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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 11/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2335/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAZZONI Parte_1
BRUNO
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SANTIGLI Controparte_1
ALBERTO
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 585 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere: 1) l'accertamento della Parte_1 nullità/illegittimità del contratto di apprendistato intercorso con la dal CP_1
19.6.2017 al 18.6.2020, con conseguente dichiarazione di sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato ab origine; 2) l'accertamento dell'assenza di un valido atto di recesso datoriale motivato dal “raggiungimento del termine del periodo di apprendistato”, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo e/o perché intervenuto tardivamente con missiva e telegramma comunicato in data 19.6.2020, successivamente alla scadenza del contratto del 18.6.2020, con conseguente dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ancora in essere o, in alterativa, con annullamento del licenziamento e condanna della società convenuta a tutte le conseguenze di legge;
3) in ogni caso la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 30.216,70 a titolo di differenze retributive, previo accertamento della nullità/illegittimità del contratto di apprendistato e del diritto del medesimo ad essere inquadrato nel livello IV J ordinario del CCNL di categoria come da conteggio in atti (nonché con riferimento all'orario di lavoro osservato, anche nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità del contratto di apprendistato).
2. Ha dedotto il ricorrente, a fondamento della domanda,
- di essere stato assunto dalla in data 19.6.2017 con contratto di CP_1 lavoro di apprendistato professionalizzante, con scadenza del periodo formativo il 18.6.2020;
- di essere stato inquadrato al livello 4J Ccnl Autotrasporto merci, con orario full-time e qualifica professionale di idraulico;
- di aver svolto sin dalla data di assunzione mansioni di operatore video- ispezionista, provvedendo, con l'utilizzo di un drone (ovvero di una sonda endoscopica motorizzata munita di videocamera), all'ispezione di reti fognarie, al fine di verificare lo stato delle reti e/o delle tubature, nonché per individuare eventuali punti di otturazione o di perdita e quindi il problema da risolvere;
2 -di non aver mai ricevuto durante l'intero periodo di lavoro formalmente regolarizzato con contratto di apprendistato un qualsiasi tipo di addestramento professionale da parte del datore di lavoro, finalizzato alla propria qualificazione professionale;
-che in particolare, il sig. , individuato nel contratto di Parte_2 apprendistato e nel Piano Formativo quale “Tutor”, non aveva impartito l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità tecnico-pratica per diventare lavoratore qualificato e di non essere stato affiancato né dal tutor designato, né da altre persone all'uopo incaricate;
-di non aver mai frequentato corsi di insegnamento professionale e/o complementare né ad iniziative di formazione interna;
-di essere stato affiancato per circa tre mesi da due dipendenti della società convenuta e di aver svolto già dal quarto mese successivo all'assunzione in completa autonomia le mansioni di video-ispezionista;
-di non aver mai svolto mansioni di “idraulico”;
-di aver sempre osservato le direttive di lavoro impartite dalla sig.ra Per_1
, dipendente amministrativa della società, che indicava al lavoratore il
[...] luogo e le attività da svolgere presso i cantieri cui veniva comandato, con soggezione al controllo gerarchico, organizzativo e al potere disciplinare della stessa e del sig. ai quali doveva direttamente rispondere Parte_2 del proprio operato;
- che dalla mancanza di insegnamento impartito dal datore di lavoro e dallo svolgimento di mansioni completamente diverse rispetto a quelle di idraulico indicate nel contratto di assunzione consegue la nullità del contratto di apprendistato, stipulato solo per occultare un ordinario contratto di lavoro subordinato;
-di aver lavorato dalle ore 6,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e di non aver percepito nulla a titolo di straordinario diurno;
-che, infine, con lettera raccomandata e telegramma del 19.6.2020 la società aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di apprendistato scaduto il
18.6.2020, conseguentemente trasformato - all'esito del recesso tardivo in
3 violazione dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 81 del 2015 - in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Tribunale, all'esito della prova testimoniale esperita, ha respinto il ricorso per le seguenti ragioni: emergere dalla documentazioni in atti che il ricorrente aveva partecipato a molteplici corsi di formazione della Regione Lazio in materia di apprendistato professionalizzante, nonché ad ulteriori corsi ritenuti utili da parte dell'azienda; avere i testimoni escussi confermato che il Parte_1 era stato addestrato e formato, specie all'inizio del rapporto, da personale con maggiore esperienza, che si era occupato del suo addestramento pratico;
che i testi avevano riferito che l'autonomo espletamento delle mansioni da parte del ricorrente poteva collocarsi solo nella parte finale del rapporto e nell'ultimo anno di apprendistato, a conferma che il percorso formativo aveva raggiunto il suo scopo;
che l'istruttoria aveva, altresì, confermato che la finalità formativa del contratto di apprendistato era stata, nel caso di specie, concretamente raggiunta e che la circostanza che la formazione era stata impartita da persone delegate dal datore di lavoro e non direttamente dal tutor indicato nel contratto non aveva inciso sul profilo causale misto del contratto in esame;
che, in ogni caso, compito del tutor è garantire e vigilare sulla effettività del percorso professionalizzante, assicurandosi che l'apprendista segua i corsi di formazione e presti la sua attività in affiancamento a personale che sia in grado di trasferire le competenze lavorative;
che il ricorrente, anche alla luce delle deposizioni rese, era stato addetto quale operaio alla manutenzione delle tubazioni idriche fognarie tramite l'utilizzo di strumentazione avanzata, mansioni rientranti tra quelle proprie del ruolo dell'idraulico (figura, comunque, non definita dal contratto collettivo di riferimento); che infondata era l'eccezione di tardività del recesso intimato in data 19.6.2020, essendo emerso dalla prova per testi che il giorno 18.6.2020 il ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro e si era reso irreperibile, con ciò impedendo alla società di consegnarli la comunicazione di recesso;
che, infine, quanto all'orario di lavoro straordinario allegato in ricorso, la prova testimoniale non aveva fornito piena prova circa lo svolgimento del suddetto orario.
4 4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi:
-Erronea valutazione della prova testimoniale in punto di insegnamento e formazione svolta dalla società convenuta, necessari alla acquisizione da parte dell'apprendista delle competenze tecniche proprie di un lavoratore qualificato;
-Erronea valutazione della prova testimoniale in punto di attività di insegnamento da parte del tutor;
-Erronea valutazione della prova laddove il primo giudice ha ritenuto svolte le mansioni di idraulico;
-Erroneità della pronuncia che ha ritenuto dimostrato l'abbandono del posto di lavoro da parte del ricorrente il 18.6.2020, con conseguente tardività del recesso, avvenuto per tabulas il 19.6.2020;
-Erronea valutazione della prova quanto allo straordinario, stante la natura confessoria della dichiarazione della società in ordine all'orario di lavoro svolto
(dalle 6,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì);
-Omessa pronuncia sulla domanda svolta dal medesimo nelle note conclusionali, in cui aveva richiesto, in ogni caso, la condanna della società al pagamento della somma di € 435,39 a titolo di ricalcolo del TFR, tenuto conto di quanto affermato dalla società stessa nella comparsa di costituzione circa la natura retributive di quanto erogato al ricorrente a titolo di “rimborso spese” e
“trasferta”, pari ad € 5.877,77 (come da buste paga in atti), nonché al versamento in suo favore delle ritenute fiscali e previdenziali su tale somma.
5. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*****
7. L'appello deve essere accolto nei limiti che seguono.
5 8. Con i primi cinque motivi di gravame l'appellante censura, in sintesi, la valutazione del materiale probatorio operato dal Tribunale, che valuta – invece
- la Corte essere stata correttamente effettuata dal primo giudice, con esclusione di quello relativo alla tardività del recesso, avvenuto per tabulas il giorno 19.6.2020.
9. Quanto alla formazione teorica impartita all'odierno appellante - in adempimento di quanto previsto dal contratto di apprendistato stipulato tra le parti - premette il Collegio che la documentazione in atti prodotta dalla società ha smentito l'affermazione svolta dal nell'originario atto introduttivo, Parte_1 nel quale lo stesso aveva dedotto di non aver ricevuto alcuna formazione teorica e di non aver frequentato corsi di insegnamento professionale, avendo la prodotto gli attestati di partecipazione del medesimo a numerosi CP_1 corsi tenuti dalla Regione Lazio e da altri enti, per un numero di ore superiore alle 120 previste dal piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato (v. doc. 10 e 11 del fascicolo di primo grado della . CP_1
9.1. Quanto, poi, alla formazione interna del Cicerchia, la svolta istruttoria ha confermato l'addestramento pratico effettuato dal medesimo, il quale è stato affiancato nello svolgimento della propria attività da colleghi più anziani e più esperti.
