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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile composta dai magistrati:
AR ES NU Presidente
NA AR Consigliere
Consigliere relatore EMANUELA CUGUSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 204 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023, promossa da:
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_1
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Paolo Giuseppe
[...] e Parte_6
IL e NC IL, che li difendono e rappresentano, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
nei confronti di elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Controparte_1 , CP_2 e CP_3
NC AI e TR AI, che li difendono e rappresentano, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e
Controparte_4 residente a [...], contumace CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
, Pt 5 e Pt_6 Nell'interesse di Parte_1 Parte_2 Pt 3, Pt_4
[...] "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
sull'appello principale
- rigettare l'appello proposto da Controparte_1 و CP_2 e CP_3 avverso la sentenza n.
364/2010 del Tribunale Civile di Lanusei che, per l'effetto, dovrà essere confermata;
- rigettare tutte le domande proposte da Controparte_1 CP_2 e CP_3 con l'iniziale atto citazione;
sull'appello incidentale
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto da Parte_2 Controparte_5 Parte_1
Parte_6 avverso la sentenza n. 364/2010 del
[...] Parte_5 e
Tribunale Civile di Lanusei e, per l'effetto:
- rigettare ogni domanda attrice, poiché infondata in fatto e in diritto;
- qualora venga riconosciuta l'appartenenza a CP_6 della sottoscrizione in calce alla
scrittura privata del 13/12/1999, dichiarare la nullità e l'annullamento della medesima scrittura privata;
in ogni caso
- rigettare tutte le domande proposte da Controparte 1 , CP_2 e CP_3 con l'iniziale atto citazione;
- con vittoria di spese e competenze di causa.
Co
, CP_3 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Nell'interesse di CP_1 e ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, previa riunione fra il presente procedimento e quello iscritto al n. 207/2023 R.G., C.I. dott.ssa Emanuela Cugusi, fissato per la prossima udienza del 23 maggio 2024, in accoglimento delle conclusioni già formulate per conto degli appellanti nell'atto di citazione in appello del 24.12.2011 e, secondo quanto disposto dalla sentenza n.
6126/2023 della Suprema Corte, che ha ritenuto indispensabile ai fini dell'annullamento del contratto l'accertamento dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente:
1) rigettate tutte le difese, eccezioni e conclusioni formulate dai convenuti-appellati, voglia riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliendo le conclusioni formulate dagli appellanti nel primo grado di giudizio:
1.1 in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni formulate dagli appellanti in primo grado e, per l'effetto:
A) ritenuti fondati i motivi di gravame, accertare e dichiarare che tra Controparte_1 CP 2 e [...]
CP_3 da una parte e dall'altra in data 13.12.1999 è stato stipulato il contratto CP_6
avente ad oggetto la vendita dei seguenti immobili: 1) terreno e sovrastante fabbricato in Comune di
Tortoli, Via Piemonte 41/A, edificato al piano terreno e primo piano fuori terra, distinto al catasto terreni del Comune di Tortoli al Foglio 10, part. 1057 di circa 460 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto nell'atto pubblico del 29.11.1979 - rogito Notaio Per_1 repert. 22371, racc. 4041;
II) fabbricato mansarda in Comune di Tortoli, Via Piemonte, 41/A, edificato e posto al secondo piano fuori terra del suindicato immobile, distinto al catasto terreni del Comune di Tortoli, al Foglio 10,
mapp.1057, avente una superficie di circa 130 metri quadrati Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita del 26.02.1981 - Notaio Per_2 in Nuoro, repertorio. 132-624; III) terreno agricolo in agro di Ilbono, loc.tà "Teccussa", distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al
Foglio 26, mapp. 181/a, avente una superficie di circa 24.090 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto nell'atto VERBALE DI DIVISIONE del 13.01.1967, a firma del Cancelliere del Tribunale
di Lanusei – incolto;
IV) terreno agricolo in agro di Ilbono, loc.tà "S'Artalai”, distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 31, mapp. 68 avente una superficie di circa 1.050 metri quadrati e mapp. 75 di superficie di 720. Il tutto come meglio descritto nell'atto verbale di divisione del 13.01.1967, a firma del Cancelliere del Tribunale di Lanusei - incolto;
V) terreno agricolo in agro di Tortoli, loc.tà "Cardureu”, distinto in catasto terreni del Comune di Tortoli, al Fg. 18, mapp. 52,
sub b avente una superficie di circa 5.926 metri quadrati e mappale 54, sub b avente una superficie di circa 992 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto e individuato nei due "estratti catastali",
nella planimetria e nel prospetto di frazionamento allegati al - in parte agrumeto;
B) accertare e dichiarare che una delle sottoscrizioni in calce al detto atto scrittura privata è stata apposta ed è da attribuire a CP_6
,conseguentemente
C) condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori degli oneri e spese del giudizio e degli ulteriori danni causati agli attori per la mancata stipula dell'atto pubblico e la mancata trascrizione della compravendita.
D) condannare i convenuti, in specie chi ha gestito lo stabile sito in Tortoli, via Piemonte n. 41/A,
alla corresponsione della somma di € 41.850/00 per i canoni dal luglio 2002 al 31.12.2006, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria e degli ulteriori canoni dovuti a partire dal dicembre 2006 fino alla effettiva consegna dell'immobile agli attori;
E) condannare i convenuti, in particolare chi si trova attualmente nella disponibilità e nella gestione dello stabile sito in Tortoli, via Piemonte n. 41/A, all'immediato rilascio e consegna dello stesso immobile agli attori.
F) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio".
IN FATTO E IN DIRITTO
e CP_2 convennero in giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 و CP_3
CP CP nella loro qualità di eredi di CP_6 ' Pt 6 , Pt 5 e Controparte_4 Parte_1
deducendo di aver acquistato da quest'ultimo, con scrittura privata del giorno 13.12.1999:
[...]
I) un terreno e sovrastante fabbricato sito nel Comune di Tortoli, distinto al catasto terreni del Comune
di Tortoli al Foglio 10, part. 1057; II) un fabbricato mansarda sito nel Comune di Tortoli, distinto al catasto terreni del Comune di Tortolì, al Foglio 10, mapp.1057; III) un terreno agricolo in agro di
Ilbono, località "Teccussa”, distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 26, mapp.
181/a; IV) un terreno agricolo in agro di Ilbono, località "S'Artalai”, distinto nel catasto terreni del
Comune di Ilbono, al Foglio 31, mapp. 68; V) un terreno agricolo in agro di Tortolì, località
"Cardureu”, distinto in catasto terreni del Comune di Tortolì, al Fg. 18, mapp. 52.
In particolare, gli attori esposero:
- di aver pattuito l'immediata consegna dei terreni agricoli e il differimento della consegna del fabbricato al versamento integrale del prezzo o alla diversa data di ripetizione in forma pubblica del contratto;
- di aver concordato con il venditore la corresponsione del prezzo in tre diverse soluzioni;
che il CP_6 si era impegnato a ripetere il contratto di vendita per atto pubblico ma, a causa
-
dell'insorgenza di una malattia e del suo conseguente decesso in data 22.11.2005, tale atto pubblico non era stato mai stipulato;
di aver reso edotti di tali circostanze gli eredi del CP_6 i quali però avevano risposto di non
-
essere a conoscenza del contratto di compravendita.
