Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2025, proposto da OC RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Latina n. 256/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2890/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.10.2025 (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 14 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza con cui il Ministero dell’istruzione e del merito, è stato condannato a mettere a disposizione del ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, e quindi per complessivi € 1.000,00; ha chiesto, altresì, la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
La sentenza in parola, pubblicata il 5 marzo 2024, è stata notificata al Ministero resistente il 26 aprile 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, ed è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dalla ricorrente.
L’intimato Ministero si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, ritualmente introdotto, deve essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente provveduto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale, né avendo fornito elementi ostativi; deve, pertanto, essere fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è individuato sin d’ora nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina.
Quanto alla domanda, pure introdotta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritiene il Collegio che, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), per ragioni di equità sostanziale non sia applicabile la sanzione da ritardo nell’adempimento, quale astreinte, anche all’obbligazione posta a carico dell’Amministrazione intimata dal provvedimento del giudice di cui si chiede l’esecuzione, tenuto conto della gran mole di contenziosi analoghi conclusi con la condanna del Ministero resistente come quella per cui è causa e delle note difficoltà della finanza pubblica.
In conclusione, nei limiti sopra indicati, la domanda proposta va accolta.
Le spese del giudizio seguono la maggiore soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, anche tenuto conto della natura del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
e) respinge la domanda di astreinte formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA LA |
IL SEGRETARIO