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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. 1°.9.2011, n. 150 e 437 c.p.c. all'udienza del giorno
20.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187, presso lo studio dell'avv. Massimo Giordano (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti rilasciata per la proposizione del ricorso di appello;
-ricorrente in riassunzione- e
(cod. fisc.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, legal- P.IVA_2 mente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende P.IVA_3 ex lege;
-resistente in riassunzione-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. legge n.
689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiede che la Corte di Appello adita, per i motivi già Parte_1 da essa proposti, nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza cassata e sopra testualmente riportati, accolga il presente appello in riassunzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per “Voglia codesta Corte di Appello adita estromettere dal giudizio CP_1 la;
Controparte_2
nel merito, respinta ogni contraria domanda, rigettare il ricorso in appello per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dall' in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2018 innanzi al Tribunale di CP_3
, la ha proposto opposizione ex art. 6 del d.lgs. n.
[...] Parte_1
150/2011 per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018, notificatale in pari data, con cui le è stata CP_1 comminata la sanzione di € 10.000,00. Con decreto in data 17.7.2018, il giudice designato ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti, nonché per l'esame dell'istanza di sospensione, ordinando all'Autorità amministra- tiva opposta di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
All'udienza fissata il giudice designato del Tribunale di Civitavecchia, “visto
l'art. 6, comma 10, lett. b), del d.vo 150/11; rilevato che la cancelleria non ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto all'autorità resistente;
osser- vato che l'opponente non si è presentato senza addurre alcun legittimo impe- dimento;
considerato che
l'illegittimità del provvedimento impugnato non ri- sulta dalla documentazione allegata dall'opponente; ritenuti sussistenti i pre- supposi per disporre la compensazione delle spese di lite”; ha “convalida[to] il provvedimento opposto;
compensa[to] integralmente le spese di lite”.
Allegando apposita documentazione medica attestante il malore che aveva colpito il suo difensore, la ricorrente ha chiesto la revoca della suddetta or- dinanza e la fissazione di una nuova udienza di discussione, ma tale istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Civitavecchia in quanto “l'or- dinanza di convalida del provvedimento opposto che il giudice può emettere in caso di mancata comparizione dell'opponente è provvedimento decisorio, che definisce il giudizio, con il quale il giudice si spoglia della propria "pote- stas decidendi" in ordine alla controversia”. 2 Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_3
che ha dedotto – tra l'altro – come il giudice di primo grado avesse
[...] convalidato l'ordinanza-ingiunzione opposta pur dando atto che la Cancelle- ria non aveva ancora provveduto alla notifica all' del ricorso e dell'alle- CP_1 gato decreto di fissazione dell'udienza, dovendo dunque emettere un nuovo decreto per l'espletazione dei medesimi incombenti giacché era mancata la vocatio in ius dell'Autorità opposta. Inoltre, l'appellante ha riproposto ex art. 346 c.p.c. i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 4510/2019 del 3.7.2019 questa Corte d'Appello ha riget- tato l'impugnazione proposta dalla , avendo ritenuto che Parte_4
“La doglianza concernente la violazione del principio del contraddittorio per
l'omessa notificazione del ricorso e del decreto all' è inammissibile per CP_1 difetto di interesse. Parte appellante non ha subito infatti alcuna lesione dalla mancata partecipazione al giudizio della controparte” “avendo il Tribunale convalidato il provvedimento a causa della mancata comparizione dell'oppo- nente ex art. 6, comma 10, lett. b), del d.lgs. 150/2011 il che assume carattere dirimente”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la
[...]
e, con ordinanza n. 7605/2023 del 16.3.2023, la Suprema Parte_5
Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando a questo giudicante anche per le spese di quel giudizio.
2. Con la suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ha statuito quanto se- gue:
“Come ha avuto occasione di affermare questa Corte (v. Cass. 10 agosto 2006 n. 18122; Cass. 19 marzo 2007 n. 6415 e Cass., Sez. Un., 30 aprile
2010 n. 10506; più di recente, cr. Cass. 16 ottobre 2017 n. 24388), nell'opposizione al pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, legge 24 novembre 1981 n. 689 (Corte cost. sent. n. 534 del 1990 e sent. n. 507 del 1995), l'emanazione dell'ordinanza di convalida
è subordinata a tre condizioni (ora positivizzate proprio nel testo della lett. b) del comma 10 dell'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011): la prima, costi- tuita dalla mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore;
3 la seconda, dalla non fondatezza dell'opposizione, da valutarsi in rela- zione ai motivi dell'opposizione dai quali è delimitato l'oggetto del giu- dizio ed ai documenti prodotti;
la terza, dal deposito da parte dell'
[...]
irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'ac- CP_4 certamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti gli indicati presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare un siffatto obbligo il ge- nerico ed esclusivo richiamo, come in specie, alla infondatezza della do- glianza concernente il difetto di motivazione del provvedimento impu- gnato (rectius: pronunciato dal giudice di prime cure) "avendo il tribunale convalidato il provvedimento a causa della mancata comparizione dell'opponente ex art. 6, comma 10 lett. b) d.lgs. n. 150/2011, il che as- sume carattere dirimente".
Trovando riscontro nell'esame degli atti, consentito in relazione alla na- tura processuale dei vizi denunciati, le censure che, nel rispetto del prin- cipio di necessaria specificità dell'impugnazione, la ricorrente ha formu- lato - in ordine all'omesso esame delle eccezioni da lei formulate nell'op- posizione di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con riguardo alla violazione degli artt. 21 e 22 legge n. 82/2005 quanto alla notificazione della predetta ordinanza via pec nonché alla violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 e dell'art. 4, comma 4 d.lgs. n. 144/2007 per mancata contestazione immediata dell'illecito, oltre ad essere stata irrogata una sanzione che presupponeva una violazione non verificata - non trovano alcun riscontro motivazionale nell'ordinanza di convalida.
Pertanto, non avendo i giudici del merito dato espressamente atto di avere valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, limitandosi a confermare la mancata comparizione della parte opponente quale unica valida ragione per la convalida dell'opposta ordinanza-ingiunzione, no- nostante l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei pre- supposti giustificanti la legittimità dell'opposto provvedimento ammini- strativo sanzionatorio, le censure in esame vanno accolte”.
4 Con ricorso depositato in data 16.6.2023 innanzi a questa Corte la
[...]
ha tempestivamente riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio, ripro- Parte_5 ponendo i motivi di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 svolti nell'introdurre il giudizio di primo grado, nonché riproposti ex art. 346 c.p.c. nel proporre appello avverso l'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado, e ha concluso come in epigrafe. Fissata l'udienza di comparizione delle parti e contestata la lite, si è costituito nel presente giudizio di rinvio l' che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione proposti CP_1 dalla Compagnia e ha concluso some in epigrafe.
3. Con il primo motivo di opposizione la ha dedotto la Parte_4 nullità dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il CP_1
4.6.2018 per difetto di sottoscrizione. In particolare, parte opponente in riassunzione deduce che, sebbene in tale provvedimento sanzionatorio sia menzionato l'organo emanante (il Direttore della Direzione del CP_2
Lazio), manca però l'indicazione e la sottoscrizione della persona che in tale veste ha agito e, quindi, mancherebbe la legittima spendita dei relativi poteri ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
Il motivo non è fondato.
L'ordinanza-ingiunzione opposta risulta emessa dal Direttore Aeroportuale
, come si evince dall'intestazione della stessa. Di questi non si rinviene CP_2 però la sottoscrizione in calce alla copia notificata della stessa.
L' deduce che - diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente - CP_1 il provvedimento sanzionatorio in questione recherebbe la sottoscrizione della dott.ssa la quale, in quanto Direttore della Direzione Controparte_5
Aeroportuale del , era dotata del potere e della legittimazione ad emet- CP_2 tere l'atto: infatti, il nuovo art. 718 cod. nav. attribuisce all “anche CP_1 mediante le proprie articolazioni periferiche”, le funzioni di polizia, unita- mente al potere di applicare le misure sanzionatorie.
In verità, la copia notificata alla del provvedimento sanzio- Parte_4 natorio opposto non reca alcuna sottoscrizione, o anche solo il nominativo della persona che lo ha sottoscritto. Nell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 si riviene soltanto l'indicazione CP_1 della qualifica del soggetto che ha emesso lo stesso, che è appunto il Diret- tore Aeroportuale Lazio.
5 Ciò nondimeno, come ha chiarito la Suprema Corte, l'atto amministrativo esi- ste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo con- sentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'ef- fettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. L, 10.6.2009, n. 13375; Cass. civ., Sez. V, 7.4.2006, n. 8249; Cass. civ., Sez. I, 22.11.2004, n. 21954), in quanto la riferibilità dell'atto all'organo ammini- strativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere de- sunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 6.7.2012, n. 11458).
4. Con il secondo motivo di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 si deduce la nullità o annullabilità del provvedimento sanzionatorio perché mancante della sottoscrizione digitale prevista dall'art. 21 della legge n. 82/2005, che, al co. 1-bis, dispone: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elet- tronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Il motivo è privo di ogni pregio.
Nel caso in esame non viene in rilievo un provvedimento nativo digitale in quanto - come rileva la stessa parte opponente - l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 del 4.6.2018 è stata emessa dall' in formato carta- CP_1 ceo. Del resto, la stessa parte opponente in riassunzione deduce che, “poiché gli atti notificati sono una copia informatica di documento originale in formato cartaceo, manca la attestazione di conformità che avrebbe dovuto essere resa dall'organo emanante prevista obbligatoriamente dall'art. 22 della l. n. 82/2005 ai fini della loro esistenza e validità giuridica”.
6 È allora vero che, come prevede l'art. 22, co. 1-bis, della legge n. 82/2005,
“La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corri- spondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia”. Nel caso in esame, però, non si è in presenza della produzione di una copia di un documento da parte dell'interessato nell'ambito di un procedimento ammi- nistrativo o di un giudizio, ma della notifica dell'atto formato in modo analo- gico, in copia, al destinatario dell'atto stesso.
5. Con il terzo motivo è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 per violazione CP_1 dell'obbligo della contestazione immediata o altrimenti dell'indicazione delle ragioni che hanno reso inevitabile tale inottemperanza come previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. In particolare, la , premesso Parte_4 che la contestazione è avvenuta oltre un mese dopo il verificarsi del volo a cui fa riferimento, rileva come la stessa è tenuta ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 144/2007 a “cancellare” entro “ventiquattro ore” i dati trasmessi pena l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 144/2007;
e che, quindi, in mancanza della contestazione immediata dell'illecito ammi- nistrativo, gli è stata pregiudicata del tutto la possibilità di controdedurre e di difendersi dagli addebiti in quanto non era più in possesso dei dati a suo tempo trasmessi.
Con il quinto motivo di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 si de- duce la nullità del procedimento sanzionatorio, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto a fronte di una trasmis- sione dati da parte della Compagnia del 5.8.2017, il verbale di contesta- zione è stato emesso solo in data 17.10.2017, difettando dunque il requisito della contestualità del verbale di contestazione redatto dalla Polizia di Fron- tiera e con cui è stato accertato l'illecito amministrativo contestato alla
[...]
. In particolare, la ricorrente deduce che dall'esame del verbale Parte_5 emerge un'insufficiente e inadeguata indicazione delle ragioni e dei motivi che hanno reso impossibile l'immediata contestazione della presunta
7 violazione al trasgressore e, ciò, in palese spregio di tutte le disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati con- giuntamente e non meritano accoglimento.
La contestazione è avvenuta nei termini previsti dalla legge: infatti, il co. 2 dell'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la contestazione debba avvenire nel termine massimo di 90 giorni dalla violazione. Nessun diverso termine è previsto dal d.lgs. n. 144/2007, per cui la contestazione, avvenuta dopo trenta giorni dal fatto, è tempestiva ai sensi della suddetta disposi- zione.
Né sussiste alcun obbligo di contestazione immediata, posto che “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall'art.
14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accerta- mento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giu- diziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far va- lere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'in- frazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005, Rv. 584980; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27508 del 29/12/2009, Rv. 610636)” (così Cass. civ., Sez. II, 16.3.2023, n. 7605).
