TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 250/2023 RG TRA
, c.f. , nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Camillo Pezzullo;
ricorrente
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo Saviano e dall'Avv. Raimondo Maria Capasso;
resistente Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 3.3.2019 al CP_2
17.7.2021, come addetta alle cucine, senza che la sua posizione lavorativa fosse mai stata regolarizzata;
che durante tutto il rapporto di lavoro, sotto la direzione dei responsabili aziendali, aveva sempre svolto mansioni di addetta alla cucina, svolgendo attività di pulizie e lavapiatti. Allegava di aver lavorato dalle 20:00 alle 4:00, nei giorni dal lunedì al giovedì con un giorno di riposo, e dalle 20:00 alle 5:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per un totale di 51 ore a settimana e che le veniva concessa solo una settimana di ferie ad agosto. Chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente applicabilità allo stesso del CCNL pubblici esercizi con inquadramento nel 6° livello in ragione delle mansioni espletate e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive per la complessiva somma pari ad €28.655,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva la società resistente deducendo che la copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio è priva dei conteggi elaborati dalla lavoratrice ed in forza dei quali la stessa reclama il pagamento delle differenze retributive, deducendo che ne deriva la nullità del ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. e la inammissibilità della domanda. Esponeva che la ricostruzione delle circostanze di fatto operata ex adverso è totalmente infondata;
che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, quest'ultima non ha mai svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno presso la società resistente, esponendo che la ricorrente era stata chiamata a svolgere la propria attività di tipo occasionale solo per alcuni giorni, nello specifico nel fine settimana, in occasione di particolari esigenze della società resistente. Aggiungeva che la ricorrente, che svolgeva mansioni di lavapiatti e pulizie, per l'attività prestata, veniva regolarmente pagata in contanti alla fine del turno. Allegava che il periodo lavorativo cui fa riferimento la ricorrente ricade per buona parte nel periodo 1 di emergenza da “COVID-19”, per il quale è ben noto che le attività commerciali, tra cui quella esercitata dalla stessa resistente, erano state costrette a chiusure prolungate, esponendo che, come anche riscontrabile dai registri IVA allegati, la società resistente era costretta ad una chiusura forzata dell'attività per il periodo compreso dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e per il periodo dal 25.10.2020 al 24.05.2021. Deduceva che pertanto per ben 11 mesi l'attività commerciale era stata chiusa, ed i dipendenti della resistente costretti alla cassa integrazione straordinaria, con l'assoluta impossibilità, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, che la ricorrente possa aver svolto la sua prestazione lavorativa in tale ampio periodo. Aggiungeva che la stessa ricorrente, di origini ucraine, si era più volte recata nel proprio paese di origine per periodi prolungati essendo impossibile la sussistenza di un vincolo di subordinazione, come dedotto da controparte. Deduceva che la stessa ricorrente non aveva mai prestato lavoro straordinario e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo. A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, "la determinazione dell'oggetto della domanda" nonché "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni". Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11318 del 30/12/1994; Sez. L, Sentenza n. 817 del 29/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 9977 del 09/07/2002; Sez. L, Sentenza n. 25753 del 24/10/2008). In particolare la giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 11318 del 1994 ha affermato che nel rito del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda. La Corte nella menzionata pronuncia ha specificato che la suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. Nella specie, deve ritenersi che dall'esame complessivo dell'atto emerge chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda, in quanto il ricorrente ha indicato nel ricorso introduttivo del giudizio i titoli posti a fondamento delle pretese avanzate, dovendosi pertanto ritenere che controparte ha avuto la possibilità di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Natura subordinata del rapporto lavorativo e differenze retributive. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato i parametri in base ai quali distinguere le fattispecie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sostenendo che l'elemento
2 tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, potendo altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione- avere, invece, valore indicativo del rapporto di lavoro subordinato (Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036). Costituiscono prova della sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato tra le parti in causa nel periodo dal 3.3.2019 al 17.7.2021, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi, le dichiarazioni testimoniali assunte nell'istruttoria. In merito il teste ha dichiarato sul capo 1 del ricorso: “Si posso dire che ho Testimone_1 iniziato a vedere la ricorrente lavorare da Marzo 2019 fino all'estate del 2021 e questo posso dirlo perché, essendo intimo amico della madre, la accompagnavo frequentemente sul posto di lavoro e la andavo a riprendere quando terminava.” Sul capo 2 del ricorso il teste ha riferito: “qualche volta l'ho vista lavorare essendo andato a mangiare nel locale e l'ho vista fare pulizie nel locale e servire i tavoli e preciso di averla vista entrare in un locale all'interno del pub, nel quale penso ci fossero le cucine.” Sul capo 3 del ricorso il teste ha riferito: “Ricordo che quando accompagnavo la ricorrente arrivavamo sul posto di lavoro intorno alle ore 20:00. Posso dire che, quando la andavo a riprendere il lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì la riprendevo alle ore 04:00 di mattina, mentre venerdì, sabato e domenica alle ore 05:00” Ha inoltre dichiarato sul capo 4 del ricorso: “sono a conoscenza che faceva solo una settimana di ferie ad agosto.” Il teste ha inoltre dichiarato in merito alla frequenza con cui accompagnava la ricorrente sul posto di lavoro: “preciso che, quando pioveva o il tempo non era buono, la accompagnavo sempre. Non ricordo precisamente la cadenza, ma negli anni dal 2019 al 2021 posso dire di averla accompagnata molte volte”. All'udienza del 20.2.2024, il teste – che ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_2 società resistente e di lavorare ancora alle sue dipendenze alla data della testimonianza – ha riferito sul capo 1 della memoria: “ho visto la ricorrente lavorare nel locale gestito dalla resistente nel CP_2 periodo ottobre, novembre, dicembre del 2019. ricordo che nel 2020 il locale è stato chiuso per il COVID dal marzo al maggio e poi dal 25 ottobre 2020 fino a maggio del 2021. Ricordo che io ho cominciato a lavorare nel locale gestito dalla resistente all'incirca a gennaio - febbraio del 2019. All'inizio lavoravo un numero di ore limitato e posso dire che da gennaio 2020 ho cominciato ad effettuare un maggior numero di ore di lavoro;
in particolare ho cominciato a lavorare cinque giorni a settimana dalle 20:00 fino alle ore 3.00/3.30 del mattino”. Alla domanda del Tribunale: “nel 2020 nel 2021 non ha mai visto la ricorrente lavorare nel locale gestito dalla società resistente”, il teste ha risposto: “vedevo la ricorrente lavorare nel fine settimana, vale a dire venerdì, sabato e domenica e preciso non tutti i fine settimana con il seguente orario: dalle ore 21:00 fino alle ore 01:00 del mattino successivo.” Il teste sul capo 3 della memoria ha dichiarato: “preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti in cucina e preciso che pertanto terminava di lavorare all'una del mattino in quanto la cucina chiudeva. Preciso che io lavoravo fino alle 03:30 del mattino in quanto io ero nella sala” ADR: “in merito alla frequenza della prestazione lavorativa non posso essere più precisa, in quanto ricordo che alcune volte che ho chiesto al datore di lavoro se la ricorrente sarebbe venuta a lavorare quella sera, mi dicevano che non sarebbe venuta, perché in quel periodo era in Ucraina.” Il teste intimato da parte resistente, , ha riferito di essere a conoscenza dei fatti in Testimone_3
3 quanto era un frequentatore del pub gestito dalla società resistente. Ha dichiarato sul capo 1 della memoria: “ricordo di aver visto la ricorrente alcune volte nel pub insieme al signor Parte_2 che gestiva il locale nell'anno 2020”. ADR: “ricordo di aver visto la ricorrente nella sala e precisamente davanti al bancone dove si servivano le bevande, però ricordo che la ricorrente era posizionata come una normale cliente, vale a dire che non l'ho mai vista dietro al bancone a servire ai clienti. Posso dire che alcune volte sono entrato con il signor nelle cucine e ho Parte_2 visto la ricorrente lavare i piatti”. ADR sul capo 3: “non ho mai visto la ricorrente svolgere mansioni di pulizia”. ADR sul capo 5: “confermo che il pub è stato chiuso nei periodi che mi sono stati letti”.
Le dichiarazioni di tutti i testi confermano le allegazioni della ricorrente in merito alla circostanza che la lavoratrice espletava attività lavorativa nelle cucine della società resistente, avendo in particolare le dichiarazioni dei testi intimati dal resistente, e , consentito di Testimone_2 Testimone_3 accertare che la ricorrente svolgeva in prevalenza mansioni di lavapiatti. Il teste , ancora alle dipendenze della società resistente, ha specificato che pur Testimone_2 avendo cominciato a lavorare all'incirca a gennaio - febbraio del 2019, inizialmente lavorava per “un numero di ore limitato” e solo da gennaio 2020 aveva lavorato con una frequenza più significativa. Scarsamente coerenti con le dichiarazioni rese dal teste circa la chiusura alle ore Testimone_2
03.30 della sala dove i clienti consumavano i pasti, appaiono poi le dichiarazioni dello stesso teste che ha affermato: “preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti in cucina e preciso che pertanto terminava di lavorare all'una del mattino in quanto la cucina chiudeva.” Invero, come dichiarato dal teste, la ricorrente in cucina espletava mansioni di lavapiatti e non di cuoco o aiuto cuoco, di tal che la circostanza che i clienti terminavano la consumazione dei pasti alle ore 03.30 (circostanza riferita dallo stesso teste) esigeva che la ricorrente lavasse i piatti in cui erano state consumate le pietanze sicuramente anche oltre l'una del mattino. Appaiono pertanto credibili le dichiarazioni testimoniali di che ha riferito di avere Testimone_1 accompagnato frequentemente la ricorrente sul posto di lavoro negli anni dal 2019 al 2021 ed ha dichiarato: “Ricordo che quando accompagnavo la ricorrente arrivavamo sul posto di lavoro intorno alle ore 20:00. Posso dire che, quando la andavo a riprendere il lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì la riprendevo alle ore 04:00 di mattina, mentre venerdì, sabato e domenica alle ore 05:00”. Scarsamente significativa al fine di accertare la frequenza della prestazione lavorativa appare la testimonianza del sig. , avendo il teste dichiarato in maniera generica di essere un Testimone_3 frequentatore del locale senza dar conto dell'assiduità di tale frequentazione.
Deve specificarsi che parte ricorrente non ha specificamente contestato che la società resistente era costretta in ragione dell'emergenza pandemica ad una chiusura forzata dell'attività dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e dal 25.10.2020 al 24.05.2021. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone
4 che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.” Nel suddetto periodo di chiusura dell'attività commerciale si è verificata una sospensione dell'attività lavorativa, conseguendone che la società resistente non era tenuta ad erogare la retribuzione. A fronte della eccezione secondo cui la ricorrente si era più volte recata nel proprio paese di origine per periodi prolungati essendo impossibile la sussistenza di un vincolo di subordinazione, deve rilevarsi che era onere della società resistente indicare preliminarmente i periodi di assenza, laddove l'onere di allegazione è preliminare sotto il profilo logico giuridico rispetto alla prova dei fatti allegati. Nella fattispecie concreta in esame la mancanza di qualsiasi specifica allegazione – a fronte della genericità dei fatti esposti – impedisce l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12477 del 2003) afferma in merito alla preliminare allegazione dei fatti rilevanti processualmente: “In mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie, non può parlarsi di "ammissione" dello stesso da parte del convenuto, ammissione che non può riguardare che i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. 