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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/08/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., Dott. , (C.F.
[...] Parte_2
– P. IVA ), con sede in Vallo della Lucania (Sa), alla P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Vittorio Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Di Sevo (C.F.
), giusta procura a margine dell'atto di citazione in C.F._1 opposizione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Vallo della Lucania (SA), alla via Ottavio Valiante n. 11;
PARTE OPPONENTE
E
PA. VI., in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1
, con sede in Felitto (Sa), alla Piazza G. Pecori (C.F. e P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Matteo Ricchiuti (C.F. P.IVA_3
e Marta Gnazzo (C.F. , giusta C.F._2 C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Vallo della Lucania (SA), alla via G.
Murat n. 20;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento n. 74/2021.
CONCLUSIONI
Per parte opponente, Parte_1
, come da conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.06.2025:
[...]
“…chiede dichiararsi cessata la materia del contendere…nelle more del presente giudizio, a seguito del giudizio di ottemperanza promosso dalla odierna opposta ed in esecuzione della Sentenza n. 2374/2023 del TAR SALERNO, il , Parte_3 obbligato in solido unitamente al Piano di Zona opponente, ha provveduto al pagamento delle somme portate dal d.i. n. 74/2021. L'avv. Ricchiuti si associa alla richiesta di compensazione delle spese…”.
Per parte opposta, PA. VI., come da conclusioni Controparte_1 rassegnate all'udienza dell'11.06.2025: “…prende atto della avvenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonchè della richiesta della società opposta e dichiara di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite…”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 24.11.2020 ed iscritto presso il Tribunale
Ordinario di Vallo della Lucania al n. di R.G. 1354/2020, la Controparte_1
PA. VI., in persona del l.r.p.t., chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento
[...] telematica n. 74/2021 del 03.03.2021, Rep. N. 702/2021.
Con il suddetto provvedimento veniva ingiunto al , Parte_1 nella qualità di , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e al , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore di pagare, in solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione ed in favore dell'odierna opposta, la somma di €. 18.452,48, (euro diciottomilaquattrocentocinquatadue/48), oltre interessi come indicati nel ricorso introduttivo ed alle spese del procedimento di ingiunzione ante causam, liquidate €. 145,50 per spese vive, €. 270,00 per compensi, oltre
CNAP e IVA e rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostengo del monitorio, il creditore ricorrente – premessa la gestione della comunità tutelare per interventi sociosanitari presso la struttura “Giovanni Paolo
II”, sita alla località Santoianni di Felitto (Sa)- esponeva che con verbale dell'
[...]
avente prot. n. 7650 del 9.01.2018, veniva autorizzato il Controparte_5 trattamento del sig. presso la suddetta struttura con decorrenza Persona_1 dallo 01.12.2017 al 30.06.2018, con una frequenza giornaliera di sette giorni su sette. Soggiungeva che l'importo a titolo di retta giornaliera per la degenza nella struttura risultava determinata in €. 87,04 e, conseguentemente, l'importo complessivo da corrispondere in favore della risultava essere Controparte_1 pari a €. 18.452,48.
Rappresentava, inoltre, che per le suddette prestazioni, la Cooperativa aveva emesso fattura elettronica n. 02PA/2018 del 2/07/2018 nei confronti del Piano di
Zona, ma che, nonostante i ripetuti solleciti formulati anche per le vie brevi, non aveva ricevuto il pagamento dell'importo dovutole, a nulla valendo anche le diffide a adempiere, trasmesse a mezzo p.e.c., rispettivamente del 19.12.2018 e
21.02.2019.
Avverso il decreto ingiuntivo nr. 74/2021 proponeva opposizione unicamente il
, nella qualità di Parte_1 Parte_4
, argomentando circa l'infondatezza della pretesa azionata dalla
[...] creditrice.
In particolare, l'opponente deduceva che alcuna somma poteva riconoscersi alla
Cooperativa ingiungente posto che le era preclusa la realizzazione di servizi di assistenza alla persona finanziati con risorse pubbliche. Eccepiva, inoltre, che il verbale U.V.I. prot. 7650 del 9.01.2018 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento non poteva considerarsi prova idonea della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito in essa dichiarato e a fungere da dimostrazione del fondamento della pretesa creditoria.
Argomentava, altresì, che l'obbligazione di pagamento era subordinata al verificarsi dello stanziamento da parte della Regione Campania di risorse per l'intervento socio-assistenziale, nonché alla valutazione della capacità reddituali del sig.
[...]
Per_
e del suo nucleo familiare, cosa che nel caso di specie, difettavano.
Deduceva, altresì, l'omessa valutazione di alcune condizioni preliminari (stato di bisogno-composizione nucleo familiare ed obbligati) e che, in assenza di esse,
l'unico soggetto obbligato al pagamento era da individuarsi nel sig. Per_1 che, tra le altre cose, sottoscriveva il verbale dell'Unità di Valutazione
[...]
Integrata, avente prot. n. 7650 del 9.01.2018, accettando il ricovero e l'assunzione degli oneri economici connessi alle prestazioni ad eseguirsi.
Insisteva, quindi, in accoglimento della proposta opposizione, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, insisteva per l'accoglimento delle eccezioni sollevate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.07.2021, la Controparte_1
PA. VI., si costituiva nell'ambito del presente giudizio concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione proposta dal quale Parte_1 comune capofila del Piano Sociale di Zona , in quanto destituita di Controparte_6 ogni fondamento giuridico e, per l'effetto, instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto rappresentava che il provvedimento monitorio n. 74/2021 emesso a fronte del mancato versamento del saldo del corrispettivo portato dalla fattura n.
02PA del 2.07.2018, era stato ritualmente notificato agli ingiunti a mezzo pec in data 5.03.2021 e, che, nonostante ciò, il , obbligato in solido, non Parte_3 aveva avanzato alcuna opposizione, per cui il decreto ingiuntivo di pagamento aveva acquisito autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quest'ultimo. Argomentava, inoltre, circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
[...]
, rilevando che eventuali profili di illegittimità circa l'affidamento Parte_1 del servizio non scalfivano minimamente la fondatezza delle ragioni creditorie della opposta. Né era ipotizzabile, nel caso di specie, un onere a carico del sig. Per_1 posto dalla “comunicazione di avvenuta autorizzazione” non risultava alcun onere a carico dell'assistito.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nessuna delle parti provvedeva a depositare memorie istruttorie e la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024, successivamente rinviata all'udienza dello 08.05.2025.
In punto di fatto è opportuno rilevare che la , già con il deposito Controparte_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza dello 08.05.2025 dava atto che, nelle more del presente giudizio di opposizione, il -obbligato in solido Parte_3 al pagamento unitamente al Piano di Zona opponente- aveva provveduto al versamento delle somme portate dal D.I. n. 74/2021 a seguito del giudizio di ottemperanza promosso dalla odierna opposta dinanzi al Tar Salerno e definito con sentenza n. 2374/2023 all'esito del giudizio rubricato al n. di R.G. 00256/2023.
Circostanza conosciuta anche da parte opponente nel presente giudizio che, parte del giudizio amministrativo, prendeva atto della avvenuta estinzione del credito e, concordemente con la opposta, concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere previa compensazione integrale delle spese di lite.
In primo luogo, ed in via assorbente si reputa debba essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Con il deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza dello 08.05.2025, ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025, le odierne parti in causa, dato atto che la creditrice aveva intentato giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Salerno ottenendo la soddisfazione del capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto, congiuntamente concludevano per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa compensazione integrale delle spese di lite. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, l'opponente, all'udienza dell'11.06.2025, ha inteso aderire alla richiesta di declaratoria di cessata del contendere richiesta dalla controparte, sul presupposto dell'intervenuto pagamento da parte del -a seguito Parte_3 di procedura di ottemperanza- di quanto dovuto a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in favore del sig. . Per_1
L'intervenuto pagamento nelle more del presente giudizio (incontestato fra le odierne parti in causa) e il definitivo abbandono delle difese svolte da parte opponente, conduce per l'effetto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere integra una fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione tale da eliminare la ragione della disputa, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 13.3.06
n. 4714; Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
Inoltre, con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio di merito conseguente l'opposizione - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993,
Cass. Civ. n. 5074/1999; Cass. Civ. n. 4531 del 2000; Tribunale di Salerno, n.
125 del 22.01.2020; Cassazione civile sez. I - 26/06/2025, n. 17268).
Nel caso di specie la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere del giudizio è stata richiesta congiuntamente da entrambe le parti del giudizio (cfr. verbale telematico del 11.06.2025) a fronte del recupero della sorta capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto nell'ambito della procedura promossa dalla creditrice apparendo chiaro, dalla lettura degli scritti difensivi di parte opponente, che quest'ultimo ha inteso non insistere sulla fondatezza dell'opposizione.
Nel verbale dell'11.06.2025 rappresentava difatti di: “prendere atto della avvenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonchè della richiesta della società opposta e dichiara di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Quanto alla regolamentazione delle spese ed onorari del presente giudizio, stante la richiesta concorde delle parti sul punto, esse vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso a carico di parte opponente;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania il 19.08.2025
Il Giudice
dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., Dott. , (C.F.
