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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4419/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1
via Crocifissari n. 14, C.F. elettivamente domiciliata, CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Raimondo
Cammalleri che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Raia
e Delia Cernigliaro
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
DANDO LETTURA ALL'UDIENZA DEL 01.04.2025 DEL DISPOSITIVO E
DELLE RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto ad avere Parte_1
corrisposto l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 09.01.2024. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CT (sia dell'ATP che CP_1
del giudizio di merito) che liquida come da separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.04.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato la ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
della condizione di soggetto invalido al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto CP_2
del ricorso.
Attesi i motivi di contestazione alla ctu, veniva disposta la rinnovazione affidando l'incarico al Dr. , specialista in ortopedia. Parte_2
La relazione medico-legale veniva contestata dalla ricorrente e pertanto, ai sensi dell'art. 196 cpc, veniva disposta l'integrazione dell'elaborato tenendo conto delle osservazioni critiche.
All'esito, fissata l'udienza di oggi per la discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Quanto alla sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa all'assegno mensile di assistenza, occorre avere riguardo all'accertamento peritale.
Questi, sottoposto a visita la ricorrente, ha riscontrato: “Perizianda in discrete condizioni generali apparenti;
leggero sovrappeso. Vigile, risponde con difficoltà alle domande rivolte;
assenza di deficit cognitivi;
assenza di disturbi mnesici. Al colloquio svolto assenza di segni di disturbi comportamentali di rilievo. Ode con difficoltà la voce di conversazione a distanza media di conversazione. Addome globoso, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Nella norma l'esame clinico del torace, con murmure vescicolare normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare di destra e di sinistra. Assenza di dispnea a riposo, assenza di edemi declivi agli arti inferiori;
assenza di segni clinici di scompenso cardio-circolatorio. Dolore alla mobilizzazione del rachide cervicale ai gradi medio-estremi. Riferita comparsa di vertigini alla rotazione estrema del capo.
Dolore alla mobilizzazione della colonna lombo-sacrale, con limitazione funzionale antalgica della fisiologica flesso-estensione di quest'ultima ai suoi gradi medi. Assenza di segni clinici di irritazione radicolare agli arti inferiori (negativo, bilateralmente, sia il segno di wasserman, sia la manovra di lasègue). Segni clinici di artrosi del ginocchio destro e sinistro, con dolore e presenza di scrosci alla mobilizzazione dell'articolazione patello – femorale di destra e di sinistra, e limitazione funzionale antalgica della fisiologica flesso-estensione del ginocchio destro e del ginocchio sinistro ai loro gradi estremi. Dolore, scroscio e limitazione funzionale a carico della spalla dx e sn. Nella norma, anche compatibilmente all'età anagrafica del soggetto, il tono-trofismo dei due arti superiori e dei due arti inferiori.Del tutto autonomi, in assenza di difficoltà, i vari passaggi posturali (dalla posizione seduta a quella eretta, dalla posizione eretta a quella sdraiata e viceversa). Deambulazione autonoma, con ausilio di un bastone”.
Tenuto conto dei referti medici e dell'esame obiettivo, posta la diagnosi di
“Poliartrosi a incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva sistemica classe NYHA
II, sindrome depressiva endoreattiva. Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori dx e sn”, ha valutato singolarmente le patologie attribuendo a ciascuna di esse la percentuale massima stabilite dalle tabelle di invalidità di cui al DM
05/02/1992. E' così pervenuto, in applicazione della formula riduzionistica, ad una percentuale di invalidità del 74% da far risalire al 9.1.2024.
Attese le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla decorrenza della condizione di invalidità nella percentuale attribuita dal CT, il Dott. ha prontamente Parte_2
risposto evidenziando che “Le condizioni cliniche evidenziate alla data della consulenza espletata dal sottoscritto CT il giorno 11.11.2024, sono cambiate rispetto a quelle riscontrate dallo CT TO il giorno Persona_1
09.01.2024, ove in particolare l'obesità non è riscontrabile;
è stato invece rilevata clinicamente dal sottoscritto CT la limitazione funzionale delle spalle
(tendinopatia bilaterale), patologia non rilevata a gennaio 2024 espletata dal CT
TO . Le menomazioni, conseguenza della patologia delle Persona_1
spalle, non si sono formate d'emblèe, ma in maniera progressiva nel tempo, e si ritiene che sia questa la motivazione per cui si è riconosciuta l'invalidità attuale a decorrere da Gennaio 2024 con grado complessivo invalidante pari al 74%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e che pertanto vengono pienamente condivise da questo giudice.
Il ricorso va accolto, avendo la ricorrente i requisiti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e del DM
147/2022.
Come previsto dall'art. 4 comma 1 DM 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate. In ordine alle difficoltà dell'affare si tiene conto dei contrasti giurisprudenziali, della quantità del contenuto della corrispondenza che risulta essere stata necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di quella tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati fino al 50% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
Nella fattispecie, tenuto conto del decisum (circa 5.500,00 euro) e quindi con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200 ed € 26.000, in applicazione dell'art. 4 comma 1 DM 55/2014, come succ. mod., i compensi vanno liquidati per entrambe le fasi, dimidiati al 50%, complessivamente in € 3.500,00, oltre rimborso
CP_ spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e vanno poste a carico dell' e distratti in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri, antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese delle ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4419/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1
via Crocifissari n. 14, C.F. elettivamente domiciliata, CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Raimondo
Cammalleri che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Raia
e Delia Cernigliaro
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
DANDO LETTURA ALL'UDIENZA DEL 01.04.2025 DEL DISPOSITIVO E
DELLE RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto ad avere Parte_1
corrisposto l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 09.01.2024. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CT (sia dell'ATP che CP_1
del giudizio di merito) che liquida come da separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.04.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato la ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
della condizione di soggetto invalido al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto CP_2
del ricorso.
