TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/03/2026, n. 2145
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali

    Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa del ricorrente sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio spetta al personale della Polizia Penitenziaria collocato a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. La nozione di 'Forze di Polizia' è stata interpretata in senso ampio, includendo la Polizia Penitenziaria. È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. 165/1997 nel senso prospettato dall'INPS, confermando che la disciplina del calcolo dell'indennità di buonuscita non è stata modificata da tale norma. Sono state respinte le eccezioni di costituzionalità sollevate dall'INPS. È stato altresì chiarito che il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e non comporta decadenza.

  • Accolto
    Diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita

    La domanda è stata accolta in quanto conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda di annullamento del diniego e del riconoscimento del diritto ai sei scatti stipendiali. L'INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/03/2026, n. 2145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2145
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo