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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/06/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 15 maggio 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
C.F. COSTRUZIONI S.R.L.
l'Avv. Lorenzo Mastroianni per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
05.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 4963/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri contratti atipici”, vertente tra
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in CA (CE) alla via Limitone n. 2, elettivamente domiciliata in IG (CE) alla via San Nazario n. 14 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mastroianni (CF:
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- ricorrente e
C.F. COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in RO (CE) P.IVA_2 alla via Salzano, prima traversa snc
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Come in atto da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la soc. Parte_1 deduceva di aver fornito merce alla resistente C.F. Costruzioni S.r.l. per una somma totale di €.
10.376,64, come da fattura riepilogativa n. 414 del 30.11.2019, per il pagamento della quale l'acquirente, emetteva, in data 20.6.2022, l'assegno bancario n. 0027301456-00 di €. 10.000,00 – tratto sula Banca di Credito Popolare - filiale di Aversa (CE) - il cui pagamento, però, veniva rifiutato dalla Banca per girata irregolare.
La ricorrente, lamentava che sollecitato il pagamento alla resistente, non otteneva riscontro, per cui era stata costretta a ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) per i fatti innanzi esposti, condannare la C.F. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te pt. al pagamento della somma di euro 10.000,00 portato dall'assegno bancario innanzi indicato, al pagamento della penale pari al 10 % della somma portata dall'assegno bancario, al pagamento degli interessi calcolati sull'importo dell'assegno bancario dalla data di presentazione all'incasso
(01.07.2022) sino alla data dell'effettivo soddisfo.
2) condannare la resistente C.F. Costruzioni S.r.l., al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato.”.
La società resistente, cui il ricorso e decreto di fissazione d'udienza venivano notificati in data
16.09.2024 via p.e.c., come da files informatici in formato eml allegati in data 24.11.2024, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.01.2025.
A tale ultima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
Sulle questioni preliminari
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di contumacia della resistente C.F.
Costruzioni S.r.l., non essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolare notifica a mezzo PEC (cfr. all.ti nota di deposito del 20.11.2024) del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Va poi dichiarata la procedibilità della domanda per avere parte ricorrente invitato la resistente alla negoziazione assistita, sebbene senza esito (cfr. all. 16 a ricorso).
Sul merito della domanda
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La società ricorrente ha allegato vari DDT che attestano la consegna delle merci, quindi l'esecuzione delle prestazioni in favore della C.F. Costruzioni (cfr. doc. 2 a 12 ricorso), e l'assegno bancario n.
0027301456-00 di €. 10.000,00 emesso dalla resistente in favore della ricorrente, prodotto unitamente alla certificazione di mancato pagamento per girata irregolare (All. n. 14 ricorso).
In particolare, la pretesa creditoria vantata da parte attrice risulta fondata sull'assegno bancario n.
0027301456-00 di € 10.000,00 tratto su Banca di Credito Popolare filiale di Aversa, emesso e sottoscritto in CA in data 30.06.2022 in favore dell'istante, tuttavia, privo di valore cartolare per effetto di girata irregolare, così come rappresentato dall' assunto attoreo.
È principio consolidato che “il traente che compili un assegno intrasferibile con l'importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3 Ordinanza n. 18831 del 10.07.2024). L'assegno, difatti, è costruito come documento contenente una dichiarazione di volontà, nel senso che esso consiste nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed ha, a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario. Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, Al fine di evitare che l'assegno compilato dall'emittente nell'importo e nella indicazione del beneficiario spieghi la funzione di promessa di pagamento, grava sull'emittente l'onere di provare che ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente.
La promessa di pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia essa determina una presunzione di esistenza di tale rapporto ed una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al promittente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale" (così già Cass. Sez. 3, sett. 12 luglio 1981 del 2002, n. 11447, Di. 31274 9-01t); tale nozione nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando;
difatti è stato chiarito come "l'astrazione della causa debendi, che l'art. 1988 cod. civ. riconnette a tale istituto sia meramente processuale", comportando "per colui a favore del quale avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente «titolata» o
«pura»)" (così già Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1981, n. 2002), sicché la promessa "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale" (Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 1983, n. 4618; Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1999, n.
12833; Cass. sez. 3, sent. 11 dicembre 2000, n. 15575; Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2002, n. 11426;
Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 2006, n. 18259; Cass. Sez. Lav., sent. 8 luglio 2007, n. 17423;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023).
Pertanto, l'assegno bancario in atti - documento sottoscritto dal debitore con il quale questi ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del creditore/ricorrente - va senz'altro considerato come una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. Per tale ragione, la ricorrente [...] è dispensata dall'onere di provare la sussistenza del rapporto Parte_1 fondamentale sottostante e, diversamente, grava sul debitore C.F. Costruzioni S.r.l. l'onere di provare l'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, sottostante al titolo cartolare astratto.