Neanche è possibile dedurre che la contestazione dopo trenta giorni avrebbe impedito alla Compagnia di dedurre in ordine alla condotta illecita imputa- tale, e quindi di svolgere le proprie difese (in sede amministrativa prima, e quindi in sede giudiziale). Se è vero che – come rileva parte ricorrente – la normativa di settore dispone che il vettore aereo debba cancellare i dati dei passeggeri dopo 24 ore, al contempo, però, limita tale obbligo ai soli “dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale” (art. 4, co. 1). Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa della Parte_4
si è verificata, nel caso di specie, perché comunque la Compagnia
[...]
8 avrebbe potuto (e, anzi, avrebbe dovuto) conservare i dati esclusi dall'obbligo di cancellazione previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 144/2007, così assicurando la funzione di controllo dell'immigrazione presupposta alla norma speciale (cfr., proprio in materia di sanzione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. CP_1
144/2007, Cass. n. 7605/2023, cit.).
6. Con il quarto motivo di opposizione si deduce che la sanzione ammini- strativa irrogata alla ricorrente in riassunzione presuppone una violazione che, tuttavia, non si sarebbe verificata: infatti, la sanzione è stata irrogata per inottemperanza all'art. 3 del d.lgs. n. 144/2007, laddove per il verificarsi di tale inottemperanza occorrerebbe che la ricorrente, a una specifica richiesta della Polizia di Frontiera dello Scalo di Fiumicino, non avesse fornito alcun dato o avesse fornito dati incompleti o errati.
Il motivo non è fondato.
Il d.lgs. n. 144/2007, che recepisce integralmente nel nostro Paese la Diret- tiva UE 2004/82/CE, all'art. 1 stabilisce l'obiettivo perseguito dal legislatore interno - ovvero quello di assicurare agli organi di polizia incaricati di effet- tuare i controlli di frontiera - la trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate sul territorio nazionale dai vettori aerei. Con il seguente art. 3 è stato stabilito che, per attribuire al vettore eventuali responsabilità in ordine all'obbligo di trasmettere i dati entro il termine delle procedure di accettazione, è necessaria una preventiva specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio l' deduce che, così come CP_1 previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 144/2007 e dall'art. 4 del decreto intermini- steriale del 16.12.2010, a più riprese la Direzione Centrale dell'Immigra- zione e della Polizia delle Frontiere ha richiesto alla la tra- Parte_1 smissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate in ingresso nell'area Schengen, relativamente alle tratte considerate "a rischio". E fa rife- rimento all'avvenuto deposito nel giudizio di primo grado delle note aventi protocollo n. 0001107 dell'11.2.2011, n. 0009553 del 15.12.2011, n. 0008005 del 26.9.2012 e, infine, n. 0013992 del 18.4.2013.
Di contro, la documentazione sopra indicata non solo non può essere stata depositata nel primo grado di giudizio, al quale – come si è detto sopra – l'Autorità amministrativa non ha partecipato, avendo il Tribunale di
9 Civitavecchia confermato l'ordinanza-ingiunzione pure in mancanza di noti- fica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza all' CP_1
E neanche risulta depositata dall'originaria parte opposta nel costituirsi nel giudizio di appello, il primo in relazione a cui è stato instaurato il contraddi- torio con la stessa.
Ciò nondimeno si deve ritenere provato che l' abbia ricevuto Parte_4 richiesta dei dati relativi alle persone trasportate in ingresso nell'area Schen- gen, relativamente alle tratte considerate "a rischio", ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 144/2007.
L' rileva come, per ogni tratta aerea considerata “a rischio”, ciascun CP_1
Ufficio Polizia di Frontiera aerea presente sul territorio nazionale ha richiesto ai vettori interessati i dati delle persone trasportate per il tramite della So- cietà "SITA", azienda specializzata incaricata dalla Direzione Centrale dell'Im- migrazione e della Polizia delle Frontiere di assicurare, secondo le modalità tecniche e operative stabilite dal Decreto Interministeriale 16.12.2010, la trasmissione anticipata dei dati e il loro utilizzo da parte della Polizia di Frontiera attraverso il Sistema informatico B.C.S. - Border Control System. L'avvenuta trasmissione dei dati, effettuata dalla con le Parte_1 modalità operative e attraverso i sistemi informatici predisposti della Società "SITA", implica pertanto che il vettore fosse a conoscenza della “specifica richiesta della Polizia” diretta ad ottenere i dati delle persone trasportate su quella specifica tratta aerea.
Trasmissione che risulta dall'ordinanza-ingiunzione opposta e che, peraltro, non è stata contestata dalla Compagnia nel proporre opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Anzi, la riconosce la condotta ma- Parte_4 teriale dell'illecito contestato laddove deduce che “il fatto che la Polizia dello scalo avesse riscontrato che nr. 2 passeggeri presenti a bordo venivano erro- neamente riportati in lista passeggeri con numero di documento non valido
'123456' non costituisce affatto una violazione dell'art. 3, giacché per verifi- carsi tale violazione occorreva che ad una specifica richiesta della Polizia espressa in tali termini la ricorrente non fosse stata in grado di fornire le doverose informazioni, come si ricava dal tenore letterale di tale disposizione”.
In altri termini, quello che – a ben considerare – la deduce Parte_4 non è che sia mancata una richiesta da parte dell'Autorità amministrativa dei
10 dati relativi al volo in questione, poiché questo risulta provato indirettamente
– come si è detto – dall'avere la Compagnia fornito i dati dei passeggeri per il tramite del sistema SITA. Quello che deduce è, piuttosto, che la Polizia di Frontiera non abbia richiesto specificamente i dati di quei due passeggeri in relazione a cui erano stati inseriti nella lista passeggeri con numero di docu- mento non valido '123456'. Tale ulteriore specifica richiesta, a seguito della comunicazione di un dato errato, non è però prevista dalla disciplina norma- tiva sopra richiamata e l'illecito amministrativo contestato è integrato esclu- sivamente in ragione della mancata comunicazione dei dati a seguito di ri- chiesta pervenuta ed evasa con inserimento nel sistema preposto di dati errati (o, meglio, nel caso di specie fittizi, per essere una sequenza numerica progressiva).
