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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 782/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BETTINI BARBARA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. GRASSINI LUCA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in LC il 31 agosto
2022, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LC, Anno 2022, Parte
2, Serie A, n. 16. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere pagina 1 di 5 favorevole ex art. 473 bis. 51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il
Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
niti in matrimonio come da atto celebrato in LC (PI) trascritto nei CP_2
registri dello stato civile del Comune di LC, Anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 16.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la sig.ra ed il figlio rimarranno ad abitare nella casa Controparte_2 Per_1
coniugale sita in LC (PI) via Pajetta n. 13; la IG.ra fintanto che il figlio CP_2
rimarrà a vivere con lei in detta abitazione si asterrà dal farvi abitare altri soggetti, mentre il
IG. si trasferirà a vivere altrove trasferendo altresì la propria residenza CP_1
anagrafica e restituendo le chiavi di casa e porterà via con sé dalla casa coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e tutto quanto altro eventualmente concordato col coniuge. La sig.ra al momento dell'avvenuta omologa della CP_2
separazione da parte del Tribunale, prenderà possesso dell'immobile e procederà al cambio della serratura del portone d'ingresso; resta inteso che al solo fine di consentire al marito il ricovero dei suoi attrezzi e di alcuni mezzi (biciclette ed altro) il marito manterrà una copia delle chiavi del garage, impegnandosi per parte sua a preavvisare per tempo la moglie e/o il figlio ogni qualvolta intenda recarsi nel predetto garage;
il figlio sarà sempre Per_1 libero di consentire l'accesso al padre nell'immobile per qualunque sua eventuale necessità od occasione di svago;
le parti concordano che entro l'omologa della separazione (e/o anche prima purché in accordo col coniuge) il marito provvederà a trasferirsi dalla casa, restituendo le chiavi;
4) stante quanto sopra la IG.ra sosterrà per intero le spese per tutte le Controparte_2
utenze domestiche che sono peraltro tutte già a lei intestate e resteranno a carico esclusivo pagina 2 di 5 della IG.ra le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di Controparte_2
LC (PI) Via Pajetta n. 13, rimanendo al 50% tra i coniugi le sole spese di straordinaria manutenzione dell'immobile conseguenti al titolo di rispettiva proprietà;
5) le parti concordano che la IG.ra non sarà tenuta a versare al IG. CP_2 CP_1 alcuna somma a titolo di occupazione del di lui 50% dell'immobile fino a che abiterà lei nell'immobile insieme al figlio;
se invece il figlio si trasferirà a vivere altrove, la IG.ra sarà tenuta a versare al marito una somma concordata a titolo di occupazione CP_2 del di lui 50% dell'immobile;
6) le parti concordano che nel momento in cui il figlio sottoscriverà un contratto di Per_1
lavoro a tempo indeterminato, così di fatto rendendosi autosufficiente economicamente dai genitori, gli accordi relativi all'immobile già casa coniugale, verranno integralmente ridiscussi tra i comproprietari, potendosi scegliere anche modalità diverse da quella di abitare l'uno o l'altro nella casa, come quella della vendita/affitto a terzi , dell'eventuale acquisto della quota di comproprietà da parte di uno dei due coniugi e/o della intestazione dell'immobile al figlio;
7) il figlio ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente Per_1
starà paritariamente con entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente al di lui mantenimento ordinario nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso di sé rimanendo da dividere tra di loro al 50% ciascuno le sole spese straordinarie sostenute per il figlio;
le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante effettuate tramite il
Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal pagina 3 di 5 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie.
pagina 4 di 5 7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio sarà percepito al 100% dalla madre.
8) Le due autovetture sono intestate entrambe alla sig.ra la quale utilizza la CP_2
Citroen C3, mentre l'altra, ossia la Opel Corsa, resterà in uso al figlio;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere pretese da vantare a titolo di mantenimento.