Attesi i motivi di contestazione alla ctu, veniva disposta la rinnovazione affidando l'incarico al Dr. , specialista in ortopedia. Parte_2
La relazione medico-legale veniva contestata dalla ricorrente e pertanto, ai sensi dell'art. 196 cpc, veniva disposta l'integrazione dell'elaborato tenendo conto delle osservazioni critiche.
All'esito, fissata l'udienza di oggi per la discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Quanto alla sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa all'assegno mensile di assistenza, occorre avere riguardo all'accertamento peritale.
Questi, sottoposto a visita la ricorrente, ha riscontrato: “Perizianda in discrete condizioni generali apparenti;
leggero sovrappeso. Vigile, risponde con difficoltà alle domande rivolte;
assenza di deficit cognitivi;
assenza di disturbi mnesici. Al colloquio svolto assenza di segni di disturbi comportamentali di rilievo. Ode con difficoltà la voce di conversazione a distanza media di conversazione. Addome globoso, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Nella norma l'esame clinico del torace, con murmure vescicolare normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare di destra e di sinistra. Assenza di dispnea a riposo, assenza di edemi declivi agli arti inferiori;
assenza di segni clinici di scompenso cardio-circolatorio. Dolore alla mobilizzazione del rachide cervicale ai gradi medio-estremi. Riferita comparsa di vertigini alla rotazione estrema del capo.
Dolore alla mobilizzazione della colonna lombo-sacrale, con limitazione funzionale antalgica della fisiologica flesso-estensione di quest'ultima ai suoi gradi medi. Assenza di segni clinici di irritazione radicolare agli arti inferiori (negativo, bilateralmente, sia il segno di wasserman, sia la manovra di lasègue). Segni clinici di artrosi del ginocchio destro e sinistro, con dolore e presenza di scrosci alla mobilizzazione dell'articolazione patello – femorale di destra e di sinistra, e limitazione funzionale antalgica della fisiologica flesso-estensione del ginocchio destro e del ginocchio sinistro ai loro gradi estremi. Dolore, scroscio e limitazione funzionale a carico della spalla dx e sn. Nella norma, anche compatibilmente all'età anagrafica del soggetto, il tono-trofismo dei due arti superiori e dei due arti inferiori.Del tutto autonomi, in assenza di difficoltà, i vari passaggi posturali (dalla posizione seduta a quella eretta, dalla posizione eretta a quella sdraiata e viceversa). Deambulazione autonoma, con ausilio di un bastone”.
Tenuto conto dei referti medici e dell'esame obiettivo, posta la diagnosi di
“Poliartrosi a incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva sistemica classe NYHA
II, sindrome depressiva endoreattiva. Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori dx e sn”, ha valutato singolarmente le patologie attribuendo a ciascuna di esse la percentuale massima stabilite dalle tabelle di invalidità di cui al DM
05/02/1992. E' così pervenuto, in applicazione della formula riduzionistica, ad una percentuale di invalidità del 74% da far risalire al 9.1.2024.
Attese le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla decorrenza della condizione di invalidità nella percentuale attribuita dal CT, il Dott. ha prontamente Parte_2
risposto evidenziando che “Le condizioni cliniche evidenziate alla data della consulenza espletata dal sottoscritto CT il giorno 11.11.2024, sono cambiate rispetto a quelle riscontrate dallo CT TO il giorno Persona_1
09.01.2024, ove in particolare l'obesità non è riscontrabile;
è stato invece rilevata clinicamente dal sottoscritto CT la limitazione funzionale delle spalle
(tendinopatia bilaterale), patologia non rilevata a gennaio 2024 espletata dal CT
TO . Le menomazioni, conseguenza della patologia delle Persona_1
spalle, non si sono formate d'emblèe, ma in maniera progressiva nel tempo, e si ritiene che sia questa la motivazione per cui si è riconosciuta l'invalidità attuale a decorrere da Gennaio 2024 con grado complessivo invalidante pari al 74%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e che pertanto vengono pienamente condivise da questo giudice.
Il ricorso va accolto, avendo la ricorrente i requisiti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e del DM
147/2022.
Come previsto dall'art. 4 comma 1 DM 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate. In ordine alle difficoltà dell'affare si tiene conto dei contrasti giurisprudenziali, della quantità del contenuto della corrispondenza che risulta essere stata necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di quella tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati fino al 50% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
Nella fattispecie, tenuto conto del decisum (circa 5.500,00 euro) e quindi con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200 ed € 26.000, in applicazione dell'art. 4 comma 1 DM 55/2014, come succ. mod., i compensi vanno liquidati per entrambe le fasi, dimidiati al 50%, complessivamente in € 3.500,00, oltre rimborso
CP_ spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e vanno poste a carico dell' e distratti in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri, antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese delle ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.