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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1539 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della GOT dott.ssa AB IU, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/12/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FALZONE SALVATORE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Viale della Regione n. 6 Caltanissetta.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, il ricorrente, come indicato in epigrafe, espone di aver svolto per oltre quarantasei anni attività lavorativa in qualità di muratore e carpentiere, caratterizzata da mansioni gravose, posture incongrue e utilizzo di strumenti pesanti. Deduce di aver contratto, a causa di tale attività, la patologia denominata “ernie discali in sede lombare”.
Dopo aver presentato le relative domande in sede amministrativa, rigettate dall' ha CP_1 proposto ricorso amministrativo avverso il diniego di riconoscimento di tre malattie professionali: lesione della cuffia dei rotatori, spondilodiscopatia lombare e tenolisi della mano destra, per le quali l' negava il nesso causale. CP_1
Con il presente ricorso, il ricorrente sostiene che le patologie sono tipiche delle mansioni svolte, come comprovato da relazioni mediche che stimano un danno biologico pari al 22%; pertanto, così conclude: “- accertare e dichiarare che le malattie insorte a carico del sig. sono Parte_1 riconducibili a fattore professionale e che le stesse hanno provocato a parte ricorrente un danno biologico nella misura del 22% o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona del rappresentante legale al pagamento della relativa rendita con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da quell'altra data che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- Vinte le spese di causa”.
L' costituitosi ritualmente, deduceva l'infondatezza della proposta domanda, ritenendo che CP_1 correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale. Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Ritenuta superflua l'istruttoria orale, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
18/12/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Nelle note, i procuratori hanno illustrato le proprie argomentazioni e, in conclusione, si sono riportati alle domande formulate negli atti introduttivi.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia, fuori udienza, con sentenza.
***
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Come insegnato dal Supremo Collegio di legittimità, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella e del successivo art. 134 nella parte in cui condizionava il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verificassero nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella, il lavoratore deve ritenersi ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto;
in tal caso, tuttavia, egli non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata (cfr. Cass, n. 8271 del 1997 e, più recentemente,
Cass. n. 17127 del 2002).
È da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, in materia di malattia professionale non tabellata il nesso di causalità deve essere valutato in termini di probabilità (tra le tante Cass. civ., sez. Lav., 21 giugno 2006, n. 14308). Detta regola appare, poi, rispondente ai criteri generali in materia di accertamento del nesso causale in ambito civile che, come noto e a differenza di quello penale, sono ancorati alla regola del “più probabile che non” o, secondo altra definizione, “della preponderanza dell'evidenza”.
Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di aver svolto prevalentemente l'attività di muratore/carpentiere/manovale in modo continuo e a tempo pieno per circa quarantasei anni presso diverse imprese edili;
che detta attività si è caratterizzata per l'intensa e perdurante esposizione del lavoratore ad un notevole sforzo fisico legato al sollevamento e alla movimentazione di carichi non indifferenti (sacchi di cemento, sabbia, mattoni, attrezzi, ponteggi, ferro, attrezzi pesanti ecc.) con effetto usurante;
con evidente impiego delle articolazioni degli arti superiori e, in particolar modo, delle spalle, delle mani e dei polsi;
ancora, l'attività di muratore ha costretto il ricorrente ad assumere posture incongrue da rannicchiamento/inginocchiamento e piegamenti sotto carichi notevoli, con intense sollecitazioni alla colonna vertebrale, soprattutto a livello lombare;
che detta attività ha comportato al ricorrente le patologia lamentate.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott.ssa ha specificato che: (si trascrive Persona_2 stralcio della perizia) “Dall'analisi della produzione e sulla scorta degli attuali accertamenti clinici, si evince che l'assicurato, sig. , risulta affetto da: Parte_1
• Esiti di puleggiotomia IV e V dito mano dx per dito a scatto mano dx da tenosinovite dei flessori (Giugno 2020) e successiva tenolisi del flessore del pollice dx (Dicembre 2020)
• Tendinosi del tendine sovraspinato e sottospinato e del sottoscapolare in soggetto con
Sindrome da conflitto acromiale e lesione post traumatica del tendine sottoscapolare
• Bulging dell'anulus a L2-L3, L3-L4 ed L4-LS
Dalla disamina della documentazione presente in atti, si evince che il Sig. ha svolto Parte_1
l'attività di carpentiere edile dal 01 Gennaio del 1977, presso diverse Società, dal 12 Febbraio 2018 sino a 30.06.23 presso Società Cons SIS, si occupava di costruire l'armatura tramite la posa dei ferri e delle gabbie per esecuzione di opere manufatti in cemento armato, casseratura, tramite posa di casseri in legno (spondine), getto del calcestruzzo, vibratura, disarmo, per la realizzazione di opere in cemento armato.
Il sig. nelle date 30/07/2023, 07/08/2023 e 15/10/2023 depositava presso l' di Parte_1 CP_1
Caltanissetta tre denunce di malattia professionale, per “sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx”, per “spondilodiscopatia del tratto lombare”, per “tenolisiestensore ed abduttore IV e V dito mano dx ” .
Con riferimento alla prima delle anzidette patologie, la Sindrome della cuffia di rotatori spalla dx e sx,
l'Inai1, con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. Pertanto, in data 15/03/2024, il sig.
, presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale. L'Inai1 rigettava la predetta Pt_1 opposizione in data 21/03/2024. In ordine alla seconda pratica, la spondilodiscopatia del rachide lombare,
l con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_1 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale. L'lnail riscontrava la predetta istanza in data 30/07/2024. Infine, per quanto riguarda la terza pratica, tenolisi IV e V dito mano dx,
con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_3 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale.
L riscontrava la predetta istanza in data 30/07/2024. Infine, per quanto riguarda la terza pratica, tenolisi IV e V CP_1 dito mano dx, l con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_1 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica. Tale ultima istanza, non è mai stato esitata.”
L'ausiliario ha rilevato che i movimenti ripetitivi nelle attività lavorative interessano soprattutto gli arti superiori, con rischio di sovraccarico e infiammazione di tendini e nervi, da cui derivano patologie come sindrome del tunnel carpale, tendiniti, epicondiliti ed epitrocleiti, e periartrite scapolo-omerale.
Per la valutazione del rischio è stata applicata la Check-list CR .
Specifica, il CTU: “Nel caso in esame il ricorrente presentava denuncia per malattia professionale n.
444041: “... tenolisi estensore ed abduttore, tenolisi IV e V dito mano destra”, invece veniva sottoposto ad intervento di puleggiotomia IV e V dito mano dx, per dito a scatto che è un'infiammazione dei tendini flessori delle dita. ... Inoltre, sono fattori di rischio che possono aumentare la suscettibilità del dito a scatto sia l'età, nel 2020 aveva compiuto 57 anni, sia che fosse coinvolto l'arto dominante, ovvero la mano destra. Il ricorrente in ambito lavorativo non era esposto a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, movimenti ripetitivi delle mani durante il lavoro manuale, quali l'uso di attrezzi, il cui uso prolungato può causare infiammazione dei tendini delle mani. Infatti, dal DVR emergeva che il rischio correlato alle vibrazioni mano/braccio era basso, infatti limite di azione pari a 4,1 m/s2.
Pertanto alla luce di quanto argomentato si può concludere che nella fattispecie, tale occupazione di carpentiere, è correlata a basso rischio lavorativo, in quanto il ricorrente non era sottoposto in maniera continuativa a fattori di rischio occupazionale da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ovvero posture prolungate incongrue, movimenti ripetitivi della mano o vibrazioni al sistema mano- braccio che superino il limite di azione necessario per determinare infiammazione dei tendini.
Per quanto riguarda la denuncia della Malattia Professionale, relativa alla Sindrome della cuffia dei rotatori di entrambi le spalle, correlate al lavoro di carpentiere svolto dal Sig … Parte_1
Nella fattispecie le patologie alle spalle di cui era affetto il ricorrente erano causate da degenerazioni primitive in entrambi le spalle, ovvero la Sindrome da Conflitto Acromiale bilaterale, correlata all'invecchiamento fisiologico, inoltre da quanto emerso dal sopracitato questionario e da DVR, ovvero che il rischio da movimentazione da carichi era medio/basso, e avveniva per meno di un'ora la fase di sollevamento, inoltre si avvalevano di muletto o gru.
Per dimostrare il nesso di causa tra la patologia di cui risultava affetto (tendinopatia spalle) e la malattia professionale, bisogna rispettare i criteri medicolegali di idoneità quantitativa (eccessiva movimentazione di carichi, forzose posture incongrue e protratte nel tempo) criterio topografico, cronologico, criterio modale e di esclusione di altre cause (etiologia multifattoriale).
Quindi nel caso in esame non si riconosce il nesso di causalità tra la tendinopatia di spalla bilaterale
e l'attività di carpentiere svolta dal Sig. ”. Parte_1
In relazione al nesso di causalità tra spondilodiscopatia del rachide lombare e l'attività di carpentiere,
l'ausiliario del giudice, così conclude: “ In conclusione nella fattispecie non essendo rispettati i criteri medicolegali (topografico, di idoneità quantitativa e di esclusione di altre cause), non si riconosce il nesso di causalità tra le tre tecnopatie denunciate (Sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, spondilopatia rachide lombare , tenolisi estensore e abduttore IV e V dito mano destra ) ed il lavoro di carpentiere edile svolto dal Sig. .” Parte_1
Anche a seguito dei rilievi posti dal CTP, l'ausiliario del giudice riconferma l'elaborato peritale evidenziando che: “… nella fattispecie non essendo rispettati i criteri medicolegali (topografico, di idoneità quantitativa e di esclusione di altre cause), non si riconosce il nesso di causalità tra le tre tecnopatie denunciate (Sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, spondilopatia rachide lombare , tenolisi estensore e abduttore IV e V dito mano destra ) ed il lavoro di carpentiere edile svolto dal Sig. ”. Parte_1
Il consulente ha dunque escluso l'esistenza di una tecnopatia.
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, anche tenuto conto delle risposte del consulente alle osservazioni critiche formulate dalle parti.
Alla luce della perizia tecnica d'ufficio, che ha esaminato in modo analitico le mansioni, i rischi specifici e la normativa di riferimento, l'escussione dei testimoni risulta priva di rilevanza, poiché non potrebbe apportare dati scientifici ulteriori né modificare le conclusioni fondate su criteri obiettivi.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, al profilo argomentativo della decisione ed alla posizione delle parti processuali, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stanti peraltro le deduzioni dell'ente convenuto rese sul punto in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2025.
Vengono poste definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U.
Caltanissetta, 23/12/2025
La G.O.T.
AB IU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della GOT dott.ssa AB IU, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/12/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FALZONE SALVATORE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Viale della Regione n. 6 Caltanissetta.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, il ricorrente, come indicato in epigrafe, espone di aver svolto per oltre quarantasei anni attività lavorativa in qualità di muratore e carpentiere, caratterizzata da mansioni gravose, posture incongrue e utilizzo di strumenti pesanti. Deduce di aver contratto, a causa di tale attività, la patologia denominata “ernie discali in sede lombare”.
Dopo aver presentato le relative domande in sede amministrativa, rigettate dall' ha CP_1 proposto ricorso amministrativo avverso il diniego di riconoscimento di tre malattie professionali: lesione della cuffia dei rotatori, spondilodiscopatia lombare e tenolisi della mano destra, per le quali l' negava il nesso causale. CP_1
Con il presente ricorso, il ricorrente sostiene che le patologie sono tipiche delle mansioni svolte, come comprovato da relazioni mediche che stimano un danno biologico pari al 22%; pertanto, così conclude: “- accertare e dichiarare che le malattie insorte a carico del sig. sono Parte_1 riconducibili a fattore professionale e che le stesse hanno provocato a parte ricorrente un danno biologico nella misura del 22% o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona del rappresentante legale al pagamento della relativa rendita con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da quell'altra data che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- Vinte le spese di causa”.
L' costituitosi ritualmente, deduceva l'infondatezza della proposta domanda, ritenendo che CP_1 correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale. Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Ritenuta superflua l'istruttoria orale, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
18/12/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Nelle note, i procuratori hanno illustrato le proprie argomentazioni e, in conclusione, si sono riportati alle domande formulate negli atti introduttivi.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia, fuori udienza, con sentenza.
***
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Come insegnato dal Supremo Collegio di legittimità, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella e del successivo art. 134 nella parte in cui condizionava il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verificassero nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella, il lavoratore deve ritenersi ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto;
in tal caso, tuttavia, egli non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata (cfr. Cass, n. 8271 del 1997 e, più recentemente,
Cass. n. 17127 del 2002).
È da aggiungere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, in materia di malattia professionale non tabellata il nesso di causalità deve essere valutato in termini di probabilità (tra le tante Cass. civ., sez. Lav., 21 giugno 2006, n. 14308). Detta regola appare, poi, rispondente ai criteri generali in materia di accertamento del nesso causale in ambito civile che, come noto e a differenza di quello penale, sono ancorati alla regola del “più probabile che non” o, secondo altra definizione, “della preponderanza dell'evidenza”.
Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di aver svolto prevalentemente l'attività di muratore/carpentiere/manovale in modo continuo e a tempo pieno per circa quarantasei anni presso diverse imprese edili;
che detta attività si è caratterizzata per l'intensa e perdurante esposizione del lavoratore ad un notevole sforzo fisico legato al sollevamento e alla movimentazione di carichi non indifferenti (sacchi di cemento, sabbia, mattoni, attrezzi, ponteggi, ferro, attrezzi pesanti ecc.) con effetto usurante;
con evidente impiego delle articolazioni degli arti superiori e, in particolar modo, delle spalle, delle mani e dei polsi;
ancora, l'attività di muratore ha costretto il ricorrente ad assumere posture incongrue da rannicchiamento/inginocchiamento e piegamenti sotto carichi notevoli, con intense sollecitazioni alla colonna vertebrale, soprattutto a livello lombare;
che detta attività ha comportato al ricorrente le patologia lamentate.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott.ssa ha specificato che: (si trascrive Persona_2 stralcio della perizia) “Dall'analisi della produzione e sulla scorta degli attuali accertamenti clinici, si evince che l'assicurato, sig. , risulta affetto da: Parte_1
• Esiti di puleggiotomia IV e V dito mano dx per dito a scatto mano dx da tenosinovite dei flessori (Giugno 2020) e successiva tenolisi del flessore del pollice dx (Dicembre 2020)
• Tendinosi del tendine sovraspinato e sottospinato e del sottoscapolare in soggetto con
Sindrome da conflitto acromiale e lesione post traumatica del tendine sottoscapolare
• Bulging dell'anulus a L2-L3, L3-L4 ed L4-LS
Dalla disamina della documentazione presente in atti, si evince che il Sig. ha svolto Parte_1
l'attività di carpentiere edile dal 01 Gennaio del 1977, presso diverse Società, dal 12 Febbraio 2018 sino a 30.06.23 presso Società Cons SIS, si occupava di costruire l'armatura tramite la posa dei ferri e delle gabbie per esecuzione di opere manufatti in cemento armato, casseratura, tramite posa di casseri in legno (spondine), getto del calcestruzzo, vibratura, disarmo, per la realizzazione di opere in cemento armato.
Il sig. nelle date 30/07/2023, 07/08/2023 e 15/10/2023 depositava presso l' di Parte_1 CP_1
Caltanissetta tre denunce di malattia professionale, per “sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx”, per “spondilodiscopatia del tratto lombare”, per “tenolisiestensore ed abduttore IV e V dito mano dx ” .
Con riferimento alla prima delle anzidette patologie, la Sindrome della cuffia di rotatori spalla dx e sx,
l'Inai1, con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. Pertanto, in data 15/03/2024, il sig.
, presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale. L'Inai1 rigettava la predetta Pt_1 opposizione in data 21/03/2024. In ordine alla seconda pratica, la spondilodiscopatia del rachide lombare,
l con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_1 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale. L'lnail riscontrava la predetta istanza in data 30/07/2024. Infine, per quanto riguarda la terza pratica, tenolisi IV e V dito mano dx,
con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_3 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica collegiale.
L riscontrava la predetta istanza in data 30/07/2024. Infine, per quanto riguarda la terza pratica, tenolisi IV e V CP_1 dito mano dx, l con provvedimento del 14/01/2024, rigettava la domanda. In data 15/03/2024, il sig. , CP_1 Pt_1 presentava opposizione avanzando richiesta di visita medica. Tale ultima istanza, non è mai stato esitata.”
L'ausiliario ha rilevato che i movimenti ripetitivi nelle attività lavorative interessano soprattutto gli arti superiori, con rischio di sovraccarico e infiammazione di tendini e nervi, da cui derivano patologie come sindrome del tunnel carpale, tendiniti, epicondiliti ed epitrocleiti, e periartrite scapolo-omerale.
Per la valutazione del rischio è stata applicata la Check-list CR .
Specifica, il CTU: “Nel caso in esame il ricorrente presentava denuncia per malattia professionale n.
