Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Forte Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
- cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
Anselmo Aurelio e Anselmo Alice, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- , nato a [...] il [...], non costituito in giudizio e dichiarato CP_2
contumace all'udienza del 14.10.2022;
– parti convenute–
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che venga Parte_1
accertata la responsabilità di nella causazione di un sinistro avvenuto in CP_2
data 30.05.2021 e, per l'effetto, che questi e la compagnia assicurativa convenuta siano condannati, in solito tra loro, al risarcimento tanto dei danni non patrimoniali
(quantificati in € 35.307,00 secondo le c.d. tabelle milanesi ovvero € 35.207,85 secondo le c.d. tabelle romane) quanto di quelli patrimoniali (per € 1.500,00).
In particolare, a sostegno della domanda, l'odierna attrice ha allegato che quel giorno,
alle ore 10:30/11:00 circa, in c.da San Biagio nel Comune di Cefalù — mentre si trovava a bordo, quale terza trasportata, del motociclo Honda tg. BP45648 condotto dal proprietario e assicurato per la responsabilità civile con CP_2 [...]
— il conducente, a causa di terriccio sul manto stradale, perdeva il Controparte_1
controllo del veicolo, cadendo a terra insieme all'attrice.
A causa di ciò, l'attrice ha riferito di aver riportato le lesioni meglio descritte nella documentazione in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.09.2022 si è costituta
[...]
la quale — contestando la dinamica del sinistro per come descritta Controparte_1
dall'attrice ed evidenziandone la carenza di prova — ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del convenuto , nonché con l'assunzione della CP_2
prova testimoniale richiesta da parte attrice (v. verbali d'udienza del 6.03.2024 e del
16.10.2024).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'esito — non ravvisandosi la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale — le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la richiesta di rimessione della causa sul ruolo “per sentire tutti i testi con i capitolati di prova articolati” formulata dall'attrice nella propria comparsa conclusionale, ossia in epoca successiva rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni. Si rileva, inoltre, che la selezione dei testimoni da interrogare — nel numero di due tra quelli previamente indicati dalla parte – è stata rimessa alla stessa parte attrice (v. ordinanza del 12.10.2023), la quale ha effettuato la propria scelta, intimando i due testimoni escussi nel corso del giudizio.
Ciò chiarito, al fine di inquadrare giuridicamente l'azione esercitata, giova ricordare che, ove nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo (come nel caso di specie),
l'azione che compete al terzo trasportato danneggiato è quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (e non dall'art. 141 cod. ass.), da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (così Cass., Sez. Un., n. 35318/2022).
Quanto al merito del giudizio, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'odierna attrice non abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, permanendo significative incertezze sulla reale dinamica del sinistro e sul nesso di causalità.
Anzitutto, emerge una divergenza tra il fatto storico allegato dalla con l'atto Pt_1
introduttivo e quello riportato dalla stessa ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Giglio di Cefalù (ossia “Incidente in strada - Riferisce di essere caduta dalla moto da fermo”; v. pag. 1 del doc. 5 accluso all'atto di citazione). Si tratta, a ben vedere, di due eventi differenti, il secondo dei quali è stato riferito dalla danneggiata ai sanitari e trascritto nel referto, il quale costituisce “atto pubblico assistito da fede privilegiata e,
come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico
ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da
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questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (v., ex multis, Cass. n.
18307/2023).
Le ulteriori risultanze istruttorie non hanno consentito alla parte attrice di provare il fatto storico dedotto, poiché entrambi i testimoni escussi non hanno assistito al sinistro.
In particolare, il teste ha dichiarato: “A fine maggio 2021, circa Testimone_1
alle ore 10:30 del mattino, mi stavo recando a casa del a prendere dei manufatti CP_2
in ferro che aveva realizzato per il dott. . Sono arrivato a casa del dove Per_1 CP_2
l'ho trovato insieme alla moglie, la quale mi ha detto che aveva avuto un incidente poco
prima e accusava un dolore al braccio. Non ho assistito al sinistro. Non ho visto alcun
veicolo”.
Analogamente, il teste ha riferito: “Circa nel 2021, in primavera, Testimone_2
era un sabato o una domenica, forse domenica, prima di pranzo io e mio fratello
stavamo facendo dei lavoretti in campagna e abbiamo sentito un botto. Dopo pochi
minuti ho visto il e a piedi spingendo lo scooter che si dirigevano verso CP_2 Pt_1
casa loro. Per raggiungere casa loro devono passare da vanti al mio cancello. Io non
ho assistito al sinistro”.
Al lume di quanto evidenziato, la carenza istruttoria appare evidente sia con riguardo alla dinamica dell'incidente sia al nesso di causalità con le lesioni riportate dall'attrice,
non potendo escludersi che la caduta di quest'ultima sia riconducibile ad altri fattori.
Del resto, non può assumere alcuna valenza probatoria il modulo di contestazione amichevole di incidente (v. atto denominato “CID a firma di ”), a firma CP_2
del solo convenuto contumace (marito dell'attrice). Tale documento, previsto dall'art. 143 cod. ass., è destinato esclusivamente ai casi di collisioni tra veicoli a motore,
mentre non trova applicazione nelle ipotesi di sinistro che coinvolgano un unico veicolo, come nel caso di specie. Inoltre, la presunzione relativa di cui al secondo comma del medesimo articolo opera solo quando il modulo sia firmato da tutti i conducenti coinvolti.
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Giova altresì rammentare che la dichiarazione confessoria stragiudiziale resa dal CP_2
nel modulo di constatazione amichevole, così come la confessione giudiziale resa dallo stesso all'udienza del 6.03.2024, “non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti
del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare
applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di
litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass., Sez. III, n. 25770/2019; Cass.,
Sez. Un., n. 10311/2006).
In tale contesto, la sola confessione di non può colmare la carenza CP_2
probatoria emersa in ordine al sinistro dedotto dall'attrice, tanto più laddove si tenti di trasferire sulla compagnia assicurativa convenuta gli effetti negativi derivanti dalla confessione resa dal contumace.
Risultano peraltro evidenti e dirimenti sia l'inconciliabile incongruenza tra le dichiarazioni rese dall'attrice ai sanitari e i fatti allegati nell'atto di citazione sia l'assenza di testimoni al momento del sinistro.
Alla luce delle evidenti carenze probatorie e delle incoerenze evidenziate, si palesa ingiustificata, dunque, la richiesta di parte attrice volta ad ottenere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, non avendo quest'ultima dimostrato la dinamica del sinistro, né, conseguentemente, il nesso causale tra le lesioni riportate e l'asserito evento di danno.
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano — tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00) e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (per le fasi effettivamente svolte, ossia studio, introduttiva e istruttoria) — in complessivi € 4.711,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
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Nulla va disposto con riguardo alle spese di , che, rimanendo contumace, CP_2
non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 4.711,00, oltre spese generali, Controparte_1
iva e cpa, se dovuti, come per legge;
NULLA sulle spese di , rimasto contumace. CP_2
Così deciso in Termini Imerese, in data 6/02/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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