7. Con il sesto motivo di opposizione si deduce la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 per mancanza di CP_1 motivazione in violazione, ancora una volta, della legge n. 241/1990 e, so- prattutto, dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, la Parte_4
deduce che “Dall'esame del provvedimento impugnato si evince chia-
[...] ramente che lo stesso non è altro che un modulo prestampato, né la metallica elencazione delle disposizioni di legge, possono costituire una valida motiva- zione atteso che con tale espressione si intende, ai sensi della L. 241/90, la ricostruzione puntuale dell'iter logico seguito dall'ufficio”.
Il motivo non è fondato.
Il vizio di motivazione viene dedotto, con il motivo in esame, in relazione alla mancata espressa controdeduzione in ordine alle difese svolte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 dall'autrice della condotta illecita. Parte ricorrente deduce che, “A maggior ragione, nel caso di specie, posto che il verbale è stato impugnato con apposito ricorso, l'amministrazione, tenuto conto degli scritti difensivi, avrebbe dovuto fornire una compiuta ed articolata motivazione della propria decisione e disporre la richiesta audizione”.
La stessa parte opponente osserva che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facolta- tivo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992, ovvero a con- clusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge n.
11 689/1981 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interes- sato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione com- messa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventual- mente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. civ., S.U., 28.1.2010, n. 1786; Cass. civ., Sez. II, 21.5.2018, n. 12503).
Neanche è possibile affermare – come fa la – che “le Sezioni Parte_4
Unite rilevano che il difetto di motivazione non è causa di nullità dell'ordi- nanza ingiunzione, poiché il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto. Nulla dice però la Cassazione sulla illegittimità”. E che “comportamenti della Pubblica Amministrazione, e gli atti conseguenti, possono essere censu- rati sotto un duplice profilo, la nullità, che è un vizio assoluto rilevabile in ogni stato e grado, anche dall'Autorità Giudiziaria, e l'illegittimità, che è un vizio meno grave, ma che conduce alla paralisi di un documento, ove sollevata dalla parte, e solo dalla parte, venga recepita dal Giudicante”. Parte ricor- rente sostiene, in buona sostanza, che l'atto in questione, se non nullo, sa- rebbe comunque annullabile (“come è noto l'illegittimità determina l'annulla- bilità del provvedimento impugnato”).
Di contro, proprio in ragione di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (e, da allora, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità), il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa determina la cognizione piena del giudice che ne è investito, e pertanto non è predica- bile non solo la nullità, ma neanche l'annullabilità per omessa motivazione del provvedimento, e quindi un vizio afferente alla forma del provvedimento sanzionatorio, ma vengono in rilievo esclusivamente profili afferenti al merito della pretesa sanzionatoria.
8. Con il settimo motivo di opposizione si deduce la “Nullità della ordinanza ingiuntiva impugnata per evidente tardività della stessa ai sensi e per gli ef- fetti della Legge 241/90”, e segnatamente per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni per la definizione del procedimento amministrativo.
12 In particolare, la deduce che “il termine di 30 giorni per la Parte_4 conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall'articolo 2 l. 7 ago- sto 1990 n. 241, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d'ufficio che di parte, ed è applicabile anche ai procedimenti riguardanti atti ammini- strativi generali di pianificazione e di programmazione, a prescindere dalla loro efficacia nei confronti del destinatario. (Corte Costituzionale 17 Luglio 2002 n. 355 ex multis: Corte Costituzionale 23 luglio 1997 n. 262)”.
Il motivo non è fondato.
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689/1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclu- sione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241/1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica appor- tata dal d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005), in quanto la legge n. 689/1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, ap- plicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancor- ché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.9.2018, n. 21706;
Cass. civ., Sez. V, 28.7.2009, n. 17526; nonché Cass. civ., Sez. II, ord. 17.4.2024, n. 10348)
9. Con l'ottavo motivo di opposizione si deduce la nullità del verbale di ac- certamento per difetto di motivazione, “costituendo l'indicazione dei motivi e la loro non contraddittorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d'accertamento della viola- zione”. In particolare, la Compagnia aerea ricorrente deduce che “L'assenza di una dettagliata specificazione degli esiti dell'accertamento (o, peggio, la sua totale assenza) rende apodittica ed essenzialmente incomprensibile la contestazione delle violazioni, in violazione del principio di difesa del trasgres- sore. In quest'ottica non sono ammesse formule generiche, stereotipate o sem- plicemente riproduttive del testo normativo, essendo, al contrario, doveroso specificare tutti i fatti nelle loro circostanze di tempo e di luogo”.
13 Il motivo è privo di ogni pregio.
La ricorrente deduce – in buona sostanza – che sarebbe difettata una speci- fica contestazione alla stessa della condotta illecita sanzionata, non rinve- nendosi specificazione della stessa nel verbale di contestazione n. 2763/2017 redatto dagli operatori della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumi- cino in data 17.10.2017.
Di contro, è sufficiente leggere tale verbale di contestazione per verificare come la condotta illecita contestata alla venga adeguata- Parte_4 mente e compiutamente specificata. In particolare, nel verbale in questione, nel riportare la condotta illecita accertata, viene indicato che “in data 05/08/2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo ET 712 proveniente da Addis
EB (casistica nr. 4) poiché, alcuni passeggeri presentì a bordo, tra cuì
, , , venivano er- Persona_1 Persona_2 Persona_3 roneamente riportati in lista passeggeri senza l'indicazione della nazionalità, del tipo e numero di documento”.
10. In conclusione, l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa Parte_4 dall' il 4.6.2018 deve essere rigettata. CP_1
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché quelle del presente giudizio di rinvio (ad eccezione di quelle di primo grado, in cui non è stato instaurato il contraddittorio con l' e quindi tale parte non ha svolto CP_1 alcuna attività difensiva), seguono il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Pertanto, questo giudicante non deve liquidare le spese con riferimento all'esito a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 6.4.2023, n. 9448; Cass. civ., S.U., 8.11.2022, n. 32906).
Ne consegue che la risulta complessivamente soccombente, Parte_4 avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, ed a carico della stessa devono essere poste le spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa Parte_4 dall' il 4.6.2018; CP_1
nulla per le spese del giudizio di primo grado;
condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 5.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55); condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €
[...]
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55); condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in €
[...]
