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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 513/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2024 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
(Avv. Maria Giovanna Talia)
Parte_3
(Avv.ti Maria Giovanna Talia e Luca Conti)
Parte_4
(Avv. Luca Conti)
PARTE APPELLANTE
E
(Avv. Andrea Fioretti) Controparte_1
PARTE APPELLATA
E
e, per essa, quale mandataria, CP_2 Controparte_3 (Avv. Andrea Fioretti)
PARTE INTERVENUTA
E
quale procuratrice speciale di Controparte_4 Parte_5
[...]
(Andrea Fioretti)
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2019 del Tribunale di Rieti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 19 dicembre 2024, per la quale, del pari, nessuno ha depositato le note scritte.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 513/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2024 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
(Avv. Maria Giovanna Talia)
Parte_3
(Avv.ti Maria Giovanna Talia e Luca Conti)
Parte_4
(Avv. Luca Conti)
PARTE APPELLANTE
E
(Avv. Andrea Fioretti) Controparte_1
PARTE APPELLATA
E
e, per essa, quale mandataria, CP_2 Controparte_3 (Avv. Andrea Fioretti)
PARTE INTERVENUTA
E
quale procuratrice speciale di Controparte_4 Parte_5
[...]
(Andrea Fioretti)
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2019 del Tribunale di Rieti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 19 dicembre 2024, per la quale, del pari, nessuno ha depositato le note scritte.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin