TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 373/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 1.2.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Romanelli Giulia, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Barletta alla via Municipio n. 1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Morgigno Angelamaria, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 42, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di ridurre l'importo del concorso al mantenimento previsto a suo carico in favore del figlio , in considerazione del peggioramento della propria condizione economica e dell'aumento Per_1 delle disponibilità della madre.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 19.4.2024, si è costituita , contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento della somma dovuta dal Pt_1
a titolo di assegno di mantenimento per il minore, in ragione dell'incremento delle esigenze del figlio. Nelle more del giudizio, con ordinanza dell'8.11.2024, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “- concorso del padre al mantenimento ordinario del figlio pari a € 270,00 mensili con decorrenza dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio e dal primo anno successivo alla sentenza per adeguamento Istat;
- assegno unico percepito integralmente dalla - concorso di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie per CP_1 il figlio minore, da determinare secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Trani nella misura del 50%; - spese di lite integralmente compensate”.
Alla successiva udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori hanno dato atto dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata.
Orbene, l'accordo raggiunto in seguito alla proposta conciliativa a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1160/2017 del 22.5.2017, del Tribunale di Trani non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse del minore, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- modifica parzialmente le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1160/2017 del 22.5.2017 del
Tribunale di Trani, secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza dell'8.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trani, addì 7.4.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 1.2.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Romanelli Giulia, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Barletta alla via Municipio n. 1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Morgigno Angelamaria, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 42, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di ridurre l'importo del concorso al mantenimento previsto a suo carico in favore del figlio , in considerazione del peggioramento della propria condizione economica e dell'aumento Per_1 delle disponibilità della madre.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 19.4.2024, si è costituita , contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento della somma dovuta dal Pt_1
a titolo di assegno di mantenimento per il minore, in ragione dell'incremento delle esigenze del figlio. Nelle more del giudizio, con ordinanza dell'8.11.2024, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “- concorso del padre al mantenimento ordinario del figlio pari a € 270,00 mensili con decorrenza dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio e dal primo anno successivo alla sentenza per adeguamento Istat;
- assegno unico percepito integralmente dalla - concorso di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie per CP_1 il figlio minore, da determinare secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Trani nella misura del 50%; - spese di lite integralmente compensate”.
Alla successiva udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori hanno dato atto dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata.
Orbene, l'accordo raggiunto in seguito alla proposta conciliativa a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1160/2017 del 22.5.2017, del Tribunale di Trani non contrasta con norme imperative ed è conforme all'interesse del minore, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- modifica parzialmente le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1160/2017 del 22.5.2017 del
Tribunale di Trani, secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza dell'8.11.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trani, addì 7.4.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli