ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che la controversia è oramai nella fase decisoria.
Il primo motivo di appello - § 3.1, pag. 8 dell'atto di appello – con cui, in sintesi, viene denunciata l'erroneità del non più vigente riferimento normativo (il
D.M. 8 luglio 1992) richiamato dal primo Giudice, allorquando avrebbe dovuto essere invece operato il richiamo alle sopravvenute vigenti disposizioni di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48 CE, all'art. 121 D.Lgs. 385/1993 e al § 4.2.4 del Provvedimento della
BA d'AL del 29 luglio 2009, come aggiornato in data 9 febbraio del 2011, è come tale irrilevante, in quanto nell'una normativa come nell'altro gruppo di norme il contratto assicurativo viene contemplato come componente del TAEG in ragione della presupposta sua necessarietà ai fini della concessione del credito.
Il secondo motivo di appello - § 3.2, pag. 10 dell'atto di appello – con cui, in sintesi, viene denunciata l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata interpretazione dei documenti, in ragione della espressamente affermata in contratto natura facoltativa della polizza assicurativa, è anch'esso, come tale
14 irrilevante, essendo al contempo necessaria la dimostrazione, che nel caso di specie la BA non ha fornito, di quali avrebbero potuto essere le alternative negoziali sul punto praticamente percorribili e soprattutto, nell'ipotetica assenza della polizza assicurativa, dei concreti costi alternativi che non sono stati invece rappresentati.
Sotto tale profilo è insufficiente la prova, pur fornita dalla BA, che in una situazione consimile l'assenza della stipula del contratto assicurativo sia risultata indifferente quanto a costi, essendo viceversa necessaria la prova, anche indiretta, che tutto ciò si sarebbe verificato anche nello specifico caso concreto.
Resta quindi assorbito, in quanto superfluo all'esito di quello precedente, l'esame del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello - § 3.3, pag. 10 dell'atto di appello e §§ 3.4 e 3.5., pag. 14-15 dell'atto di appello
– con cui, rispettivamente, vengono denunciati da un lato l'illegittima trasposizione da parte del primo Giudice alla determinazione del TAEG del diverso principio ex lege stabilito per l'individuazione delle componenti di costo necessarie alla verifica del superamento del tasso soglia in materia di usura e dall'altro il mancato esame comparativo degli altri contratti di finanziamento offerti in comunicazione.
Nel primo caso, infatti, non è stata fornita la prova della non necessarietà della stipula del contratto di assicurazione ai fini della concessione del finanziamento. Nel secondo vi è difetto della necessaria comparazione intrinseca alla medesima vicenda contrattuale di cui è causa.
Il sesto motivo di appello - § 3.6, pag. 15 dell'atto di appello - e il connesso ottavo motivo di appello – §
3.8, pag. 18 dell'atto di appello - con cui, in sintesi,
15 si muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui quest'ultima ha preso in esame le Linee Guida della
Commissione Europea sul calcolo del TAEG, tardivamente prodotte da controparte con la sola comparsa conclusionale e comunque non invocabili ex officio in ragione del principio iura novit curia, difetta del requisito dell'ammissibilità, atteso che è la stessa appellante ad affermare che anche per il tramite dell'esame di dette Linee Guida sarebbero state raggiunte le conclusioni così come prospettate in punto di non obbligatorietà del collaterale contratto assicurativo.
L'esame del settimo motivo di appello - § 3.7, pag.
17 dell'atto di appello – con cui viene, in sintesi, denunciata l'irrilevanza in sé della mera destinazione della stipulata assicurazione a copertura del rischio del credito è assorbito in ragione dell'esito dei sopra esaminati terzo, quarto e quinto motivo di appello.
Anche l'esame del decimo ed undicesimo motivo di appello - § 3.10 e 3.11, pagg. 21-25 dell'atto di appello
– con cui vengono, in sintesi, denunciate contraddittorietà delle argomentazioni e violazione della legge ed illogicità della motivazione, violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova ed errata valutazione delle prove - è assorbito in ragione dell'esito dei sopra esaminati terzo, quarto e quinto motivo di appello.
Il nono motivo di appello - § 3.9, pag. 20 dell'atto di appello – con cui vengono, in sintesi, denunciati travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle prove in ordine alla questione afferente il diritto di recesso, è infondato.
Seppure la percentuale addebitabile al cliente nell'ipotesi di estinzione anticipata, richiamata dal primo Giudice a supporto della carenza di prova contraria
16 alla presunzione di obbligatorietà della polizza assicurativa derivante dalla sua contestualità al contratto di finanziamento, sia rapportata non ai costi strettamente riferibili al contratto assicurativo, bensì al solo diverso importo del capitale residuo a tale titolo restituibile, dalla disciplina dello stesso contratto di assicurazione emergono dati per i quali il recesso dall'intero contratto di assicurazione fosse possibile nei soli 60 gg. dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo e, in prosieguo, vi fosse la possibilità di recedere, a partire dalla quarta ricorrenza annua, e fatto salvo il preavviso di 60 gg. e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale fosse stata esercitata la facoltà di recesso, per la sola componente Coperture Danni (vd. clausola 6 delle condizioni generali di contratto), vale a dire l'invalidità totale permanente da infortunio o malattia e l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, lasciando intatta la condizione di non recedibilità quanto alla copertura in caso morte.
Detta non piena recedibilità costituiva vincolo idoneo ad escludere una valutazione della polizza assicurativa come in tutto e per tutto facoltativa, in quanto non ne sarebbero stati totalmente, sia pure ratione temporis, eliminati i relativi costi. In altri termini la carenza di piena recedibilità ha costituito, nel corso del complessivo rapporto, indiretto incentivo al mantenimento dello specifico rapporto assicurativo.
A tutto ciò deve aggiungersi, in via conclusiva, come, per quanto in contratto sia stata rappresentata l'esclusione dei costi di assicurazione dal calcolo del
TAEG, nulla sia stato però espresso in comparabili termini percentuali con riferimento all'ipotesi, destinata ad avverarsi, di consolidata non piena
17 recedibilità oltre i primi 60 gg. dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo.
Deve infine osservarsi come nel contratto la facoltà di scelta sia stata fortemente condizionata dalla mancata evidenziazione, in termini percentuali, del costo del finanziamento comprensivo della polizza assicurativa, pur se formalmente dichiarata come facoltativa.
Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'appellata sentenza.
Essendo dipesa la risoluzione della controversia da indubbie questioni interpretative sia della normativa applicabile che della disciplina pattizia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché le spese di lite del presente grado del giudizio siano integralmente compensate.
Non essendo stato esposto autonomo e specifico motivo di appello circa la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, quest'ultima resta confermata, al pari dei rimanenti capi della sentenza.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Prato Parte_1
n. 648 del 17.9.2021,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'appellata sentenza;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado del giudizio;
18 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
Così deciso in Firenze il 10 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
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