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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1198/2020 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Parte_1
Dato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cercola al Viale dei Tigli n.7
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stato dipendente del con la qualifica di Istruttore Direttivo, posto in quiescenza Controparte_1 dal 01/03/2019; - di non aver goduto delle ferie maturate negli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura complessiva di 52 giorni, per esigenze di servizio (e, segnatamente, per l'anno 2017 gg 15, per l'anno 2018 gg 32, e per l'anno 2019 gg 5); che il nonostante le richieste di Controparte_1 pagamento del 4.3.2019 e del 10.5.2019, non aveva provveduto a monetizzare le predette giornate di ferie maturate e non godute;
- di aver diritto a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata in euro 5.729,15, atteso che la mancata fruizione delle stesse non era a lui imputabile.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
1 lavoro, il in persona del Sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che al dott. è dovuta l'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 maturate e non godute;
per l'effetto condannare il con sede in via Aldo Moro n. 1, cap: 80040 Controparte_1
(C.F: in persona del Sindaco p.t. all'immediato pagamento dell'importo di €.5.729,15 lorde P.IVA_1 ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo, anche all'esito di CTU che sinora si richiede, se del caso, e all'esito del comportamento processuale del resistente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato a mezzo pec, depositato agli atti del fasc. telematico in data 17.05.2021, a seguito di rinnovazione della notifica autorizzata all'udienza del 29.04.2021), il Comune convenuto non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, che va ribadita in questa sede.
All'udienza del 29.04.2021, il procuratore di parte ricorrente precisava che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute era da quantificarsi in euro 6.932,26, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso nella predetta misura.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.09.2025 il difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, già ritenuta superflua ogni attività istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Oggetto del contendere è la sussistenza del diritto di parte ricorrente ad ottenere, all'esito della cessazione del rapporto, la monetizzazione delle ferie non godute per ragioni di servizio.
Costituiscono circostanze documentate sia la cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti a far data dal 01.03.2019, sia la circostanza che, a tale data, residuavano in suo favore giorni di congedo ordinario non ancora goduti: ed invero, parte ricorrente ha documentato l'esistenza di 52 giorni di ferie non godute, versando in atti la risposta dell'amministrazione resistente ( prot. N. 3175 del 31.1.2019), a seguito di sua specifica richiesta del 23.1.2019 prot.
N.2258(come emerge dalla risposta stessa), nella quale il medesimo Ente indicava quale data di collocamento a riposo quella del 01.03.2019 (cfr. doc. 3 prod. ric.).
Orbene, a mente dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione "il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi".
2 Rientra così tra i diritti indisponibili, di cui all'art. 2113 cod. civ., quello previsto dal precedente art. 2109, che garantisce al prestatore di lavoro (secondo comma) "un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".
Pertanto, il complesso normativo consente di affermare: a) che il prestatore di lavoro è titolare di un diritto soggettivo alle ferie, garantito a livello costituzionale;
b) che il modo di esercizio del diritto non è rimesso alla libera volontà del titolare bensì alla discrezionalità dell'imprenditore, soggetto passivo del diritto, il quale deve bilanciare gli interessi del soggetto attivo con le esigenze dell'impresa” (cfr Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 novembre 2001, n. 14020).
Dal mancato godimento delle ferie sono configurabili danni attinenti alla persona conseguenti allo svolgimento della prestazione in giorni destinati al riposo e al ristoro delle energie psicofisiche, suscettibili di valutazione economica. Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie
è un'indennità con funzione riparatoria e solo lato sensu retributiva, in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale.
Sul punto va evidenziato che il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (SPENDING REVIEW) entrato in vigore dal 7.7.2012 all'art.5, rubricato “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha previsto al comma 8 comma che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
È indubbio che la citata disposizione abbia statuito il divieto di monetizzazione delle ferie con conseguente abrogazione delle eventuali previsioni normative e contrattuali favorevoli al momento della sua entrata in vigore.
