Decreto cautelare 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 8 agosto 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Trebiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di PA GL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre n. 454 del 1/7/2025, di approvazione della graduatoria della procedura selettiva per l'assegnazione di autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina protetta per l’anno 2025, nella parte in cui ne ha disposto l’esclusione a causa della mancata presentazione della manifestazione di interesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor UR EL, espone: - di esercitare occasionalmente attività di noleggio di imbarcazioni nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre; - di essere titolare della relativa autorizzazione per l’anno 2024; - di aver sottoscritto, a tal fine, l’apposito protocollo tecnico per il miglioramento delle prestazioni e delle caratteristiche di ecocompatibilità delle unità impiegate all’interno dell’AMP, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di conversione ecologica posto entro l’anno 2027, nel rispetto di un cronoprogramma specificato; - che, a mente del disciplinare integrativo al Regolamento dell’AMP “Cinque Terre” per l’anno 2024, in forza del protocollo tecnico sottoscritto con l’Ente, le relative autorizzazioni avrebbero potuto essere rinnovate per ulteriori anni 2, previa conferma e verifica del mantenimento dei requisiti necessari; - che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2025, l’Ente Parco Cinque Terre provvedeva alla "Approvazione e adozione del Disciplinare integrativo al regolamento dell’area marina protetta “cinque terre”, annualità 2025”; - che l’art. 16 del disciplinare prevede che le domande per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività all’interno dell’AMP potranno essere consegnate, per ciascuna singola istanza, via posta elettronica certificata; - che, con determinazione dirigenziale n. 318 del 2/5/2025, l’AMP ha approvato l’avviso di “manifestazione di interesse a svolgere attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto all’interno dell’AMP - anno 2025 quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere le attività di noleggio e/o locazione nel territorio di competenza dell’area marina protetta”; - che, a sua volta, l’avviso prevede la pregiudizialità della manifestazione di interesse, da presentarsi mediante compilazione di modulo on line entro le 12:00 del 3/6/2025, rispetto alla partecipazione alla procedura selettiva; - di aver presentato on line, con l’aiuto di un collega, la propria manifestazione di interesse giusta l’avviso 2.5.2025, senza che gli fosse stata rilasciata ricevuta; - che, con determinazione dirigenziale n. 408 dell’11/06/2025, veniva approvato il bando; - che egli presentava, nei termini (ore 12:00 del giorno 12/06/25), domanda di partecipazione; - che, il giorno 1 luglio 2025, veniva pubblicata sul sito web dell’Ente Parco la graduatoria della procedura selettiva, dalla quale egli risultava escluso, ex art. 2 del bando, a causa della mancata precedente presentazione della manifestazione di interesse.
Impugna la determinazione dirigenziale n. 454 del 1/7/2025, di approvazione della graduatoria della procedura selettiva, nella parte in cui l’ha escluso, e, a sostegno del gravame, ha dedotto cinque motivi di ricorso.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, le amministrazioni resistenti hanno contestato l’avvenuta presentazione della manifestazione di interesse da parte del ricorrente.
Con ordinanza 8.8.2025, n. 210 la sezione ha accolto la domanda cautelare, al fine del rilascio di un’autorizzazione provvisoria allo svolgimento dell’attività fino alla decisione del ricorso nel merito, facendo presente che, sebbene non fosse stata specificamente contestata la clausola di cui all’art. 2 del bando per l’anno 2025 (a mente della quale “La mancata presentazione della manifestazione di interesse costituisce dunque causa di esclusione e, in ogni caso, motivo di diniego al rilascio dell’autorizzazione” ), nondimeno il ricorrente era ancora in termini per impugnarla.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha quindi esteso l’impugnazione alla clausola di cui all’art. 2 del bando, deducendo ulteriori cinque motivi di ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La procedura selettiva indetta con la determinazione dirigenziale n. 408 del 11/06/2025 - dalla quale il signor UR è stato escluso con il provvedimento impugnato in principalità - concerneva infatti il rilascio di autorizzazioni “con validità fino al 31.12.2025”.
Dunque, dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più derivare al ricorrente alcun vantaggio, anche in considerazione del fatto che egli ha beneficiato, fino ad oggi, dell’autorizzazione provvisoria concessa con l’ordinanza cautelare n. 210/2025.
Né potrebbe sostenersi che sussista un residuo interesse all’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo del vincolo conformativo sull’attività amministrativa futura, posto che, per un verso, non è detto che la prossima selezione per l’anno 2026 conterrà una clausola analoga, per altro verso “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (art. 34 comma 2 c.p.a.).
Considerato che il ricorrente non ha provato di aver presentato la manifestazione di interesse, e che si trattava comunque di svolgere una semplice operazione materiale nell’interesse dell’amministrazione procedente, senz’altro esigibile da un operatore professionale del settore, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
EL IT, Consigliere, Estensore
LI EL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IT | CA LI |
IL SEGRETARIO