Tutto ciò premesso, gli attori chiesero di accertare e dichiarare l'avvenuta stipula del contratto di compravendita di cui è causa;
di accertare la attribuibilità di una delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata ad di condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori CP_6
degli oneri e delle spese del giudizio e degli ulteriori danni subiti;
di condannare i convenuti e, in specie, di chi tra gli eredi aveva gestito lo stabile di Tortolì, al pagamento dei frutti percepiti in virtù
del contratto di locazione, oltre al rilascio e alla consegna dell'immobile.
Costituitisi in giudizio, gli eredi del Campus disconobbero la sottoscrizione del de cuius apposta alla scrittura privata del 13.12.1999; contestarono il versamento in suo favore delle somme asseritamente pagate dagli attori e attribuirono la mancata ripetizione del contratto in forma pubblica alla patologia mentale del Campus, che aveva comportato anche la sua interdizione nel
2002.
I convenuti, dunque, conclusero per il rigetto delle domande degli attori in virtù della natura apocrifa della sottoscrizione e, in via riconvenzionale, chiesero sia la nullità, sia l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c., sussistendo, nel caso di specie, tanto l'incapacità del de cuius, quanto la malafede degli acquirenti attori.
Il giudizio di primo grado fu istruito con interrogatorio formale, prova per testimoni e due consulenze tecniche, una tecnico-grafica e una psichiatrica, tese queste ultime a rispondere a due fondamentali interrogativi del giudizio, ovvero l'attribuibilità della sottoscrizione ad CP_6
e la sua capacità naturale al momento della sottoscrizione stessa.[...]
*** Con sentenza depositata in data 17 novembre 2011, il giudice di primo grado rigettò tutte le domande e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, annullò il contratto di cui è causa, oltre a condannare gli attori al pagamento delle spese processuali, comprese le spese di C.T.U.
dopo aver accertato, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche, In particolare, il giudice-
l'autenticità della sottoscrizione di - si interrogò circa la sussistenza dei due elementi CP_6
al ricorrere dei quali è possibile annullare un contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.,
ovvero l'incapacità naturale del contraente e la mala fede della controparte.
Per quanto concerne primo dei due presupposti, il giudicante -sulla base degli elementi emersi nel corso del processo e valutati scientificamente dagli ausiliari in base alle loro specifiche competenze-
affermò che il CP_6 al momento della sottoscrizione, si era trovato in una situazione di incapacità
tale da non consentirgli di determinarsi consapevolmente in merito agli effetti conseguenti alle proprie dichiarazioni negoziali.
Per quanto concerne il secondo presupposto, invece, il giudice di prime cure accertò la mala fede degli acquirenti sulla base dei seguenti elementi:
1. gli attori erano a conoscenza dello stato di incapacità in cui versava il dante causa, come è CP 6 lo zio emerso non solo dai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti (essendo il degli attori), ma anche e soprattutto dalla loro stessa ammissione in sede di interrogatorio formale, laddove essi stessi avevano confessato di conoscere lo stato di salute dello zio;
2. gli attori non erano stati in grado di fornire la prova di aver corrisposto il denaro indicato in contratto, non avendo in alcun modo offerto un riscontro circa le modalità di pagamento che,
stante l'importanza delle somme, non potevano non lasciare tracce bancarie;
3. il tenore stesso del contratto e il suo contenuto non corrispondevano all'id quod plerumque accidit in ambito negoziale, in particolare laddove il contratto stesso richiamava una scrittura preliminare da “distruggersi”, e le modalità di pagamento erano inconsuete;
4. la sottoscrizione trasversale da parte del CP_6 in calce alla scrittura era sintomatica dell'incapacità del contraente di rendersi conto delle conseguenze del negozio. Infatti, sul punto il C.T.U aveva concluso che "la forte ascendenza sul rigo, collocante la sottoscrizione al di fuori dello spazio ad essa riservato rappresenta una significativa anomalia...e che un soggetto presente a sé stesso, non firmerebbe fuori dagli spazi a ciò deputati”.
***
Co Avverso la sentenza proposero appello CP_1 CP_3 i quali censurarono la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva affermato la sussistenza sia dello stato di incapacità di CP_6 sia della mala fede in capo agli acquirenti. و
In particolare, per quanto concerne questo secondo profilo, gli appellanti evidenziarono quanto segue:
1. in sede di interrogatorio formale, essi avevano ammesso di conoscere lo stato di salute dello zio, senza però in alcun modo riferirsi alla capacità di intendere e di volere di quest'ultimo;
2. il giudice, affermando che gli attori in primo grado non si sarebbero "neppure onerati di offrire alcun riscontro esterno all'atto impugnato circa le modalità di pagamento”, avrebbe invertito l'onere della prova, imponendo di dimostrare l'avvenuto pagamento del corrispettivo della vendita a chi si trovava in possesso della relativa quietanza di pagamento. Inoltre, l'autenticità
della sottoscrizione comporta necessariamente l'approvazione di tutte le clausole del contratto, compresa la quietanza relativa all'avvenuto versamento del corrispettivo, che pertanto non aveva la necessità di alcun riscontro;
3. il tenore del contratto, il suo articolato contenuto e le inconsuete modalità di pagamento non avevano fornito elementi a sostegno della mala fede degli acquirenti, trattandosi di pattuizioni perfettamente legittime.
Gli appellati resistettero, proponendo anche appello incidentale, avente ad oggetto: 1) la mancanza di data certa della scrittura privata del 13 dicembre 1999, 2) la non autenticità della stessa scrittura privata e 3) la sua nullità per mancata indicazione, relativamente ai fabbricati, degli estremi della concessione a edificare e della concessione in sanatoria e, relativamente ai terreni, del certificato di destinazione urbanistica edilizia.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 336 del 2016, rigettò l'appello principale confermando così la sentenza del tribunale di Lanusei e, per l'effetto, l'annullamento del contratto di cui è causa. ***
Co
Avverso la sopra menzionata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione CP_1 e CP_3 proponendo tre diverse censure.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto “la violazione e falsa applicazione degli artt. 428,
2697 e 2729 c.c., ovvero la mancata osservanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento dello stato di incapacità". In particolare, essi hanno contestato “gli esiti delle due consulenze e invocato un riesame delle risultanze probatorie ignorate dai giudici di merito".
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto “la violazione e falsa applicazione degli artt. 428,
2697 e 2729 c.c., l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. Ic.p.c. e il travisamento della prova,
richiamando le prove oggetto della prima censura".
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato "la violazione dell'art. 428, comma secondo, c.c. e l'omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Cagliari pronunciato sul secondo motivo d'appello circa l'assenza di mala fede in capo agli acquirenti, requisito necessario ai fini dell'annullamento del contratto e dal Tribunale erroneamente desunto dalla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della vendita, nonché da altre circostanze che per i ricorrenti sono prive di rilievo".