9.2 Il TE , in particolare, ha riferito di essersi personalmente ES occupato di dare gli insegnamenti al ricorrente, oltre ai dipendenti
[...]
e quali dipendenti più esperti;
anche il teste Pt_3 Parte_4 Tes_2
ha riferito che il all'inizio era stato assegnato a persone più
[...] Parte_1 esperte ed il teste che “eravamo noi a impartirgli le giuste Parte_3 istruzioni ed insegnamenti. Il ricorrente ha lavorato con , ES _2
, il più esperto di videoispezioni”. Per_3
9.3 In sede testimoniale è, poi, emersa la complessità dell'attività svolta dalla
(che si occupa, tra l'altro, per come è pacifico tra le parti, di CP_1 videoispezioni di rete fognarie, condotte e simili, e di manutenzione dei raccordi idrici, anche mediante l'utilizzo di “droni”) e come sia necessario uno
6 specifico addestramento per l'utilizzo del “drone” (per come riferito dai testi escussi), nonchè un congruo periodo di formazione per eseguire tali attività.
9.4 Coerentemente a ciò il teste ha riferito che il , solo nel Tes_3 Parte_1
2019 (epoca in cui il medesimo aveva iniziato a lavorare per la , CP_1 aveva svolto in autonomia tali mansioni, in concordanza con il piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato, il quale prevedeva -quale obiettivo formativo- lo svolgimento in autonomia delle mansioni da parte dell'apprendista nel terzo anno di apprendistato.
9.5 Né può ritenersi, per come sostenuto dall'appellante, che i testi escussi non avevano, nello specifico, riferito “cosa sia stato insegnato” al , Parte_1 riferendosi ovviamente gli insegnamenti impartiti all'apprendista alle attività lavorative svolte dai dipendenti della CP_1
10. Quanto, poi, alla censura in punto di attività di insegnamento da parte del tutor, premesso che la indicazione del tutor non è elemento essenziale del contratto di apprendistato (v. art. 42 D. Lgs. n. 81 del 2015), la circostanza che la formazione pratica non sia stata effettuata direttamente dal tutor indicato nel contratto ) bensì da altri dipendenti della Parte_2 società, non è elemento che può incidere sulla validità del contratto, tenuto conto che compito del tutor è garantire e vigilare sulla effettività del percorso formativo, nonché di assicurare che questo segua i corsi di formazione regionali e presti la sua attività in affiancamento a personale che sia in grado di trasferire all'apprendista le competenze lavorative.
10.1 Il teste , al riguardo, ha poi riferito che “Il ES Parte_2 costantemente mi chiedeva notizie sull'andamento del percorso svolto dal ricorrente, mi chiedeva cioè se il ricorrente apprendeva gli insegnamenti” ed il teste “Il mi chiedeva informazioni in merito all'attività svolta Pt_3 Parte_2 dal ricorrente, ovvero mi diceva: Come sta andando questo ragazzo?”.
10.2 E, per come costantemente affermato dal giudice di legittimità, gli inadempimenti agli obblighi formativi teorico – pratici possono determinare la conversione del contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo ove abbiano una obiettiva rilevanza,
7 concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi (Cass. ord. n. 15949 del
2021 “.. in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agii obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” – nello stesso senso Cass. ord. n. 16595 del 2020).
10.3 Ciò posto, nel caso di specie, per come correttamente osservato dal
Tribunale, il percorso formativo svolto dall'odierno appellante ha certamente raggiunto il proprio scopo formativo, essendo emerso dall'istruttoria che nell'ultimo anno di apprendistato il aveva esercitato in autonomia le Parte_1 sue mansioni (v., in particolare, teste , che ha riferito che all'inizio Tes_4 dell'apprendistato il aveva lavorato con , la persona Parte_1 Parte_5 più esperta alle dipendenze della , o con , mentre negli CP_1 Persona_4 ultimi tempi, in cui avevano lavorato insieme, il svolgeva le sue Parte_1 mansioni in autonomia).
11. Pure infondata, poi, è la censura in punto di attività di idraulico che il
Tribunale ha ritenuto come svolta dal (avendo per contro Parte_1 quest'ultimo dedotto nell'atto introduttivo che a fronte dello svolgimento di mansioni di “apprendista idraulico” previste dal contratto di apprendistato, aveva invece svolto le mansioni di operatore video-ispezionista).
11.1 Per come sostenuto dalla - nonché dal Tribunale - non esiste, in CP_1 realtà, una definizione di idraulico nel contratto collettivo di riferimento, ritenendo al riguardo il Collegio come le attività in concreto svolte dal Parte_1
e riferite dai testi ascoltati (ispezione delle reti fognarie ai fini della loro
8 manutenzione) ben rientrano tra quelle proprie di tale figura professionale, che il Tribunale ha definito (richiamando la definizione del vocabolario Treccani) quale l'“Operaio specializzato addetto all'installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell'acqua e degli impianti igienici e sanitari, nell'edilizia e nelle costruzioni stradali” .
I testi escussi, peraltro, hanno confermato di essere idraulici, lavorando su un condotto idrico (teste ), che il ricorrente faceva l'idraulico in quanto ES spostava dei tubi quando la fognatura era curva (teste ) e faceva i Tes_2 seguenti lavori idraulici: smontava i tubi per inserire le telecamere, rimontarli
(teste ). Tes_4
12. Quanto, invece, alla erroneità della sentenza in punto di lavoro straordinario, lamenta l'appellante l'omessa valutazione da parte del primo giudice – che ha ritenuto non provato dall'istruttoria testimoniale l'orario di lavoro descritto nel ricorso introduttivo – della dichiarazione confessoria della società contenuta nella comparsa di costituzione, nella quale la CP_1 avrebbe dedotto che il aveva svolto un orario di lavoro dalle 6,00 alle Parte_1
17,00, dal lunedì al venerdì.
12.1 Tale censura non merita accoglimento, tenuto conto di quanto complessivamente dedotto dalla società nella comparsa di costituzione in punto di orario di lavoro svolto dal ricorrente;
la aveva, infatti, precisato che CP_1
l'attività lavorativa iniziava normalmente alle 6,00 presso la sede aziendale sita in Anagni, con presa di servizio effettiva alle 7,00 presso i cantieri di Roma;
che alle ore 12,30 /13,00 l'attività veniva interrotta per pausa pranzo e che poi riprendeva solo al momento di una eventuale chiamata da parte dell'ufficio; che, in ogni caso, le squadre alle 17,00 erano tornate presso il deposito dell'azienda e che in virtù della discontinuità delle prestazioni lavorative, la società aveva siglato con le OO.SS. un accordo collettivo di prossimità, nel quale si dava atto del carattere discontinuo dell'attività e della sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 11 bis del CCNL Autotrasporto, pacificamente applicato dalla (orario di lavoro e modalità di prestazione del CP_1 personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue), con l'estensione della
9 durata normale dell'orario di lavoro fino alla soglia di 47 ore settimanali (v. doc. 17 della società).
12.2 Non può, quindi, dirsi non contestato da parte della società l'orario di lavoro indicato in ricorso, per come sostenuto dall'appellante; né può ritenersi sussistere, in ogni caso, il diritto al riconoscimento del lavoro straordinario per le ore eccedenti la 47°, alla luce dell'esito della prova testimoniale svolta, che non ha dimostrato lo svolgimento, da parte del lavoratore, di un orario di lavoro superiore a tale soglia, in considerazione della pausa pranzo di un'ora svolta dal , per come dallo stesso riconosciuto in ricorso, e dell'orario Parte_1 di partenza la mattina dalla sede di Anagni, a volta successiva alle 6,00 indicata in ricorso (teste : la mattina andavamo in magazzino intorno ES alle 6,30/7,00 ed intorno alle 8 arrivavamo sul cantiere; test : il ricorrente Pt_3 partiva alle ore 7,00/7,15 e rientrava alla fine del servizio, ore 16,30/17,30).
