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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Moro (C.F. ), C.F._2
- attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Carmen Di Carlo
(C.F. ) e Simona Consani (C.F. C.F._3
, C.F._4
- convenuta –
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per : «Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra diversa e Parte_1
contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, accertare e dichiarare, l'esclusiva responsabilità sanitaria dell'ospedale CP_2
di per non aver adempiuto con la dovuta diligenza la prestazione CP_3
1 professionale assunta nei confronti della sig.ra causando alla Parte_1
stessa ingenti e irreversibili danni fisici e morali;
condannare, i convenuti, in solido o alternativamente o l'una o l'altro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'intervento chirurgico, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali, biologici, alla vita di relazione, esistenziali, alla vita privata e al rapporto familiare, all'indennità lavorativa specifica, oltre alle spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per le spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale prestata, nessuno escluso, nella misura indicata in euro 272.823,17 (di cui euro
9.200,00 per inabilità temporanea;
euro 103.340,00 a titolo di danno biologico e personalizzazione, euro 4.500,00 per spese mediche sostenute ed euro 155.783,17 per indennità di riduzione della capacità lavorativa specifica), oltre al danno esistenziale per le cui valutazioni ci si rimette all'equo apprezzamento del giudice, oltre a interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; condannare, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, le parti convenute, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 Cpc, patrimoniali e non, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, in ogni caso, i convenuti in solido, alla refusione delle spese documentate, alle spese ex art. 15 T.F., alle competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a quelli del giudizio di accertamento tecnico preventivo, imposto dalla legge quale condizione di procedibilità, oltre a Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; per : «si riporta integralmente a tutti i propri atti difensivi, in cui Parte_2
si è eccepita, innanzitutto, l'infondatezza della domanda per non aver parte attrice fornito adeguata prova, avendo la stessa richiamato i principi
e gli oneri della prova di un intervento routinario, ipotesi non ricorrente nel casus quo. Ma, soprattutto, la scrivente difesa ha ampiamente argomentato l'eccessività (anzi l'esorbitanza) della richiesta risarcitoria, avendo parte attrice chiesto il ristoro di tutta una serie di voci che non
2 sussistono, delle quali non vi è alcun supporto, neanche nella CT espletata nel giudizio di istruzione preventiva. All'uopo, basti pensare come parte attrice abbia pretermesso la fondamentale circostanza che nel caso di specie si tratti di un danno differenziale e che la lesione principale avrebbe, comunque, prodotto dei rilevanti reliquati con i quali la signora avrebbe dovuto convivere (rientrando la lesione Pt_1
“principale” nelle macropermanenti”, anche a voler eventualmente seguire le risultanze della CT). Infine, preme ribadire che controparte nella sua quantificazione dei danni, ha calcolato una personalizzazione del danno ma senza dedurre specifiche ed eccezionali circostanze, che possano giustificare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello già ricompreso nel risarcimento previsto per il danno non patrimoniale, per inabilità temporanea e permanente. Infine, viene ex adverso formulata una richiesta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale per il riconoscimento di una “indennità lavorativa specifica, nella misura di 1/3, così come emerso dalla relazione dei CT”. Ebbene anche tale richiesta, in realtà, è infondata e comunque erroneamente quantificata. La presunta riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica, infatti, è priva di qualsivoglia supporto, non esiste, invero, nella documentazione prodotta dalla signora (né in sede di giudizio di istruzione preventiva e neppure Pt_1
in questo giudizio non avendo neppure depositato alcuna memoria integrativa) nulla che provi l'attività lavorativa dalla stessa svolta, e, dunque, non sussiste documentazione atta a supportare l'affermazione dei CT circa la capacità lavorativa specifica. A tal proposito, come giustamente già rilevato dal Giudice, a nulla vale l'eccezione di parte attrice sul contegno processuale nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis
Cpc, trattandosi di giudizio di istruzione preventiva che si sostanzia in un accertamento di tipo squisitamente tecnico, mentre è proprio in questo giudizio di merito che parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova dei danni richiesti, soprattutto quelli patrimoniali, cosa che non ha fatto.
Pertanto, a nulla valgono le dichiarazioni della parte in merito all'attività
3 lavorativa ed è un dato inconfutabile che parte attrice non abbia prodotto alcunché in questo giudizio. Si prende infine atto della dichiarazione resa nelle note di udienza dalla parte attrice di non aver percepito alcun risarcimento o indennità da altri enti in conseguenza delle lesioni oggetto del presente giudizio, valutato sufficiente dal Giudice, che per questo non ha ammesso la prova richiesta dalla convenuta di interrogatorio/ordine di esibizione. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rassegnano le seguenti conclusioni: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: in via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice signora
[...]
nei confronti della , in quanto infondata in fatto e in Pt_1 Parte_2
diritto; in via subordinata, disporre nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità in capo all' una congrua Parte_2
quantificazione del danno risarcibile, riducendo in ogni caso l'ammontare dei danni richiesti dalla signora ; con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra adiva Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare la responsabilità dell'
[...]
per il danno biologico subito (interruzione iatrogena del nervo Pt_2
ulnare di sinistra con formazione di neuroma cicatriziale doloroso, limitante l'utilizzo dell'intero arto, oltre che compromissione della sfera psichica per l'insorgenza di un grave stato depressivo) in conseguenza dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra (eseguito il 9.5.2011 dai sanitari dell'Ospedale G.B. Grassi); per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
2. L'attrice esponeva, quindi, quanto segue: che, a causa di forti dolori alle braccia in prossimità dei polsi, si era determinata ad effettuare una serie di accertamenti diagnostici presso l'Ospedale da cui era CP_2
4 emersa una “…sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado grave a destra e moderato a sinistra. Compressione del nervo ulnare destro a livello della doccia olecranica di grado lieve”; che, pertanto, l'attrice aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico di “neurolisi – trasposizione del nu. ” presso il suddetto nosocomio (in data CP_4
9.5.2011); che dai successivi controlli ortopedici ambulatoriali era risultata l'“assenza di potenziali neurosensitivi e motori del nervo ulnare…rimozione punti di sutura… prognosi di lesione completa del nervo ulnare…”, confermata anche dai seguenti controlli ortopedici, da cui era emersa un'“ineccitabilità del nervo ulnare sinistro”; che, in data
20.2.2012, il dott. medico specialista in neurologia, aveva Per_1
diagnosticato alla paziente una “denervazione totale da neuro tmesi iatrogena”; che, negli anni 2013, 2014 e 2015, la sig.ra aveva Pt_1
effettuato una serie di esami diagnostici da cui era emerso un “deficit completo sensitivo motorio del nervo ulnare sinistro per neuro tmesi per danno iatrogeno”; che, pertanto, l'attrice si era sottoposta (in data
30.6.2015) a un nuovo intervento chirurgico di “liberazione del nervo e neurolisi esterna del gomito sinistro dal neuroma del nervo ulnare” presso il Policlinico Gemelli di che gli ulteriori EMG eseguiti avevano Pt_2
evidenziato una marcata sofferenza del nervo ulnare sinistro e che dagli accertamenti era risultato un totale deficit motorio del gomito sinistro con conseguenze neuropsicologiche;
che l'inadempimento medico aveva causato un'invalidità permanente pari al 48%; che, pertanto, l'attrice si era determinata a promuovere (in data 30.10.2017) un'istanza di mediazione nei confronti di 3 (procedura conclusasi con esito Pt_2
negativo per la mancata comparizione della convenuta); che, nel marzo
2022, l'attrice si era sottoposta a una nuova visita di controllo che aveva confermato “la formazione neuromatosa del nervo ulnare”; che la sig.ra pertanto, ritenendo censurabile il comportamento dei sanitari Pt_1
dell' per l'errato intervento eseguito in data Parte_3
9.5.2011, si era determinata a instaurare un procedimento ex art. 696-bis
5 Cpc nei confronti dell' che i CT nominati nel predetto Parte_2
procedimento avevano accertato la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale Grassi e, quanto al danno biologico, un'invalidità permanente pari al 30% (di cui il 20% a titolo di danno differenziale, tenuto conto che, anche all'esito di un intervento correttamente eseguito sarebbe residuata un'invalidità pari al 10%), un'inabilità temporanea totale di 60 giorni e un'inabilità temporanea al 50% di 40 giorni, oltre che un'incapacità lavorativa generica di 1/3; che l'attrice, quindi, stante gli esiti della CT (che aveva condiviso), aveva instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno psico-fisico subito
(consistente non solo nella menomazione all'arto superiore sinistro ma anche nella depressione che ne era conseguita), oltre a un'adeguata personalizzazione del detto danno (tenuto conto della sua incidenza sulla qualità “generale” della vita), al danno esistenziale, al danno morale e al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche già sostenute (pari a euro 4.500,00) e da sostenersi in futuro;
che, inoltre, a causa della menomazione subita, la sig.ra aveva dovuto interrompere l'attività Pt_1
lavorativa svolta presso una ditta di pulizie, sicché avrebbe dovuto riconoscersi in suo favore anche il danno patrimoniale costituito dalla perdita della capacità lavorativa specifica ovvero da cenestesi lavorativa.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 13.5.2024, si costituiva in giudizio l' deducendo: l'infondatezza della domanda attorea Parte_2
sia in ordine all'an (da escludersi in considerazione della particolare difficoltà dell'intervento chirurgico) che del quantum; che, in particolare,
l'attrice non aveva dato prova della sussistenza di nesso causale tra l'inadempimento medico e il danno psichico lamentato (anzi, da escludersi, atteso che la sig.ra era affetta da depressione sin Pt_1
dall'anno 2007, come provato dal certificato prodotto in atti - che aveva attestato che l'attrice era in cura presso il Centro Salute Mentale sin dall'agosto del 2007 poiché affetta da “s. depressiva cronica, in trattamento farmacologico”-); che, inoltre, del tutto infondata era la
6 richiesta di personalizzazione del danno, atteso che l'attrice non aveva dato prova delle specifiche ed eccezionali circostanze che potessero giustificarne il riconoscimento;
che, del pari, era da ritenersi infondata l'ulteriore richiesta per il riconoscimento di una “indennità lavorativa specifica, nella misura di 1/3”, addirittura quantificata da parte attrice nell'importo di euro 157.873,79 (calcolato, incomprensibilmente, tenuto conto del triplo della pensione sociale moltiplicato la percentuale di indennità lavorativa specifica e il coefficiente di capitalizzazione); che, infatti, l'attrice aveva omesso di produrre la documentazione atta a supportare l'affermazione dei CT circa la riconosciuta contrazione della capacità lavorativa specifica;
che, pertanto, la valutazione data dai CT, esclusivamente sulla base del racconto anamnestico dell'attrice avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset; che, inoltre, la sig.ra Pt_1
aveva omesso di produrre la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che pertinente alla propria situazione reddituale;
che, inoltre, anche l'ammontare del danno patrimoniale era da ritenersi privo di fondamento, atteso che l'importo richiesto dall'attrice era solo in piccola parte riferito a spese mediche, risultando invece il maggiore importo riferito ai compensi per i Ctp;
che, in ogni caso, dall'eventuale importo risarcitorio avrebbero dovuto essere decurtati gli eventuali risarcimenti e/o indennizzi erogati in favore della sig.ra da Pt_1
enti pubblici e/o privati.
4. Con decreto del 29.4.2004 il decidente, all'esito delle verifiche preliminari, differiva l'udienza ex art. 171, comma 3, Cpc disponendone la trattazione scritta.
5. All'udienza del 17.10.2024 il decidente dichiarava superfluo l'interrogatorio formale della sig.ra - richiesto da parte convenuta - Pt_1
(tenuto conto della dichiarazione resa da parte attrice, in sede di note di udienza, di non avere percepito alcun risarcimento ovvero indennizzo da parte di Enti pubblici e/o privati per i danni fisici conseguenti all'evento
7 lesivo de quo e di non percepire a tutt'oggi alcuna somma in conseguenza del medesimo fatto); inoltre, il decidente, rigettava la richiesta di parte attrice di assegnazione di un termine per consentire il deposito della documentazione attestante l'attività lavorativa svolta, rilevando che era preciso onere dell'attrice dare corso alle relative allegazioni documentali in conformità al rito processuale;
il decidente, quindi, dichiarava conclusa la fase istruttoria e rinviava la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 Cpc per il deposito delle memorie nei termini indicati dalla norma.
6. All'udienza del 9.4.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
8. Nel presente giudizio la sig.ra ha chiesto l'accertamento e la Pt_1
dichiarazione di responsabilità dell' per l'errato intervento Parte_2
chirurgico di neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra (eseguito il 9.5.2011 dai sanitari dell'Ospedale , che aveva causato CP_2
l'interruzione iatrogena del nervo ulnare di sinistra con formazione di neuroma cicatriziale doloroso (limitante l'utilizzo dell'intero arto), cui era conseguito, altresì, un grave stato depressivo;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno psico-fisico oltre la personalizzazione e danno morale) e patrimoniali (danno da perdita della capacità lavorativa specifica, spese mediche, spese di consulenza stragiudiziale e spese legali di mediazione) subiti in conseguenza del predetto errato intervento.
9. Quanto al merito della domanda occorre rilevare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
la sig.ra lamentando da due anni Pt_1
parestesie e disestesie nel territorio di distribuzione del “n. ulnare sn”, si è sottoposta a un EMG, che ha documentato la compressione del nervo al gomito (senza alterazioni motorie); si è rivolta, quindi, al Presidio
8 ortopedico ospedaliero ove i sanitari le hanno consigliato CP_5
l'intervento chirurgico di decompressone del nervo e trasposizione;
l'intervento eseguito il 9.5.2021 è stato descritto senza complicanze intraoperatorie con liberazione del nervo ulnare ma privo di trasposizione
(a differenza di quanto era stato programmato nel preoperatorio); dopo pochi giorni dall'intervento, la sig.ra stante l'impossibilità di muovere Pt_1
la mano, è stata visitata dal chirurgo operatore, il quale ha ritenuto trattarsi di “anestesia 4° e 5° dito mano sn per probabile neuro prassia nervo ulnare” (ovverosia un'abolizione transitoria delle funzioni del nervo con restituito ad integrum entro 3-4 settimane); il 23.5.2021, a distanza di circa 14 giorni dall'intervento, la sig.ra si è sottoposta nuovamente a Pt_1
EMG che ha mostrato l'“assenza sia del potenziale sensitivo sia di quello motorio del nervo distalmente al gomito”; il 5.8.2011 l'attrice si è sottoposta a un'ecografia al gomito sinistro che ha evidenziato
“alterazioni muscolari, ossee, cartilaginee, versamenti intra ed extra articolari con edema diffuso dell'arto e fenomeni infiammatori vari”; il
28.9.2011 la sig.ra ha eseguito un controllo clinico da cui è risultata Pt_1
invariata la paralisi completa del nervo (confermata da EMgrafia del
10.12.2011); il giorno 8.10.2014 una nuova ecografia eseguita al gomito sinistro aveva evidenziato “all'altezza della epitroclea omerale sn una formazione di 12mmx5mm compatibile con neuroma da amputazione del nervo ulnare”; il 30.6.2015 l'attrice è stata ricoverata presso il Policlinico
Gemelli ove si è sottoposta a un intervento di liberazione del nervo e neurolisi esterna;
nel corso dell'intervento si è notato che “il nervo fosse in continuità e che a livello del neuroma vi fosse un residuo (dal precedente intervento) di sutura in nylon”; il neuroma non è stato asportato in quanto avrebbe determinato l'interruzione completa del nervo (ancora con una minima funzione a livello sensitivo e motorio limitatamente alla flessione ulnare del carpo); i successivi controlli
EMgrafici del 30.10.2015 e 22.1.2016 hanno mostrato una sostanziale
9 stazionarietà sensitiva e motoria della paralisi del nervo stesso (v. documentazione medica e CT).
10. Dunque, premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'evento occorso occorre tenere conto degli esiti della consulenza tecnica medico legale redatta, nel procedimento ex art. 696-bis Cpc (R.G. n. 37526/2022), dai dottori Persona_2
(specialista in neurologia e medicina legale) e Persona_3
(specialista in neurochirurgia e in neurologia).
In particolare, il CT , visitata l'attrice, ha accertato che Persona_3
“la signora non usa più il braccio sn in toto non solo per la paralisi del nervo ulnare ma anche per l'accentuazione del dolore neuropatico conseguente ai movimenti del braccio” e all'esame neurologico che “il bracco sn si presenta tumefatto ed arrossato specie a livello del gomito.
La mobilizzazione passiva dell'arto evoca spiccato dolore. Dolore irradiato al braccio è provocato da una pressione sul nervo ulnare al gomito nella sede del neuroma da amputazione. Vi è paralisi pressocché completa del nervo ulnare sn: presenti minimi movimenti di flessione ulnare del carpo, del tutto assenti la flessione e abduzione del 4° e 5° dito. Anestesia completa nel territorio del nervo ulnare. Ipotrofia dei mm lombricali e, meno evidente, dei mm della eminenza ipotenar. Al di là della paralisi del
n. ulnare, la mobilità in toto dell'arto sup sn, è gravemente compromessa dalla accentuazione del dolore neuropatico conseguente ai movimenti del braccio. I riflessi OT all'arto sup sn sono inelicitabili”; il consulente d'ufficio ha quindi accertato che “a seguito dell'intervento del 9.5.2011 vi fu una interruzione del nervo ulnare sn al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn. non migliorata e rimasta invariata nel tempo. Nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura al nuovo intervento eseguito al Gemelli del 30.6.2015. Non risulta, altresì, che la paz. sia stata informata dell'occorrenza di tale complicanza. Col
10 passare dei mesi si è sviluppato a livello della lesione iatrogena del nervo radiale un neuroma da amputazione che causa intenso dolore al braccio, solo lievemente migliorato a seguito del 2° intervento al Gemelli. La paralisi del nervo ulnare unitamente al dolore neuropatico rende l'arto sup sn non utilizzabile da parte della signora” (v. CT pag. 13-14).
Dunque, relativamente ai quesiti posti dal giudicante, i CT hanno risposto e accertato:
a) quanto alla diagnosi di “sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado grave a destra e moderato a sinistra. Compressione del nervo ulnare destro a livello della doccia olecranica di grado lieve” che “a) si, la diagnosi succitata è stata corretta e si è evinta dall'esame strumentale elettroneurografico del 02/02/2010 versato in atti”;
b) quanto alla scelta del trattamento che “la perizianda era anche affetta da problematica compressiva del nervo ulnare al gomito, per cui è stata sottoposta a intervento chirurgico, di interesse del presente approfondimento medico-legale … il trattamento prescelto è stato quello comunemente riconosciuto per la problematica compressiva del nervo ulnare sinistro al gomito di cui la perizianda era portatrice … il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato”;
c) quanto all'esecuzione che “il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale al tempo del fatto ma si è verificata una complicanza in corso di intervento. A seguito dell'intervento del
9.5.2011 vi fu una interruzione del nervo ulnare sn al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn, tutt'ora persistente. Nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura (di cui poi si è repertato “in situ” punto in nylon) al nuovo intervento eseguito al
Gemelli del 30.6.2015. Inoltre, successivamente, si è sviluppato a livello
11 della lesione iatrogena un neuroma da amputazione che causa intenso dolore al braccio, solo lievemente migliorato a seguito del 2° intervento eseguito al Policlinico Gemelli. Trattasi quindi di imperizia imprudenza e negligenza da parte dell'operatore”;
d) quanto ai postumi che “sono residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”;
e) quanto al danno conseguenza i CT hanno accertato che “la perizianda,
a seguito dell'intervento chirurgico di decompressione al gomito di n. ulnare a sn, ha riportato una neurotmesi (interruzione) iatrogena pressocché totale con successiva formazione di neuroma doloroso che genera intenso dolore neuropatico cronico non responsivo ai trattamenti farmacologici, nella medesima sede operatoria”;
f) in ordine alla quantificazione del danno, i CT hanno accertato un'invalidità permanente del 30%, con un danno differenziale del 20%
(tenuto conto dei postumi attesi – del 10% - anche in caso di intervento correttamente eseguito) e un'inabilità temporanea “da valutare nel seguente modo: inabilità temporanea assoluta al 100 % complessiva :
120 (centoventi) gg, inabilità temporanea assoluta al 50 % complessiva:
80 (ottanta) gg inabilità temporanea assoluta al 100 % (maggior danno): 60
(sessanta) gg, inabilità temporanea assoluta al 50 % (maggior danno ): 40
(quaranta) gg”;
g) quanto all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa il Collegio ha ritenuto e accertato che “i postumi hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, determinando conseguenze che hanno inciso negativamente sulle capacità dinamico relazionali, per la natura del danno patito: danno biologico permanente complessivo rc : 30% (trenta); danno biologico (maggior danno) rc: 20 %;
l'incidenza delle lesioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (addetta impresa di pulizie) è pari a 1/3”;
h) infine, i CT hanno relazionato che “la perizianda non può attenuare i postumi, essendo gli stessi stabilizzati. Ha sostenuto spese sanitarie
12 ritenute congrue per un totale pari a euro 4.448 quattromilaquattrocentoquarantotto/00), le cui fatture si elencano analiticamente: - fattura del 20/04/2015 della azienda ospedaliera S.