CP_ Parte_1 Controparte_9 Parte_2 Pt_3, Pt 4 , و Pt_5 e Parte_6
hanno resistito con controricorso.
La Corte, con sentenza n. 6126 del 2023, quanto al primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, ha riconosciuto che essi "rivelano diffusi profili di inammissibilità e risultano comunque infondati".
In particolare, la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle “doglianze di travisamento della prova nonché quelle, contenute in entrambi i motivi, che, attraverso il parametro della violazione di norme di diritto (artt. 428, 2697 e 2729 c.c.), ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. censurano in realtà non l'interpretazione della fattispecie astratta delle disposizioni di legge richiamate, quanto la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d'appello sulla base dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che è sindacabile soltanto nei limiti dell'art. 360, comma
1, n. 5". In ogni caso, la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto inerente alla incapacità del Campus conformemente alla giurisprudenza della Corte di legittimità. Pertanto, i relativi motivi sono stati respinti.
La Corte, invece, ha accolto il terzo motivo, riscontrando l'omesso esame del secondo motivo
Cont d'appello proposto dai fratelli inerente al requisito della loro mala fede.
Al riguardo, ha rilevato la Corte che: "Per l'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.c., non è, invero, richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, è quindi devoluta al giudice di merito l'indagine relativa sia alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato che alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere".
Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla
Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione affinché si pronunciasse sul motivo di gravame non esaminato, tenendo conto dei rilievi svolti e uniformandosi ai richiamati principi, oltre a provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
***
Parte_1 Pt_5 Pt_6 , Pt 4 , Parte_2 e Con atto tempestivamente depositato
Parte_3 hanno riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
In particolare, gli attori in riassunzione hanno insistito sulla domanda di annullamento per incapacità
del disponente.
Si sono costituiti Co CP_1 CP_3 i quali hanno integralmente riproposto i motivi di appello così come formulati nell'atto di citazione del primo giudizio di appello e contestato tutte le difese svolte dalla controparte.
*** Il giudizio di rinvio verte esclusivamente sulla verifica in capo a CP_1 CP 3 e CP_2 del requisito della malafede, la cui sussistenza è richiesta ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.
La Corte di cassazione ha circoscritto infatti, in questi termini, il thema decidendum del presente giudizio.
È, quindi preclusa a questo Collegio ogni valutazione circa la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 428, secondo comma, c.c., ovvero l'incapacità naturale di CP_6 essendo
stati respinti i relativi motivi di ricorso.
Ne consegue che tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti da ultimo nella comparsa conclusionale, deve ritenersi passato in giudicato e la relativa valutazione non è dunque suscettibile di riesame da parte di questo giudice.
Infatti, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il giudice del rinvio è strettamente vincolato ai soli punti per i quali la causa è stata rinviata, non potendo egli in alcun modo riesaminare o modificare statuizioni che sono già passate in giudicato, ovvero quelle parti della controversia che sono state decise in via definitiva e non sono quindi più soggette a impugnazione.
Né tantomeno rilevano le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale di replica dai convenuti in riassunzione, i quali -per rafforzare la propria tesi difensiva secondo cui questo giudice dovrebbe
Cont integralmente riesaminare tutte le questioni sollevate dai fratelli nell'atto di impugnazione (e,
nello specifico, quella inerente all'incapacità del CP_6 - hanno richiamato una sentenza con cui questa stessa Corte d'Appello ha analizzato la natura del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione.
Cont ha affermato che la sentenza delIn particolare, la Corte territoriale, nella sentenza richiamata dai primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d'appello e che il giudizio di rinvio si conclude con una sentenza che statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Tuttavia, tali principi non incidono in alcun modo sul diverso profilo del passaggio in giudicato delle questioni che sono state oggetto di motivi di ricorso non accolti, tanto è vero che le stesse pronunce
Cont giurisprudenziali poste a sostegno della tesi difensiva dei iconoscono, comunque, che il giudizio di rinvio ha si natura rescissoria, ma nei soli limiti posti dalla pronuncia rescindente. Dunque, così individuato l'oggetto del presente giudizio, occorre esaminare la questione relativa alla malafede degli acquirenti che non è stata scrutinata nel precedente giudizio di appello, tenuto conto dei rilievi svolti e dei principi richiamati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 6126/2023.
Giova premettere che ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale -a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale (art. 428 primo comma c.c.) - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio rivelatore della malafede dell'altro contraente.
La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti: nei primi, è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti;
nei secondi, è invece prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato sulla sua validità (Cass. 2022 n. 29962).
A tal proposito, la Corte di cassazione, nella sentenza con cui ha rinviato la causa a questo Collegio, ha precisato che la malafede "deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente".
Co Ciò posto, al fine di accertare la consapevolezza, in capo agli acquirenti e CP_3 CP_1
,
al momento della
[...] dello stato di incapacità in cui si trovava il loro zio CP_6
sottoscrizione della scrittura privata in contestazione, ad avviso del Collegio non si può prescindere dall'esaminare la natura e la qualità dei rapporti tra le parti del contratto di cui è causa.
Innanzitutto, è incontroverso il rapporto di parentela intercorrente tra le parti, essendo CP_6
[...] zio degli acquirenti. Egli era, infatti, fratello di Controparte_4 madre degli acquirenti e odierni convenuti in riassunzione.
In secondo luogo, è emerso nel corso del giudizio che vi fosse anche uno stretto legame tra CP_6
[...] da un lato, e i nipoti, dall'altro. Tanto emerge dalle seguenti circostanze:
al capo XXI così formulato "vero che gli in sede di interrogatorio formale, Controparte_1
CP_3 sono sempre stati consapevoli delle gravi attori Controparte_1 CP_2 e che quantomeno dal 1998, lo affiggeva", rispose condizioni di salute di CP_6 testualmente "sapevamo che stava male ed è sempre stato seguito da noi" (v. udienza del giorno 8.6.2009);
- l'art. 10 della scrittura privata contenente il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data
13.12.1999 disponeva che "Gli acquirenti si impegnano per quanto sarà loro possibile e nel caso lo zio ne abbia bisogno a dare a costui sostegno morale ed assistenza permanendo tra loro i rapporti di affiatamento e stima reciproca così come è ed è sempre stato".
A fronte di tali evenienze, emerge la sussistenza di un rapporto tra il CP_6 e i suoi nipoti tale per cui non è possibile ritenere che questi ultimi non fossero a conoscenza delle condizioni fisio-psichiche dello zio.
Cont A nulla rilevano le difese dei ul punto, per cui essi, in sede di interrogatorio formale, si sarebbero limitati ad ammettere genericamente che lo zio "stava male".
In proposito si riportano le risposte rese all'udienza del giorno 8.6.2009 da CP_1 CP_3 e
i quali avevano affermato, rispettivamente: "sapevamo che stava male ed è sempre stato CP_2
seguito da noi, le sue condizioni erano normali e non gravi"; "Stava male ma non era grave"; "Il
Campus era malato ma non grave".
E tale stato di salute, ad avviso della Corte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, non può che essere riferito evidentemente alle patologie incidenti sulla sua capacità di intendere e di volere che avevano poi portato alla sua interdizione, in quanto le uniche oggetto di accertamento nel presente giudizio.
Non si comprende, dunque, a quale diverso stato di salute potessero essere riferite le dichiarazioni
Cont rese dai fratelli n sede di interrogatorio formale.
Né rileva che questi ultimi, nella medesima udienza del giorno 8.6.2009, abbiano descritto come "non grave" la condizione di salute dello zio.
È infatti accertato che CP_6 affetto da "demenza dovuta ad eziologie molteplici” (v.
relazione ctu dott.ssa Per_3 nel dicembre del 1999, "si trovava in condizioni di abituale infermità '
di mente che riduceva, ma non aboliva le sue capacità di intendere e di volere", tanto da consentirgli,
dietro supervisione, di provvedere alle abituali necessità della vita quotidiana (v. consulenza tecnica d'ufficio della C.T.U. redatta dott.ssa Persona_4 Dunque, deve ritenersi provato, nel presente giudizio, che l'incapacità del CP_6 al momento della stipula del contratto di compravendita non fosse totale e assoluta e che, quindi, il suo stato di salute non fosse "grave"; ma tale circostanza non rileva ai fini dell'annullamento del contratto di cui è causa.
Del resto, è la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere, ai fini dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non tanto la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto,
versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo invece sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà
cosciente (cfr., tra le altre, Cass. nn. 13659/2017, 12532/2011 e 4359/2002).
Pertanto, alla luce degli elementi esposti, deve ritenersi provato che gli odierni convenuti in riassunzione fossero a conoscenza dello stato di salute dello zio al momento della stipula del contratto di compravendita e, quindi, della menomazione della sfera intellettiva e volitiva di quest'ultimo.
A fronte di tale osservazione e coerentemente con quanto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 6126 del 2023, cui questo Collegio deve uniformarsi, deve ritenersi accertata la sussistenza della malafede in capo agli acquirenti.
Ma vi è di più.
Gli originari appellanti, odierni convenuti in riassunzione, per confutare le argomentazioni che il giudice di primo grado ha valorizzato per ritenere sussistente la malafede hanno affermato che non si potrebbe onerare “della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, chi già si trovava in possesso della quietanza di pagamento del corrispettivo della vendita. [...] L'autenticità della sottoscrizione comporta necessariamente l'approvazione di tutte le clausole del contratto, compresa la quietanza relativa all'avvenuto versamento del corrispettivo, che pertanto non aveva necessità di alcun riscontro".
Cont iLa tesi è priva di pregio;
accertato che al momento della stipula del contratto per cui è causa il trovava in una situazione di ridotta capacità cognitiva, è evidente che tale condizione non può che essere riferita all'intero contenuto negoziale, ivi compresa la clausola di cui all'art. 2, contenente l'asserita quietanza di pagamento. Ne consegue che l'onere probatorio circa l'effettivo pagamento del prezzo gravava sugli odierni convenuti, i quali, tuttavia, hanno omesso di fornire alcun riscontro esterno all'atto impugnato circa le modalità di pagamento dell'ingente importo contrattuale. Deve, quindi, ritenersi che CP_6
[...] non avesse mai ricevuto le somme previste come corrispettivo del contratto di compravendita.
Il mancato pagamento del corrispettivo da parte dei compratori, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è un chiaro indice rivelatore della malafede degli acquirenti, che omettendo di corrispondere il prezzo, hanno cagionato un grave pregiudizio nella sfera giuridica di quest'ultimo.
Ulteriore valore indiziante della sussistenza del requisito in esame deve attribuirsi anche al tenore stesso del contratto e al suo contenuto, correttamente ritenuti non rispondenti all'id quod plerumque accidit in ambito negoziale, in particolare laddove il contratto stesso richiamava la precedente scrittura preliminare da “distruggersi", nonché la previsione di modalità di pagamento inconsuete,
ovvero la corresponsione del prezzo in tre soluzioni: quanto a lire 150.000.000 con pagamenti rateali avvenuti dal 1995 al 13.12.1999, quanto a lire 75.000.000 contestualmente alla stipula del definitivo,
quanto a lire 45.000.000 da versarsi entro il 30.11.2000, detratte le somme che il venditore avrebbe continuato a percepire dalla locazione del fabbricato, ammontanti all'incirca a lire 1.500.000 mensili.
Gli odierni convenuti in proposito non hanno formulato alcuna censura specifica, limitandosi genericamente ad affermare che, trattandosi di "pattuizioni perfettamente legittime", non potevano essere utilizzate al fine di trarne argomenti da cui desumere la loro malafede, senza puntualmente confutare le argomentazioni sopra svolte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto di compravendita stipulato con la scrittura privata del 13.12.1999 deve essere annullato ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.
Ne consegue che le ulteriori questioni sollevate dagli odierni attori in riassunzione devono ritenersi assorbite dalla presente decisione.
All'esito del giudizio, le spese di tutti i gradi devono essere poste a carico degli odierni convenuti in riassunzione, in ragione della totale soccombenza.
Poiché la sentenza di primo grado, nel merito, viene confermata, restano ferme le spese così come liquidate dal giudice di prime cure nella relativa fase del giudizio. Le spese delle ulteriori fasi del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. n. 147/2022) e sulla base dello scaglione “valore indeterminabile-complessità
media". Si applicano i valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale, per i giudizi di appello e di cassazione, mentre i valori minimi, per le stesse fasi, per il presente giudizio di rinvio, stante l'intervenuta riduzione del thema decidendum a seguito della sentenza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 6126/2023 della Corte d'Appello di Cagliari, così dispone:
Co
1. annulla il contratto di compravendita stipulato tra CP_6 e da CP_1 e
CP_3 ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.;
Co CP_3 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di2. condanna i sig.ri CP_1
tutti i gradi di giudizio in favore degli attori in favore di Parte_1 Parte_2 Pt 3,
Tali spese si liquidano come segue:
,Pt_4 Pt_5 e Parte_6
-per il giudizio di primo grado (proc. n. 88/2007 R.G. Trib. Lanusei), così come liquidate dal giudice di prime cure in €.5.380,00 di cui € 3.200,00 per onorari ed € 2.180 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa;
- per il giudizio d'appello (proc. n. 7/2012 R.G. C.A. Cagliari): in € 8.470,00 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- per il giudizio di cassazione (proc. n. 15390/2017 R.G. Cass.): in € 6.585,00 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a;
-per il presente giudizio di rinvio (proc. n. 204/2023 R.G. C.A. Cagliari): in € 4.236,00 (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali iva e c.p.a.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Emanuela Cugusi) (dott.ssa Maria Teresa Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile composta dai magistrati:
AR ES NU Presidente
NA AR Consigliere
Consigliere relatore EMANUELA CUGUSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 204 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023, promossa da:
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_1
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Paolo Giuseppe
[...] e Parte_6
IL e NC IL, che li difendono e rappresentano, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
nei confronti di elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Controparte_1 , CP_2 e CP_3
NC AI e TR AI, che li difendono e rappresentano, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e
Controparte_4 residente a [...], contumace CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
, Pt 5 e Pt_6 Nell'interesse di Parte_1 Parte_2 Pt 3, Pt_4
[...] "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
sull'appello principale
- rigettare l'appello proposto da Controparte_1 و CP_2 e CP_3 avverso la sentenza n.
364/2010 del Tribunale Civile di Lanusei che, per l'effetto, dovrà essere confermata;
- rigettare tutte le domande proposte da Controparte_1 CP_2 e CP_3 con l'iniziale atto citazione;
sull'appello incidentale
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto da Parte_2 Controparte_5 Parte_1
Parte_6 avverso la sentenza n. 364/2010 del
[...] Parte_5 e
Tribunale Civile di Lanusei e, per l'effetto:
- rigettare ogni domanda attrice, poiché infondata in fatto e in diritto;
- qualora venga riconosciuta l'appartenenza a CP_6 della sottoscrizione in calce alla
scrittura privata del 13/12/1999, dichiarare la nullità e l'annullamento della medesima scrittura privata;
in ogni caso
- rigettare tutte le domande proposte da Controparte 1 , CP_2 e CP_3 con l'iniziale atto citazione;
- con vittoria di spese e competenze di causa.
Co
, CP_3 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Nell'interesse di CP_1 e ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, previa riunione fra il presente procedimento e quello iscritto al n. 207/2023 R.G., C.I. dott.ssa Emanuela Cugusi, fissato per la prossima udienza del 23 maggio 2024, in accoglimento delle conclusioni già formulate per conto degli appellanti nell'atto di citazione in appello del 24.12.2011 e, secondo quanto disposto dalla sentenza n.
6126/2023 della Suprema Corte, che ha ritenuto indispensabile ai fini dell'annullamento del contratto l'accertamento dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente:
1) rigettate tutte le difese, eccezioni e conclusioni formulate dai convenuti-appellati, voglia riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliendo le conclusioni formulate dagli appellanti nel primo grado di giudizio:
1.1 in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni formulate dagli appellanti in primo grado e, per l'effetto:
A) ritenuti fondati i motivi di gravame, accertare e dichiarare che tra Controparte_1 CP 2 e [...]
CP_3 da una parte e dall'altra in data 13.12.1999 è stato stipulato il contratto CP_6
avente ad oggetto la vendita dei seguenti immobili: 1) terreno e sovrastante fabbricato in Comune di
Tortoli, Via Piemonte 41/A, edificato al piano terreno e primo piano fuori terra, distinto al catasto terreni del Comune di Tortoli al Foglio 10, part. 1057 di circa 460 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto nell'atto pubblico del 29.11.1979 - rogito Notaio Per_1 repert. 22371, racc. 4041;
II) fabbricato mansarda in Comune di Tortoli, Via Piemonte, 41/A, edificato e posto al secondo piano fuori terra del suindicato immobile, distinto al catasto terreni del Comune di Tortoli, al Foglio 10,
mapp.1057, avente una superficie di circa 130 metri quadrati Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita del 26.02.1981 - Notaio Per_2 in Nuoro, repertorio. 132-624; III) terreno agricolo in agro di Ilbono, loc.tà "Teccussa", distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al
Foglio 26, mapp. 181/a, avente una superficie di circa 24.090 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto nell'atto VERBALE DI DIVISIONE del 13.01.1967, a firma del Cancelliere del Tribunale
di Lanusei – incolto;
IV) terreno agricolo in agro di Ilbono, loc.tà "S'Artalai”, distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 31, mapp. 68 avente una superficie di circa 1.050 metri quadrati e mapp. 75 di superficie di 720. Il tutto come meglio descritto nell'atto verbale di divisione del 13.01.1967, a firma del Cancelliere del Tribunale di Lanusei - incolto;
V) terreno agricolo in agro di Tortoli, loc.tà "Cardureu”, distinto in catasto terreni del Comune di Tortoli, al Fg. 18, mapp. 52,
sub b avente una superficie di circa 5.926 metri quadrati e mappale 54, sub b avente una superficie di circa 992 metri quadrati. Il tutto come meglio descritto e individuato nei due "estratti catastali",
nella planimetria e nel prospetto di frazionamento allegati al - in parte agrumeto;
B) accertare e dichiarare che una delle sottoscrizioni in calce al detto atto scrittura privata è stata apposta ed è da attribuire a CP_6
,conseguentemente
C) condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori degli oneri e spese del giudizio e degli ulteriori danni causati agli attori per la mancata stipula dell'atto pubblico e la mancata trascrizione della compravendita.
D) condannare i convenuti, in specie chi ha gestito lo stabile sito in Tortoli, via Piemonte n. 41/A,
alla corresponsione della somma di € 41.850/00 per i canoni dal luglio 2002 al 31.12.2006, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria e degli ulteriori canoni dovuti a partire dal dicembre 2006 fino alla effettiva consegna dell'immobile agli attori;
E) condannare i convenuti, in particolare chi si trova attualmente nella disponibilità e nella gestione dello stabile sito in Tortoli, via Piemonte n. 41/A, all'immediato rilascio e consegna dello stesso immobile agli attori.
F) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio".
IN FATTO E IN DIRITTO
e CP_2 convennero in giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 و CP_3
CP CP nella loro qualità di eredi di CP_6 ' Pt 6 , Pt 5 e Controparte_4 Parte_1
deducendo di aver acquistato da quest'ultimo, con scrittura privata del giorno 13.12.1999:
[...]
I) un terreno e sovrastante fabbricato sito nel Comune di Tortoli, distinto al catasto terreni del Comune
di Tortoli al Foglio 10, part. 1057; II) un fabbricato mansarda sito nel Comune di Tortoli, distinto al catasto terreni del Comune di Tortolì, al Foglio 10, mapp.1057; III) un terreno agricolo in agro di
Ilbono, località "Teccussa”, distinto nel catasto terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 26, mapp.
181/a; IV) un terreno agricolo in agro di Ilbono, località "S'Artalai”, distinto nel catasto terreni del
Comune di Ilbono, al Foglio 31, mapp. 68; V) un terreno agricolo in agro di Tortolì, località
"Cardureu”, distinto in catasto terreni del Comune di Tortolì, al Fg. 18, mapp. 52.
In particolare, gli attori esposero:
- di aver pattuito l'immediata consegna dei terreni agricoli e il differimento della consegna del fabbricato al versamento integrale del prezzo o alla diversa data di ripetizione in forma pubblica del contratto;
- di aver concordato con il venditore la corresponsione del prezzo in tre diverse soluzioni;
che il CP_6 si era impegnato a ripetere il contratto di vendita per atto pubblico ma, a causa
-
dell'insorgenza di una malattia e del suo conseguente decesso in data 22.11.2005, tale atto pubblico non era stato mai stipulato;
di aver reso edotti di tali circostanze gli eredi del CP_6 i quali però avevano risposto di non
-
essere a conoscenza del contratto di compravendita.
Tutto ciò premesso, gli attori chiesero di accertare e dichiarare l'avvenuta stipula del contratto di compravendita di cui è causa;
di accertare la attribuibilità di una delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata ad di condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori CP_6
degli oneri e delle spese del giudizio e degli ulteriori danni subiti;
di condannare i convenuti e, in specie, di chi tra gli eredi aveva gestito lo stabile di Tortolì, al pagamento dei frutti percepiti in virtù
del contratto di locazione, oltre al rilascio e alla consegna dell'immobile.
Costituitisi in giudizio, gli eredi del Campus disconobbero la sottoscrizione del de cuius apposta alla scrittura privata del 13.12.1999; contestarono il versamento in suo favore delle somme asseritamente pagate dagli attori e attribuirono la mancata ripetizione del contratto in forma pubblica alla patologia mentale del Campus, che aveva comportato anche la sua interdizione nel
2002.
I convenuti, dunque, conclusero per il rigetto delle domande degli attori in virtù della natura apocrifa della sottoscrizione e, in via riconvenzionale, chiesero sia la nullità, sia l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c., sussistendo, nel caso di specie, tanto l'incapacità del de cuius, quanto la malafede degli acquirenti attori.
Il giudizio di primo grado fu istruito con interrogatorio formale, prova per testimoni e due consulenze tecniche, una tecnico-grafica e una psichiatrica, tese queste ultime a rispondere a due fondamentali interrogativi del giudizio, ovvero l'attribuibilità della sottoscrizione ad CP_6
e la sua capacità naturale al momento della sottoscrizione stessa.[...]
*** Con sentenza depositata in data 17 novembre 2011, il giudice di primo grado rigettò tutte le domande e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, annullò il contratto di cui è causa, oltre a condannare gli attori al pagamento delle spese processuali, comprese le spese di C.T.U.
dopo aver accertato, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche, In particolare, il giudice-
l'autenticità della sottoscrizione di - si interrogò circa la sussistenza dei due elementi CP_6
al ricorrere dei quali è possibile annullare un contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.,
ovvero l'incapacità naturale del contraente e la mala fede della controparte.
Per quanto concerne primo dei due presupposti, il giudicante -sulla base degli elementi emersi nel corso del processo e valutati scientificamente dagli ausiliari in base alle loro specifiche competenze-
affermò che il CP_6 al momento della sottoscrizione, si era trovato in una situazione di incapacità
tale da non consentirgli di determinarsi consapevolmente in merito agli effetti conseguenti alle proprie dichiarazioni negoziali.
Per quanto concerne il secondo presupposto, invece, il giudice di prime cure accertò la mala fede degli acquirenti sulla base dei seguenti elementi:
1. gli attori erano a conoscenza dello stato di incapacità in cui versava il dante causa, come è CP 6 lo zio emerso non solo dai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti (essendo il degli attori), ma anche e soprattutto dalla loro stessa ammissione in sede di interrogatorio formale, laddove essi stessi avevano confessato di conoscere lo stato di salute dello zio;
2. gli attori non erano stati in grado di fornire la prova di aver corrisposto il denaro indicato in contratto, non avendo in alcun modo offerto un riscontro circa le modalità di pagamento che,
stante l'importanza delle somme, non potevano non lasciare tracce bancarie;
3. il tenore stesso del contratto e il suo contenuto non corrispondevano all'id quod plerumque accidit in ambito negoziale, in particolare laddove il contratto stesso richiamava una scrittura preliminare da “distruggersi”, e le modalità di pagamento erano inconsuete;
4. la sottoscrizione trasversale da parte del CP_6 in calce alla scrittura era sintomatica dell'incapacità del contraente di rendersi conto delle conseguenze del negozio. Infatti, sul punto il C.T.U aveva concluso che "la forte ascendenza sul rigo, collocante la sottoscrizione al di fuori dello spazio ad essa riservato rappresenta una significativa anomalia...e che un soggetto presente a sé stesso, non firmerebbe fuori dagli spazi a ciò deputati”.
***
Co Avverso la sentenza proposero appello CP_1 CP_3 i quali censurarono la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva affermato la sussistenza sia dello stato di incapacità di CP_6 sia della mala fede in capo agli acquirenti. و
In particolare, per quanto concerne questo secondo profilo, gli appellanti evidenziarono quanto segue:
1. in sede di interrogatorio formale, essi avevano ammesso di conoscere lo stato di salute dello zio, senza però in alcun modo riferirsi alla capacità di intendere e di volere di quest'ultimo;
2. il giudice, affermando che gli attori in primo grado non si sarebbero "neppure onerati di offrire alcun riscontro esterno all'atto impugnato circa le modalità di pagamento”, avrebbe invertito l'onere della prova, imponendo di dimostrare l'avvenuto pagamento del corrispettivo della vendita a chi si trovava in possesso della relativa quietanza di pagamento. Inoltre, l'autenticità
della sottoscrizione comporta necessariamente l'approvazione di tutte le clausole del contratto, compresa la quietanza relativa all'avvenuto versamento del corrispettivo, che pertanto non aveva la necessità di alcun riscontro;
3. il tenore del contratto, il suo articolato contenuto e le inconsuete modalità di pagamento non avevano fornito elementi a sostegno della mala fede degli acquirenti, trattandosi di pattuizioni perfettamente legittime.
Gli appellati resistettero, proponendo anche appello incidentale, avente ad oggetto: 1) la mancanza di data certa della scrittura privata del 13 dicembre 1999, 2) la non autenticità della stessa scrittura privata e 3) la sua nullità per mancata indicazione, relativamente ai fabbricati, degli estremi della concessione a edificare e della concessione in sanatoria e, relativamente ai terreni, del certificato di destinazione urbanistica edilizia.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 336 del 2016, rigettò l'appello principale confermando così la sentenza del tribunale di Lanusei e, per l'effetto, l'annullamento del contratto di cui è causa. ***
Co
Avverso la sopra menzionata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione CP_1 e CP_3 proponendo tre diverse censure.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto “la violazione e falsa applicazione degli artt. 428,
2697 e 2729 c.c., ovvero la mancata osservanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento dello stato di incapacità". In particolare, essi hanno contestato “gli esiti delle due consulenze e invocato un riesame delle risultanze probatorie ignorate dai giudici di merito".
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto “la violazione e falsa applicazione degli artt. 428,
2697 e 2729 c.c., l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. Ic.p.c. e il travisamento della prova,
richiamando le prove oggetto della prima censura".
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato "la violazione dell'art. 428, comma secondo, c.c. e l'omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Cagliari pronunciato sul secondo motivo d'appello circa l'assenza di mala fede in capo agli acquirenti, requisito necessario ai fini dell'annullamento del contratto e dal Tribunale erroneamente desunto dalla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della vendita, nonché da altre circostanze che per i ricorrenti sono prive di rilievo".
