Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/03/2026, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06003/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2023, proposto da
IN CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Inps, Direzione Provinciale Caserta - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della replica INPS.2000.18/12/2023.0729568 con cui l'INPS comunicava il proprio diniego a dar seguito alla richiesta del ricorrente ai fini della rideterminazione/riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6-bis D.L. 387/1987;
e per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all’art.6-bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’Inps, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, già Assistente capo (mod. 5007- I.N.P.S.), espone che: - è stato collocato a riposo a domanda avendo già compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per più di 35 anni; - all’esame dei prospetti di liquidazione, emergeva che l’INPS aveva omesso il riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’art. 21 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 232; - inviava all’INPS richiesta di riesame per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ma l’istanza veniva rigettata.
II. Il ricorrente lamenta che illegittimamente l’INPS nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…” (comma 1); b) “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…” (comma 2).
Il ricorrente chiede pertanto la declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.
III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e l’I.N.P.S., entrambi concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. Alla udienza pubblica del 13.01.2026, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l’Istituto intimato allo stato provveduto all’attribuzione dei benefici economici richiesti.
V.1. Il Collegio non ravvisa validi motivi per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso, cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. II, 30.11.2023 n. 10353 e n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990). Ed invero, “in tema di riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di Polizia, quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di Forze di Polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 - di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia (oggi Polizia Penitenziaria) e al Corpo Forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 16 della L. 1° aprile 1981, n. 121” (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 30.11.2023 n. 10353; sez. II, 20.03.2023 n. 2988; sez. II, 23.03.2023 n. 2985; C.G.A.R.S. 29.12.2022 n. 1131).
Tanto presupposto, è allora priva di pregio l’argomentazione secondo la quale la disciplina applicabile alla fattispecie sarebbe contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 che, nel dettare una disciplina uniforme per il personale del comparto sicurezza - e cioè delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle forze di Polizia – ha previsto una maggiorazione della base previdenziale con l’attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione della ipotesi di collocamento in congedo a domanda, quale quella all’esame. Si specifica, in proposito, quanto segue. Posto che l’art. 1, comma 15 bis, del D.L n. 379/1987 - come sostituito dall’art. 11 della L. n. 231/1990 -, al pari dell’art. 21 della L. n. 231/1990 - che ha sostituito l’art. 6 bis, comma 1, del DL n. 387/1987 -, è espressamente richiamato nell’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, che esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda, ai ricorrenti non spetta il beneficio stesso perché essi sono stati posti in congedo a domanda, avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile, con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione il comma 2 dello stesso art. 4 del d. lgs n. 165/1997, che prevede l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale.
V.1.1. All’uopo sono necessarie alcune precisazioni in ordine alla disciplina invocata.
V.1.2. Quanto, nello specifico, “all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 (art. 6 bis del D.L. n. 387/1987), sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita», e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto») al personale che «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto».
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e, al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]») e al riferimento all’articolo 13 del d.lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987” (Cons. di St, sez. II, 21.03.2023, n.2875 e 16.03.2023, n. 2762).
V.1.3. Tanto chiarito, come detto, “Nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia (ora, Corpo di Polizia Penitenziaria) e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia” (Cons. di St, sez. II, 21.03.2023, n.2875 e 16.03.2023, n. 2762).
V.1.4. “E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine” e che “… Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 (comma 3) del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza. 14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante). 15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura”” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22.04.2025, n. 3273).
V.2. Ciò posto, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con quella di cessazione dal servizio (cfr. da ultimo, Cons di Stato, sent. n. 10559 del 2023; sent. n. 10524 del 2023; sent. n. 3914 del 2023), fatti salvi gli effetti degli ulteriori atti di diffida.
V.2.1. “Anche con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è, infatti, espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22.04.2025, n. 3273). Ed invero, “la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l'orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che "... il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti" (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 28.05.2024, n.10769; Cons. di St., sez. II, 23.03.2023, n. 2986; T.A.R. Veneto, sez. I, 1681/2022). “La norma, infatti, va letta all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita: «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda […]». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo” (Cons. di St, sez. II, 21.03.2023, n.2875).
V.3. Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. la giurisprudenza sopra citata; ex multiis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 28.05.2024, n.10769).
V.4. Infine, è opportuno specificare che “l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale” (cfr. Cons. di St., sez. VI, 06.09.2010 n. 6465; sez. VI, 31.06.2006 n. 329), nei cui confronti esclusivi, peraltro, va ritualmente instaurata la controversia (cfr. Cons. di St., sez. III, 22.02.2019 n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 28.01.2022 n. 193; C.G.A.R.S. 29.06.2022 n. 776).
VI. Le spese di giudizio, considerato che il presente ricorso è stato proposto dopo che il Consiglio di Stato con numerose sentenze si era già espresso a favore del riconoscimento del beneficio in questione, seguono, quanto all’I.N.P.S., la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo. Si compensa per il Ministero della Giustizia, costituitosi con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali decorrenti dalla data della corresponsione del TFS.
Condanna l’Amministrazione resistente, I.N.P.S, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UR EN, Presidente
IE RI, Consigliere, Estensore
NN AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RI | MA UR EN |
IL SEGRETARIO