Camillo Forlanini di euro 100,00 per visita specialistica di controllo;
- fattura del 30/10/2015 per esame emg/eng arto sup. sn dott. di Per_4
euro 200,00; - fattura del 24/05/2017 per perizia medico-legale di parte di euro 3.050,00; - fattura del 25/09/2017 dott. per Persona_5
relazione medico-legale per danno iatrogeno in r.c. di euro 1.098,00”.
Concludendo, i CT hanno accertato la sussistenza di “esiti stabilizzati e permanenti di intervento chirurgico di neurolisi per neuropatia nervo ulnare sinistro al gomito costituiti da neurotmesi (interruzione) pressocché totale iatrogena con successiva formazione di neuroma doloroso nella medesima sede operatoria che genera intenso dolore neuropatico cronico non responsivo ai trattamenti farmacologici, irradiato
a tutto l'arto. Gli esiti descritti appaiono attualmente, stante anche
l'ampio lasso di tempo tra-scorso dal sinistro in oggetto, stabilizzati e non suscettibili in senso prognostico di ulteriore progressione evolutiva” (v.
CT pag. 18-26).
Inoltre, in sede di risposte alle osservazioni dei Ctp di parte convenuta, i quali hanno ritenuto eccessiva la quantificazione del danno, il Collegio ha riposto e precisato che “trattasi di esiti di intervento chirurgico al gomito, mal eseguito ed esitato con neuroma doloroso, che genera intenso dolore neuropatico cronico, non responsivo ai trattamenti farmacologici tale da configurare l'equivalente funzionale di perdita dell'utilizzo dell'arto superiore sinistro. Non è esitata pertanto, nel caso “de quo” una semplice lesione a carico del nervo ulnare sinistro al gomito;
inoltre, la paziente ricorrente risulta essere mancina quindi con arto dominante sinistro e che per tale evenienza ha dovuto compensare, con difficoltà, solo parzialmente e senza riuscirci, con l'arto superiore destro. Nel caso “de quo” trattasi di paralisi alta del n. ulnare in arto dominante (sinistro) e non solo, quindi valutabile in misura maggiore al 25% cioè complessivamente
13 nell'ordine del 30 (trenta)%, del quale il 20 % (venti) trattasi di danno biologico (maggior danno). Infatti, la condizione della periziata riguarda non la semplice compromissione motoria e sensitiva del nervo ulnare sinistro al gomito, provocata dall'errato intervento chirurgico (lesione neurologica primaria), ma anche dalla successiva formazione in situ di neuroma doloroso da neurotmesi (interruzione iatrogena del nervo ulnare al gomito) che ha generato una complicanza aggiuntiva quale il dolore neuropatico cronico che si manifesta sintomatologicamente, nel caso “de quo” ad ogni minimo movimento dell'arto superiore sinistro e ad ogni minimo contatto con qualsivoglia stimolo tattile anche minimale. Ciò rende, quindi, l'arto inutilizzabile, funzionalmente, anche se non anatomicamente. Pertanto, si ritiene di valutare il danno nella sua interezza, pari al 30% e conseguentemente il maggior danno nella misura del 20%; ulteriormente, con riguardo all'affermazione del Ctp di parte convenuta dott.ssa secondo la quale “il danno attualmente Per_6
riscontrabile, viste le Tabelle SIMLA, può essere indicato nella misura del
25% omnia di cui il 5% ascrivibile a ipotesi di attesi esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale”, il Collegio ha risposto sottolineando che “la valutazione espressa dai sottoscritti CT, connessa al deficit neurologico residuato, di cui sopra argomentato, riguardi il danno a carico del n. ulnare sinistro al gomito, determinato dall'interruzione iatrogena pressocché completa e anche dal neuroma doloroso generatosi conseguentemente, e nulla c'entra la coesistente sindrome del tunnel carpale (citata dal Ctp come concorrente al quadro clinico e quindi in termini valutativi da detrarre al danno totale) che nulla ha a che vedere dal punto di vista della sintomatologia clinica eventualmente conseguente allo stesso, ne' al rapporto topografico in tema di nesso causale. Inoltre, l'evidenza clinica della lesione causata dai chirurghi operatori è emersa in maniera chiara nel successivo intervento chirurgico, nel quale i successivi operatori hanno trovato un punto di sutura non riassorbibile, fonte quindi di un ulteriore danno evidentemente causato nel tentativo di risuturare il nervo
14 leso dagli operatori del primo intervento chirurgico. A tal proposito vedi referto operatorio del policlinico agostino Gemelli Uoc di neurochirurgia a firma del prof. del 30/06/2015 che Persona_7
nella descrizione estesa dell'intervento chirurgico (secondo intervento eseguito da altra equipe) recita: “… si nota a livello del neuroma un residuo di sutura in nylon che si asporta”. In tema, quindi, di responsabilità professionale bisogna ulteriormente sottolineare che oltre alla lesione del nervo ulnare, al gomito, c'è stata la sutura con punti in nylon non riassorbibili, reperiti in sede del secondo intervento chirurgico che è stata condizione predisponente all'insorgenza di un ulteriore danno consistente in un neuroma fortemente doloroso e additivamente invalidante per la perizianda”.
Inoltre, quanto al danno psichico il Collegio ha evidenziato che “riguardo
l'aspetto di deflessione del tono dell'umore riscontrato nella perizianda, a seguito dei fatti “ de quo”, sia pur non configurante una sindrome ansioso depressiva cronica residuata e conseguente, da porre in nesso di causalità unico e diretto con l'evento “de quo”, essendo il soggetto già affetto da tale patologia sin dal 2007, è evidente e intuitivo che l'esito non riuscito dell'intervento e il conseguente dolore fisico cronico con notevole
e marcata limitazione funzionale e ripercussione sul funzionamento lavorativo e socio-relazionale, ha concorso, in una quota debitamente, sfumatamente ed opportunamente pesata, in tema di coesistenza, alla nostra valutazione del 20 % in tema di maggior danno” (v. CT pag. 40-43).
Ulteriormente, in risposta alle osservazioni dei Ctp di parte convenuta, secondo i quali risulterebbe errata la valutazione dei CT circa l'incidenza del danno biologico sulla capacità lavorativa della sig.ra “non Pt_1
essendo stata prodotta dalla parte attrice in giudizio, né presente in atti, alcuna documentazione probante l'attività lavorativa effettivamente svolta”, i CT hanno risposto “che dall'anamnesi espletata la parte attrice ha dichiarato (vedi verbale redatto in sede di OO.PP.) che svolgeva
l'attività di pulitrice. Tale dato in sede di CT e a verbale da nessuno è
15 stato contestato. Inoltre, in atti sussiste una relazione medica di parte del dott. del 12.09.2017 che a pagina 4 dichiara che la sig.ra Persona_8
ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente presso una Parte_1
ditta di pulizie di Fiumicino, e che dopo il danno subito, all'arto superiore sx. ha avuto una riduzione dell'orario lavorativo da 12 ore a 4 ore giornaliere: anche riguardo questa dichiarazione nessuno in sede di CT ha contestato il fatto. Pertanto, si ribadisce che l'incidenza delle lesioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (addetta impresa di pulizie) è pari a 1/3” (v. CT pag. 40).
11. Premessi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi chiara, completa ed esaustiva e che il decidente condivide - fatta eccezione per quanto si dirà nel prosieguo - quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della Struttura sanitaria, si deve rilevare che, per giurisprudenza consolidata, il danno subito dal paziente costituisca un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura, la quale compie scelte e organizza autonomamente le risorse materiali e umane di cui deve necessariamente dotarsi per potere adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti.
Quindi, nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la Struttura sanitaria si avvale ovvero di cui consente l'operatività intramuraria, la concorrente responsabilità di quest'ultima con il medico deriva - quale soggetto tenuto alla complessiva gestione e organizzazione dell'impresa sanitaria - anche dal non avere esercitato un adeguato e preventivo controllo sulla preparazione professionale dei medici che lavorano (a qualsiasi titolo) come suoi ausiliari;
e, infatti, la Struttura sanitaria (pubblica ovvero privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente quali l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo; tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la
16 sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la Struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente dei danni (da questo patiti) per fatto proprio, ex art. 1218 Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della , ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 Cc, CP_6
ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (v.
Cass. n. 16720/2012 e Cass. n. 7768/2016); resta poi irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della Struttura sanitaria, in quanto lo stesso è, comunque, considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (v. Cass. n. 18610/2015).
Né, laddove si riferisce di una “complicanza” chirurgica per la lesione iatrogena deve trascurarsi l'indirizzo di legittimità secondo cui «nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile» (Cass. 30/06/2015, n. 13328).
A riprova della responsabilità dell'operatore, per giunta, si pone il rilievo gravemente censorio dei CT per i quali «nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura», un'omissione significativa e finanche
17 grave che mostra a tutta evidenza la consapevolezza dell'errore commesso dall'operatore.
Deve, pertanto, dichiararsi la responsabilità dell' per il danno Parte_2
biologico subito dalla sig.ra (paralisi del nervo ulnare e dolore Pt_1
neuropatico che ha reso l'arto superiore sinistro non utilizzabile) a causa dell'errato intervento chirurgico di “neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra” e, nello specifico, dell'errata gestione della complicanza
(“interruzione del nervo ulnare sinistro al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn”).
12. Occorre ora esaminare le singole voci di danno richieste da parte attrice, la quale lamenta, da un lato, l'esistenza di un danno non patrimoniale (danno psico-fisico, oltre alla personalizzazione, danno morale ed esistenziale) e, dall'altro, l'esistenza di un danno patrimoniale
(riduzione della capacità lavorativa specifica, spese mediche e spese di consulenza).
