Provvedimento: […] 14.1. Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ambito di applicazione della legge n. 403/1907 risulti limitato alle “ vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria ” (cfr. art. 1, comma 1) e non sia estendibile anche agli impianti di risalita. In tal senso depone non solo il chiaro tenore letterale della disposizione – ripreso ampiamente nell'art. 1057 cod. civ. – ma anche la sua ratio complessiva, che è quella di garantire il passaggio aereo di prodotti destinati ad utilizzo agricolo e industriale se il titolare del fondo dominante non sia in grado di trasportarli in altro modo o qualora ciò sia troppo costoso.
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