23 gennaio 2002 n. 761) ne' il giudice può usare dei poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., che, in un processo di tipo dispositivo, non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati, come del resto si evince dal secondo, terzo e quarto comma dello stesso art. 421 c.p.c. in cui si fa riferimento ai fatti di causa che non possono che essere quelli su cui si fonda la domanda o posti dal convenuto a fondamento delle sue eccezioni.” Peraltro, assorbente la carenza di specifiche allegazioni da parte del convenuto, la stessa ricorrente all'udienza del 9.11.2023 ha ammesso in sede di libero interrogatorio la circostanza di essere stata in Ucraina negli anni 2019 e 2020 per circa sei mesi. A fronte della chiusura dell'attività commerciale del resistente dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e per il periodo dal 25.10.2020 al 24.05.2021, valutata altresì la limitazione agli spostamenti nelle aree colpite della pandemia al fine di escludere che la ricorrente si sia assentata dal lavoro per recarsi in Ucraina dal 9.03.2020 al 21.05.2020 o dal 25.10.2020 al 31.12.2020, deve escludersi il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione per tre mesi nell'anno 2019 e per tre mesi nell'anno 2020 a fronte della circostanza che la stessa ha dichiarato di essersi assentata dal lavoro per sei mesi negli anni 2019 e 2020. Deve specificarsi che trattavasi di assenza autorizzata dallo stesso datore di lavoro, come emergente dalle dichiarazioni testimoniali del teste che ha dichiarato: “… alcune volte che ho Testimone_2 chiesto al datore di lavoro se la ricorrente sarebbe venuta a lavorare quella sera, mi dicevano che non sarebbe venuta, perché in quel periodo era in Ucraina”. Pertanto nei mesi in cui la ricorrente è stata in Ucraina si è verificata una sospensione dell'attività lavorativa, conseguendone che la società resistente non era tenuta ad erogare la retribuzione.
Ne consegue che deve accertarsi, in ragione della natura delle mansioni espletate dalla ricorrente, dell'osservanza di un orario predeterminato nell'esecuzione della prestazione lavorativa, funzionale alle esigenze organizzative della resistente, dell'assenza di rischio economico in capo alla CP_2
5 lavoratrice, la sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi (cfr. doc. in atti). A fronte dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte della ricorrente, parte resistente non ha fornito la prova dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In corso di causa è stato pertanto nominato il CTU dott. formulando il seguente Persona_1 quesito: “esaminata la documentazione in atti, calcoli il CTU: - 1) le differenze retributive spettanti alla ricorrente al lordo delle ritenute di legge, inclusa la somma spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi (vedi doc. in atti); Il CTU nel calcolo delle differenze retributive: - terrà in considerazione che la ricorrente non ha lavorato dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e dal 25.10.2020 al 24.05.2021 per chiusura del locale dovuta all'emergenza pandemica e, pertanto, parte resistente non è tenuta ad erogare alcuna retribuzione nei suddetti periodi, da inquadrarsi come periodi di sospensione del rapporto lavorativo;
- terrà in considerazione che inoltre la ricorrente, in ragione di viaggi effettuati in Ucraina, oltre ai periodi sopra indicati, non ha lavorato per tre mesi nell'anno 2019 e per tre mesi nell'anno 2020 e, pertanto, parte resistente non è tenuta ad erogare alcuna retribuzione nei suddetti periodi, da inquadrarsi come periodi di sospensione del rapporto lavorativo;
- terrà in considerazione che la ricorrente ha lavorato dalle 20:00 alle 4:00, nei giorni dal lunedì al giovedì con un giorno di riposo, e dalle 20:00 alle 5:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica;
- terrà in considerazione che la ricorrente ha fruito di una sola settimana di ferie ad agosto 2019 e ad agosto 2020;
- detrarrà le somme che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito secondo quanto risultante dai conteggi allegati da parte ricorrente”.