10) Con la sottoscrizione del ricorso i sigg.ri e dichiarano la definizione CP_1 CP_2
dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) Le spese legali del presente procedimento verranno corrisposte da ciascuno al rispettivo procuratore e difensore.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9.05.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 782/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BETTINI BARBARA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. GRASSINI LUCA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in LC il 31 agosto
2022, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LC, Anno 2022, Parte
2, Serie A, n. 16. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere pagina 1 di 5 favorevole ex art. 473 bis. 51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il
Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
niti in matrimonio come da atto celebrato in LC (PI) trascritto nei CP_2
registri dello stato civile del Comune di LC, Anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 16.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la sig.ra ed il figlio rimarranno ad abitare nella casa Controparte_2 Per_1
coniugale sita in LC (PI) via Pajetta n. 13; la IG.ra fintanto che il figlio CP_2
rimarrà a vivere con lei in detta abitazione si asterrà dal farvi abitare altri soggetti, mentre il
IG. si trasferirà a vivere altrove trasferendo altresì la propria residenza CP_1
anagrafica e restituendo le chiavi di casa e porterà via con sé dalla casa coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e tutto quanto altro eventualmente concordato col coniuge. La sig.ra al momento dell'avvenuta omologa della CP_2
separazione da parte del Tribunale, prenderà possesso dell'immobile e procederà al cambio della serratura del portone d'ingresso; resta inteso che al solo fine di consentire al marito il ricovero dei suoi attrezzi e di alcuni mezzi (biciclette ed altro) il marito manterrà una copia delle chiavi del garage, impegnandosi per parte sua a preavvisare per tempo la moglie e/o il figlio ogni qualvolta intenda recarsi nel predetto garage;
il figlio sarà sempre Per_1 libero di consentire l'accesso al padre nell'immobile per qualunque sua eventuale necessità od occasione di svago;
le parti concordano che entro l'omologa della separazione (e/o anche prima purché in accordo col coniuge) il marito provvederà a trasferirsi dalla casa, restituendo le chiavi;
4) stante quanto sopra la IG.ra sosterrà per intero le spese per tutte le Controparte_2
utenze domestiche che sono peraltro tutte già a lei intestate e resteranno a carico esclusivo pagina 2 di 5 della IG.ra le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di Controparte_2
LC (PI) Via Pajetta n. 13, rimanendo al 50% tra i coniugi le sole spese di straordinaria manutenzione dell'immobile conseguenti al titolo di rispettiva proprietà;
5) le parti concordano che la IG.ra non sarà tenuta a versare al IG. CP_2 CP_1 alcuna somma a titolo di occupazione del di lui 50% dell'immobile fino a che abiterà lei nell'immobile insieme al figlio;
se invece il figlio si trasferirà a vivere altrove, la IG.ra sarà tenuta a versare al marito una somma concordata a titolo di occupazione CP_2 del di lui 50% dell'immobile;
6) le parti concordano che nel momento in cui il figlio sottoscriverà un contratto di Per_1
lavoro a tempo indeterminato, così di fatto rendendosi autosufficiente economicamente dai genitori, gli accordi relativi all'immobile già casa coniugale, verranno integralmente ridiscussi tra i comproprietari, potendosi scegliere anche modalità diverse da quella di abitare l'uno o l'altro nella casa, come quella della vendita/affitto a terzi , dell'eventuale acquisto della quota di comproprietà da parte di uno dei due coniugi e/o della intestazione dell'immobile al figlio;
7) il figlio ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente Per_1
starà paritariamente con entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente al di lui mantenimento ordinario nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso di sé rimanendo da dividere tra di loro al 50% ciascuno le sole spese straordinarie sostenute per il figlio;
le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 28 di ogni mese. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante effettuate tramite il
Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal pagina 3 di 5 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie.
pagina 4 di 5 7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio sarà percepito al 100% dalla madre.
8) Le due autovetture sono intestate entrambe alla sig.ra la quale utilizza la CP_2
Citroen C3, mentre l'altra, ossia la Opel Corsa, resterà in uso al figlio;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere pretese da vantare a titolo di mantenimento.
10) Con la sottoscrizione del ricorso i sigg.ri e dichiarano la definizione CP_1 CP_2
dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) Le spese legali del presente procedimento verranno corrisposte da ciascuno al rispettivo procuratore e difensore.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9.05.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5