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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3982/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Limongelli Umberto (c.f. ), come da C.F._2 procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE E
(c.f.: , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 direttore generale della anzidetta in forza di procura del notaio
[...] CP_1 Persona_1 di LI datata 5 settembre 2013 (rep. n. 87515, rac. n. 20368), rappresentata e difesa dall'Avv. Pisani Massamormile Lionella (c.f. ), come da procura in calce dell'atto di C.F._3 citazione notificato nel giudizio di primo grado;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 16/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato in data 8.7.2014, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_3
- di aver costituito in pegno il libretto d/r a sè intestato, n. 04/012/5833, di € 150.000,00, a garanzia di una linea di credito per finanziamenti export concessa dalla Banca Popolare di Sviluppo s.c.p.a. (ora e d'ora innanzi, per brevità, anche solo “BRS”) alla Controparte_1 società Parte_2
- che, successivamente alla scadenza della predetta linea di credito avvenuta in data 31.7.2013, ed alla mancata comunicazione da parte della banca di una sua rinnovazione o proroga, aveva richiesto alla stessa BRS lo svincolo del pegno, con restituzione del libretto dato in garanzia, o comunque, per ipotesi che sussistesse un residuo saldo debitore della linea di credito inferiore alla somma portata dal libretto in parola, di procedere allo svincolo del pegno con conseguente estinzione del libretto e contestuale accensione di un nuovo libretto da costituire in pegno per la minor somma eventualmente ancora dovuta dalla;
Parte_2
1 - che la banca convenuta riscontrava la predetta missiva, dopo circa un mese, comunicandogli che era stata deliberata la revoca d'ufficio delle linee di credito concesse alla con Parte_2 conseguente messa in mora della debitrice e di tutti i garanti, fideiussori e pignoratizi, per un importo di € 141.315,26, al netto di interessi, oneri accessori e contrattuali, e l'estensione, ai sensi dell'art. 4 del relativo contratto, del pegno da lui concesso a tutta l'esposizione debitoria maturata dalla Parte_2
In punto di diritto l'attore prospettava:
- ai sensi dell'art. 1, co. 1, del contratto di pegno su titoli e valori sottoscritto tra le parti in data 31.10.2012, l'estinzione della garanzia per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione garantita;
- la nullità dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto in parola, con cui le parti avevano convenuto la facoltà dell'istituto di credito di estendere la garanzia anche a "ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore", deducendone l'indeterminatezza e, quindi, la contrarietà al canone dell'accessorietà della garanzia e, quindi, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
- in via ulteriormente gradata, la nullità della clausola in commento, di cui deduceva, altresì, la vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 34 Codice del Consumo;
- il comportamento gravemente scorretto della convenuta, la quale aveva operato CP_1 un'estensione (comunque illegittima per i motivi innanzi evidenziati) del pegno con grave e colpevole ritardo rispetto alla richiesta di svincolo del garante, con ciò violando i fondamentali principi di correttezza e buona fede di cui al combinato disposto degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. Tanto premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione, alla data del 31.7.2013, del contratto di pegno sottoscritto tra le parti;
b) in subordine, dichiarare la nullità del contratto di pegno ex art. 1418 c.c. per difetto di causa;
c) in via ulteriormente gradata, dichiarare la nullità dell'art. 4 di detto contratto, ai sensi dell'art 36 d. lgs. 206/05; d) in ulteriore subordine, accertare la violazione da parte della convenuta dei principi di correttezza e buona CP_1 fede nell'esecuzione dell'estensione del pegno;
e) per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal dott. in Parte_1 conseguenza di tale illegittima estensione dell'originaria garanzia che si indicano in complessivi € 131.262,10, oltre interessi convenzionali dal dì di ogni singolo prelievo forzoso fino all'effettivo soddisfo;
f) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con ogni conseguenza anche in ordine alla ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione. Resisteva la BRS chiedendo la reiezione delle domande perché infondate. Il Tribunale di LI, con sentenza n. 3210/22, pubblicata il 30.3.2022, accoglieva, in parte, le domande formulate da e dichiarava la nullità dell'art. 4 delle condizioni generali Parte_1 di contratto del contratto di pegno, sottoscritto dalle parti in data 31.10.2012, condannando la convenuta al rimborso delle spese di lite. In sintesi, il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, affermava che: la BRS aveva depositato copia delle condizioni generali di contratto disciplinanti il conto anticipi concluso tra le parti deducendo, in particolare, che la validità ed efficacia di detta linea di credito sarebbe stata, nelle intenzioni delle parti, a tempo indeterminato fino a revoca e, a fronte di tali asserzioni, nulla aveva dedotto la controparte, sicché la circostanza poteva ritenersi provata.
2 Quindi, in applicazione dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, la garanzia doveva ritenersi perdurante fino alla completa estinzione delle operazioni garantite. Quanto, invece, all'estensione del pegno, il Giudice di prime cure richiamava l'art. 2787 comma 3 c.c. secondo cui "quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa" nonché il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale, l'indicazione del credito garantito "può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta invece inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontano da essa, comporti che il pegno fu costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, e mancò dunque dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post". Nel caso di specie, quindi, secondo il Tribunale, la clausola dell'art. 4 del contratto di pegno risultava assolutamente indeterminata riconoscendo alla la facoltà di estendere la garanzia, ad CP_1
"ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi". La nullità dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, disciplinante il cd. pegno omnibus, tuttavia secondo il primo Giudice non andava estesa all'intero contratto concluso dalle parti ai sensi dell'art. 1419 c.c., così come preteso dall'attore, dovendosi ritenere, al contrario, che la genericità di altri crediti dedotti nel rapporto di garanzia non andava a compromettere l'efficacia della prelazione pignoratizia riferita al singolo credito esattamente e specificamente indicato nell'atto, ossia a quello derivante dalla linea di credito c.d. export concessa alla in particolare, il principio di Parte_3 indivisibilità del pegno, dettato dall'art. 2799 c.c., non escludeva che il pegno, unitario, fosse concesso a garanzia di diversi crediti e che, come nel caso di specie, se solo uno dei crediti garantiti era sufficientemente individuato, era operante l'effetto tipico della indivisibilità del pegno e cioè quello di restare per intero a garanzia di quell'unico credito. Il Tribunale, precisava anche che il su cui gravava il relativo onere, non aveva in alcun Pt_1 modo dedotto l'essenzialità dell'art. 6 rispetto al complessivo assetto di interessi voluto dalle parti con il contratto di pegno. Infine, secondo il Giudice di primo grado, non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore giacché questi non aveva neppure allegato, prima ancora che provato, i pregiudizi che assumeva di aver patito per effetto dell'accertata invalidità contrattuale (quantificati nella somma di € 131.262,10), essendosi limitato ad avanzare la pretesa risarcitoria solo nelle conclusioni dell'atto di citazione.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 13.9.2022, tramite pec) ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Secondo l'appellante il Tribunale aveva ritenuto che la linea di credito per finanziamenti export concessa alla società - e garantito Parte_2 dal pegno oggetto di lite - fosse a tempo indeterminato esclusivamente sulla base dell'affermazione
3 della banca odierna appellata asseritamente da lui non contestata e, quindi, provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Tuttavia, il evidenzia, in primo luogo, che tutti i contratti bancari, tra i quali Pt_1 rientra anche il contratto di anticipi su fatture, debbono rivestire la forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.UB., con la conseguenza che per individuare il termine pattuito non poteva che farsi riferimento al solo dato documentale e, inoltre, che nell'atto di citazione era già stato dedotto che la citata linea di credito era venuta a scadenza il 31.7.2013, come già eccepito nelle proprie missive antecedenti al giudizio, sicché nessun onere di contestazione poteva essere posto a suo carico. Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione la documentazione versata in atti e, in particolare, la propria comunicazione alla della volontà CP_1 di svincolare detto pegno e di vedersi restituito il libretto, con eventuale accensione di altro libretto di minor somma in sua sostituzione;
la comunicazione della Banca del 9 ottobre 2013 della revoca d'ufficio delle linee di credito concesse alla e, contestualmente, l'estensione del Parte_2 pegno in forza dell'art. 4 del relativo contratto. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che la banca convenuta, odierna appellata, aveva riconosciuto che, alla data del 4 ottobre 2013, “il credito riveniente dalla linea di credito export” ammontava a soli euro 66.135,00 e che il residuo credito preteso “in ragione dell'estensione della garanzia dall'art. 4 dell'atto costitutivo di pegno” ammontava ad euro 75.179,76 2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dichiarando la nullità dell'art. 4 del contratto di pegno, aveva ritenuto che ciò non avesse ripercussioni nel caso di specie in considerazione del fatto che “la genericità di altri crediti dedotti nel rapporto di garanzia non valga a compromettere l'efficacia della prelazione pignoratizia riferita al singolo credito esattamente e specificamente indicato nell'atto, ossia a quello derivante dalla linea di credito concessa alla Parte_3
. Secondo il invece, la garanzia da lui concessa era stata (illegittimamente) estesa a
[...] Pt_1 crediti non riconducibili alla linea di credito per finanziamenti export concessa alla . Parte_2
Inoltre, l'appellante prospettava che “per quanto concerne poi il residuo importo di € 66.135,00 la banca non ha in alcun modo provato di trattarsi di un credito riconducibile alla detta linea di credito per finanziamenti export. In definitiva, il Tribunale ha fatto un'errata applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. che disciplina il principio dell'onere della prova”.