5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55); manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 180002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA ED Thellung de Courtelary
15
20.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187, presso lo studio dell'avv. Massimo Giordano (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti rilasciata per la proposizione del ricorso di appello;
-ricorrente in riassunzione- e
(cod. fisc.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, legal- P.IVA_2 mente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende P.IVA_3 ex lege;
-resistente in riassunzione-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. legge n.
689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiede che la Corte di Appello adita, per i motivi già Parte_1 da essa proposti, nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza cassata e sopra testualmente riportati, accolga il presente appello in riassunzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per “Voglia codesta Corte di Appello adita estromettere dal giudizio CP_1 la;
Controparte_2
nel merito, respinta ogni contraria domanda, rigettare il ricorso in appello per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dall' in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.7.2018 innanzi al Tribunale di CP_3
, la ha proposto opposizione ex art. 6 del d.lgs. n.
[...] Parte_1
150/2011 per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018, notificatale in pari data, con cui le è stata CP_1 comminata la sanzione di € 10.000,00. Con decreto in data 17.7.2018, il giudice designato ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti, nonché per l'esame dell'istanza di sospensione, ordinando all'Autorità amministra- tiva opposta di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
All'udienza fissata il giudice designato del Tribunale di Civitavecchia, “visto
l'art. 6, comma 10, lett. b), del d.vo 150/11; rilevato che la cancelleria non ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto all'autorità resistente;
osser- vato che l'opponente non si è presentato senza addurre alcun legittimo impe- dimento;
considerato che
l'illegittimità del provvedimento impugnato non ri- sulta dalla documentazione allegata dall'opponente; ritenuti sussistenti i pre- supposi per disporre la compensazione delle spese di lite”; ha “convalida[to] il provvedimento opposto;
compensa[to] integralmente le spese di lite”.
Allegando apposita documentazione medica attestante il malore che aveva colpito il suo difensore, la ricorrente ha chiesto la revoca della suddetta or- dinanza e la fissazione di una nuova udienza di discussione, ma tale istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Civitavecchia in quanto “l'or- dinanza di convalida del provvedimento opposto che il giudice può emettere in caso di mancata comparizione dell'opponente è provvedimento decisorio, che definisce il giudizio, con il quale il giudice si spoglia della propria "pote- stas decidendi" in ordine alla controversia”. 2 Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_3
che ha dedotto – tra l'altro – come il giudice di primo grado avesse
[...] convalidato l'ordinanza-ingiunzione opposta pur dando atto che la Cancelle- ria non aveva ancora provveduto alla notifica all' del ricorso e dell'alle- CP_1 gato decreto di fissazione dell'udienza, dovendo dunque emettere un nuovo decreto per l'espletazione dei medesimi incombenti giacché era mancata la vocatio in ius dell'Autorità opposta. Inoltre, l'appellante ha riproposto ex art. 346 c.p.c. i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 4510/2019 del 3.7.2019 questa Corte d'Appello ha riget- tato l'impugnazione proposta dalla , avendo ritenuto che Parte_4
“La doglianza concernente la violazione del principio del contraddittorio per
l'omessa notificazione del ricorso e del decreto all' è inammissibile per CP_1 difetto di interesse. Parte appellante non ha subito infatti alcuna lesione dalla mancata partecipazione al giudizio della controparte” “avendo il Tribunale convalidato il provvedimento a causa della mancata comparizione dell'oppo- nente ex art. 6, comma 10, lett. b), del d.lgs. 150/2011 il che assume carattere dirimente”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la
[...]
e, con ordinanza n. 7605/2023 del 16.3.2023, la Suprema Parte_5
Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando a questo giudicante anche per le spese di quel giudizio.
2. Con la suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ha statuito quanto se- gue:
“Come ha avuto occasione di affermare questa Corte (v. Cass. 10 agosto 2006 n. 18122; Cass. 19 marzo 2007 n. 6415 e Cass., Sez. Un., 30 aprile
2010 n. 10506; più di recente, cr. Cass. 16 ottobre 2017 n. 24388), nell'opposizione al pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, legge 24 novembre 1981 n. 689 (Corte cost. sent. n. 534 del 1990 e sent. n. 507 del 1995), l'emanazione dell'ordinanza di convalida
è subordinata a tre condizioni (ora positivizzate proprio nel testo della lett. b) del comma 10 dell'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011): la prima, costi- tuita dalla mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore;
3 la seconda, dalla non fondatezza dell'opposizione, da valutarsi in rela- zione ai motivi dell'opposizione dai quali è delimitato l'oggetto del giu- dizio ed ai documenti prodotti;
la terza, dal deposito da parte dell'
[...]
irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'ac- CP_4 certamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti gli indicati presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare un siffatto obbligo il ge- nerico ed esclusivo richiamo, come in specie, alla infondatezza della do- glianza concernente il difetto di motivazione del provvedimento impu- gnato (rectius: pronunciato dal giudice di prime cure) "avendo il tribunale convalidato il provvedimento a causa della mancata comparizione dell'opponente ex art. 6, comma 10 lett. b) d.lgs. n. 150/2011, il che as- sume carattere dirimente".
Trovando riscontro nell'esame degli atti, consentito in relazione alla na- tura processuale dei vizi denunciati, le censure che, nel rispetto del prin- cipio di necessaria specificità dell'impugnazione, la ricorrente ha formu- lato - in ordine all'omesso esame delle eccezioni da lei formulate nell'op- posizione di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con riguardo alla violazione degli artt. 21 e 22 legge n. 82/2005 quanto alla notificazione della predetta ordinanza via pec nonché alla violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 e dell'art. 4, comma 4 d.lgs. n. 144/2007 per mancata contestazione immediata dell'illecito, oltre ad essere stata irrogata una sanzione che presupponeva una violazione non verificata - non trovano alcun riscontro motivazionale nell'ordinanza di convalida.
Pertanto, non avendo i giudici del merito dato espressamente atto di avere valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, limitandosi a confermare la mancata comparizione della parte opponente quale unica valida ragione per la convalida dell'opposta ordinanza-ingiunzione, no- nostante l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei pre- supposti giustificanti la legittimità dell'opposto provvedimento ammini- strativo sanzionatorio, le censure in esame vanno accolte”.