Dunque, deve riconoscersi all'attrice il danno biologico causato dall'inadempimento qualificato e, nello specifico, “il danno a carico del n. ulnare sinistro al gomito, determinato dall'interruzione iatrogena pressocché completa e anche dal neuroma doloroso generatosi conseguentemente”, che i CT hanno stimato condivisibilmente in un danno differenziale pari al 20% (tenuto conto di un'invalidità permanente accertata pari al 30% e di un'invalidità che sarebbe residuata in ipotesi di intervento correttamente eseguito pari al 10%); nella valutazione dell'I.P. i
CT hanno correttamente tenuto conto dell'incidenza del danno fisico sull'“aspetto di deflessione del tono dell'umore riscontrato nella perizianda” e hanno escluso, condivisibilmente, che la sindrome depressiva cronica accertata sulla paziente possa essere posta in nesso causale con l'inadempimento medico, atteso che la sig.ra era già Pt_1
affetta da depressione sin dall'anno 2007, come provato dal certificato prodotto in atti che attesta che l'attrice era in cura presso il Centro Salute
18 Mentale sin dall'agosto del 2007 poiché affetta da “s. depressiva cronica, in trattamento farmacologico”); deve riconoscersi, altresì, l'inabilità temporanea, nella misura accertata dai CT, ovverosia l'“inabilità
temporanea assoluta al 100 % complessiva: 120 (centoventi) gg, inabilità
temporanea assoluta al 50 % complessiva: 80 (ottanta) gg inabilità
temporanea assoluta al 100 % (maggior danno): 60 (sessanta) gg, inabilità
temporanea assoluta al 50 % (maggior danno): 40 (quaranta) gg” (v. CT come sopra).
Precisato quanto sopra in ordine alla provata responsabilità della convenuta, quanto alla liquidazione del danno, tenuto conto delle Tabelle di (ultimo aggiornamento) e dell'età della danneggiata alla data Pt_2
dell'evento - (9.5.2011), si arriva al seguente danno:
Età 46 anni - (nata il [...]);
I.P. (danno differenziale): = euro 96.115,17 (I.P. del 30% pari a euro
116.349,99 - I.P. del 10% pari a euro 20.234,82);
I.T.A. (maggior danno): 60 giorni = euro 7.814,83;
I.T.P. al 50% (maggior danno): 40 giorni = euro 2.604,94; per un totale di euro 106.534,94.
Deve, inoltre, riconoscersi in favore dell'attrice il danno morale soggettivo inteso come il complesso delle sofferenze, dei disagi, dei patemi d'animo, del senso di sfiducia e abbandono che si è innescato per effetto della condotta colposa dei sanitari;
la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionali e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche
Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018); e infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è
19 destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. S.U. n.
26972/2008).
Dunque, considerato che la sig.ra a causa dell'inadempimento Pt_1
sanitario, si è dovuta sottoporre a un ulteriore intervento chirurgico, a molteplici accertamenti, controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 23,13% sul danno biologico accertato
(tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Pt_2
che va da un minimo del 16,27% a un massimo del 30%); si perviene così all'importo di euro 131.176,47 (euro 106.534,94 + 24.641,53).
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in
20 presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. n.
15924/2022; Cass. n. 10912/2018); dunque, atteso che nel caso in esame,
l'attrice non ha offerto alcuna prova concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, la domanda deve essere rigettata.
Per le medesime ragioni sopra esposte, deve pure rigettarsi la domanda risarcitoria afferente il c.d. danno da “cenestesi lavorativa”; al riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che tale danno «consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza
28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre
2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio
2019, n. 17931)» (v. Cass. n. 16628/2023 e Cass. n. 35663/2023); il danno da cenestesi lavorativa consiste, pertanto, non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, bensì nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura per diretto effetto della menomazione patita;
orbene, più in generale, si deve precisare che il danno alla capacità lavorativa generica rientri nell'alveo di quello biologico non attenendo alla produzione del reddito, ma a
21 una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816/2014); dunque, non avendo parte attrice dato la prova delle circostanze di fatto che possano giustificare una tale personalizzazione del danno biologico la detta richiesta deve essere disattesa.
13. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno debba essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e che possa essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura vada determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto
(...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (9 maggio 2011) e quella finale (22.4.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del
22 periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati
(valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle e quelli devalutati alla data del fatto illecito (9 maggio
2011); la semisomma su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di
Stato pari a 1,63% è, quindi, la seguente: euro 131.176,47 + euro 103.696,81 / 2 = euro 117.436,64; si perviene, quindi, al seguente importo: 147.198,75 (totale interessi: €
29.762,11).
14. Quanto alla richiesta risarcitoria afferente alla c.d. lesione della capacità lavorativa specifica deve evidenziarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, «il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa» (v. Cass. già citata) e, inoltre, che «il grado di invalidità permanente determinato da una lesione
23 all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata» (v. Cass. n. 14517/2015);
e ulteriormente che «in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali» (v. Cass. n. 2758/2015).
Dunque, precisato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica afferisca, quindi, alla sfera patrimoniale del soggetto, intesa come perdita dei redditi futuri, da liquidarsi tenendo conto di tutte le retribuzioni che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro o a quella attitudine lavorativa, rileva il decidente che la richiesta risarcitoria debba ritenersi infondata non avendo parte attrice assolto all'onere di specifica allegazione e prova (v. ordinanza istruttoria citata).
E invero, l'attrice non ha fornito la prova di avere svolto, ovvero di svolgere, un'attività lavorativa e, nello specifico, l'asserito lavoro “presso la ditta di pulizie”; né la detta prova potrebbe dirsi raggiunta per il solo fatto di averla l'attrice comunicata al consulente che ha redatto la perizia
24 medico-legale di parte (v. relazione dott. - all. 1 fascicolo di Per_9
parte attrice) e né, tantomeno, potrebbe dedursi dal contegno processuale tenuto della convenuta in sede di procedimento per Atp
(come già rilevato dal decidente all'udienza del 17.10.2024); e neppure,
l'attrice ha fornito la prova di avere perduto l'occupazione (presente o futura) presso la “ditta di pulizie” ovvero di avere perso delle occasioni di lavoro a causa dell'invalidità conseguita all'inadempimento sanitario e né, tantomeno, di avere tentato inutilmente la ricerca di un impiego e di non averlo ottenuto a causa della detta invalidità; ulteriormente, l'attrice ha omesso di produrre la documentazione attestante la propria situazione reddituale (prima e dopo l'intervento) al fine di provare di avere subito una effettiva contrazione economica ovvero ha omesso di provare di avere svolto l'attività lavorativa anche in assenza di un regolare contratto lavorativo e di avere perduto i relativi guadagni.
In altri termini: si potrebbe dire sussistente una condizione di disoccupazione dell'attrice che non equivale alla sua temporanea inoccupazione che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 137
Cod.ass.; invero l'inesistenza finanche di un principio di prova in ordine all'attività lavorativa qualsiasi interdice l'accesso alla procedura risarcitoria di cui al citato art. 137 Cod.ass. che prevede la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica quale danno patrimoniale non sussistente in re ipsa, ma quale alterazione del percorso occupazionale del danneggiato che deve essere allegato e provato se del caso anche attraverso presunzioni semplici (in questo caso inapplicabili per la mancanza di un sostrato fattuale di riferimento, tanto vero che solo in comparsa conclusionale la parte attrice ha riferito: “anche laddove si volesse contestare la provata circostanza che la sig.ra al tempo Pt_1
dell'evento lesivo, lavorasse come addetta alle pulizie presso una impresa di Fiumicino, nulla si potrà obiettare in merito alla propria attività di casalinga, anche in virtù del suo stato di moglie, madre e nonna e, dunque, di addetta alle faccende di casa” (v. memoria di replica pag. 14).
25 Alla luce di tutto quanto sopra detto, la domanda risarcitoria del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica deve essere rigettata.
Devono riconoscersi, invece, le spese mediche sostenute e ritenute congrue dai CT per un importo pari a euro 300,00 (fattura del 20.04.2015 dell'Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini di euro 100,00 per visita specialistica di controllo e fattura del 30.10.2015 per esame EMG/Eng arto sup. sn dott. di euro 200,00), da rivalutare equitativamente Per_4
ex art. 1226 Cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 340,00.
Mette conto considerare che si devono aggiungere all'ammontare del risarcimento spettante all'attrice anche le spese stragiudiziali sorte in epoca antecedente la proposizione dell'atto di citazione in quanto si tratta di competenze spettanti ai consulenti tecnici di parte che hanno indirizzato l'attività difensiva in relazione ai profili medico legali della vicenda in esame (v. Cass. n. 11154/2015 e Cass. n. 3266/2016).
L'ammontare delle stesse, tuttavia, deve necessariamente essere tale da apparire ragionevole e da non comportare un ingiustificato aggravio per il debitore (art. 1227, comma 2, Cc); di conseguenza, il rimborso in favore dell'attrice degli onorari dovuti ai consulenti tecnici deve essere determinato equitativamente nella misura di euro 3.000,00 complessivi (a fronte delle fatture del 24.05.2017 per perizia medico-legale di parte di euro 3.050,00 e del 25.09.2017 dott. per relazione Persona_5
medico-legale per danno iatrogeno in r.c. di euro 1.098,00).
Devono riconoscersi in favore dell'attrice, altresì, le spese vive, pari a euro
80,00 (v. all. n. 27 del fascicolo di parte attrice) e i compensi legali per l'avvio del procedimento di mediazione che si liquidano, secondo i valori minimi tenuto conto dello svolgimento di un solo incontro, nell'importo di euro 3.478,00). totale risarcimento: euro 147.198,75 (danno dinamico-relazionale rivalutato) + euro 340,00 (spese mediche) + euro 3.000,00 (consulenze
26 stragiudiziali) + euro 80,00 (spese vive mediazione) + euro 3.478,00
(compensi legali per mediazione).
15. Per tutte le ragioni esposte la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere accolta nei limiti di cui sopra con la conseguente condanna dell' al pagamento della somma come in Parte_2
motivazione precisata.
16. In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea la domanda proposta ex art. 96 Cpc deve essere rigettata.
17. Le spese del presente giudizio e del procedimento per Atp sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e devono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro.
18. Le spese di CT, redatta in sede di Atp, devono porsi definitivamente a carico dell' . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 3 - rigettata ogni ulteriore deduzione ed Parte_1 Pt_2
eccezione - così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di e, per l'effetto, Parte_2
condanna l' al pagamento in favore dell'attrice dell'importo Parte_2
di euro 154.366,75 oltre interessi dalla data della presente sentenza;
2) rigetta per il resto la domanda la domanda di parte attrice;
3) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio per la fase Parte_2
di Atp che si liquidano in euro 3.827,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro;
27 4) condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_2
che si liquidano in euro 14.103,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, redatta in sede di Atp, come liquidata in atti, a carico di Pt_2
Così deciso in Roma il 22.4.2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Moro (C.F. ), C.F._2
- attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Carmen Di Carlo
(C.F. ) e Simona Consani (C.F. C.F._3
, C.F._4
- convenuta –
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per : «Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra diversa e Parte_1
contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, accertare e dichiarare, l'esclusiva responsabilità sanitaria dell'ospedale CP_2
di per non aver adempiuto con la dovuta diligenza la prestazione CP_3
1 professionale assunta nei confronti della sig.ra causando alla Parte_1
stessa ingenti e irreversibili danni fisici e morali;
condannare, i convenuti, in solido o alternativamente o l'una o l'altro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'intervento chirurgico, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali, biologici, alla vita di relazione, esistenziali, alla vita privata e al rapporto familiare, all'indennità lavorativa specifica, oltre alle spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per le spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale prestata, nessuno escluso, nella misura indicata in euro 272.823,17 (di cui euro
9.200,00 per inabilità temporanea;
euro 103.340,00 a titolo di danno biologico e personalizzazione, euro 4.500,00 per spese mediche sostenute ed euro 155.783,17 per indennità di riduzione della capacità lavorativa specifica), oltre al danno esistenziale per le cui valutazioni ci si rimette all'equo apprezzamento del giudice, oltre a interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; condannare, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, le parti convenute, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 Cpc, patrimoniali e non, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, in ogni caso, i convenuti in solido, alla refusione delle spese documentate, alle spese ex art. 15 T.F., alle competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a quelli del giudizio di accertamento tecnico preventivo, imposto dalla legge quale condizione di procedibilità, oltre a Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; per : «si riporta integralmente a tutti i propri atti difensivi, in cui Parte_2
si è eccepita, innanzitutto, l'infondatezza della domanda per non aver parte attrice fornito adeguata prova, avendo la stessa richiamato i principi
e gli oneri della prova di un intervento routinario, ipotesi non ricorrente nel casus quo. Ma, soprattutto, la scrivente difesa ha ampiamente argomentato l'eccessività (anzi l'esorbitanza) della richiesta risarcitoria, avendo parte attrice chiesto il ristoro di tutta una serie di voci che non
2 sussistono, delle quali non vi è alcun supporto, neanche nella CT espletata nel giudizio di istruzione preventiva. All'uopo, basti pensare come parte attrice abbia pretermesso la fondamentale circostanza che nel caso di specie si tratti di un danno differenziale e che la lesione principale avrebbe, comunque, prodotto dei rilevanti reliquati con i quali la signora avrebbe dovuto convivere (rientrando la lesione Pt_1
“principale” nelle macropermanenti”, anche a voler eventualmente seguire le risultanze della CT). Infine, preme ribadire che controparte nella sua quantificazione dei danni, ha calcolato una personalizzazione del danno ma senza dedurre specifiche ed eccezionali circostanze, che possano giustificare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello già ricompreso nel risarcimento previsto per il danno non patrimoniale, per inabilità temporanea e permanente. Infine, viene ex adverso formulata una richiesta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale per il riconoscimento di una “indennità lavorativa specifica, nella misura di 1/3, così come emerso dalla relazione dei CT”. Ebbene anche tale richiesta, in realtà, è infondata e comunque erroneamente quantificata. La presunta riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica, infatti, è priva di qualsivoglia supporto, non esiste, invero, nella documentazione prodotta dalla signora (né in sede di giudizio di istruzione preventiva e neppure Pt_1
in questo giudizio non avendo neppure depositato alcuna memoria integrativa) nulla che provi l'attività lavorativa dalla stessa svolta, e, dunque, non sussiste documentazione atta a supportare l'affermazione dei CT circa la capacità lavorativa specifica. A tal proposito, come giustamente già rilevato dal Giudice, a nulla vale l'eccezione di parte attrice sul contegno processuale nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis
Cpc, trattandosi di giudizio di istruzione preventiva che si sostanzia in un accertamento di tipo squisitamente tecnico, mentre è proprio in questo giudizio di merito che parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova dei danni richiesti, soprattutto quelli patrimoniali, cosa che non ha fatto.
Pertanto, a nulla valgono le dichiarazioni della parte in merito all'attività
3 lavorativa ed è un dato inconfutabile che parte attrice non abbia prodotto alcunché in questo giudizio. Si prende infine atto della dichiarazione resa nelle note di udienza dalla parte attrice di non aver percepito alcun risarcimento o indennità da altri enti in conseguenza delle lesioni oggetto del presente giudizio, valutato sufficiente dal Giudice, che per questo non ha ammesso la prova richiesta dalla convenuta di interrogatorio/ordine di esibizione. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rassegnano le seguenti conclusioni: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: in via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice signora
[...]
nei confronti della , in quanto infondata in fatto e in Pt_1 Parte_2
diritto; in via subordinata, disporre nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità in capo all' una congrua Parte_2
quantificazione del danno risarcibile, riducendo in ogni caso l'ammontare dei danni richiesti dalla signora ; con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra adiva Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare la responsabilità dell'
[...]
per il danno biologico subito (interruzione iatrogena del nervo Pt_2
ulnare di sinistra con formazione di neuroma cicatriziale doloroso, limitante l'utilizzo dell'intero arto, oltre che compromissione della sfera psichica per l'insorgenza di un grave stato depressivo) in conseguenza dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra (eseguito il 9.5.2011 dai sanitari dell'Ospedale G.B. Grassi); per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
2. L'attrice esponeva, quindi, quanto segue: che, a causa di forti dolori alle braccia in prossimità dei polsi, si era determinata ad effettuare una serie di accertamenti diagnostici presso l'Ospedale da cui era CP_2
4 emersa una “…sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado grave a destra e moderato a sinistra. Compressione del nervo ulnare destro a livello della doccia olecranica di grado lieve”; che, pertanto, l'attrice aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico di “neurolisi – trasposizione del nu. ” presso il suddetto nosocomio (in data CP_4
9.5.2011); che dai successivi controlli ortopedici ambulatoriali era risultata l'“assenza di potenziali neurosensitivi e motori del nervo ulnare…rimozione punti di sutura… prognosi di lesione completa del nervo ulnare…”, confermata anche dai seguenti controlli ortopedici, da cui era emersa un'“ineccitabilità del nervo ulnare sinistro”; che, in data
20.2.2012, il dott. medico specialista in neurologia, aveva Per_1
diagnosticato alla paziente una “denervazione totale da neuro tmesi iatrogena”; che, negli anni 2013, 2014 e 2015, la sig.ra aveva Pt_1
effettuato una serie di esami diagnostici da cui era emerso un “deficit completo sensitivo motorio del nervo ulnare sinistro per neuro tmesi per danno iatrogeno”; che, pertanto, l'attrice si era sottoposta (in data
30.6.2015) a un nuovo intervento chirurgico di “liberazione del nervo e neurolisi esterna del gomito sinistro dal neuroma del nervo ulnare” presso il Policlinico Gemelli di che gli ulteriori EMG eseguiti avevano Pt_2
evidenziato una marcata sofferenza del nervo ulnare sinistro e che dagli accertamenti era risultato un totale deficit motorio del gomito sinistro con conseguenze neuropsicologiche;
che l'inadempimento medico aveva causato un'invalidità permanente pari al 48%; che, pertanto, l'attrice si era determinata a promuovere (in data 30.10.2017) un'istanza di mediazione nei confronti di 3 (procedura conclusasi con esito Pt_2
negativo per la mancata comparizione della convenuta); che, nel marzo
2022, l'attrice si era sottoposta a una nuova visita di controllo che aveva confermato “la formazione neuromatosa del nervo ulnare”; che la sig.ra pertanto, ritenendo censurabile il comportamento dei sanitari Pt_1
dell' per l'errato intervento eseguito in data Parte_3
9.5.2011, si era determinata a instaurare un procedimento ex art. 696-bis
5 Cpc nei confronti dell' che i CT nominati nel predetto Parte_2
procedimento avevano accertato la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale Grassi e, quanto al danno biologico, un'invalidità permanente pari al 30% (di cui il 20% a titolo di danno differenziale, tenuto conto che, anche all'esito di un intervento correttamente eseguito sarebbe residuata un'invalidità pari al 10%), un'inabilità temporanea totale di 60 giorni e un'inabilità temporanea al 50% di 40 giorni, oltre che un'incapacità lavorativa generica di 1/3; che l'attrice, quindi, stante gli esiti della CT (che aveva condiviso), aveva instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno psico-fisico subito
(consistente non solo nella menomazione all'arto superiore sinistro ma anche nella depressione che ne era conseguita), oltre a un'adeguata personalizzazione del detto danno (tenuto conto della sua incidenza sulla qualità “generale” della vita), al danno esistenziale, al danno morale e al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche già sostenute (pari a euro 4.500,00) e da sostenersi in futuro;
che, inoltre, a causa della menomazione subita, la sig.ra aveva dovuto interrompere l'attività Pt_1
lavorativa svolta presso una ditta di pulizie, sicché avrebbe dovuto riconoscersi in suo favore anche il danno patrimoniale costituito dalla perdita della capacità lavorativa specifica ovvero da cenestesi lavorativa.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 13.5.2024, si costituiva in giudizio l' deducendo: l'infondatezza della domanda attorea Parte_2
sia in ordine all'an (da escludersi in considerazione della particolare difficoltà dell'intervento chirurgico) che del quantum; che, in particolare,
l'attrice non aveva dato prova della sussistenza di nesso causale tra l'inadempimento medico e il danno psichico lamentato (anzi, da escludersi, atteso che la sig.ra era affetta da depressione sin Pt_1
dall'anno 2007, come provato dal certificato prodotto in atti - che aveva attestato che l'attrice era in cura presso il Centro Salute Mentale sin dall'agosto del 2007 poiché affetta da “s. depressiva cronica, in trattamento farmacologico”-); che, inoltre, del tutto infondata era la
6 richiesta di personalizzazione del danno, atteso che l'attrice non aveva dato prova delle specifiche ed eccezionali circostanze che potessero giustificarne il riconoscimento;
che, del pari, era da ritenersi infondata l'ulteriore richiesta per il riconoscimento di una “indennità lavorativa specifica, nella misura di 1/3”, addirittura quantificata da parte attrice nell'importo di euro 157.873,79 (calcolato, incomprensibilmente, tenuto conto del triplo della pensione sociale moltiplicato la percentuale di indennità lavorativa specifica e il coefficiente di capitalizzazione); che, infatti, l'attrice aveva omesso di produrre la documentazione atta a supportare l'affermazione dei CT circa la riconosciuta contrazione della capacità lavorativa specifica;
che, pertanto, la valutazione data dai CT, esclusivamente sulla base del racconto anamnestico dell'attrice avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset; che, inoltre, la sig.ra Pt_1
aveva omesso di produrre la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che pertinente alla propria situazione reddituale;
che, inoltre, anche l'ammontare del danno patrimoniale era da ritenersi privo di fondamento, atteso che l'importo richiesto dall'attrice era solo in piccola parte riferito a spese mediche, risultando invece il maggiore importo riferito ai compensi per i Ctp;
che, in ogni caso, dall'eventuale importo risarcitorio avrebbero dovuto essere decurtati gli eventuali risarcimenti e/o indennizzi erogati in favore della sig.ra da Pt_1
enti pubblici e/o privati.