È controverso, tuttavia, se il divieto di monetizzazione delle ferie abbia un ambito di operatività
“assoluto” senza alcuna deroga. Ed invero, la norma del d.l. n. 95 sembrerebbe, stante la sua ratio,
3 di carattere assorbente ed onnicomprensivo di tutte le ipotesi di ferie non godute;
tale interpretazione assoluta e incondizionata non sarebbe conforme ai principi costituzionali e comunitari, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi.
Ricorre, infatti, l'esigenza di applicare il dettato normativo in senso orientato costituzionalmente
(art. 36, comma 3, 37 comma 1, 38 comma 2 Cost.), nonché al diritto comunitario (direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione citata, ha statuito che “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, n.
135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;
e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”. Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee”.
Sicché, la Corte ha emesso una sentenza interpretativa di rigetto basata sull'interpretazione del diritto vivente (nazionale ed europeo) incline ad escludere dall'àmbito applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui alla norma censurata “le vicende estintive del rapporto di
4 lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro” (C.
Cost., sent. 6.5.16, n. 95, parr. 4 e 5 Considerato in diritto).
Quanto, poi ,alla evoluzione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritto alla percezione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, si richiama quanto affermato dal
Tribunale di Napoli: “ La Corte di Giustizia ha, invece, definitivamente sancito l'irrilevanza della ragione per la quale sia cessato il rapporto di lavoro, riconoscendo il pieno diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in capo al lavoratore che, di propria iniziativa, abbia posto fine al rapporto lavorativo
(sentenza, Bollacke, C-118/13). Con l'ulteriore conclusione che “conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato” (par. 28). “Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
In termini anche Corte di Giustizia 20 luglio 2016 (C-341/15) nel caso - dipendente del Comune di Vienna, che avendo fatto domanda di pensionamento non poteva fruire delle ferie prima della fine del rapporto - secondo cui
l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Ne discende che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Del pari è circostanza irrilevante che il lavoratore abbia fatto o meno richiesta di ferie trattandosi come già detto di un diritto irrinunciabile.” (così, Tribunale di Napoli, sent. n.5895/2023).
Sul tema della “monetizzazione “delle ferie non godute, è poi più volte intervenuta la Corte di
Cassazione, che ha, di recente, affermato che “…26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere
5 delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
27. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione…” (cfr.in motiv. Cass
n.21780 /2022; conf. Cass. n. 17643/2023).
Pertanto, “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui
è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass cit).
In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022).
Ebbene, facendo applicazione di tutte le suvviste coordinate ermeneutiche, deve affermarsi che, nel caso di specie – in cui è dato documentato che alla cessazione del rapporto, avvenuta per come risulta dagli atti di causa, per quiescenza, il ricorrente non avesse goduto di ferie nella misura pari a giorni 52 – era onere del datore di lavoro provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie maturate nel periodo di riferimento e garantite dal sistema ordinamentale, legale e contrattuale.
Nessuna prova in merito è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace. Né, va CP_1 precisato, a tal fine può ritenersi sufficiente l'invito, pure contenuto nella già citata risposta del
31.1.2019, con la quale il dopo avere comunicato al dipendente il numero dei giorni di CP_1 ferie residui, chiedeva altresì di “trasmettere a quest'ufficio il piano per la fruizione delle stesse”, considerato sia che tale invito è privo dell'avviso che, in caso di mancato godimento, le ferie sarebbero andate perdute sia, e soprattutto, che in pari data il ricorrente presentava richiesta di ferie (segnatamente 17 gg), che veniva rigettata dall'Amministrazione (v.si doc, in atti, sub n.4 e5).
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto usufruire delle ferie maturate per esigenze di servizio, ed ha versato in atti due richieste di concessione delle ferie, una datata 3-5-
2018 e l'altra datata, per l'appunto, proprio 31.1.2019, con la contestuale reiezione delle stesse da parte dell'Amministrazione.