2.3 Col terzo motivo il si duole del fatto che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno di importo pari alle somme coattivamente prelevate ed CP_1 incamerate dal libretto costituito in pegno in forza della illegittima estensione della garanzia;
somme che risultavano specificatamente indicate nella copia del libretto in esame rilasciata dalla banca e prodotte sin dalla costituzione in giudizio. Inoltre, l'appellante ribadiva che l'Istituto di Credito aveva violato anche i più basilari principi di correttezza e buona fede operando la denunziata estensione soltanto dopo la richiesta di svincolo del pegno inoltrata dal terzo garante. Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
a) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione, alla data del 31.7.2013, del contratto di pegno sottoscritto tra le parti;
b) in subordine, dichiarare la nullità del contratto di pegno ex art. 1418 c.c. per difetto di causa;
c) accertare e dichiarare, di conseguenza, l'illegittimità dell'estensione del pegno operata dalla banca appellata;
d) per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subìti dal dott. in conseguenza Parte_1 dell'illegittima estensione dell'originaria garanzia che si indicano in complessivi € 131.262,10, oltre interessi convenzionali dal dì di ogni singolo prelievo forzoso fino all' effettivo soddisfo;
e) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.
4 2.4 la si è costituita in giudizio evidenziando che il Tribunale aveva Controparte_1 fatto buon governo delle risultanze probatorie giacché la stessa, nel costituirsi in giudizio, aveva depositato la documentazione, sottoscritta anche dalla debitrice principale Parte_2 relativa alle condizioni generali di vari rapporti di credito intrattenuti con la stessa, tutti con durata
“a revoca” (cfr. docc. 4 e 5 della produzione di primo grado, fatta eccezione per un finanziamento chirografario a 5 anni) e la controparte non aveva formulato nessuna contestazione rispetto a tali documenti. Sotto altro aspetto la BRS ha rilevato che gravava sul l'onere di dimostrare il fatto Pt_1 costitutivo della propria pretesa, e cioè l'ipotizzata cessazione del rapporto garantito (il 31 luglio 2013) al momento in cui era stato escusso il pegno. In ogni caso, l'appellata ha depositato l'ulteriore documentazione relativa al finanziamento export in euro, nella quale si conferma ulteriormente la sua validità fino “a revoca” (cfr. in particolare, lettera a/r dell'8 maggio 2013) prospettando di non averla prodotta nel primo grado di giudizio per causa ad essa non imputabile ovvero “perché, appunto, richiesta solo a seguito della motivazione della sentenza impugnata e delle doglianze dell'appellante.” Sul punto la ha sostenuto anche che, a tutto voler concedere, ove anche la linea di credito CP_1 avesse avuto una scadenza, l'esposizione per la quale era stato escusso il pegno era anteriore alla detta scadenza e non si riferiva certamente a pretesi crediti sorti successivamente alla stessa.
inoltre, ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Tribunale CP_4 si era correttamente avveduto della natura del credito garantito, riferendo la garanzia pignoratizia
“al singolo credito esattamente e specificamente indicato nell'atto, ossia a quello derivante dalla linea di credito concessa alla . Infine, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione, Parte_2 formulata per la prima volta in grado di appello, relativa alla mancata prova del credito per rimborso del finanziamento export, così delle allegazioni aventi ad oggetto l'origine e la quantificazione delle pretese lesioni rispetto alle quali, soltanto con l'atto di appello, il Pt_1 aveva preteso di far coincidere il danno con le somme prelevate dalla dal libretto di deposito CP_1 costituito a garanzia. All'udienza del 16.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto. Occorre premettere che l'onere di provare la circostanza posta a fondamento della propria pretesa
– la scadenza del contratto di finanziamento concesso alla relativo alla c.d. linea Parte_2 export in data 31.7.2013 – spettava, ex art. 2967 c.c., alla parte attrice che, tuttavia, al riguardo (come evidenziato anche nella sentenza appellata) si è limitata a produrre (cfr. allegato n. 3 della produzione attorea), un documento che, sebbene indicato come "contratti anticipo su fatture per finanziamenti export", non costituisce il documento contrattuale del rapporto de quo quanto, piuttosto, la distinta contabile relativa a una singola operazione di anticipazione, eseguita nell'ambito del contratto quadro concluso dalle parti e depositato dalla convenuta;
quindi, la data di scadenza del 31 luglio 2013 ivi indicata non era certamente riferibile alla linea di credito concessa alla società garantita bensì al singolo effetto anticipato. Di contro, la convenuta BRS ha sempre prospettato che il rapporto di finanziamento garantito dal libretto di deposito concesso in pegno non aveva una data di scadenza predeterminata ovvero lo stesso era a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'istituto di credito.
