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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in RE, fraz. Capezzano (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda le figlie minori. 2 la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
1 3. La figlia minore manterrà la sua residenza anagrafica nella casa già coniugale, sita in Per_1
RE (Lucca), frazione Lido, via D'Annunzio n.64, dove continuerà a vivere insieme nei periodi di permanenza presso la madre.
4. I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore saranno regolamentati Per_1 nel seguente modo: La prima e la terza settimana di ogni mese, permarrà presso il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola sino al giovedì mattina in cui il padre la accompagnerà a scuola e la madre la riprenderà all'uscita e il venerdì dall'uscita della scuola sino al sabato mattina alle ore 13.00 in cui la madre andrà a riprenderla. La seconda e quarta settimana di ogni mese, permarrà con il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola sino al giovedì mattina in cui il padre la accompagnerà a scuola e la madre la riprenderà all'uscita e il venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì dopo pranzo in cui il padre la accompagnerà dalla madre, salvo diversi accordi tra i genitori e gli impegni della minore. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di quindici giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alla figlia un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
5. La casa coniugale, posta in RE (LU), frazione Lido, via D'Annunzio n.64, di proprietà della sig.ra rimarrà completamente arredata, nella esclusiva disponibilità della ricorrente. I Parte_1 coniugi si danno reciprocamente atto che gli arredi della casa coniugale sono di proprietà della sig.ra
Pt_1
6. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia minore e della figlia Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente per i periodi durante i quali queste saranno Per_2 presso ciascuno di loro.
8. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
2 Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
9. L'assegno unico per le figlie verrà percepito nella misura del 50% tra i ricorrenti.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, neppure alla componente compensativa/perequativa del medesimo.
11. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (LU) il 30/8/2001, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_2 il 21/5/2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 [...]
n RA (LU) in data 30/8/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di RA (LU) all'Atto Numero 59, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO LUCA IACONO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in RE, fraz. Capezzano (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda le figlie minori. 2 la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
1 3. La figlia minore manterrà la sua residenza anagrafica nella casa già coniugale, sita in Per_1
RE (Lucca), frazione Lido, via D'Annunzio n.64, dove continuerà a vivere insieme nei periodi di permanenza presso la madre.
4. I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore saranno regolamentati Per_1 nel seguente modo: La prima e la terza settimana di ogni mese, permarrà presso il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola sino al giovedì mattina in cui il padre la accompagnerà a scuola e la madre la riprenderà all'uscita e il venerdì dall'uscita della scuola sino al sabato mattina alle ore 13.00 in cui la madre andrà a riprenderla. La seconda e quarta settimana di ogni mese, permarrà con il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 della scuola sino al giovedì mattina in cui il padre la accompagnerà a scuola e la madre la riprenderà all'uscita e il venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì dopo pranzo in cui il padre la accompagnerà dalla madre, salvo diversi accordi tra i genitori e gli impegni della minore. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di quindici giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alla figlia un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
5. La casa coniugale, posta in RE (LU), frazione Lido, via D'Annunzio n.64, di proprietà della sig.ra rimarrà completamente arredata, nella esclusiva disponibilità della ricorrente. I Parte_1 coniugi si danno reciprocamente atto che gli arredi della casa coniugale sono di proprietà della sig.ra
Pt_1
6. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia minore e della figlia Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente per i periodi durante i quali queste saranno Per_2 presso ciascuno di loro.
8. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
2 Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
9. L'assegno unico per le figlie verrà percepito nella misura del 50% tra i ricorrenti.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, neppure alla componente compensativa/perequativa del medesimo.
11. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (LU) il 30/8/2001, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_2 il 21/5/2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 [...]
n RA (LU) in data 30/8/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di RA (LU) all'Atto Numero 59, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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