444041: “... tenolisi estensore ed abduttore, tenolisi IV e V dito mano destra”, invece veniva sottoposto ad intervento di puleggiotomia IV e V dito mano dx, per dito a scatto che è un'infiammazione dei tendini flessori delle dita. ... Inoltre, sono fattori di rischio che possono aumentare la suscettibilità del dito a scatto sia l'età, nel 2020 aveva compiuto 57 anni, sia che fosse coinvolto l'arto dominante, ovvero la mano destra. Il ricorrente in ambito lavorativo non era esposto a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, movimenti ripetitivi delle mani durante il lavoro manuale, quali l'uso di attrezzi, il cui uso prolungato può causare infiammazione dei tendini delle mani. Infatti, dal DVR emergeva che il rischio correlato alle vibrazioni mano/braccio era basso, infatti limite di azione pari a 4,1 m/s2.
Pertanto alla luce di quanto argomentato si può concludere che nella fattispecie, tale occupazione di carpentiere, è correlata a basso rischio lavorativo, in quanto il ricorrente non era sottoposto in maniera continuativa a fattori di rischio occupazionale da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ovvero posture prolungate incongrue, movimenti ripetitivi della mano o vibrazioni al sistema mano- braccio che superino il limite di azione necessario per determinare infiammazione dei tendini.
Per quanto riguarda la denuncia della Malattia Professionale, relativa alla Sindrome della cuffia dei rotatori di entrambi le spalle, correlate al lavoro di carpentiere svolto dal Sig … Parte_1
Nella fattispecie le patologie alle spalle di cui era affetto il ricorrente erano causate da degenerazioni primitive in entrambi le spalle, ovvero la Sindrome da Conflitto Acromiale bilaterale, correlata all'invecchiamento fisiologico, inoltre da quanto emerso dal sopracitato questionario e da DVR, ovvero che il rischio da movimentazione da carichi era medio/basso, e avveniva per meno di un'ora la fase di sollevamento, inoltre si avvalevano di muletto o gru.
Per dimostrare il nesso di causa tra la patologia di cui risultava affetto (tendinopatia spalle) e la malattia professionale, bisogna rispettare i criteri medicolegali di idoneità quantitativa (eccessiva movimentazione di carichi, forzose posture incongrue e protratte nel tempo) criterio topografico, cronologico, criterio modale e di esclusione di altre cause (etiologia multifattoriale).
Quindi nel caso in esame non si riconosce il nesso di causalità tra la tendinopatia di spalla bilaterale
e l'attività di carpentiere svolta dal Sig. ”. Parte_1
In relazione al nesso di causalità tra spondilodiscopatia del rachide lombare e l'attività di carpentiere,
l'ausiliario del giudice, così conclude: “ In conclusione nella fattispecie non essendo rispettati i criteri medicolegali (topografico, di idoneità quantitativa e di esclusione di altre cause), non si riconosce il nesso di causalità tra le tre tecnopatie denunciate (Sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, spondilopatia rachide lombare , tenolisi estensore e abduttore IV e V dito mano destra ) ed il lavoro di carpentiere edile svolto dal Sig. .” Parte_1
Anche a seguito dei rilievi posti dal CTP, l'ausiliario del giudice riconferma l'elaborato peritale evidenziando che: “… nella fattispecie non essendo rispettati i criteri medicolegali (topografico, di idoneità quantitativa e di esclusione di altre cause), non si riconosce il nesso di causalità tra le tre tecnopatie denunciate (Sindrome della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, spondilopatia rachide lombare , tenolisi estensore e abduttore IV e V dito mano destra ) ed il lavoro di carpentiere edile svolto dal Sig. ”. Parte_1
Il consulente ha dunque escluso l'esistenza di una tecnopatia.
Osserva il giudicante che la relazione del consulente tecnico è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, anche tenuto conto delle risposte del consulente alle osservazioni critiche formulate dalle parti.
Alla luce della perizia tecnica d'ufficio, che ha esaminato in modo analitico le mansioni, i rischi specifici e la normativa di riferimento, l'escussione dei testimoni risulta priva di rilevanza, poiché non potrebbe apportare dati scientifici ulteriori né modificare le conclusioni fondate su criteri obiettivi.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, al profilo argomentativo della decisione ed alla posizione delle parti processuali, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stanti peraltro le deduzioni dell'ente convenuto rese sul punto in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2025.
Vengono poste definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La G.O.T., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U.
Caltanissetta, 23/12/2025
La G.O.T.
AB IU