4 Con ricorso depositato in data 16.6.2023 innanzi a questa Corte la
[...]
ha tempestivamente riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio, ripro- Parte_5 ponendo i motivi di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 svolti nell'introdurre il giudizio di primo grado, nonché riproposti ex art. 346 c.p.c. nel proporre appello avverso l'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado, e ha concluso come in epigrafe. Fissata l'udienza di comparizione delle parti e contestata la lite, si è costituito nel presente giudizio di rinvio l' che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione proposti CP_1 dalla Compagnia e ha concluso some in epigrafe.
3. Con il primo motivo di opposizione la ha dedotto la Parte_4 nullità dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il CP_1
4.6.2018 per difetto di sottoscrizione. In particolare, parte opponente in riassunzione deduce che, sebbene in tale provvedimento sanzionatorio sia menzionato l'organo emanante (il Direttore della Direzione del CP_2
Lazio), manca però l'indicazione e la sottoscrizione della persona che in tale veste ha agito e, quindi, mancherebbe la legittima spendita dei relativi poteri ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
Il motivo non è fondato.
L'ordinanza-ingiunzione opposta risulta emessa dal Direttore Aeroportuale
, come si evince dall'intestazione della stessa. Di questi non si rinviene CP_2 però la sottoscrizione in calce alla copia notificata della stessa.
L' deduce che - diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente - CP_1 il provvedimento sanzionatorio in questione recherebbe la sottoscrizione della dott.ssa la quale, in quanto Direttore della Direzione Controparte_5
Aeroportuale del , era dotata del potere e della legittimazione ad emet- CP_2 tere l'atto: infatti, il nuovo art. 718 cod. nav. attribuisce all “anche CP_1 mediante le proprie articolazioni periferiche”, le funzioni di polizia, unita- mente al potere di applicare le misure sanzionatorie.
In verità, la copia notificata alla del provvedimento sanzio- Parte_4 natorio opposto non reca alcuna sottoscrizione, o anche solo il nominativo della persona che lo ha sottoscritto. Nell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 si riviene soltanto l'indicazione CP_1 della qualifica del soggetto che ha emesso lo stesso, che è appunto il Diret- tore Aeroportuale Lazio.
5 Ciò nondimeno, come ha chiarito la Suprema Corte, l'atto amministrativo esi- ste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo con- sentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'ef- fettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. L, 10.6.2009, n. 13375; Cass. civ., Sez. V, 7.4.2006, n. 8249; Cass. civ., Sez. I, 22.11.2004, n. 21954), in quanto la riferibilità dell'atto all'organo ammini- strativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere de- sunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 6.7.2012, n. 11458).
4. Con il secondo motivo di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 si deduce la nullità o annullabilità del provvedimento sanzionatorio perché mancante della sottoscrizione digitale prevista dall'art. 21 della legge n. 82/2005, che, al co. 1-bis, dispone: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elet- tronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Il motivo è privo di ogni pregio.
Nel caso in esame non viene in rilievo un provvedimento nativo digitale in quanto - come rileva la stessa parte opponente - l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 210/2018 del 4.6.2018 è stata emessa dall' in formato carta- CP_1 ceo. Del resto, la stessa parte opponente in riassunzione deduce che, “poiché gli atti notificati sono una copia informatica di documento originale in formato cartaceo, manca la attestazione di conformità che avrebbe dovuto essere resa dall'organo emanante prevista obbligatoriamente dall'art. 22 della l. n. 82/2005 ai fini della loro esistenza e validità giuridica”.
6 È allora vero che, come prevede l'art. 22, co. 1-bis, della legge n. 82/2005,
“La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corri- spondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia”. Nel caso in esame, però, non si è in presenza della produzione di una copia di un documento da parte dell'interessato nell'ambito di un procedimento ammi- nistrativo o di un giudizio, ma della notifica dell'atto formato in modo analo- gico, in copia, al destinatario dell'atto stesso.
5. Con il terzo motivo è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 per violazione CP_1 dell'obbligo della contestazione immediata o altrimenti dell'indicazione delle ragioni che hanno reso inevitabile tale inottemperanza come previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. In particolare, la , premesso Parte_4 che la contestazione è avvenuta oltre un mese dopo il verificarsi del volo a cui fa riferimento, rileva come la stessa è tenuta ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 144/2007 a “cancellare” entro “ventiquattro ore” i dati trasmessi pena l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 144/2007;
e che, quindi, in mancanza della contestazione immediata dell'illecito ammi- nistrativo, gli è stata pregiudicata del tutto la possibilità di controdedurre e di difendersi dagli addebiti in quanto non era più in possesso dei dati a suo tempo trasmessi.
Con il quinto motivo di opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 si de- duce la nullità del procedimento sanzionatorio, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto a fronte di una trasmis- sione dati da parte della Compagnia del 5.8.2017, il verbale di contesta- zione è stato emesso solo in data 17.10.2017, difettando dunque il requisito della contestualità del verbale di contestazione redatto dalla Polizia di Fron- tiera e con cui è stato accertato l'illecito amministrativo contestato alla
[...]
. In particolare, la ricorrente deduce che dall'esame del verbale Parte_5 emerge un'insufficiente e inadeguata indicazione delle ragioni e dei motivi che hanno reso impossibile l'immediata contestazione della presunta
7 violazione al trasgressore e, ciò, in palese spregio di tutte le disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati con- giuntamente e non meritano accoglimento.
La contestazione è avvenuta nei termini previsti dalla legge: infatti, il co. 2 dell'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede che la contestazione debba avvenire nel termine massimo di 90 giorni dalla violazione. Nessun diverso termine è previsto dal d.lgs. n. 144/2007, per cui la contestazione, avvenuta dopo trenta giorni dal fatto, è tempestiva ai sensi della suddetta disposi- zione.
Né sussiste alcun obbligo di contestazione immediata, posto che “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall'art.
14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accerta- mento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giu- diziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far va- lere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'in- frazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005, Rv. 584980; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27508 del 29/12/2009, Rv. 610636)” (così Cass. civ., Sez. II, 16.3.2023, n. 7605).
