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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7748/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RUZZENENTI CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. PIZZINI KATUSCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 12.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il signor si impegna a versare in favore della signora la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 650,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario, da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sulla seguente coordinata Iban: [...].
3) La casa coniugale sita in Manerba del Garda (BS), Via Dante Alighieri n. 6, attualmente condotta in locazione in base a contratto intestato al signor , continuerà ad essere abitata dalla Controparte_1
signora mentre il signor trasferirà la propria residenza altrove. Parte_1 Controparte_1
A tal fine il signor si impegna a sciogliere il contratto di locazione al medesimo Controparte_1 intestato avente per oggetto l'immobile di cui al comma precedente e la signora si Parte_1
impegna a stipulare nuovo contratto di locazione del medesimo bene in qualità di conduttore con il proprietario dello stesso.
4) Le spese e le competenze dei legali delle parti sono interamente compensate tra loro.
5) Con la perfetta esecuzione degli accordi di separazione di cui ai precedenti articoli n. 1), 2), 3), 4) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualunque titolo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rezzato (BS) in data 15.4.1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rezzato, al n. 8, parte II, serie A, anno 1972, unione dalla quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente si è costituito in data 11.11.2024, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti a seguito della notifica del ricorso, ed è stata chiesta la conversione del procedimento da contenzioso a consensuale e la sostituzione dell'udienza presidenziale con il deposito delle note di trattazione scritta. Autorizzate dal Giudice, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7748/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RUZZENENTI CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. PIZZINI KATUSCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 12.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il signor si impegna a versare in favore della signora la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 650,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario, da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sulla seguente coordinata Iban: [...].
3) La casa coniugale sita in Manerba del Garda (BS), Via Dante Alighieri n. 6, attualmente condotta in locazione in base a contratto intestato al signor , continuerà ad essere abitata dalla Controparte_1
signora mentre il signor trasferirà la propria residenza altrove. Parte_1 Controparte_1
A tal fine il signor si impegna a sciogliere il contratto di locazione al medesimo Controparte_1 intestato avente per oggetto l'immobile di cui al comma precedente e la signora si Parte_1
impegna a stipulare nuovo contratto di locazione del medesimo bene in qualità di conduttore con il proprietario dello stesso.
4) Le spese e le competenze dei legali delle parti sono interamente compensate tra loro.
5) Con la perfetta esecuzione degli accordi di separazione di cui ai precedenti articoli n. 1), 2), 3), 4) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualunque titolo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rezzato (BS) in data 15.4.1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rezzato, al n. 8, parte II, serie A, anno 1972, unione dalla quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione dei provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente si è costituito in data 11.11.2024, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti a seguito della notifica del ricorso, ed è stata chiesta la conversione del procedimento da contenzioso a consensuale e la sostituzione dell'udienza presidenziale con il deposito delle note di trattazione scritta. Autorizzate dal Giudice, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209