Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
n. 5689/ 2025 R.G.
Il Giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi,
Visto il ricorso per ingiunzione proposto da Parte_1
, esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che non ricorrono gli estremi che autorizzano la pronuncia del provvedimento d'ingiunzione, atteso che, tenuto conto del luogo (Cardito (NA), comune rientrante nel circondario del Tribunale di LI RD ) ove ha sede l'azienda che si assume debitrice, non risulta sussistere la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
rientra, infatti, tra le controversie dall'art. 409 c.p.c. attribuite alla competenza funzionale del giudice del lavoro, per le quali la competenza territoriale si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 413 dello stesso codice, quella tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori per ferie, festività e gratifica natalizia. Ciò in quanto la è Pt_1 depositaria di somme, da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo, sicché viene a svolgere una funzione di intermediazione e non di previdenza o assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 77 del 11/01/1988). Ed anche con specifico riferimento alla voce “contributi”, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 444 comma 3 c.p.c., rispetto alla regola generale posta dal comma 1, ed anche in considerazione dell'ampio potere discrezionale che la legge attribuisce all'ente di determinare la competenza territoriale mediante l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente, deve ritenersi che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli enti pubblici che erogano prestazioni previdenziali con oneri a carico dello Stato, con la conseguenza che non è applicabile il disposto dell'art. 444 comma 3 c.p.c. in base al quale la competenza si radica in ragione dell'ufficio dell'ente previdenziale (pubblico) territorialmente competente ritenuta, pertanto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di LI;
RIGETTA
la domanda per ingiunzione di pagamento.
NAPOLI, 14/04/2025
IL GIUDICE