Neanche è possibile dedurre che la contestazione dopo trenta giorni avrebbe impedito alla Compagnia di dedurre in ordine alla condotta illecita imputa- tale, e quindi di svolgere le proprie difese (in sede amministrativa prima, e quindi in sede giudiziale). Se è vero che – come rileva parte ricorrente – la normativa di settore dispone che il vettore aereo debba cancellare i dati dei passeggeri dopo 24 ore, al contempo, però, limita tale obbligo ai soli “dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale” (art. 4, co. 1). Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa della Parte_4
si è verificata, nel caso di specie, perché comunque la Compagnia
[...]
8 avrebbe potuto (e, anzi, avrebbe dovuto) conservare i dati esclusi dall'obbligo di cancellazione previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 144/2007, così assicurando la funzione di controllo dell'immigrazione presupposta alla norma speciale (cfr., proprio in materia di sanzione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. CP_1
144/2007, Cass. n. 7605/2023, cit.).
6. Con il quarto motivo di opposizione si deduce che la sanzione ammini- strativa irrogata alla ricorrente in riassunzione presuppone una violazione che, tuttavia, non si sarebbe verificata: infatti, la sanzione è stata irrogata per inottemperanza all'art. 3 del d.lgs. n. 144/2007, laddove per il verificarsi di tale inottemperanza occorrerebbe che la ricorrente, a una specifica richiesta della Polizia di Frontiera dello Scalo di Fiumicino, non avesse fornito alcun dato o avesse fornito dati incompleti o errati.
Il motivo non è fondato.
Il d.lgs. n. 144/2007, che recepisce integralmente nel nostro Paese la Diret- tiva UE 2004/82/CE, all'art. 1 stabilisce l'obiettivo perseguito dal legislatore interno - ovvero quello di assicurare agli organi di polizia incaricati di effet- tuare i controlli di frontiera - la trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate sul territorio nazionale dai vettori aerei. Con il seguente art. 3 è stato stabilito che, per attribuire al vettore eventuali responsabilità in ordine all'obbligo di trasmettere i dati entro il termine delle procedure di accettazione, è necessaria una preventiva specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio l' deduce che, così come CP_1 previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 144/2007 e dall'art. 4 del decreto intermini- steriale del 16.12.2010, a più riprese la Direzione Centrale dell'Immigra- zione e della Polizia delle Frontiere ha richiesto alla la tra- Parte_1 smissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate in ingresso nell'area Schengen, relativamente alle tratte considerate "a rischio". E fa rife- rimento all'avvenuto deposito nel giudizio di primo grado delle note aventi protocollo n. 0001107 dell'11.2.2011, n. 0009553 del 15.12.2011, n. 0008005 del 26.9.2012 e, infine, n. 0013992 del 18.4.2013.
Di contro, la documentazione sopra indicata non solo non può essere stata depositata nel primo grado di giudizio, al quale – come si è detto sopra – l'Autorità amministrativa non ha partecipato, avendo il Tribunale di
9 Civitavecchia confermato l'ordinanza-ingiunzione pure in mancanza di noti- fica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza all' CP_1
E neanche risulta depositata dall'originaria parte opposta nel costituirsi nel giudizio di appello, il primo in relazione a cui è stato instaurato il contraddi- torio con la stessa.
Ciò nondimeno si deve ritenere provato che l' abbia ricevuto Parte_4 richiesta dei dati relativi alle persone trasportate in ingresso nell'area Schen- gen, relativamente alle tratte considerate "a rischio", ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 144/2007.
L' rileva come, per ogni tratta aerea considerata “a rischio”, ciascun CP_1
Ufficio Polizia di Frontiera aerea presente sul territorio nazionale ha richiesto ai vettori interessati i dati delle persone trasportate per il tramite della So- cietà "SITA", azienda specializzata incaricata dalla Direzione Centrale dell'Im- migrazione e della Polizia delle Frontiere di assicurare, secondo le modalità tecniche e operative stabilite dal Decreto Interministeriale 16.12.2010, la trasmissione anticipata dei dati e il loro utilizzo da parte della Polizia di Frontiera attraverso il Sistema informatico B.C.S. - Border Control System. L'avvenuta trasmissione dei dati, effettuata dalla con le Parte_1 modalità operative e attraverso i sistemi informatici predisposti della Società "SITA", implica pertanto che il vettore fosse a conoscenza della “specifica richiesta della Polizia” diretta ad ottenere i dati delle persone trasportate su quella specifica tratta aerea.
Trasmissione che risulta dall'ordinanza-ingiunzione opposta e che, peraltro, non è stata contestata dalla Compagnia nel proporre opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Anzi, la riconosce la condotta ma- Parte_4 teriale dell'illecito contestato laddove deduce che “il fatto che la Polizia dello scalo avesse riscontrato che nr. 2 passeggeri presenti a bordo venivano erro- neamente riportati in lista passeggeri con numero di documento non valido
'123456' non costituisce affatto una violazione dell'art. 3, giacché per verifi- carsi tale violazione occorreva che ad una specifica richiesta della Polizia espressa in tali termini la ricorrente non fosse stata in grado di fornire le doverose informazioni, come si ricava dal tenore letterale di tale disposizione”.
In altri termini, quello che – a ben considerare – la deduce Parte_4 non è che sia mancata una richiesta da parte dell'Autorità amministrativa dei
10 dati relativi al volo in questione, poiché questo risulta provato indirettamente
– come si è detto – dall'avere la Compagnia fornito i dati dei passeggeri per il tramite del sistema SITA. Quello che deduce è, piuttosto, che la Polizia di Frontiera non abbia richiesto specificamente i dati di quei due passeggeri in relazione a cui erano stati inseriti nella lista passeggeri con numero di docu- mento non valido '123456'. Tale ulteriore specifica richiesta, a seguito della comunicazione di un dato errato, non è però prevista dalla disciplina norma- tiva sopra richiamata e l'illecito amministrativo contestato è integrato esclu- sivamente in ragione della mancata comunicazione dei dati a seguito di ri- chiesta pervenuta ed evasa con inserimento nel sistema preposto di dati errati (o, meglio, nel caso di specie fittizi, per essere una sequenza numerica progressiva).
