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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3805/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Epureni, provincia di VALSUI
(ROMANIA), in data 27/12/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di Sacile (PN), in data
14/03/2024;
con i seguenti figli: , nato a [...]à di Persona_1
1 Piave (VE) il 13/12/2004, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, e , nata a [...] il Persona_2
15/09/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 19/12/2024 e cioè “I ricorrenti, confermando che non sussistono possibilità
di riconciliazione e che non intendono riconciliarsi, insistono affinchè l'Ill.mo
Presidente del Tribunale di Pordenone, in l'applicazione della legge romena sul divorzio disciplinata nel Codice Civile romeno nella Parte I, al Libro II,
Titolo II, Capitolo VII, artt. 373 – 404, Voglia pronunziare lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni consensualmente e congiuntamente pattuite
Cognome della moglie
Ai sensi e per gli effetti della legge romena sul divorzio il sig. Parte_1
acconsente a che la moglie, mantenga il Controparte_1
cognome anche dopo la pronuncia di scioglimento del Pt_1
matrimonio.
Affidamento e frequentazione figlia minore, Per_2
1) La figlia minore, verrà affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
2) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo d'accordo tra loro le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) La minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, extra scolastici,
ludico-ricreativi e sociali, trascorrerà tempi il più possibile paritetici con entrambi i genitori;
2 4) Il padre, genitore non collocatario, terrà con sè la minore almeno due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, con almeno un pernotto infrasettimanale presso la propria abitazione.
5) I fine settimana seguiranno, per quanto possibile e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché con i desiderata e gli impegni (extra scolastici, ludico-ricreativi, sociali, ecc.) della minore, il principio dell'alternanza.
Indicativamente, starà con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio Per_2
dopo scuola alla domenica sera dopo cena;
il genitore frequentante, nel fine settimana di sua spettanza, si farà carico degli spostamenti da e verso l'abitazione dell'altro genitore;
6) Ciascun genitore avviserà immediatamente l'altro circa impedimenti che,
per motivi di lavoro, di salute e/o di impegni scolastici della figlia, ne limitino lo spostamento dalla residenza dell'uno verso quella dell'altro, ciò anche per concordare soluzioni alternative a quelle normalmente stabilite.
7) Il periodo di vacanze natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori,
indicativamente e preferibilmente per “intere” settimane, ossia, a decorrere dal presente anno, dal 23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro, ad anni alterni.
Ugualmente avverrà per le vacanze pasquali, da suddividersi in tre giorni ciascuno tra i genitori.
8) Anche il periodo di vacanze estive verrà equamente diviso tra i genitori,
indicativamente e preferibilmente per intere settimane o anche per periodi più
lunghi, in modo tale da garantire a una frequentazione il più Per_2
possibile continuativa con entrambi i genitori.
Entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie che trascorrerà con la figlia.
9) In ogni caso i genitori, anche durante i periodi di vacanza, si impegnano a
3 tenere in debita e primaria considerazione i desiderata e gli impegni ludico-
ricreativi e sociali della figlia;
10) Entrambi i genitori si impegnano a garantire che ogni giorno nelle ore serali la figlia comunichi con l'altro genitore, rendendosi tutti e due sempre reperibili in caso di necessità.
11) Qualora il sig. dovesse trasferirsi all'estero per lavoro, Parte_1
questi potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta rientrerà in Italia,
previo accordo con la madre, anche per periodi di tempo più lunghi rispetto a quelli innanzi previsti. In ogni caso, i genitori si impegnano a tener conto dei desideri e degli impegni scolastici, extra scolastici e ludico ricreativi della minore;
12) Se il sig. si trasferirà all'estero, la sig.ra potrà adottare Pt_1 Pt_1
in autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie inerenti alla figlia,
necessarie per poter far fronte alle sue esigenze scolastiche (tra cui, iscrizione ai gradi superiori), medico-sanitarie (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socio-assistenziali, amministrative (tra cui, richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio), residenziali e ludico-ricreative.
13) Del pari, qualora raggiunga il padre all'estero e trascorra con Per_2
lui periodi prolungati di tempo, il sig. potrà adottare in Parte_1
autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie inerenti alla figlia,
necessarie per poter far fronte alle sue esigenze scolastiche (tra cui, iscrizione ai gradi superiori), medico-sanitarie (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socio-assistenziali, amministrative (tra cui, richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio), residenziali e ludico-ricreative.
14) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsivoglia documento necessario all'espatrio della figlia minore.
4 Mantenimento dei figli
15) Il sig. si fa carico per intero del mantenimento ordinario Parte_1
del figlio maggiorenne, fintanto che lo stesso abiterà con lui. Per_1
16) Se il sig. si trasferirà all'estero o in ogni caso in cui il figlio Parte_1
non abiterà più con lui, i genitori concorderanno tra loro le modalità di Per_1
mantenimento ordinario del ragazzo se starà proseguendo gli studi e fino alla fine degli studi stessi ma senza superare l'età di 26 anni (art. 499 Codice Civile
romeno).
17) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...]
minore, un assegno mensile di € 200,00 e ciò fino a che Per_2 Per_2
proseguirà gli studi, fino alla fine degli studi stessi ma senza superare l'età di
26 anni.” (art 499 Codice Civile romeno). L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT e verrà versato in forma tracciabile ed anticipata entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Controparte_1
[...]
18) Qualora il sig. dovesse trasferirsi all'estero e avesse un Parte_1
miglioramento retributivo, l'importo del mantenimento della figlia minore sarà rivisto in ragione delle più favorevoli condizioni economiche del padre.
19) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale
di Pordenone da intendersi ivi richiamato. Alla fine di ogni mese, i genitori si sottoporranno i conteggi con i relativi giustificativi di spesa ed effettueranno i conguagli e rimborsi entro i 15 (quindici) giorni successivi.
20) l'Assegno Unico Universale (c.d. A.U.U.) sarà percepito nella misura del
100% dalla madre, sig.ra genitore collocatario, mentre le detrazioni Pt_1
fiscali per oneri relative ai figli saranno godute al 50% da ciascun genitore”.
5 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 12/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 19/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Epureni, provincia di
[...] Controparte_1
VALSUI (ROMANIA), in data 27/12/2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SACILE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, atto n. 51, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 21/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3805/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Epureni, provincia di VALSUI
(ROMANIA), in data 27/12/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di Sacile (PN), in data
14/03/2024;
con i seguenti figli: , nato a [...]à di Persona_1
1 Piave (VE) il 13/12/2004, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, e , nata a [...] il Persona_2
15/09/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 19/12/2024 e cioè “I ricorrenti, confermando che non sussistono possibilità
di riconciliazione e che non intendono riconciliarsi, insistono affinchè l'Ill.mo
Presidente del Tribunale di Pordenone, in l'applicazione della legge romena sul divorzio disciplinata nel Codice Civile romeno nella Parte I, al Libro II,
Titolo II, Capitolo VII, artt. 373 – 404, Voglia pronunziare lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni consensualmente e congiuntamente pattuite
Cognome della moglie
Ai sensi e per gli effetti della legge romena sul divorzio il sig. Parte_1
acconsente a che la moglie, mantenga il Controparte_1
cognome anche dopo la pronuncia di scioglimento del Pt_1
matrimonio.
Affidamento e frequentazione figlia minore, Per_2
1) La figlia minore, verrà affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre;
2) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo d'accordo tra loro le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) La minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, extra scolastici,
ludico-ricreativi e sociali, trascorrerà tempi il più possibile paritetici con entrambi i genitori;
2 4) Il padre, genitore non collocatario, terrà con sè la minore almeno due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, con almeno un pernotto infrasettimanale presso la propria abitazione.
5) I fine settimana seguiranno, per quanto possibile e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché con i desiderata e gli impegni (extra scolastici, ludico-ricreativi, sociali, ecc.) della minore, il principio dell'alternanza.
Indicativamente, starà con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio Per_2
dopo scuola alla domenica sera dopo cena;
il genitore frequentante, nel fine settimana di sua spettanza, si farà carico degli spostamenti da e verso l'abitazione dell'altro genitore;
6) Ciascun genitore avviserà immediatamente l'altro circa impedimenti che,
per motivi di lavoro, di salute e/o di impegni scolastici della figlia, ne limitino lo spostamento dalla residenza dell'uno verso quella dell'altro, ciò anche per concordare soluzioni alternative a quelle normalmente stabilite.
7) Il periodo di vacanze natalizie verrà equamente suddiviso tra i genitori,
indicativamente e preferibilmente per “intere” settimane, ossia, a decorrere dal presente anno, dal 23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro, ad anni alterni.
Ugualmente avverrà per le vacanze pasquali, da suddividersi in tre giorni ciascuno tra i genitori.
8) Anche il periodo di vacanze estive verrà equamente diviso tra i genitori,
indicativamente e preferibilmente per intere settimane o anche per periodi più
lunghi, in modo tale da garantire a una frequentazione il più Per_2
possibile continuativa con entrambi i genitori.
Entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie che trascorrerà con la figlia.
9) In ogni caso i genitori, anche durante i periodi di vacanza, si impegnano a
3 tenere in debita e primaria considerazione i desiderata e gli impegni ludico-
ricreativi e sociali della figlia;
10) Entrambi i genitori si impegnano a garantire che ogni giorno nelle ore serali la figlia comunichi con l'altro genitore, rendendosi tutti e due sempre reperibili in caso di necessità.
11) Qualora il sig. dovesse trasferirsi all'estero per lavoro, Parte_1
questi potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta rientrerà in Italia,
previo accordo con la madre, anche per periodi di tempo più lunghi rispetto a quelli innanzi previsti. In ogni caso, i genitori si impegnano a tener conto dei desideri e degli impegni scolastici, extra scolastici e ludico ricreativi della minore;
12) Se il sig. si trasferirà all'estero, la sig.ra potrà adottare Pt_1 Pt_1
in autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie inerenti alla figlia,
necessarie per poter far fronte alle sue esigenze scolastiche (tra cui, iscrizione ai gradi superiori), medico-sanitarie (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socio-assistenziali, amministrative (tra cui, richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio), residenziali e ludico-ricreative.
13) Del pari, qualora raggiunga il padre all'estero e trascorra con Per_2
lui periodi prolungati di tempo, il sig. potrà adottare in Parte_1
autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie inerenti alla figlia,
necessarie per poter far fronte alle sue esigenze scolastiche (tra cui, iscrizione ai gradi superiori), medico-sanitarie (tra cui vaccini e richieste di erogazione di servizi socio-assistenziali, amministrative (tra cui, richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio), residenziali e ludico-ricreative.
14) Entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsivoglia documento necessario all'espatrio della figlia minore.
4 Mantenimento dei figli
15) Il sig. si fa carico per intero del mantenimento ordinario Parte_1
del figlio maggiorenne, fintanto che lo stesso abiterà con lui. Per_1
16) Se il sig. si trasferirà all'estero o in ogni caso in cui il figlio Parte_1
non abiterà più con lui, i genitori concorderanno tra loro le modalità di Per_1
mantenimento ordinario del ragazzo se starà proseguendo gli studi e fino alla fine degli studi stessi ma senza superare l'età di 26 anni (art. 499 Codice Civile
romeno).
17) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...]
minore, un assegno mensile di € 200,00 e ciò fino a che Per_2 Per_2
proseguirà gli studi, fino alla fine degli studi stessi ma senza superare l'età di
26 anni.” (art 499 Codice Civile romeno). L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT e verrà versato in forma tracciabile ed anticipata entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra Controparte_1
[...]
18) Qualora il sig. dovesse trasferirsi all'estero e avesse un Parte_1
miglioramento retributivo, l'importo del mantenimento della figlia minore sarà rivisto in ragione delle più favorevoli condizioni economiche del padre.
19) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale
di Pordenone da intendersi ivi richiamato. Alla fine di ogni mese, i genitori si sottoporranno i conteggi con i relativi giustificativi di spesa ed effettueranno i conguagli e rimborsi entro i 15 (quindici) giorni successivi.
20) l'Assegno Unico Universale (c.d. A.U.U.) sarà percepito nella misura del
100% dalla madre, sig.ra genitore collocatario, mentre le detrazioni Pt_1
fiscali per oneri relative ai figli saranno godute al 50% da ciascun genitore”.
5 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 12/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 19/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Epureni, provincia di
[...] Controparte_1
VALSUI (ROMANIA), in data 27/12/2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SACILE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, atto n. 51, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 21/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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