4. Con decreto del 29.4.2004 il decidente, all'esito delle verifiche preliminari, differiva l'udienza ex art. 171, comma 3, Cpc disponendone la trattazione scritta.
5. All'udienza del 17.10.2024 il decidente dichiarava superfluo l'interrogatorio formale della sig.ra - richiesto da parte convenuta - Pt_1
(tenuto conto della dichiarazione resa da parte attrice, in sede di note di udienza, di non avere percepito alcun risarcimento ovvero indennizzo da parte di Enti pubblici e/o privati per i danni fisici conseguenti all'evento
7 lesivo de quo e di non percepire a tutt'oggi alcuna somma in conseguenza del medesimo fatto); inoltre, il decidente, rigettava la richiesta di parte attrice di assegnazione di un termine per consentire il deposito della documentazione attestante l'attività lavorativa svolta, rilevando che era preciso onere dell'attrice dare corso alle relative allegazioni documentali in conformità al rito processuale;
il decidente, quindi, dichiarava conclusa la fase istruttoria e rinviava la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 Cpc per il deposito delle memorie nei termini indicati dalla norma.
6. All'udienza del 9.4.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
8. Nel presente giudizio la sig.ra ha chiesto l'accertamento e la Pt_1
dichiarazione di responsabilità dell' per l'errato intervento Parte_2
chirurgico di neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra (eseguito il 9.5.2011 dai sanitari dell'Ospedale , che aveva causato CP_2
l'interruzione iatrogena del nervo ulnare di sinistra con formazione di neuroma cicatriziale doloroso (limitante l'utilizzo dell'intero arto), cui era conseguito, altresì, un grave stato depressivo;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno psico-fisico oltre la personalizzazione e danno morale) e patrimoniali (danno da perdita della capacità lavorativa specifica, spese mediche, spese di consulenza stragiudiziale e spese legali di mediazione) subiti in conseguenza del predetto errato intervento.
9. Quanto al merito della domanda occorre rilevare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
la sig.ra lamentando da due anni Pt_1
parestesie e disestesie nel territorio di distribuzione del “n. ulnare sn”, si è sottoposta a un EMG, che ha documentato la compressione del nervo al gomito (senza alterazioni motorie); si è rivolta, quindi, al Presidio
8 ortopedico ospedaliero ove i sanitari le hanno consigliato CP_5
l'intervento chirurgico di decompressone del nervo e trasposizione;
l'intervento eseguito il 9.5.2021 è stato descritto senza complicanze intraoperatorie con liberazione del nervo ulnare ma privo di trasposizione
(a differenza di quanto era stato programmato nel preoperatorio); dopo pochi giorni dall'intervento, la sig.ra stante l'impossibilità di muovere Pt_1
la mano, è stata visitata dal chirurgo operatore, il quale ha ritenuto trattarsi di “anestesia 4° e 5° dito mano sn per probabile neuro prassia nervo ulnare” (ovverosia un'abolizione transitoria delle funzioni del nervo con restituito ad integrum entro 3-4 settimane); il 23.5.2021, a distanza di circa 14 giorni dall'intervento, la sig.ra si è sottoposta nuovamente a Pt_1
EMG che ha mostrato l'“assenza sia del potenziale sensitivo sia di quello motorio del nervo distalmente al gomito”; il 5.8.2011 l'attrice si è sottoposta a un'ecografia al gomito sinistro che ha evidenziato
“alterazioni muscolari, ossee, cartilaginee, versamenti intra ed extra articolari con edema diffuso dell'arto e fenomeni infiammatori vari”; il
28.9.2011 la sig.ra ha eseguito un controllo clinico da cui è risultata Pt_1
invariata la paralisi completa del nervo (confermata da EMgrafia del
10.12.2011); il giorno 8.10.2014 una nuova ecografia eseguita al gomito sinistro aveva evidenziato “all'altezza della epitroclea omerale sn una formazione di 12mmx5mm compatibile con neuroma da amputazione del nervo ulnare”; il 30.6.2015 l'attrice è stata ricoverata presso il Policlinico
Gemelli ove si è sottoposta a un intervento di liberazione del nervo e neurolisi esterna;
nel corso dell'intervento si è notato che “il nervo fosse in continuità e che a livello del neuroma vi fosse un residuo (dal precedente intervento) di sutura in nylon”; il neuroma non è stato asportato in quanto avrebbe determinato l'interruzione completa del nervo (ancora con una minima funzione a livello sensitivo e motorio limitatamente alla flessione ulnare del carpo); i successivi controlli
EMgrafici del 30.10.2015 e 22.1.2016 hanno mostrato una sostanziale
9 stazionarietà sensitiva e motoria della paralisi del nervo stesso (v. documentazione medica e CT).
10. Dunque, premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'evento occorso occorre tenere conto degli esiti della consulenza tecnica medico legale redatta, nel procedimento ex art. 696-bis Cpc (R.G. n. 37526/2022), dai dottori Persona_2
(specialista in neurologia e medicina legale) e Persona_3
(specialista in neurochirurgia e in neurologia).
In particolare, il CT , visitata l'attrice, ha accertato che Persona_3
“la signora non usa più il braccio sn in toto non solo per la paralisi del nervo ulnare ma anche per l'accentuazione del dolore neuropatico conseguente ai movimenti del braccio” e all'esame neurologico che “il bracco sn si presenta tumefatto ed arrossato specie a livello del gomito.
La mobilizzazione passiva dell'arto evoca spiccato dolore. Dolore irradiato al braccio è provocato da una pressione sul nervo ulnare al gomito nella sede del neuroma da amputazione. Vi è paralisi pressocché completa del nervo ulnare sn: presenti minimi movimenti di flessione ulnare del carpo, del tutto assenti la flessione e abduzione del 4° e 5° dito. Anestesia completa nel territorio del nervo ulnare. Ipotrofia dei mm lombricali e, meno evidente, dei mm della eminenza ipotenar. Al di là della paralisi del
n. ulnare, la mobilità in toto dell'arto sup sn, è gravemente compromessa dalla accentuazione del dolore neuropatico conseguente ai movimenti del braccio. I riflessi OT all'arto sup sn sono inelicitabili”; il consulente d'ufficio ha quindi accertato che “a seguito dell'intervento del 9.5.2011 vi fu una interruzione del nervo ulnare sn al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn. non migliorata e rimasta invariata nel tempo. Nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura al nuovo intervento eseguito al Gemelli del 30.6.2015. Non risulta, altresì, che la paz. sia stata informata dell'occorrenza di tale complicanza. Col
10 passare dei mesi si è sviluppato a livello della lesione iatrogena del nervo radiale un neuroma da amputazione che causa intenso dolore al braccio, solo lievemente migliorato a seguito del 2° intervento al Gemelli. La paralisi del nervo ulnare unitamente al dolore neuropatico rende l'arto sup sn non utilizzabile da parte della signora” (v. CT pag. 13-14).
Dunque, relativamente ai quesiti posti dal giudicante, i CT hanno risposto e accertato:
a) quanto alla diagnosi di “sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado grave a destra e moderato a sinistra. Compressione del nervo ulnare destro a livello della doccia olecranica di grado lieve” che “a) si, la diagnosi succitata è stata corretta e si è evinta dall'esame strumentale elettroneurografico del 02/02/2010 versato in atti”;
b) quanto alla scelta del trattamento che “la perizianda era anche affetta da problematica compressiva del nervo ulnare al gomito, per cui è stata sottoposta a intervento chirurgico, di interesse del presente approfondimento medico-legale … il trattamento prescelto è stato quello comunemente riconosciuto per la problematica compressiva del nervo ulnare sinistro al gomito di cui la perizianda era portatrice … il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato”;
c) quanto all'esecuzione che “il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale al tempo del fatto ma si è verificata una complicanza in corso di intervento. A seguito dell'intervento del
9.5.2011 vi fu una interruzione del nervo ulnare sn al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn, tutt'ora persistente. Nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura (di cui poi si è repertato “in situ” punto in nylon) al nuovo intervento eseguito al
Gemelli del 30.6.2015. Inoltre, successivamente, si è sviluppato a livello
11 della lesione iatrogena un neuroma da amputazione che causa intenso dolore al braccio, solo lievemente migliorato a seguito del 2° intervento eseguito al Policlinico Gemelli. Trattasi quindi di imperizia imprudenza e negligenza da parte dell'operatore”;
d) quanto ai postumi che “sono residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”;
e) quanto al danno conseguenza i CT hanno accertato che “la perizianda,
a seguito dell'intervento chirurgico di decompressione al gomito di n. ulnare a sn, ha riportato una neurotmesi (interruzione) iatrogena pressocché totale con successiva formazione di neuroma doloroso che genera intenso dolore neuropatico cronico non responsivo ai trattamenti farmacologici, nella medesima sede operatoria”;
f) in ordine alla quantificazione del danno, i CT hanno accertato un'invalidità permanente del 30%, con un danno differenziale del 20%
(tenuto conto dei postumi attesi – del 10% - anche in caso di intervento correttamente eseguito) e un'inabilità temporanea “da valutare nel seguente modo: inabilità temporanea assoluta al 100 % complessiva :
120 (centoventi) gg, inabilità temporanea assoluta al 50 % complessiva:
80 (ottanta) gg inabilità temporanea assoluta al 100 % (maggior danno): 60
(sessanta) gg, inabilità temporanea assoluta al 50 % (maggior danno ): 40
(quaranta) gg”;
g) quanto all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa il Collegio ha ritenuto e accertato che “i postumi hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, determinando conseguenze che hanno inciso negativamente sulle capacità dinamico relazionali, per la natura del danno patito: danno biologico permanente complessivo rc : 30% (trenta); danno biologico (maggior danno) rc: 20 %;
l'incidenza delle lesioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (addetta impresa di pulizie) è pari a 1/3”;
h) infine, i CT hanno relazionato che “la perizianda non può attenuare i postumi, essendo gli stessi stabilizzati. Ha sostenuto spese sanitarie
12 ritenute congrue per un totale pari a euro 4.448 quattromilaquattrocentoquarantotto/00), le cui fatture si elencano analiticamente: - fattura del 20/04/2015 della azienda ospedaliera S.