CP_ Parte_1 Controparte_9 Parte_2 Pt_3, Pt 4 , و Pt_5 e Parte_6
hanno resistito con controricorso.
La Corte, con sentenza n. 6126 del 2023, quanto al primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, ha riconosciuto che essi "rivelano diffusi profili di inammissibilità e risultano comunque infondati".
In particolare, la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle “doglianze di travisamento della prova nonché quelle, contenute in entrambi i motivi, che, attraverso il parametro della violazione di norme di diritto (artt. 428, 2697 e 2729 c.c.), ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. censurano in realtà non l'interpretazione della fattispecie astratta delle disposizioni di legge richiamate, quanto la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d'appello sulla base dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che è sindacabile soltanto nei limiti dell'art. 360, comma
1, n. 5". In ogni caso, la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto inerente alla incapacità del Campus conformemente alla giurisprudenza della Corte di legittimità. Pertanto, i relativi motivi sono stati respinti.
La Corte, invece, ha accolto il terzo motivo, riscontrando l'omesso esame del secondo motivo
Cont d'appello proposto dai fratelli inerente al requisito della loro mala fede.
Al riguardo, ha rilevato la Corte che: "Per l'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.c., non è, invero, richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, è quindi devoluta al giudice di merito l'indagine relativa sia alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato che alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere".
Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla
Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione affinché si pronunciasse sul motivo di gravame non esaminato, tenendo conto dei rilievi svolti e uniformandosi ai richiamati principi, oltre a provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
***
Parte_1 Pt_5 Pt_6 , Pt 4 , Parte_2 e Con atto tempestivamente depositato
Parte_3 hanno riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
In particolare, gli attori in riassunzione hanno insistito sulla domanda di annullamento per incapacità
del disponente.
Si sono costituiti Co CP_1 CP_3 i quali hanno integralmente riproposto i motivi di appello così come formulati nell'atto di citazione del primo giudizio di appello e contestato tutte le difese svolte dalla controparte.
*** Il giudizio di rinvio verte esclusivamente sulla verifica in capo a CP_1 CP 3 e CP_2 del requisito della malafede, la cui sussistenza è richiesta ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.
La Corte di cassazione ha circoscritto infatti, in questi termini, il thema decidendum del presente giudizio.
È, quindi preclusa a questo Collegio ogni valutazione circa la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 428, secondo comma, c.c., ovvero l'incapacità naturale di CP_6 essendo
stati respinti i relativi motivi di ricorso.
Ne consegue che tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti da ultimo nella comparsa conclusionale, deve ritenersi passato in giudicato e la relativa valutazione non è dunque suscettibile di riesame da parte di questo giudice.
Infatti, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il giudice del rinvio è strettamente vincolato ai soli punti per i quali la causa è stata rinviata, non potendo egli in alcun modo riesaminare o modificare statuizioni che sono già passate in giudicato, ovvero quelle parti della controversia che sono state decise in via definitiva e non sono quindi più soggette a impugnazione.
Né tantomeno rilevano le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale di replica dai convenuti in riassunzione, i quali -per rafforzare la propria tesi difensiva secondo cui questo giudice dovrebbe
Cont integralmente riesaminare tutte le questioni sollevate dai fratelli nell'atto di impugnazione (e,
nello specifico, quella inerente all'incapacità del CP_6 - hanno richiamato una sentenza con cui questa stessa Corte d'Appello ha analizzato la natura del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione.
Cont ha affermato che la sentenza delIn particolare, la Corte territoriale, nella sentenza richiamata dai primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d'appello e che il giudizio di rinvio si conclude con una sentenza che statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Tuttavia, tali principi non incidono in alcun modo sul diverso profilo del passaggio in giudicato delle questioni che sono state oggetto di motivi di ricorso non accolti, tanto è vero che le stesse pronunce
Cont giurisprudenziali poste a sostegno della tesi difensiva dei iconoscono, comunque, che il giudizio di rinvio ha si natura rescissoria, ma nei soli limiti posti dalla pronuncia rescindente. Dunque, così individuato l'oggetto del presente giudizio, occorre esaminare la questione relativa alla malafede degli acquirenti che non è stata scrutinata nel precedente giudizio di appello, tenuto conto dei rilievi svolti e dei principi richiamati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 6126/2023.
Giova premettere che ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale -a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale (art. 428 primo comma c.c.) - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio rivelatore della malafede dell'altro contraente.
La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti: nei primi, è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti;
nei secondi, è invece prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato sulla sua validità (Cass. 2022 n. 29962).
A tal proposito, la Corte di cassazione, nella sentenza con cui ha rinviato la causa a questo Collegio, ha precisato che la malafede "deve risultare, infatti, o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente".
Co Ciò posto, al fine di accertare la consapevolezza, in capo agli acquirenti e CP_3 CP_1
,
al momento della
[...] dello stato di incapacità in cui si trovava il loro zio CP_6
sottoscrizione della scrittura privata in contestazione, ad avviso del Collegio non si può prescindere dall'esaminare la natura e la qualità dei rapporti tra le parti del contratto di cui è causa.
Innanzitutto, è incontroverso il rapporto di parentela intercorrente tra le parti, essendo CP_6
[...] zio degli acquirenti. Egli era, infatti, fratello di Controparte_4 madre degli acquirenti e odierni convenuti in riassunzione.
In secondo luogo, è emerso nel corso del giudizio che vi fosse anche uno stretto legame tra CP_6
[...] da un lato, e i nipoti, dall'altro. Tanto emerge dalle seguenti circostanze:
al capo XXI così formulato "vero che gli in sede di interrogatorio formale, Controparte_1
CP_3 sono sempre stati consapevoli delle gravi attori Controparte_1 CP_2 e che quantomeno dal 1998, lo affiggeva", rispose condizioni di salute di CP_6 testualmente "sapevamo che stava male ed è sempre stato seguito da noi" (v. udienza del giorno 8.6.2009);
- l'art. 10 della scrittura privata contenente il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data
13.12.1999 disponeva che "Gli acquirenti si impegnano per quanto sarà loro possibile e nel caso lo zio ne abbia bisogno a dare a costui sostegno morale ed assistenza permanendo tra loro i rapporti di affiatamento e stima reciproca così come è ed è sempre stato".
A fronte di tali evenienze, emerge la sussistenza di un rapporto tra il CP_6 e i suoi nipoti tale per cui non è possibile ritenere che questi ultimi non fossero a conoscenza delle condizioni fisio-psichiche dello zio.
Cont A nulla rilevano le difese dei ul punto, per cui essi, in sede di interrogatorio formale, si sarebbero limitati ad ammettere genericamente che lo zio "stava male".
