Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 27 febbraio 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4040 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Femia Alessandra;
Parte_1
Opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Talarico Simona;
Controparte_1
Opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto n. 1/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data Parte_1
08.07.2014 e notificato in data 03.08.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.328,09, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di , odierno opposto, Controparte_1 relativamente al mancato pagamento delle spese sostenute dal creditore procedente nell'esecuzione per obblighi di fare, ex art. 612 c.p.c., avviata nei confronti di quale debitore esecutato. Parte_1
L'opponente ha contestato l'ammontare del credito richiesto e i fatti indicati in monitorio a fondamento della pretesa.
pagina 1 di 4
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, dopo la discussione orale ex art. 281 sexies all'odierna udienza, essa viene decisa come da dispositivo di seguito motivato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile perché tardiva.
Invero, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "... la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (… ) non è applicabile alle opposizioni esecutive, stante l'espressa previsione dell'art. 3 della legge n. 742/1969 ( …) sicché il relativo termine per
l'impugnazione continua a decorrere senza soluzione di continuità. Inoltre, questa Corte ha già affermato che al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal g.e. ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - in quanto caratterizzato dall'esigenza di consentire al procedente di recuperare gli esborsi sostenuti per
l'esecuzione forzata - è applicabile la già citata esenzione dalla sospensione feriale dei termini ; ..." (cfr.
Corte di Cass. , Sentenza n. 12466/2023). I giudici di legittimità hanno ancora precisato che “… La ratio dell'esclusione delle cause cognitive in materia esecutiva dalla sospensione feriale dei termini (di cui della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, nella parte in cui richiamano del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92) riposa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nell'esigenza di un sollecito soddisfacimento delle ragioni creditorie (Cass. Sez. Un., 3 maggio 2010, n. 10617): quest'ultimo certamente potendo ravvisarsi, nell'esecuzione forzata in forma specifica e per la peculiarità della sua struttura procedimentale (in cui gli organi esecutivi prestano la loro assistenza sostitutiva della mancata cooperazione del debitore inadempiente, ma pur sempre appunto previa anticipazione dei necessari esborsi da parte di chi ha comunque visto frustrato il pieno diritto ad averla prestata in proprio favore), anche nel rimborso delle anticipazioni - non importa se ingenti o meno - che il creditore è stato costretto
a sopportare per rendere concreto ed effettivo il soddisfacimento stesso in forma specifica.” (cfr Cass. n.
14961/2016).
La Cassazione ha anche precisato che l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini deve operarsi ogniqualvolta permanga contestazione sulla situazione attiva in base alla quale il creditore sia stato costretto ad agire, anche quando residui contestazione soltanto sulle spese di lite di quel giudizio. (Cass., ord. 15 ottobre 2013, n. 23410; Cass., ord. 19 marzo 2010, n. 6672; Cass. 25 giugno 2003, n. 10132). Ne discende che è tardiva l'opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, da computarsi senza tenere conto della maggiorazione per la sospensione feriale. Inoltre la Corte ha stabilito che: “… Sono legate da pregiudizialità tecnica pagina 2 di 4 l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e
l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura” (Cass. n.
12466 del 09/05/2023).
Alla descritta situazione può equipararsi quella del caso in esame relativo alla quantificazione dei costi dell'eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento del debitore , il cui comportamento Parte_1 ha costretto il creditore ad anticipare le relative spese. Quest'ultimo, infatti, non ha provveduto a dare spontanea esecuzione alle sentenze n. 913/2006 R.S. del Tribunale di Cosenza e n. 599/2012 R.S. della
Corte D'Appello di Catanzaro con le quali è stata stabilita la rideterminazione della linea di confine tra i fondi delle parti in causa - e - e, conseguentemente, il è stato Controparte_1 Parte_1 Pt_1
condannato al rilascio in favore del sig. di alcune porzioni di terreno indebitamente occupate e CP_1 alla demolizione “… entro tre mesi dalla notifica dell'emanata sentenza ed a regola d'arte del locale garage costruito …”. Invero, poiché il è rimasto inadempiente anche dopo la pronuncia del giudice Pt_1 dell'esecuzione circa le modalità di esecuzione delle richiamate sentenze, il si è visto costretto ad CP_1
anticipare le spese per conseguire la forzata (e forzosa) esecuzione degli obblighi posti giudizialmente a carico del primo. Successivamente, per recuperare le somme anticipate nella procedura esecutiva, il creditore ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1 del 2021 e ha provveduto alla notifica dello stesso al debitore. Quest'ultimo ha poi proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò posto, nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato al debitore il 3.08.2021.
Ne consegue che l'opposizione è tardiva, in quanto notificata l'8.10.2021 oltre il termine di quaranta giorni previsto dagli artt. 641 e 642 c.p.c., da computarsi escludendo la sospensione feriale dei termini in virtù dei principi di diritto affermati dalle sentenze sopra richiamate.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 comma 1 c.p.c..
Le spese, tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando valori prossimi al minimo dello scaglione di riferimento per il basso grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
pagina 3 di 4 - dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1/2021;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate, in
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
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