Camillo Forlanini di euro 100,00 per visita specialistica di controllo;
- fattura del 30/10/2015 per esame emg/eng arto sup. sn dott. di Per_4
euro 200,00; - fattura del 24/05/2017 per perizia medico-legale di parte di euro 3.050,00; - fattura del 25/09/2017 dott. per Persona_5
relazione medico-legale per danno iatrogeno in r.c. di euro 1.098,00”.
Concludendo, i CT hanno accertato la sussistenza di “esiti stabilizzati e permanenti di intervento chirurgico di neurolisi per neuropatia nervo ulnare sinistro al gomito costituiti da neurotmesi (interruzione) pressocché totale iatrogena con successiva formazione di neuroma doloroso nella medesima sede operatoria che genera intenso dolore neuropatico cronico non responsivo ai trattamenti farmacologici, irradiato
a tutto l'arto. Gli esiti descritti appaiono attualmente, stante anche
l'ampio lasso di tempo tra-scorso dal sinistro in oggetto, stabilizzati e non suscettibili in senso prognostico di ulteriore progressione evolutiva” (v.
CT pag. 18-26).
Inoltre, in sede di risposte alle osservazioni dei Ctp di parte convenuta, i quali hanno ritenuto eccessiva la quantificazione del danno, il Collegio ha riposto e precisato che “trattasi di esiti di intervento chirurgico al gomito, mal eseguito ed esitato con neuroma doloroso, che genera intenso dolore neuropatico cronico, non responsivo ai trattamenti farmacologici tale da configurare l'equivalente funzionale di perdita dell'utilizzo dell'arto superiore sinistro. Non è esitata pertanto, nel caso “de quo” una semplice lesione a carico del nervo ulnare sinistro al gomito;
inoltre, la paziente ricorrente risulta essere mancina quindi con arto dominante sinistro e che per tale evenienza ha dovuto compensare, con difficoltà, solo parzialmente e senza riuscirci, con l'arto superiore destro. Nel caso “de quo” trattasi di paralisi alta del n. ulnare in arto dominante (sinistro) e non solo, quindi valutabile in misura maggiore al 25% cioè complessivamente
13 nell'ordine del 30 (trenta)%, del quale il 20 % (venti) trattasi di danno biologico (maggior danno). Infatti, la condizione della periziata riguarda non la semplice compromissione motoria e sensitiva del nervo ulnare sinistro al gomito, provocata dall'errato intervento chirurgico (lesione neurologica primaria), ma anche dalla successiva formazione in situ di neuroma doloroso da neurotmesi (interruzione iatrogena del nervo ulnare al gomito) che ha generato una complicanza aggiuntiva quale il dolore neuropatico cronico che si manifesta sintomatologicamente, nel caso “de quo” ad ogni minimo movimento dell'arto superiore sinistro e ad ogni minimo contatto con qualsivoglia stimolo tattile anche minimale. Ciò rende, quindi, l'arto inutilizzabile, funzionalmente, anche se non anatomicamente. Pertanto, si ritiene di valutare il danno nella sua interezza, pari al 30% e conseguentemente il maggior danno nella misura del 20%; ulteriormente, con riguardo all'affermazione del Ctp di parte convenuta dott.ssa secondo la quale “il danno attualmente Per_6
riscontrabile, viste le Tabelle SIMLA, può essere indicato nella misura del
25% omnia di cui il 5% ascrivibile a ipotesi di attesi esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale”, il Collegio ha risposto sottolineando che “la valutazione espressa dai sottoscritti CT, connessa al deficit neurologico residuato, di cui sopra argomentato, riguardi il danno a carico del n. ulnare sinistro al gomito, determinato dall'interruzione iatrogena pressocché completa e anche dal neuroma doloroso generatosi conseguentemente, e nulla c'entra la coesistente sindrome del tunnel carpale (citata dal Ctp come concorrente al quadro clinico e quindi in termini valutativi da detrarre al danno totale) che nulla ha a che vedere dal punto di vista della sintomatologia clinica eventualmente conseguente allo stesso, ne' al rapporto topografico in tema di nesso causale. Inoltre, l'evidenza clinica della lesione causata dai chirurghi operatori è emersa in maniera chiara nel successivo intervento chirurgico, nel quale i successivi operatori hanno trovato un punto di sutura non riassorbibile, fonte quindi di un ulteriore danno evidentemente causato nel tentativo di risuturare il nervo
14 leso dagli operatori del primo intervento chirurgico. A tal proposito vedi referto operatorio del policlinico agostino Gemelli Uoc di neurochirurgia a firma del prof. del 30/06/2015 che Persona_7
nella descrizione estesa dell'intervento chirurgico (secondo intervento eseguito da altra equipe) recita: “… si nota a livello del neuroma un residuo di sutura in nylon che si asporta”. In tema, quindi, di responsabilità professionale bisogna ulteriormente sottolineare che oltre alla lesione del nervo ulnare, al gomito, c'è stata la sutura con punti in nylon non riassorbibili, reperiti in sede del secondo intervento chirurgico che è stata condizione predisponente all'insorgenza di un ulteriore danno consistente in un neuroma fortemente doloroso e additivamente invalidante per la perizianda”.
Inoltre, quanto al danno psichico il Collegio ha evidenziato che “riguardo
l'aspetto di deflessione del tono dell'umore riscontrato nella perizianda, a seguito dei fatti “ de quo”, sia pur non configurante una sindrome ansioso depressiva cronica residuata e conseguente, da porre in nesso di causalità unico e diretto con l'evento “de quo”, essendo il soggetto già affetto da tale patologia sin dal 2007, è evidente e intuitivo che l'esito non riuscito dell'intervento e il conseguente dolore fisico cronico con notevole
e marcata limitazione funzionale e ripercussione sul funzionamento lavorativo e socio-relazionale, ha concorso, in una quota debitamente, sfumatamente ed opportunamente pesata, in tema di coesistenza, alla nostra valutazione del 20 % in tema di maggior danno” (v. CT pag. 40-43).
Ulteriormente, in risposta alle osservazioni dei Ctp di parte convenuta, secondo i quali risulterebbe errata la valutazione dei CT circa l'incidenza del danno biologico sulla capacità lavorativa della sig.ra “non Pt_1
essendo stata prodotta dalla parte attrice in giudizio, né presente in atti, alcuna documentazione probante l'attività lavorativa effettivamente svolta”, i CT hanno risposto “che dall'anamnesi espletata la parte attrice ha dichiarato (vedi verbale redatto in sede di OO.PP.) che svolgeva
l'attività di pulitrice. Tale dato in sede di CT e a verbale da nessuno è
15 stato contestato. Inoltre, in atti sussiste una relazione medica di parte del dott. del 12.09.2017 che a pagina 4 dichiara che la sig.ra Persona_8
ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente presso una Parte_1
ditta di pulizie di Fiumicino, e che dopo il danno subito, all'arto superiore sx. ha avuto una riduzione dell'orario lavorativo da 12 ore a 4 ore giornaliere: anche riguardo questa dichiarazione nessuno in sede di CT ha contestato il fatto. Pertanto, si ribadisce che l'incidenza delle lesioni riscontrate sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (addetta impresa di pulizie) è pari a 1/3” (v. CT pag. 40).
11. Premessi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi chiara, completa ed esaustiva e che il decidente condivide - fatta eccezione per quanto si dirà nel prosieguo - quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della Struttura sanitaria, si deve rilevare che, per giurisprudenza consolidata, il danno subito dal paziente costituisca un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura, la quale compie scelte e organizza autonomamente le risorse materiali e umane di cui deve necessariamente dotarsi per potere adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti.
Quindi, nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la Struttura sanitaria si avvale ovvero di cui consente l'operatività intramuraria, la concorrente responsabilità di quest'ultima con il medico deriva - quale soggetto tenuto alla complessiva gestione e organizzazione dell'impresa sanitaria - anche dal non avere esercitato un adeguato e preventivo controllo sulla preparazione professionale dei medici che lavorano (a qualsiasi titolo) come suoi ausiliari;
e, infatti, la Struttura sanitaria (pubblica ovvero privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente quali l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo; tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la
16 sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la Struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente dei danni (da questo patiti) per fatto proprio, ex art. 1218 Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della , ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 Cc, CP_6
ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (v.
Cass. n. 16720/2012 e Cass. n. 7768/2016); resta poi irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della Struttura sanitaria, in quanto lo stesso è, comunque, considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (v. Cass. n. 18610/2015).
Né, laddove si riferisce di una “complicanza” chirurgica per la lesione iatrogena deve trascurarsi l'indirizzo di legittimità secondo cui «nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile» (Cass. 30/06/2015, n. 13328).
A riprova della responsabilità dell'operatore, per giunta, si pone il rilievo gravemente censorio dei CT per i quali «nel rapporto di intervento chirurgico tale complicanza non è riportata benché l'operatore abbia eseguito una sutura del nervo lesionato come dimostrato dal rinvenimento di un filo di sutura», un'omissione significativa e finanche
17 grave che mostra a tutta evidenza la consapevolezza dell'errore commesso dall'operatore.
Deve, pertanto, dichiararsi la responsabilità dell' per il danno Parte_2
biologico subito dalla sig.ra (paralisi del nervo ulnare e dolore Pt_1
neuropatico che ha reso l'arto superiore sinistro non utilizzabile) a causa dell'errato intervento chirurgico di “neurolisi per neuropatia del nervo ulnare a sinistra” e, nello specifico, dell'errata gestione della complicanza
(“interruzione del nervo ulnare sinistro al gomito con immediata comparsa di deficit motorio e sensitivo del n. ulnare sn”).
12. Occorre ora esaminare le singole voci di danno richieste da parte attrice, la quale lamenta, da un lato, l'esistenza di un danno non patrimoniale (danno psico-fisico, oltre alla personalizzazione, danno morale ed esistenziale) e, dall'altro, l'esistenza di un danno patrimoniale
(riduzione della capacità lavorativa specifica, spese mediche e spese di consulenza).