5 Consegue a quanto premesso che, certamente, non può ritenersi accertata l'estinzione del rapporto garantito e, quindi, del pegno alla data del 31.7.2013. In ogni caso, in applicazione dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, la garanzia avrebbe dovuto ritenersi perdurante fino alla completa estinzione delle operazioni garantite e, dunque, la BRS, anche nel caso di scadenza del rapporto di finanziamento ad una certa data, era legittimata ad escutere il pegno fino a concorrenza del credito maturato a quella data. L'art. 2 del contratto di pegno prevedeva, infatti, che: il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo ed impregiudicato restando il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati. Indipendentemente dalla scadenza originaria del finanziamento, nel caso di specie, risulta provato che, in data 4.10.2013, la aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla società CP_1 Parte_2 sicché, in applicazione del predetto art. 2, la poteva escutere il pegno per l'importo del
[...] CP_1 debito garantito che, sempre nella raccomandata del 4.10.2013, era indicato, quanto alla c.d. linea export, in euro 66.135,00. Tuttavia il nel giudizio di primo grado, non ha mai contestato l'ammontare del debito Pt_1 garantito così come indicato nella predetta comunicazione inviata dalla Banca, o allegato che l'importo del finanziamento concesso alla per la linea di finanziamenti per esportazioni, Parte_2 ad una precedente data, fosse diverso da quello indicato da BRS, sicché tale circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., né può essere rimessa in discussione nel presente grado di appello. Part Occorre premettere che la non ha proposto nessun gravame rispetto alla sentenza impugnata da sicché la stessa deve ritenersi passata in giudicato quanto alla accertata nullità Parte_1 della clausola di cui all'art. 4 del contratto di pegno che estendeva la garanzia anche a crediti, vantati dalla Banca nei confronti del debitore garantito, non determinati o determinabili ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla c.d. linea di credito export. Consegue a quanto premesso che la sentenza impugnata può essere integrata nella motivazione nel senso che, per effetto della nullità della predetta clausola, deve ritenersi che il pegno sul libretto di risparmio e deposito costituito dal era posto esclusivamente a garanzia del debito gravante Pt_1 Part sulla nei confronti della per l'importo di euro 66.135,00, oltre interessi, e relativo Parte_2 alla linea di credito c.d. export. Tuttavia, l'attore non ha mai proposto una domanda di restituzione delle somme prelevate dalla dal libretto di deposito per importi eccedenti quelli del credito espressamente garantito dal CP_1 pegno. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni formulata dal nelle Pt_1 conclusione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in appello, va osservato che, effettivamente, nel giudizio svolto davanti al Tribunale, l'attore non aveva mai allegato le ragioni poste a fondamento di tale domanda e, soltanto nell'atto di appello, per la prima volta, ha prospettato che tali danni sarebbero corrispondenti “all'importo pari alle somme coattivamente prelevate ed incamerate dal libretto costituito in pegno in forza della illegittima estensione della garanzia;
somme che sono specificatamente indicate nella copia del libretto in esame rilasciata dalla banca e prodotta da questa difesa sin dalla costituzione in giudizio”; inoltre, il ha ribadito che l' avrebbe violato anche i più Pt_1 CP_5 basilari principi di correttezza e buona fede operando la denunziata estensione soltanto dopo la richiesta di svincolo del pegno inoltrata dal terzo garante.
6 Sul punto, tuttavia, l'appello è certamente inammissibile giacché fondato su una prospettazione di fatti mai effettuata nel precedente giudizio in violazione dell'art. 345 c.p.c.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri compresi tra i minimi e medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 3210/22, pubblicata dal Tribunale di LI il 30.3.2022,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 9.659,00 (novemilaseincentocinquantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in LI, il 11/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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