Il CTU nominato ha calcolato le spettanze della lavoratrice nell'elaborato depositato in atti, quantificando le differenze retributive nella somma complessiva di €9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le conclusioni cui è giunto il CTU – la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata – sono il risultato di un ragionamento corretto ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura della metà avuto riguardo alla misura dell'accoglimento del ricorso, e per la rimanente metà seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte resistente. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
6
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite in €2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente. Così deciso il 01.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
7
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 250/2023 RG TRA
, c.f. , nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Camillo Pezzullo;
ricorrente
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo Saviano e dall'Avv. Raimondo Maria Capasso;
resistente Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 3.3.2019 al CP_2
17.7.2021, come addetta alle cucine, senza che la sua posizione lavorativa fosse mai stata regolarizzata;
che durante tutto il rapporto di lavoro, sotto la direzione dei responsabili aziendali, aveva sempre svolto mansioni di addetta alla cucina, svolgendo attività di pulizie e lavapiatti. Allegava di aver lavorato dalle 20:00 alle 4:00, nei giorni dal lunedì al giovedì con un giorno di riposo, e dalle 20:00 alle 5:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per un totale di 51 ore a settimana e che le veniva concessa solo una settimana di ferie ad agosto. Chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente applicabilità allo stesso del CCNL pubblici esercizi con inquadramento nel 6° livello in ragione delle mansioni espletate e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive per la complessiva somma pari ad €28.655,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva la società resistente deducendo che la copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio è priva dei conteggi elaborati dalla lavoratrice ed in forza dei quali la stessa reclama il pagamento delle differenze retributive, deducendo che ne deriva la nullità del ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. e la inammissibilità della domanda. Esponeva che la ricostruzione delle circostanze di fatto operata ex adverso è totalmente infondata;
che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, quest'ultima non ha mai svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno presso la società resistente, esponendo che la ricorrente era stata chiamata a svolgere la propria attività di tipo occasionale solo per alcuni giorni, nello specifico nel fine settimana, in occasione di particolari esigenze della società resistente. Aggiungeva che la ricorrente, che svolgeva mansioni di lavapiatti e pulizie, per l'attività prestata, veniva regolarmente pagata in contanti alla fine del turno. Allegava che il periodo lavorativo cui fa riferimento la ricorrente ricade per buona parte nel periodo 1 di emergenza da “COVID-19”, per il quale è ben noto che le attività commerciali, tra cui quella esercitata dalla stessa resistente, erano state costrette a chiusure prolungate, esponendo che, come anche riscontrabile dai registri IVA allegati, la società resistente era costretta ad una chiusura forzata dell'attività per il periodo compreso dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e per il periodo dal 25.10.2020 al 24.05.2021. Deduceva che pertanto per ben 11 mesi l'attività commerciale era stata chiusa, ed i dipendenti della resistente costretti alla cassa integrazione straordinaria, con l'assoluta impossibilità, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, che la ricorrente possa aver svolto la sua prestazione lavorativa in tale ampio periodo. Aggiungeva che la stessa ricorrente, di origini ucraine, si era più volte recata nel proprio paese di origine per periodi prolungati essendo impossibile la sussistenza di un vincolo di subordinazione, come dedotto da controparte. Deduceva che la stessa ricorrente non aveva mai prestato lavoro straordinario e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo. A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, "la determinazione dell'oggetto della domanda" nonché "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni". Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11318 del 30/12/1994; Sez. L, Sentenza n. 817 del 29/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 9977 del 09/07/2002; Sez. L, Sentenza n. 25753 del 24/10/2008). In particolare la giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 11318 del 1994 ha affermato che nel rito del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda. La Corte nella menzionata pronuncia ha specificato che la suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. Nella specie, deve ritenersi che dall'esame complessivo dell'atto emerge chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda, in quanto il ricorrente ha indicato nel ricorso introduttivo del giudizio i titoli posti a fondamento delle pretese avanzate, dovendosi pertanto ritenere che controparte ha avuto la possibilità di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Natura subordinata del rapporto lavorativo e differenze retributive. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato i parametri in base ai quali distinguere le fattispecie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sostenendo che l'elemento
2 tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, potendo altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione- avere, invece, valore indicativo del rapporto di lavoro subordinato (Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036). Costituiscono prova della sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato tra le parti in causa nel periodo dal 3.3.2019 al 17.7.2021, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi, le dichiarazioni testimoniali assunte nell'istruttoria. In merito il teste ha dichiarato sul capo 1 del ricorso: “Si posso dire che ho Testimone_1 iniziato a vedere la ricorrente lavorare da Marzo 2019 fino all'estate del 2021 e questo posso dirlo perché, essendo intimo amico della madre, la accompagnavo frequentemente sul posto di lavoro e la andavo a riprendere quando terminava.” Sul capo 2 del ricorso il teste ha riferito: “qualche volta l'ho vista lavorare essendo andato a mangiare nel locale e l'ho vista fare pulizie nel locale e servire i tavoli e preciso di averla vista entrare in un locale all'interno del pub, nel quale penso ci fossero le cucine.” Sul capo 3 del ricorso il teste ha riferito: “Ricordo che quando accompagnavo la ricorrente arrivavamo sul posto di lavoro intorno alle ore 20:00. Posso dire che, quando la andavo a riprendere il lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì la riprendevo alle ore 04:00 di mattina, mentre venerdì, sabato e domenica alle ore 05:00” Ha inoltre dichiarato sul capo 4 del ricorso: “sono a conoscenza che faceva solo una settimana di ferie ad agosto.” Il teste ha inoltre dichiarato in merito alla frequenza con cui accompagnava la ricorrente sul posto di lavoro: “preciso che, quando pioveva o il tempo non era buono, la accompagnavo sempre. Non ricordo precisamente la cadenza, ma negli anni dal 2019 al 2021 posso dire di averla accompagnata molte volte”. All'udienza del 20.2.2024, il teste – che ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_2 società resistente e di lavorare ancora alle sue dipendenze alla data della testimonianza – ha riferito sul capo 1 della memoria: “ho visto la ricorrente lavorare nel locale gestito dalla resistente nel CP_2 periodo ottobre, novembre, dicembre del 2019. ricordo che nel 2020 il locale è stato chiuso per il COVID dal marzo al maggio e poi dal 25 ottobre 2020 fino a maggio del 2021. Ricordo che io ho cominciato a lavorare nel locale gestito dalla resistente all'incirca a gennaio - febbraio del 2019. All'inizio lavoravo un numero di ore limitato e posso dire che da gennaio 2020 ho cominciato ad effettuare un maggior numero di ore di lavoro;
in particolare ho cominciato a lavorare cinque giorni a settimana dalle 20:00 fino alle ore 3.00/3.30 del mattino”. Alla domanda del Tribunale: “nel 2020 nel 2021 non ha mai visto la ricorrente lavorare nel locale gestito dalla società resistente”, il teste ha risposto: “vedevo la ricorrente lavorare nel fine settimana, vale a dire venerdì, sabato e domenica e preciso non tutti i fine settimana con il seguente orario: dalle ore 21:00 fino alle ore 01:00 del mattino successivo.” Il teste sul capo 3 della memoria ha dichiarato: “preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti in cucina e preciso che pertanto terminava di lavorare all'una del mattino in quanto la cucina chiudeva. Preciso che io lavoravo fino alle 03:30 del mattino in quanto io ero nella sala” ADR: “in merito alla frequenza della prestazione lavorativa non posso essere più precisa, in quanto ricordo che alcune volte che ho chiesto al datore di lavoro se la ricorrente sarebbe venuta a lavorare quella sera, mi dicevano che non sarebbe venuta, perché in quel periodo era in Ucraina.” Il teste intimato da parte resistente, , ha riferito di essere a conoscenza dei fatti in Testimone_3
3 quanto era un frequentatore del pub gestito dalla società resistente. Ha dichiarato sul capo 1 della memoria: “ricordo di aver visto la ricorrente alcune volte nel pub insieme al signor Parte_2 che gestiva il locale nell'anno 2020”. ADR: “ricordo di aver visto la ricorrente nella sala e precisamente davanti al bancone dove si servivano le bevande, però ricordo che la ricorrente era posizionata come una normale cliente, vale a dire che non l'ho mai vista dietro al bancone a servire ai clienti. Posso dire che alcune volte sono entrato con il signor nelle cucine e ho Parte_2 visto la ricorrente lavare i piatti”. ADR sul capo 3: “non ho mai visto la ricorrente svolgere mansioni di pulizia”. ADR sul capo 5: “confermo che il pub è stato chiuso nei periodi che mi sono stati letti”.