Dunque, deve riconoscersi all'attrice il danno biologico causato dall'inadempimento qualificato e, nello specifico, “il danno a carico del n. ulnare sinistro al gomito, determinato dall'interruzione iatrogena pressocché completa e anche dal neuroma doloroso generatosi conseguentemente”, che i CT hanno stimato condivisibilmente in un danno differenziale pari al 20% (tenuto conto di un'invalidità permanente accertata pari al 30% e di un'invalidità che sarebbe residuata in ipotesi di intervento correttamente eseguito pari al 10%); nella valutazione dell'I.P. i
CT hanno correttamente tenuto conto dell'incidenza del danno fisico sull'“aspetto di deflessione del tono dell'umore riscontrato nella perizianda” e hanno escluso, condivisibilmente, che la sindrome depressiva cronica accertata sulla paziente possa essere posta in nesso causale con l'inadempimento medico, atteso che la sig.ra era già Pt_1
affetta da depressione sin dall'anno 2007, come provato dal certificato prodotto in atti che attesta che l'attrice era in cura presso il Centro Salute
18 Mentale sin dall'agosto del 2007 poiché affetta da “s. depressiva cronica, in trattamento farmacologico”); deve riconoscersi, altresì, l'inabilità temporanea, nella misura accertata dai CT, ovverosia l'“inabilità
temporanea assoluta al 100 % complessiva: 120 (centoventi) gg, inabilità
temporanea assoluta al 50 % complessiva: 80 (ottanta) gg inabilità
temporanea assoluta al 100 % (maggior danno): 60 (sessanta) gg, inabilità
temporanea assoluta al 50 % (maggior danno): 40 (quaranta) gg” (v. CT come sopra).
Precisato quanto sopra in ordine alla provata responsabilità della convenuta, quanto alla liquidazione del danno, tenuto conto delle Tabelle di (ultimo aggiornamento) e dell'età della danneggiata alla data Pt_2
dell'evento - (9.5.2011), si arriva al seguente danno:
Età 46 anni - (nata il [...]);
I.P. (danno differenziale): = euro 96.115,17 (I.P. del 30% pari a euro
116.349,99 - I.P. del 10% pari a euro 20.234,82);
I.T.A. (maggior danno): 60 giorni = euro 7.814,83;
I.T.P. al 50% (maggior danno): 40 giorni = euro 2.604,94; per un totale di euro 106.534,94.
Deve, inoltre, riconoscersi in favore dell'attrice il danno morale soggettivo inteso come il complesso delle sofferenze, dei disagi, dei patemi d'animo, del senso di sfiducia e abbandono che si è innescato per effetto della condotta colposa dei sanitari;
la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionali e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche
Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018); e infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è
19 destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. S.U. n.
26972/2008).
Dunque, considerato che la sig.ra a causa dell'inadempimento Pt_1
sanitario, si è dovuta sottoporre a un ulteriore intervento chirurgico, a molteplici accertamenti, controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 23,13% sul danno biologico accertato
(tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Pt_2
che va da un minimo del 16,27% a un massimo del 30%); si perviene così all'importo di euro 131.176,47 (euro 106.534,94 + 24.641,53).
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in
20 presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. n.
15924/2022; Cass. n. 10912/2018); dunque, atteso che nel caso in esame,
l'attrice non ha offerto alcuna prova concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, la domanda deve essere rigettata.
Per le medesime ragioni sopra esposte, deve pure rigettarsi la domanda risarcitoria afferente il c.d. danno da “cenestesi lavorativa”; al riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che tale danno «consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza
28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre
2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio
2019, n. 17931)» (v. Cass. n. 16628/2023 e Cass. n. 35663/2023); il danno da cenestesi lavorativa consiste, pertanto, non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, bensì nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura per diretto effetto della menomazione patita;
orbene, più in generale, si deve precisare che il danno alla capacità lavorativa generica rientri nell'alveo di quello biologico non attenendo alla produzione del reddito, ma a
21 una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816/2014); dunque, non avendo parte attrice dato la prova delle circostanze di fatto che possano giustificare una tale personalizzazione del danno biologico la detta richiesta deve essere disattesa.
13. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno debba essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e che possa essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura vada determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto
(...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (9 maggio 2011) e quella finale (22.4.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del
22 periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati
(valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle e quelli devalutati alla data del fatto illecito (9 maggio
2011); la semisomma su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di
Stato pari a 1,63% è, quindi, la seguente: euro 131.176,47 + euro 103.696,81 / 2 = euro 117.436,64; si perviene, quindi, al seguente importo: 147.198,75 (totale interessi: €
29.762,11).
14. Quanto alla richiesta risarcitoria afferente alla c.d. lesione della capacità lavorativa specifica deve evidenziarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, «il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa» (v. Cass. già citata) e, inoltre, che «il grado di invalidità permanente determinato da una lesione
23 all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata» (v. Cass. n. 14517/2015);
e ulteriormente che «in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali» (v. Cass. n. 2758/2015).
Dunque, precisato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica afferisca, quindi, alla sfera patrimoniale del soggetto, intesa come perdita dei redditi futuri, da liquidarsi tenendo conto di tutte le retribuzioni che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro o a quella attitudine lavorativa, rileva il decidente che la richiesta risarcitoria debba ritenersi infondata non avendo parte attrice assolto all'onere di specifica allegazione e prova (v. ordinanza istruttoria citata).
E invero, l'attrice non ha fornito la prova di avere svolto, ovvero di svolgere, un'attività lavorativa e, nello specifico, l'asserito lavoro “presso la ditta di pulizie”; né la detta prova potrebbe dirsi raggiunta per il solo fatto di averla l'attrice comunicata al consulente che ha redatto la perizia
24 medico-legale di parte (v. relazione dott. - all. 1 fascicolo di Per_9
parte attrice) e né, tantomeno, potrebbe dedursi dal contegno processuale tenuto della convenuta in sede di procedimento per Atp
(come già rilevato dal decidente all'udienza del 17.10.2024); e neppure,
l'attrice ha fornito la prova di avere perduto l'occupazione (presente o futura) presso la “ditta di pulizie” ovvero di avere perso delle occasioni di lavoro a causa dell'invalidità conseguita all'inadempimento sanitario e né, tantomeno, di avere tentato inutilmente la ricerca di un impiego e di non averlo ottenuto a causa della detta invalidità; ulteriormente, l'attrice ha omesso di produrre la documentazione attestante la propria situazione reddituale (prima e dopo l'intervento) al fine di provare di avere subito una effettiva contrazione economica ovvero ha omesso di provare di avere svolto l'attività lavorativa anche in assenza di un regolare contratto lavorativo e di avere perduto i relativi guadagni.
In altri termini: si potrebbe dire sussistente una condizione di disoccupazione dell'attrice che non equivale alla sua temporanea inoccupazione che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 137
Cod.ass.; invero l'inesistenza finanche di un principio di prova in ordine all'attività lavorativa qualsiasi interdice l'accesso alla procedura risarcitoria di cui al citato art. 137 Cod.ass. che prevede la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica quale danno patrimoniale non sussistente in re ipsa, ma quale alterazione del percorso occupazionale del danneggiato che deve essere allegato e provato se del caso anche attraverso presunzioni semplici (in questo caso inapplicabili per la mancanza di un sostrato fattuale di riferimento, tanto vero che solo in comparsa conclusionale la parte attrice ha riferito: “anche laddove si volesse contestare la provata circostanza che la sig.ra al tempo Pt_1
dell'evento lesivo, lavorasse come addetta alle pulizie presso una impresa di Fiumicino, nulla si potrà obiettare in merito alla propria attività di casalinga, anche in virtù del suo stato di moglie, madre e nonna e, dunque, di addetta alle faccende di casa” (v. memoria di replica pag. 14).
25 Alla luce di tutto quanto sopra detto, la domanda risarcitoria del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica deve essere rigettata.
Devono riconoscersi, invece, le spese mediche sostenute e ritenute congrue dai CT per un importo pari a euro 300,00 (fattura del 20.04.2015 dell'Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini di euro 100,00 per visita specialistica di controllo e fattura del 30.10.2015 per esame EMG/Eng arto sup. sn dott. di euro 200,00), da rivalutare equitativamente Per_4
ex art. 1226 Cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 340,00.
Mette conto considerare che si devono aggiungere all'ammontare del risarcimento spettante all'attrice anche le spese stragiudiziali sorte in epoca antecedente la proposizione dell'atto di citazione in quanto si tratta di competenze spettanti ai consulenti tecnici di parte che hanno indirizzato l'attività difensiva in relazione ai profili medico legali della vicenda in esame (v. Cass. n. 11154/2015 e Cass. n. 3266/2016).
L'ammontare delle stesse, tuttavia, deve necessariamente essere tale da apparire ragionevole e da non comportare un ingiustificato aggravio per il debitore (art. 1227, comma 2, Cc); di conseguenza, il rimborso in favore dell'attrice degli onorari dovuti ai consulenti tecnici deve essere determinato equitativamente nella misura di euro 3.000,00 complessivi (a fronte delle fatture del 24.05.2017 per perizia medico-legale di parte di euro 3.050,00 e del 25.09.2017 dott. per relazione Persona_5
medico-legale per danno iatrogeno in r.c. di euro 1.098,00).
Devono riconoscersi in favore dell'attrice, altresì, le spese vive, pari a euro
80,00 (v. all. n. 27 del fascicolo di parte attrice) e i compensi legali per l'avvio del procedimento di mediazione che si liquidano, secondo i valori minimi tenuto conto dello svolgimento di un solo incontro, nell'importo di euro 3.478,00). totale risarcimento: euro 147.198,75 (danno dinamico-relazionale rivalutato) + euro 340,00 (spese mediche) + euro 3.000,00 (consulenze
26 stragiudiziali) + euro 80,00 (spese vive mediazione) + euro 3.478,00
(compensi legali per mediazione).
15. Per tutte le ragioni esposte la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere accolta nei limiti di cui sopra con la conseguente condanna dell' al pagamento della somma come in Parte_2
motivazione precisata.
16. In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea la domanda proposta ex art. 96 Cpc deve essere rigettata.
17. Le spese del presente giudizio e del procedimento per Atp sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e devono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro.
18. Le spese di CT, redatta in sede di Atp, devono porsi definitivamente a carico dell' . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro 3 - rigettata ogni ulteriore deduzione ed Parte_1 Pt_2
eccezione - così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di e, per l'effetto, Parte_2
condanna l' al pagamento in favore dell'attrice dell'importo Parte_2
di euro 154.366,75 oltre interessi dalla data della presente sentenza;
2) rigetta per il resto la domanda la domanda di parte attrice;
3) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio per la fase Parte_2
di Atp che si liquidano in euro 3.827,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro;
27 4) condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_2
che si liquidano in euro 14.103,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Moro;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, redatta in sede di Atp, come liquidata in atti, a carico di Pt_2
Così deciso in Roma il 22.4.2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
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