13. In ordine, infine, alla dedotta tardività del recesso operato dalla società con missiva e telegramma del 19.6.2020, laddove il contratto di apprendistato era cessato il 18.6.2020 – a fronte della previsione di cui all'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo
2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine” - ritiene la Corte fondato il motivo di censura del e non corretta la Parte_1 valutazione del primo giudice, che ha ritenuto che con il suo comportamento il avesse impedito alla società di consegnarli la comunicazione di Parte_1 recesso il giorno 18.6.2020.
13.1 Sul punto ha dedotto la l'impossibilità per l'azienda di CP_1 consegnare la comunicazione di disdetta al il giorno 18.6.2020 per Parte_1 esclusiva colpa e responsabilità del lavoratore, che aveva quel giorno abbandonato il posto di lavoro, rendendosi irreperibile ai superiori gerarchici, così imponendo all'azienda di inviare la comunicazione il successivo 19.6.2020; la teste ha, poi, dichiarato che il ricorrente il giorno 18.6.2020 Testimone_5
(ultimo giorno di lavoro) sarebbe dovuto venire in azienda per ritira la lettera di fine rapporto e lui non si è presentato e che, altresì, era stato contattato più
10 volte da (suo superiore gerarchico – v. note conclusionali Testimone_6 di primo grado della ma il ricorrente non ha risposto alle telefonate. CP_1
Quel giorno rimasi in ufficio fino alle 19,00 per aspettare il ricorrente, ero io che dovevo consegnare la lettera al ricorrente. E quindi il giorno dopo ho predisposto la raccomandata ed il telegramma.
13.2 Evidenzia, al riguardo, la Corte come la circostanza – pur confermata dalla testimone – che il giorno 18.6.2020, all'esito della giornata lavorativa, il non si sia recato in azienda per ritirare la lettera di fine rapporto, non Parte_1 ha costituito – per come ritenuto dal primo giudice - una oggettiva impossibilità per la società di comunicare al medesimo la disdetta dal contratto di apprendistato entro tale termine, tenuto conto che nella medesima giornata
(od anche precedentemente) la società ben avrebbe potuto procedere all'inoltro della comunicazione di disdetta dal contratto di apprendistato, anche a mezzo telegramma, come poi effettuato il successivo 19.6.2020.
12.3. Alla mancata disdetta entro il termine di durata del contratto di apprendistato da parte della consegue la continuazione del rapporto CP_1 lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. sent. n.
2365 del 2020, sent. n. 20103 del 2017, sent. n. 18309 del 2016) e la qualificazione in termini di licenziamento del recesso operato dalla società con la missiva ed il telegramma del 19.6.2020, licenziamento rimasto privo di un giustificato motivo di recesso - ivi indicato nel raggiungimento del termine del periodo di apprendistato - con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2015.
12.4 Deve, quindi, accertata l'assenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato all'odierno appellante, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condannarsi la al pagamento, in favore dell'appellante, di una CP_1 indennità in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR, tenuto conto della durata (triennale) del rapporto tra le parti e del requisito dimensionale della società (superiore a 15 dipendenti, per come dedotto dal nel ricorso introduttivo e non contestato dalla Parte_1 CP_2
[...]
[...] , oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al
[...] saldo.
14. Inammissibile, invece, è la domanda formulata dal nelle note Parte_1 conclusive di primo grado del 30.5.2022 (all'esito di quanto dichiarato dalla società nella comparsa di costituzione circa la natura retributiva degli importi erogati al lavoratore a titolo di rimborso spese e trasferte), di condanna della al pagamento della somma di € 435,39, a titolo di TFR calcolata sugli CP_1 importi di € 5.877,77 allo stesso erogati a tale titolo - su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi – tenuto conto della tardività della domanda stessa, la quale avrebbe dovuto essere formulata, con richiesta al primo giudice di autorizzazione alla modifica della domanda già proposta, alla prima udienza di discussione successiva alla costituzione della società convenuta, ex art. 420, primo comma cpc.
16. Le spese di lite del doppio grado – in considerazione del parziale accoglimento della domanda – debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accertata la tardività del recesso del
19.6.2020 e l'assenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo oggettivo del recesso medesimo, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, di una CP_1 indennità in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo;
-Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Roma, 11/03/2025
12 La Consigliere est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
13