Le dichiarazioni di tutti i testi confermano le allegazioni della ricorrente in merito alla circostanza che la lavoratrice espletava attività lavorativa nelle cucine della società resistente, avendo in particolare le dichiarazioni dei testi intimati dal resistente, e , consentito di Testimone_2 Testimone_3 accertare che la ricorrente svolgeva in prevalenza mansioni di lavapiatti. Il teste , ancora alle dipendenze della società resistente, ha specificato che pur Testimone_2 avendo cominciato a lavorare all'incirca a gennaio - febbraio del 2019, inizialmente lavorava per “un numero di ore limitato” e solo da gennaio 2020 aveva lavorato con una frequenza più significativa. Scarsamente coerenti con le dichiarazioni rese dal teste circa la chiusura alle ore Testimone_2
03.30 della sala dove i clienti consumavano i pasti, appaiono poi le dichiarazioni dello stesso teste che ha affermato: “preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti in cucina e preciso che pertanto terminava di lavorare all'una del mattino in quanto la cucina chiudeva.” Invero, come dichiarato dal teste, la ricorrente in cucina espletava mansioni di lavapiatti e non di cuoco o aiuto cuoco, di tal che la circostanza che i clienti terminavano la consumazione dei pasti alle ore 03.30 (circostanza riferita dallo stesso teste) esigeva che la ricorrente lavasse i piatti in cui erano state consumate le pietanze sicuramente anche oltre l'una del mattino. Appaiono pertanto credibili le dichiarazioni testimoniali di che ha riferito di avere Testimone_1 accompagnato frequentemente la ricorrente sul posto di lavoro negli anni dal 2019 al 2021 ed ha dichiarato: “Ricordo che quando accompagnavo la ricorrente arrivavamo sul posto di lavoro intorno alle ore 20:00. Posso dire che, quando la andavo a riprendere il lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì la riprendevo alle ore 04:00 di mattina, mentre venerdì, sabato e domenica alle ore 05:00”. Scarsamente significativa al fine di accertare la frequenza della prestazione lavorativa appare la testimonianza del sig. , avendo il teste dichiarato in maniera generica di essere un Testimone_3 frequentatore del locale senza dar conto dell'assiduità di tale frequentazione.
Deve specificarsi che parte ricorrente non ha specificamente contestato che la società resistente era costretta in ragione dell'emergenza pandemica ad una chiusura forzata dell'attività dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e dal 25.10.2020 al 24.05.2021. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone
4 che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.” Nel suddetto periodo di chiusura dell'attività commerciale si è verificata una sospensione dell'attività lavorativa, conseguendone che la società resistente non era tenuta ad erogare la retribuzione. A fronte della eccezione secondo cui la ricorrente si era più volte recata nel proprio paese di origine per periodi prolungati essendo impossibile la sussistenza di un vincolo di subordinazione, deve rilevarsi che era onere della società resistente indicare preliminarmente i periodi di assenza, laddove l'onere di allegazione è preliminare sotto il profilo logico giuridico rispetto alla prova dei fatti allegati. Nella fattispecie concreta in esame la mancanza di qualsiasi specifica allegazione – a fronte della genericità dei fatti esposti – impedisce l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12477 del 2003) afferma in merito alla preliminare allegazione dei fatti rilevanti processualmente: “In mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie, non può parlarsi di "ammissione" dello stesso da parte del convenuto, ammissione che non può riguardare che i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. 23 gennaio 2002 n. 761) ne' il giudice può usare dei poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., che, in un processo di tipo dispositivo, non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati, come del resto si evince dal secondo, terzo e quarto comma dello stesso art. 421 c.p.c. in cui si fa riferimento ai fatti di causa che non possono che essere quelli su cui si fonda la domanda o posti dal convenuto a fondamento delle sue eccezioni.” Peraltro, assorbente la carenza di specifiche allegazioni da parte del convenuto, la stessa ricorrente all'udienza del 9.11.2023 ha ammesso in sede di libero interrogatorio la circostanza di essere stata in Ucraina negli anni 2019 e 2020 per circa sei mesi. A fronte della