7. Con il sesto motivo di opposizione si deduce la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 210/2018 emessa dall' il 4.6.2018 per mancanza di CP_1 motivazione in violazione, ancora una volta, della legge n. 241/1990 e, so- prattutto, dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, la Parte_4
deduce che “Dall'esame del provvedimento impugnato si evince chia-
[...] ramente che lo stesso non è altro che un modulo prestampato, né la metallica elencazione delle disposizioni di legge, possono costituire una valida motiva- zione atteso che con tale espressione si intende, ai sensi della L. 241/90, la ricostruzione puntuale dell'iter logico seguito dall'ufficio”.
Il motivo non è fondato.
Il vizio di motivazione viene dedotto, con il motivo in esame, in relazione alla mancata espressa controdeduzione in ordine alle difese svolte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 dall'autrice della condotta illecita. Parte ricorrente deduce che, “A maggior ragione, nel caso di specie, posto che il verbale è stato impugnato con apposito ricorso, l'amministrazione, tenuto conto degli scritti difensivi, avrebbe dovuto fornire una compiuta ed articolata motivazione della propria decisione e disporre la richiesta audizione”.
La stessa parte opponente osserva che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facolta- tivo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992, ovvero a con- clusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge n.
11 689/1981 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interes- sato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione com- messa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventual- mente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. civ., S.U., 28.1.2010, n. 1786; Cass. civ., Sez. II, 21.5.2018, n. 12503).
Neanche è possibile affermare – come fa la – che “le Sezioni Parte_4
Unite rilevano che il difetto di motivazione non è causa di nullità dell'ordi- nanza ingiunzione, poiché il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto. Nulla dice però la Cassazione sulla illegittimità”. E che “comportamenti della Pubblica Amministrazione, e gli atti conseguenti, possono essere censu- rati sotto un duplice profilo, la nullità, che è un vizio assoluto rilevabile in ogni stato e grado, anche dall'Autorità Giudiziaria, e l'illegittimità, che è un vizio meno grave, ma che conduce alla paralisi di un documento, ove sollevata dalla parte, e solo dalla parte, venga recepita dal Giudicante”. Parte ricor- rente sostiene, in buona sostanza, che l'atto in questione, se non nullo, sa- rebbe comunque annullabile (“come è noto l'illegittimità determina l'annulla- bilità del provvedimento impugnato”).
Di contro, proprio in ragione di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (e, da allora, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità), il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa determina la cognizione piena del giudice che ne è investito, e pertanto non è predica- bile non solo la nullità, ma neanche l'annullabilità per omessa motivazione del provvedimento, e quindi un vizio afferente alla forma del provvedimento sanzionatorio, ma vengono in rilievo esclusivamente profili afferenti al merito della pretesa sanzionatoria.
8. Con il settimo motivo di opposizione si deduce la “Nullità della ordinanza ingiuntiva impugnata per evidente tardività della stessa ai sensi e per gli ef- fetti della Legge 241/90”, e segnatamente per non essere stato rispettato il termine di trenta giorni per la definizione del procedimento amministrativo.
12 In particolare, la deduce che “il termine di 30 giorni per la Parte_4 conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall'articolo 2 l. 7 ago- sto 1990 n. 241, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d'ufficio che di parte, ed è applicabile anche ai procedimenti riguardanti atti ammini- strativi generali di pianificazione e di programmazione, a prescindere dalla loro efficacia nei confronti del destinatario. (Corte Costituzionale 17 Luglio 2002 n. 355 ex multis: Corte Costituzionale 23 luglio 1997 n. 262)”.
Il motivo non è fondato.
In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689/1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclu- sione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241/1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica appor- tata dal d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005), in quanto la legge n. 689/1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, ap- plicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancor- ché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.9.2018, n. 21706;
Cass. civ., Sez. V, 28.7.2009, n. 17526; nonché Cass. civ., Sez. II, ord. 17.4.2024, n. 10348)
9. Con l'ottavo motivo di opposizione si deduce la nullità del verbale di ac- certamento per difetto di motivazione, “costituendo l'indicazione dei motivi e la loro non contraddittorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d'accertamento della viola- zione”. In particolare, la Compagnia aerea ricorrente deduce che “L'assenza di una dettagliata specificazione degli esiti dell'accertamento (o, peggio, la sua totale assenza) rende apodittica ed essenzialmente incomprensibile la contestazione delle violazioni, in violazione del principio di difesa del trasgres- sore. In quest'ottica non sono ammesse formule generiche, stereotipate o sem- plicemente riproduttive del testo normativo, essendo, al contrario, doveroso specificare tutti i fatti nelle loro circostanze di tempo e di luogo”.
13 Il motivo è privo di ogni pregio.
La ricorrente deduce – in buona sostanza – che sarebbe difettata una speci- fica contestazione alla stessa della condotta illecita sanzionata, non rinve- nendosi specificazione della stessa nel verbale di contestazione n. 2763/2017 redatto dagli operatori della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumi- cino in data 17.10.2017.
Di contro, è sufficiente leggere tale verbale di contestazione per verificare come la condotta illecita contestata alla venga adeguata- Parte_4 mente e compiutamente specificata. In particolare, nel verbale in questione, nel riportare la condotta illecita accertata, viene indicato che “in data 05/08/2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo ET 712 proveniente da Addis
EB (casistica nr. 4) poiché, alcuni passeggeri presentì a bordo, tra cuì
, , , venivano er- Persona_1 Persona_2 Persona_3 roneamente riportati in lista passeggeri senza l'indicazione della nazionalità, del tipo e numero di documento”.
10. In conclusione, l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa Parte_4 dall' il 4.6.2018 deve essere rigettata. CP_1
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché quelle del presente giudizio di rinvio (ad eccezione di quelle di primo grado, in cui non è stato instaurato il contraddittorio con l' e quindi tale parte non ha svolto CP_1 alcuna attività difensiva), seguono il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Pertanto, questo giudicante non deve liquidare le spese con riferimento all'esito a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 6.4.2023, n. 9448; Cass. civ., S.U., 8.11.2022, n. 32906).
Ne consegue che la risulta complessivamente soccombente, Parte_4 avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, ed a carico della stessa devono essere poste le spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 proposta dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 210/2018 emessa Parte_4 dall' il 4.6.2018; CP_1
nulla per le spese del giudizio di primo grado;
condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 5.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55); condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €
[...]
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55); condanna la a rimborsare all' Parte_4 Parte_6
le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in €
[...]
5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55); manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 180002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA ED Thellung de Courtelary
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