Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/05/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. n. 17-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Camandona n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gabriele FERRETTI (C.F. e dell'Avv. Federica INVINCIBILE (C.F. C.F._2
), come da procura in atti, con l'ausilio del Dott. Stefano Mansutti, nominato C.F._3 Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l' sede di Asti, CP_1 ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.
A sostegno della domanda oggetto di esame la ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (allegata alla Relazione del Gestore della Crisi).
E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Dott. Stefano Mansutti, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.
* * * Ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Stefano Mansutti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo (anche con riferimento alle azioni giudiziarie che potranno essere esperite, per esempio con riferimento all'acquisto di automobili effettuato in favore della moglie), e all'accertamento della meritevolezza in capo al debitore, considerato anche che parte dei debiti risulta essere stata contratta per attività di gioco d'azzardo, come riferito nella relazione dell'O.C.C.. Dovrà poi essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento del ricorrente.
5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dal ricorrente.
La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Bria n. 114 ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Camandona n. 1,
a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
b) nomina liquidatore il Dott. Stefano Mansutti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente, che risulta titolare di beni