chiusura dell'attività commerciale del resistente dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e per il periodo dal 25.10.2020 al 24.05.2021, valutata altresì la limitazione agli spostamenti nelle aree colpite della pandemia al fine di escludere che la ricorrente si sia assentata dal lavoro per recarsi in Ucraina dal 9.03.2020 al 21.05.2020 o dal 25.10.2020 al 31.12.2020, deve escludersi il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione per tre mesi nell'anno 2019 e per tre mesi nell'anno 2020 a fronte della circostanza che la stessa ha dichiarato di essersi assentata dal lavoro per sei mesi negli anni 2019 e 2020. Deve specificarsi che trattavasi di assenza autorizzata dallo stesso datore di lavoro, come emergente dalle dichiarazioni testimoniali del teste che ha dichiarato: “… alcune volte che ho Testimone_2 chiesto al datore di lavoro se la ricorrente sarebbe venuta a lavorare quella sera, mi dicevano che non sarebbe venuta, perché in quel periodo era in Ucraina”. Pertanto nei mesi in cui la ricorrente è stata in Ucraina si è verificata una sospensione dell'attività lavorativa, conseguendone che la società resistente non era tenuta ad erogare la retribuzione.
Ne consegue che deve accertarsi, in ragione della natura delle mansioni espletate dalla ricorrente, dell'osservanza di un orario predeterminato nell'esecuzione della prestazione lavorativa, funzionale alle esigenze organizzative della resistente, dell'assenza di rischio economico in capo alla CP_2
5 lavoratrice, la sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi (cfr. doc. in atti). A fronte dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte della ricorrente, parte resistente non ha fornito la prova dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In corso di causa è stato pertanto nominato il CTU dott. formulando il seguente Persona_1 quesito: “esaminata la documentazione in atti, calcoli il CTU: - 1) le differenze retributive spettanti alla ricorrente al lordo delle ritenute di legge, inclusa la somma spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi (vedi doc. in atti); Il CTU nel calcolo delle differenze retributive: - terrà in considerazione che la ricorrente non ha lavorato dal 09.03.2020 al 21.05.2020 e dal 25.10.2020 al 24.05.2021 per chiusura del locale dovuta all'emergenza pandemica e, pertanto, parte resistente non è tenuta ad erogare alcuna retribuzione nei suddetti periodi, da inquadrarsi come periodi di sospensione del rapporto lavorativo;
- terrà in considerazione che inoltre la ricorrente, in ragione di viaggi effettuati in Ucraina, oltre ai periodi sopra indicati, non ha lavorato per tre mesi nell'anno 2019 e per tre mesi nell'anno 2020 e, pertanto, parte resistente non è tenuta ad erogare alcuna retribuzione nei suddetti periodi, da inquadrarsi come periodi di sospensione del rapporto lavorativo;
- terrà in considerazione che la ricorrente ha lavorato dalle 20:00 alle 4:00, nei giorni dal lunedì al giovedì con un giorno di riposo, e dalle 20:00 alle 5:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica;
- terrà in considerazione che la ricorrente ha fruito di una sola settimana di ferie ad agosto 2019 e ad agosto 2020;
- detrarrà le somme che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito secondo quanto risultante dai conteggi allegati da parte ricorrente”.
Il CTU nominato ha calcolato le spettanze della lavoratrice nell'elaborato depositato in atti, quantificando le differenze retributive nella somma complessiva di €9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le conclusioni cui è giunto il CTU – la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata – sono il risultato di un ragionamento corretto ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura della metà avuto riguardo alla misura dell'accoglimento del ricorso, e per la rimanente metà seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte resistente. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
6
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra le parti in causa nel periodo dal 03.03.2019 al 17.07.2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente nel sesto livello del CCNL Pubblici Esercizi;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
€9.164,96, di cui euro 2.334,02 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite in €2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente. Così deciso il 01.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
7