In particolare si osserva che l'amministrazione, nel motivare la prima mancata concessione, ha fatto riferimento ad esigenze legate al periodo elettorale ed alla carenza di personale(si legge,
6 infatti, nel documento datato 03.05.2018: “stante il periodo elettorale e la carenza di personale, si rifiuta e si rinvia ad apposito programma successivamente al periodo elettorale”), mentre, per quanto attiene alla seconda reiezione, si osserva che la richiesta di fruizione di ferie è stata presentata dal ricorrente in data 31.01.2019, ed è stata rigettata dall'amministrazione in pari data per .”penuria di personale ed oggettiva impossibilità di sostituzione……” .
Né la convenuta ha dimostrato che, dopo il rifiuto del 31.1.2019, ha poi tempestivamente pianificato il periodo di riposo, dandone adeguata informazione all'interessato (il che avrebbe sollevato l'amministrazione dal relativo onere economico).
In definitiva, sulla scorta della documentazione in atti, deve affermarsi che il ricorrente ha sufficientemente provato come la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da cause ad egli non imputabili- producendo richieste di ferie non autorizzate dal responsabile con la motivazione dell'impossibilità della sostituzione-, mentre parte convenuta, rimasta contumace, non ha provato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse.
Pertanto, facendo applicazione dei principi evidenziati dalla riportata giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, appare corretto ritenere che il periodo di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire, a causa della successiva intervenuta cessazione del rapporto, vada monetizzato.
In ordine al quantum debeatur, preliminarmente occorre evidenziare l'inammissibilità della
“precisazione” della richiesta di condanna effettuata dal difensore della parte ricorrente all'udienza del 29.04.2021, costituendo la stessa un ampliamento quantitativo della domanda(ossia una emendatio libelli) non ammissibile, in mancanza dei “gravi motivi” di cui all'art 420 c.p.c.
Deve sul punto brevemente ricordarsi che “..la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183
c.p.c., puo' riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum"e "causa petendi"), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio' solo, si determini la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del 15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificita' del diritto del lavoro la' dove l'unica modifica della domanda consentita
e' quella che integra una "emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresi', proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019).”
7 Volgendo, invece, ai conteggi indicati nel ricorso introduttivo – dove, tuttavia, non sono indicati i riferimenti normativi e pattizi per il calcolo della indennità rivendicata – si rileva, in ogni caso, la correttezza dell'importo richiesto, conforme- nell'impostazione e nello sviluppo del relativo calcolo-. alle disposizioni del CCNL Comparto Funzioni locali, applicabile al rapporto lavorativo de quo, e conoscibile ex officio secondo il principio iura novit curia (Cass. n. 6394/2019).
Parte ricorrente ha sviluppato il suddetto conteggio moltiplicando la paga giornaliera (ottenuta dividendo per 26 giorni lavorativi la retribuzione mensile ) per i 52 gg di ferie maturati e non goduti.
Ebbene, il predetto contratto collettivo, all'art. 38 prevede, per quanto di interesse in questa sede,
: “…Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo
a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL”, intendendosi, dunque, per retribuzione mensile la somma della retribuzione base, individuale di anzianità, di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. (l'art.74 cit statuisce, infatti, nella parte che qui interessa, “…2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree). 94 c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile…”)
Nel caso di specie, i conteggi formulati con il ricorso introduttivo trovano riscontro nei dati rilevabili dal cedolino paga relativo alla mensilità di febbraio 2019, versato in atti dal ricorrente, e possono, anche in considerazione della mancata contestazione degli stessi da parte del convenuto, rimasto contumace, essere condivisi da questo Giudicante.
In conclusione, l'importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari ad euro 5.729,15, oltre i soli interessi legali dalla maturazione del diritto (01.3.2019 -data di cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex dm 55/ 2014, tenuto conto della decisione allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
8 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di dell'importo di euro 5.729,15 Parte_1 oltre interessi legali, dalla maturazione del credito (01.03.2019) al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2100,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Nola, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1198/2020 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Parte_1
Dato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cercola al Viale dei Tigli n.7
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stato dipendente del con la qualifica di Istruttore Direttivo, posto in quiescenza Controparte_1 dal 01/03/2019; - di non aver goduto delle ferie maturate negli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura complessiva di 52 giorni, per esigenze di servizio (e, segnatamente, per l'anno 2017 gg 15, per l'anno 2018 gg 32, e per l'anno 2019 gg 5); che il nonostante le richieste di Controparte_1 pagamento del 4.3.2019 e del 10.5.2019, non aveva provveduto a monetizzare le predette giornate di ferie maturate e non godute;
- di aver diritto a ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata in euro 5.729,15, atteso che la mancata fruizione delle stesse non era a lui imputabile.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
1 lavoro, il in persona del Sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che al dott. è dovuta l'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 maturate e non godute;
per l'effetto condannare il con sede in via Aldo Moro n. 1, cap: 80040 Controparte_1
(C.F: in persona del Sindaco p.t. all'immediato pagamento dell'importo di €.5.729,15 lorde P.IVA_1 ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo, anche all'esito di CTU che sinora si richiede, se del caso, e all'esito del comportamento processuale del resistente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato a mezzo pec, depositato agli atti del fasc. telematico in data 17.05.2021, a seguito di rinnovazione della notifica autorizzata all'udienza del 29.04.2021), il Comune convenuto non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, che va ribadita in questa sede.
All'udienza del 29.04.2021, il procuratore di parte ricorrente precisava che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute era da quantificarsi in euro 6.932,26, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso nella predetta misura.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.09.2025 il difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, già ritenuta superflua ogni attività istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Oggetto del contendere è la sussistenza del diritto di parte ricorrente ad ottenere, all'esito della cessazione del rapporto, la monetizzazione delle ferie non godute per ragioni di servizio.
Costituiscono circostanze documentate sia la cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti a far data dal 01.03.2019, sia la circostanza che, a tale data, residuavano in suo favore giorni di congedo ordinario non ancora goduti: ed invero, parte ricorrente ha documentato l'esistenza di 52 giorni di ferie non godute, versando in atti la risposta dell'amministrazione resistente ( prot. N. 3175 del 31.1.2019), a seguito di sua specifica richiesta del 23.1.2019 prot.
N.2258(come emerge dalla risposta stessa), nella quale il medesimo Ente indicava quale data di collocamento a riposo quella del 01.03.2019 (cfr. doc. 3 prod. ric.).
Orbene, a mente dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione "il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi".
2 Rientra così tra i diritti indisponibili, di cui all'art. 2113 cod. civ., quello previsto dal precedente art. 2109, che garantisce al prestatore di lavoro (secondo comma) "un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".
Pertanto, il complesso normativo consente di affermare: a) che il prestatore di lavoro è titolare di un diritto soggettivo alle ferie, garantito a livello costituzionale;
b) che il modo di esercizio del diritto non è rimesso alla libera volontà del titolare bensì alla discrezionalità dell'imprenditore, soggetto passivo del diritto, il quale deve bilanciare gli interessi del soggetto attivo con le esigenze dell'impresa” (cfr Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 novembre 2001, n. 14020).
Dal mancato godimento delle ferie sono configurabili danni attinenti alla persona conseguenti allo svolgimento della prestazione in giorni destinati al riposo e al ristoro delle energie psicofisiche, suscettibili di valutazione economica. Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie
è un'indennità con funzione riparatoria e solo lato sensu retributiva, in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale.
Sul punto va evidenziato che il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (SPENDING REVIEW) entrato in vigore dal 7.7.2012 all'art.5, rubricato “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha previsto al comma 8 comma che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
È indubbio che la citata disposizione abbia statuito il divieto di monetizzazione delle ferie con conseguente abrogazione delle eventuali previsioni normative e contrattuali favorevoli al momento della sua entrata in vigore.
È controverso, tuttavia, se il divieto di monetizzazione delle ferie abbia un ambito di operatività
“assoluto” senza alcuna deroga. Ed invero, la norma del d.l. n. 95 sembrerebbe, stante la sua ratio,
3 di carattere assorbente ed onnicomprensivo di tutte le ipotesi di ferie non godute;
tale interpretazione assoluta e incondizionata non sarebbe conforme ai principi costituzionali e comunitari, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi.
Ricorre, infatti, l'esigenza di applicare il dettato normativo in senso orientato costituzionalmente
(art. 36, comma 3, 37 comma 1, 38 comma 2 Cost.), nonché al diritto comunitario (direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione citata, ha statuito che “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, n.
135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;
e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”. Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee”.
Sicché, la Corte ha emesso una sentenza interpretativa di rigetto basata sull'interpretazione del diritto vivente (nazionale ed europeo) incline ad escludere dall'àmbito applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui alla norma censurata “le vicende estintive del rapporto di
4 lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro” (C.
Cost., sent. 6.5.16, n. 95, parr. 4 e 5 Considerato in diritto).
Quanto, poi ,alla evoluzione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritto alla percezione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, si richiama quanto affermato dal
Tribunale di Napoli: “ La Corte di Giustizia ha, invece, definitivamente sancito l'irrilevanza della ragione per la quale sia cessato il rapporto di lavoro, riconoscendo il pieno diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in capo al lavoratore che, di propria iniziativa, abbia posto fine al rapporto lavorativo
(sentenza, Bollacke, C-118/13). Con l'ulteriore conclusione che “conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato” (par. 28). “Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
In termini anche Corte di Giustizia 20 luglio 2016 (C-341/15) nel caso - dipendente del Comune di Vienna, che avendo fatto domanda di pensionamento non poteva fruire delle ferie prima della fine del rapporto - secondo cui
l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Ne discende che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Del pari è circostanza irrilevante che il lavoratore abbia fatto o meno richiesta di ferie trattandosi come già detto di un diritto irrinunciabile.” (così, Tribunale di Napoli, sent. n.5895/2023).
Sul tema della “monetizzazione “delle ferie non godute, è poi più volte intervenuta la Corte di
Cassazione, che ha, di recente, affermato che “…26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere
5 delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
27. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione…” (cfr.in motiv. Cass
n.21780 /2022; conf. Cass. n. 17643/2023).
Pertanto, “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui
è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass cit).
In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022).
Ebbene, facendo applicazione di tutte le suvviste coordinate ermeneutiche, deve affermarsi che, nel caso di specie – in cui è dato documentato che alla cessazione del rapporto, avvenuta per come risulta dagli atti di causa, per quiescenza, il ricorrente non avesse goduto di ferie nella misura pari a giorni 52 – era onere del datore di lavoro provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie maturate nel periodo di riferimento e garantite dal sistema ordinamentale, legale e contrattuale.
Nessuna prova in merito è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace. Né, va CP_1 precisato, a tal fine può ritenersi sufficiente l'invito, pure contenuto nella già citata risposta del
31.1.2019, con la quale il dopo avere comunicato al dipendente il numero dei giorni di CP_1 ferie residui, chiedeva altresì di “trasmettere a quest'ufficio il piano per la fruizione delle stesse”, considerato sia che tale invito è privo dell'avviso che, in caso di mancato godimento, le ferie sarebbero andate perdute sia, e soprattutto, che in pari data il ricorrente presentava richiesta di ferie (segnatamente 17 gg), che veniva rigettata dall'Amministrazione (v.si doc, in atti, sub n.4 e5).
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto usufruire delle ferie maturate per esigenze di servizio, ed ha versato in atti due richieste di concessione delle ferie, una datata 3-5-
2018 e l'altra datata, per l'appunto, proprio 31.1.2019, con la contestuale reiezione delle stesse da parte dell'Amministrazione.
In particolare si osserva che l'amministrazione, nel motivare la prima mancata concessione, ha fatto riferimento ad esigenze legate al periodo elettorale ed alla carenza di personale(si legge,
6 infatti, nel documento datato 03.05.2018: “stante il periodo elettorale e la carenza di personale, si rifiuta e si rinvia ad apposito programma successivamente al periodo elettorale”), mentre, per quanto attiene alla seconda reiezione, si osserva che la richiesta di fruizione di ferie è stata presentata dal ricorrente in data 31.01.2019, ed è stata rigettata dall'amministrazione in pari data per .”penuria di personale ed oggettiva impossibilità di sostituzione……” .
Né la convenuta ha dimostrato che, dopo il rifiuto del 31.1.2019, ha poi tempestivamente pianificato il periodo di riposo, dandone adeguata informazione all'interessato (il che avrebbe sollevato l'amministrazione dal relativo onere economico).
In definitiva, sulla scorta della documentazione in atti, deve affermarsi che il ricorrente ha sufficientemente provato come la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da cause ad egli non imputabili- producendo richieste di ferie non autorizzate dal responsabile con la motivazione dell'impossibilità della sostituzione-, mentre parte convenuta, rimasta contumace, non ha provato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse.
Pertanto, facendo applicazione dei principi evidenziati dalla riportata giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, appare corretto ritenere che il periodo di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire, a causa della successiva intervenuta cessazione del rapporto, vada monetizzato.
In ordine al quantum debeatur, preliminarmente occorre evidenziare l'inammissibilità della
“precisazione” della richiesta di condanna effettuata dal difensore della parte ricorrente all'udienza del 29.04.2021, costituendo la stessa un ampliamento quantitativo della domanda(ossia una emendatio libelli) non ammissibile, in mancanza dei “gravi motivi” di cui all'art 420 c.p.c.
Deve sul punto brevemente ricordarsi che “..la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183
c.p.c., puo' riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum"e "causa petendi"), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio' solo, si determini la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del 15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificita' del diritto del lavoro la' dove l'unica modifica della domanda consentita
e' quella che integra una "emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresi', proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019).”
7 Volgendo, invece, ai conteggi indicati nel ricorso introduttivo – dove, tuttavia, non sono indicati i riferimenti normativi e pattizi per il calcolo della indennità rivendicata – si rileva, in ogni caso, la correttezza dell'importo richiesto, conforme- nell'impostazione e nello sviluppo del relativo calcolo-. alle disposizioni del CCNL Comparto Funzioni locali, applicabile al rapporto lavorativo de quo, e conoscibile ex officio secondo il principio iura novit curia (Cass. n. 6394/2019).
Parte ricorrente ha sviluppato il suddetto conteggio moltiplicando la paga giornaliera (ottenuta dividendo per 26 giorni lavorativi la retribuzione mensile ) per i 52 gg di ferie maturati e non goduti.
Ebbene, il predetto contratto collettivo, all'art. 38 prevede, per quanto di interesse in questa sede,
: “…Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo
a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL”, intendendosi, dunque, per retribuzione mensile la somma della retribuzione base, individuale di anzianità, di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. (l'art.74 cit statuisce, infatti, nella parte che qui interessa, “…2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree). 94 c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile…”)
Nel caso di specie, i conteggi formulati con il ricorso introduttivo trovano riscontro nei dati rilevabili dal cedolino paga relativo alla mensilità di febbraio 2019, versato in atti dal ricorrente, e possono, anche in considerazione della mancata contestazione degli stessi da parte del convenuto, rimasto contumace, essere condivisi da questo Giudicante.
In conclusione, l'importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari ad euro 5.729,15, oltre i soli interessi legali dalla maturazione del diritto (01.3.2019 -data di cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex dm 55/ 2014, tenuto conto della decisione allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
8 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di dell'importo di euro 5.729,15 Parte_1 oltre interessi legali, dalla maturazione del credito (01.03.2019) al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2100,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Nola, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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