[...] Parte_2
– P. IVA ), con sede in Vallo della Lucania (Sa), alla P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Vittorio Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Di Sevo (C.F.
), giusta procura a margine dell'atto di citazione in C.F._1 opposizione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Vallo della Lucania (SA), alla via Ottavio Valiante n. 11;
PARTE OPPONENTE
E
PA. VI., in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1
, con sede in Felitto (Sa), alla Piazza G. Pecori (C.F. e P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Matteo Ricchiuti (C.F. P.IVA_3
e Marta Gnazzo (C.F. , giusta C.F._2 C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Vallo della Lucania (SA), alla via G.
Murat n. 20;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento n. 74/2021.
CONCLUSIONI
Per parte opponente, Parte_1
, come da conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.06.2025:
[...]
“…chiede dichiararsi cessata la materia del contendere…nelle more del presente giudizio, a seguito del giudizio di ottemperanza promosso dalla odierna opposta ed in esecuzione della Sentenza n. 2374/2023 del TAR SALERNO, il , Parte_3 obbligato in solido unitamente al Piano di Zona opponente, ha provveduto al pagamento delle somme portate dal d.i. n. 74/2021. L'avv. Ricchiuti si associa alla richiesta di compensazione delle spese…”.
Per parte opposta, PA. VI., come da conclusioni Controparte_1 rassegnate all'udienza dell'11.06.2025: “…prende atto della avvenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonchè della richiesta della società opposta e dichiara di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite…”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 24.11.2020 ed iscritto presso il Tribunale
Ordinario di Vallo della Lucania al n. di R.G. 1354/2020, la Controparte_1
PA. VI., in persona del l.r.p.t., chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento
[...] telematica n. 74/2021 del 03.03.2021, Rep. N. 702/2021.
Con il suddetto provvedimento veniva ingiunto al , Parte_1 nella qualità di , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e al , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore di pagare, in solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione ed in favore dell'odierna opposta, la somma di €. 18.452,48, (euro diciottomilaquattrocentocinquatadue/48), oltre interessi come indicati nel ricorso introduttivo ed alle spese del procedimento di ingiunzione ante causam, liquidate €. 145,50 per spese vive, €. 270,00 per compensi, oltre
CNAP e IVA e rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostengo del monitorio, il creditore ricorrente – premessa la gestione della comunità tutelare per interventi sociosanitari presso la struttura “Giovanni Paolo
II”, sita alla località Santoianni di Felitto (Sa)- esponeva che con verbale dell'
[...]
avente prot. n. 7650 del 9.01.2018, veniva autorizzato il Controparte_5 trattamento del sig. presso la suddetta struttura con decorrenza Persona_1 dallo 01.12.2017 al 30.06.2018, con una frequenza giornaliera di sette giorni su sette. Soggiungeva che l'importo a titolo di retta giornaliera per la degenza nella struttura risultava determinata in €. 87,04 e, conseguentemente, l'importo complessivo da corrispondere in favore della risultava essere Controparte_1 pari a €. 18.452,48.
Rappresentava, inoltre, che per le suddette prestazioni, la Cooperativa aveva emesso fattura elettronica n. 02PA/2018 del 2/07/2018 nei confronti del Piano di
Zona, ma che, nonostante i ripetuti solleciti formulati anche per le vie brevi, non aveva ricevuto il pagamento dell'importo dovutole, a nulla valendo anche le diffide a adempiere, trasmesse a mezzo p.e.c., rispettivamente del 19.12.2018 e
21.02.2019.
Avverso il decreto ingiuntivo nr. 74/2021 proponeva opposizione unicamente il
, nella qualità di Parte_1 Parte_4
, argomentando circa l'infondatezza della pretesa azionata dalla
[...] creditrice.
In particolare, l'opponente deduceva che alcuna somma poteva riconoscersi alla
Cooperativa ingiungente posto che le era preclusa la realizzazione di servizi di assistenza alla persona finanziati con risorse pubbliche. Eccepiva, inoltre, che il verbale U.V.I. prot. 7650 del 9.01.2018 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento non poteva considerarsi prova idonea della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito in essa dichiarato e a fungere da dimostrazione del fondamento della pretesa creditoria.
Argomentava, altresì, che l'obbligazione di pagamento era subordinata al verificarsi dello stanziamento da parte della Regione Campania di risorse per l'intervento socio-assistenziale, nonché alla valutazione della capacità reddituali del sig.
[...]
Per_
e del suo nucleo familiare, cosa che nel caso di specie, difettavano.
Deduceva, altresì, l'omessa valutazione di alcune condizioni preliminari (stato di bisogno-composizione nucleo familiare ed obbligati) e che, in assenza di esse,
l'unico soggetto obbligato al pagamento era da individuarsi nel sig. Per_1 che, tra le altre cose, sottoscriveva il verbale dell'Unità di Valutazione
[...]
Integrata, avente prot. n. 7650 del 9.01.2018, accettando il ricovero e l'assunzione degli oneri economici connessi alle prestazioni ad eseguirsi.
Insisteva, quindi, in accoglimento della proposta opposizione, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, insisteva per l'accoglimento delle eccezioni sollevate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.07.2021, la Controparte_1
PA. VI., si costituiva nell'ambito del presente giudizio concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione proposta dal quale Parte_1 comune capofila del Piano Sociale di Zona , in quanto destituita di Controparte_6 ogni fondamento giuridico e, per l'effetto, instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto rappresentava che il provvedimento monitorio n. 74/2021 emesso a fronte del mancato versamento del saldo del corrispettivo portato dalla fattura n.
02PA del 2.07.2018, era stato ritualmente notificato agli ingiunti a mezzo pec in data 5.03.2021 e, che, nonostante ciò, il , obbligato in solido, non Parte_3 aveva avanzato alcuna opposizione, per cui il decreto ingiuntivo di pagamento aveva acquisito autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quest'ultimo. Argomentava, inoltre, circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
[...]
, rilevando che eventuali profili di illegittimità circa l'affidamento Parte_1 del servizio non scalfivano minimamente la fondatezza delle ragioni creditorie della opposta. Né era ipotizzabile, nel caso di specie, un onere a carico del sig. Per_1 posto dalla “comunicazione di avvenuta autorizzazione” non risultava alcun onere a carico dell'assistito.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., nessuna delle parti provvedeva a depositare memorie istruttorie e la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024, successivamente rinviata all'udienza dello 08.05.2025.
In punto di fatto è opportuno rilevare che la , già con il deposito Controparte_1 delle note di trattazione scritta per l'udienza dello 08.05.2025 dava atto che, nelle more del presente giudizio di opposizione, il -obbligato in solido Parte_3 al pagamento unitamente al Piano di Zona opponente- aveva provveduto al versamento delle somme portate dal D.I. n. 74/2021 a seguito del giudizio di ottemperanza promosso dalla odierna opposta dinanzi al Tar Salerno e definito con sentenza n. 2374/2023 all'esito del giudizio rubricato al n. di R.G. 00256/2023.
Circostanza conosciuta anche da parte opponente nel presente giudizio che, parte del giudizio amministrativo, prendeva atto della avvenuta estinzione del credito e, concordemente con la opposta, concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere previa compensazione integrale delle spese di lite.
In primo luogo, ed in via assorbente si reputa debba essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Con il deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza dello 08.05.2025, ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2025, le odierne parti in causa, dato atto che la creditrice aveva intentato giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Salerno ottenendo la soddisfazione del capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto, congiuntamente concludevano per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa compensazione integrale delle spese di lite. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, l'opponente, all'udienza dell'11.06.2025, ha inteso aderire alla richiesta di declaratoria di cessata del contendere richiesta dalla controparte, sul presupposto dell'intervenuto pagamento da parte del -a seguito Parte_3 di procedura di ottemperanza- di quanto dovuto a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in favore del sig. . Per_1
L'intervenuto pagamento nelle more del presente giudizio (incontestato fra le odierne parti in causa) e il definitivo abbandono delle difese svolte da parte opponente, conduce per l'effetto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere integra una fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione tale da eliminare la ragione della disputa, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 13.3.06
n. 4714; Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
Inoltre, con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio di merito conseguente l'opposizione - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993,
Cass. Civ. n. 5074/1999; Cass. Civ. n. 4531 del 2000; Tribunale di Salerno, n.
125 del 22.01.2020; Cassazione civile sez. I - 26/06/2025, n. 17268).
Nel caso di specie la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere del giudizio è stata richiesta congiuntamente da entrambe le parti del giudizio (cfr. verbale telematico del 11.06.2025) a fronte del recupero della sorta capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto nell'ambito della procedura promossa dalla creditrice apparendo chiaro, dalla lettura degli scritti difensivi di parte opponente, che quest'ultimo ha inteso non insistere sulla fondatezza dell'opposizione.
Nel verbale dell'11.06.2025 rappresentava difatti di: “prendere atto della avvenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonchè della richiesta della società opposta e dichiara di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Quanto alla regolamentazione delle spese ed onorari del presente giudizio, stante la richiesta concorde delle parti sul punto, esse vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso a carico di parte opponente;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania il 19.08.2025
Il Giudice
dr.ssa Marianna Frangiosa