Articolo 716 del Codice di procedura penale
Articolo 737 bisArticolo 717
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31 ottobre 2017
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16 giugno 2023
Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ((Ministro della giustizia)) e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
(( 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia. )) 4. La misura coercitiva e' revocata se il ((Ministro della giustizia)) non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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