In proposito si riportano le risposte rese all'udienza del giorno 8.6.2009 da CP_1 CP_3 e
i quali avevano affermato, rispettivamente: "sapevamo che stava male ed è sempre stato CP_2
seguito da noi, le sue condizioni erano normali e non gravi"; "Stava male ma non era grave"; "Il
Campus era malato ma non grave".
E tale stato di salute, ad avviso della Corte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, non può che essere riferito evidentemente alle patologie incidenti sulla sua capacità di intendere e di volere che avevano poi portato alla sua interdizione, in quanto le uniche oggetto di accertamento nel presente giudizio.
Non si comprende, dunque, a quale diverso stato di salute potessero essere riferite le dichiarazioni
Cont rese dai fratelli n sede di interrogatorio formale.
Né rileva che questi ultimi, nella medesima udienza del giorno 8.6.2009, abbiano descritto come "non grave" la condizione di salute dello zio.
È infatti accertato che CP_6 affetto da "demenza dovuta ad eziologie molteplici” (v.
relazione ctu dott.ssa Per_3 nel dicembre del 1999, "si trovava in condizioni di abituale infermità '
di mente che riduceva, ma non aboliva le sue capacità di intendere e di volere", tanto da consentirgli,
dietro supervisione, di provvedere alle abituali necessità della vita quotidiana (v. consulenza tecnica d'ufficio della C.T.U. redatta dott.ssa Persona_4 Dunque, deve ritenersi provato, nel presente giudizio, che l'incapacità del CP_6 al momento della stipula del contratto di compravendita non fosse totale e assoluta e che, quindi, il suo stato di salute non fosse "grave"; ma tale circostanza non rileva ai fini dell'annullamento del contratto di cui è causa.
Del resto, è la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere, ai fini dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non tanto la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto,
versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo invece sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà
cosciente (cfr., tra le altre, Cass. nn. 13659/2017, 12532/2011 e 4359/2002).
Pertanto, alla luce degli elementi esposti, deve ritenersi provato che gli odierni convenuti in riassunzione fossero a conoscenza dello stato di salute dello zio al momento della stipula del contratto di compravendita e, quindi, della menomazione della sfera intellettiva e volitiva di quest'ultimo.
A fronte di tale osservazione e coerentemente con quanto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 6126 del 2023, cui questo Collegio deve uniformarsi, deve ritenersi accertata la sussistenza della malafede in capo agli acquirenti.
Ma vi è di più.
Gli originari appellanti, odierni convenuti in riassunzione, per confutare le argomentazioni che il giudice di primo grado ha valorizzato per ritenere sussistente la malafede hanno affermato che non si potrebbe onerare “della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, chi già si trovava in possesso della quietanza di pagamento del corrispettivo della vendita. [...] L'autenticità della sottoscrizione comporta necessariamente l'approvazione di tutte le clausole del contratto, compresa la quietanza relativa all'avvenuto versamento del corrispettivo, che pertanto non aveva necessità di alcun riscontro".
Cont iLa tesi è priva di pregio;
accertato che al momento della stipula del contratto per cui è causa il trovava in una situazione di ridotta capacità cognitiva, è evidente che tale condizione non può che essere riferita all'intero contenuto negoziale, ivi compresa la clausola di cui all'art. 2, contenente l'asserita quietanza di pagamento. Ne consegue che l'onere probatorio circa l'effettivo pagamento del prezzo gravava sugli odierni convenuti, i quali, tuttavia, hanno omesso di fornire alcun riscontro esterno all'atto impugnato circa le modalità di pagamento dell'ingente importo contrattuale. Deve, quindi, ritenersi che CP_6
[...] non avesse mai ricevuto le somme previste come corrispettivo del contratto di compravendita.
Il mancato pagamento del corrispettivo da parte dei compratori, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è un chiaro indice rivelatore della malafede degli acquirenti, che omettendo di corrispondere il prezzo, hanno cagionato un grave pregiudizio nella sfera giuridica di quest'ultimo.
Ulteriore valore indiziante della sussistenza del requisito in esame deve attribuirsi anche al tenore stesso del contratto e al suo contenuto, correttamente ritenuti non rispondenti all'id quod plerumque accidit in ambito negoziale, in particolare laddove il contratto stesso richiamava la precedente scrittura preliminare da “distruggersi", nonché la previsione di modalità di pagamento inconsuete,
ovvero la corresponsione del prezzo in tre soluzioni: quanto a lire 150.000.000 con pagamenti rateali avvenuti dal 1995 al 13.12.1999, quanto a lire 75.000.000 contestualmente alla stipula del definitivo,
quanto a lire 45.000.000 da versarsi entro il 30.11.2000, detratte le somme che il venditore avrebbe continuato a percepire dalla locazione del fabbricato, ammontanti all'incirca a lire 1.500.000 mensili.
Gli odierni convenuti in proposito non hanno formulato alcuna censura specifica, limitandosi genericamente ad affermare che, trattandosi di "pattuizioni perfettamente legittime", non potevano essere utilizzate al fine di trarne argomenti da cui desumere la loro malafede, senza puntualmente confutare le argomentazioni sopra svolte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto di compravendita stipulato con la scrittura privata del 13.12.1999 deve essere annullato ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.
Ne consegue che le ulteriori questioni sollevate dagli odierni attori in riassunzione devono ritenersi assorbite dalla presente decisione.
All'esito del giudizio, le spese di tutti i gradi devono essere poste a carico degli odierni convenuti in riassunzione, in ragione della totale soccombenza.
Poiché la sentenza di primo grado, nel merito, viene confermata, restano ferme le spese così come liquidate dal giudice di prime cure nella relativa fase del giudizio. Le spese delle ulteriori fasi del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. n. 147/2022) e sulla base dello scaglione “valore indeterminabile-complessità
media". Si applicano i valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale, per i giudizi di appello e di cassazione, mentre i valori minimi, per le stesse fasi, per il presente giudizio di rinvio, stante l'intervenuta riduzione del thema decidendum a seguito della sentenza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 6126/2023 della Corte d'Appello di Cagliari, così dispone:
Co
1. annulla il contratto di compravendita stipulato tra CP_6 e da CP_1 e
CP_3 ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c.;
Co CP_3 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di2. condanna i sig.ri CP_1
tutti i gradi di giudizio in favore degli attori in favore di Parte_1 Parte_2 Pt 3,
Tali spese si liquidano come segue:
,Pt_4 Pt_5 e Parte_6
-per il giudizio di primo grado (proc. n. 88/2007 R.G. Trib. Lanusei), così come liquidate dal giudice di prime cure in €.5.380,00 di cui € 3.200,00 per onorari ed € 2.180 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa;
- per il giudizio d'appello (proc. n. 7/2012 R.G. C.A. Cagliari): in € 8.470,00 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- per il giudizio di cassazione (proc. n. 15390/2017 R.G. Cass.): in € 6.585,00 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a;
-per il presente giudizio di rinvio (proc. n. 204/2023 R.G. C.A. Cagliari): in € 4.236,00 (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) per compensi, oltre spese generali iva e c.p.a.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Emanuela Cugusi) (dott.ssa Maria Teresa Spanu)