Art. 42. null amento;
b) Del ricorso per rivocazione.
Essi si possono esperimentare tanto dall' agente, quanto dal pubblico ministero.
In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.
b) Del ricorso per rivocazione.
Essi si possono esperimentare tanto dall' agente, quanto dal pubblico ministero.
In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.