A tal riguardo, preso atto della contumacia di parte convenuta per mancata costituzione nell'intestato procedimento (contumacia che, tuttavia, non equivale a “non contestazione”) e, peraltro, in difetto della suddetta prova contraria di inesistenza, invalidità e/o estinzione del rapporto sottostante - in alcun modo desumibile dagli atti del processo e dall'istruttoria espletata, non essendo certo a carico del creditore dedurre tali fatti impeditivi e/o estintivi - deve dichiararsi la fondatezza del credito fatto valere in giudizio e, per l'effetto, la relativa domanda va senz'altro accolta.
In relazione, poi, agli interessi legali richiesti dall'attore, secondo l'art. 1224 cod. civ., “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Pertanto, essi sono dovuti a far data dalla costituzione in mora prodotta agli atti e ricevuta dalla resistente il 09.02.2023 sino all'effettivo soddisfo.
La C.F. Costruzioni S.r.l. sarà quindi condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 10.000,00 quale importo nominale dell'assegno, oltre interessi come indicati.
Non può essere riconosciuta la somma di €. 1.000,00 quale penale del 10%, pur richiesta dalla ricorrente, poiché l'art. 3 L. 386 del 15 dicembre 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata”.
L'art. 2 contempla i casi di emissione di assegno senza provvista, non ricorrente nella fattispecie in esame.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della C.F. Costruzioni S.r.l.;
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente C.F. Costruzioni
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €. 10.000,00 oltre interessi Parte_1 come in parte motiva;
3) Condanna la resistente C.F. Costruzioni S.r.l. al rimborso, in favore della ricorrente
[...]
delle spese di lite che liquida in €. 264,00 per esborsi Parte_1 ed €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Lorenzo Mastroianni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 15/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 15 maggio 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
C.F. COSTRUZIONI S.R.L.
l'Avv. Lorenzo Mastroianni per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
05.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Proc. n. 4963/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri contratti atipici”, vertente tra
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in CA (CE) alla via Limitone n. 2, elettivamente domiciliata in IG (CE) alla via San Nazario n. 14 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mastroianni (CF:
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- ricorrente e
C.F. COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in RO (CE) P.IVA_2 alla via Salzano, prima traversa snc
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Come in atto da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la soc. Parte_1 deduceva di aver fornito merce alla resistente C.F. Costruzioni S.r.l. per una somma totale di €.
10.376,64, come da fattura riepilogativa n. 414 del 30.11.2019, per il pagamento della quale l'acquirente, emetteva, in data 20.6.2022, l'assegno bancario n. 0027301456-00 di €. 10.000,00 – tratto sula Banca di Credito Popolare - filiale di Aversa (CE) - il cui pagamento, però, veniva rifiutato dalla Banca per girata irregolare.
La ricorrente, lamentava che sollecitato il pagamento alla resistente, non otteneva riscontro, per cui era stata costretta a ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) per i fatti innanzi esposti, condannare la C.F. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te pt. al pagamento della somma di euro 10.000,00 portato dall'assegno bancario innanzi indicato, al pagamento della penale pari al 10 % della somma portata dall'assegno bancario, al pagamento degli interessi calcolati sull'importo dell'assegno bancario dalla data di presentazione all'incasso
(01.07.2022) sino alla data dell'effettivo soddisfo.
2) condannare la resistente C.F. Costruzioni S.r.l., al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato.”.
La società resistente, cui il ricorso e decreto di fissazione d'udienza venivano notificati in data
16.09.2024 via p.e.c., come da files informatici in formato eml allegati in data 24.11.2024, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.01.2025.
A tale ultima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
Sulle questioni preliminari
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di contumacia della resistente C.F.
Costruzioni S.r.l., non essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolare notifica a mezzo PEC (cfr. all.ti nota di deposito del 20.11.2024) del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Va poi dichiarata la procedibilità della domanda per avere parte ricorrente invitato la resistente alla negoziazione assistita, sebbene senza esito (cfr. all. 16 a ricorso).
Sul merito della domanda
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La società ricorrente ha allegato vari DDT che attestano la consegna delle merci, quindi l'esecuzione delle prestazioni in favore della C.F. Costruzioni (cfr. doc. 2 a 12 ricorso), e l'assegno bancario n.
0027301456-00 di €. 10.000,00 emesso dalla resistente in favore della ricorrente, prodotto unitamente alla certificazione di mancato pagamento per girata irregolare (All. n. 14 ricorso).
In particolare, la pretesa creditoria vantata da parte attrice risulta fondata sull'assegno bancario n.
0027301456-00 di € 10.000,00 tratto su Banca di Credito Popolare filiale di Aversa, emesso e sottoscritto in CA in data 30.06.2022 in favore dell'istante, tuttavia, privo di valore cartolare per effetto di girata irregolare, così come rappresentato dall' assunto attoreo.
È principio consolidato che “il traente che compili un assegno intrasferibile con l'importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3 Ordinanza n. 18831 del 10.07.2024). L'assegno, difatti, è costruito come documento contenente una dichiarazione di volontà, nel senso che esso consiste nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed ha, a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario. Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, Al fine di evitare che l'assegno compilato dall'emittente nell'importo e nella indicazione del beneficiario spieghi la funzione di promessa di pagamento, grava sull'emittente l'onere di provare che ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente.
La promessa di pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia essa determina una presunzione di esistenza di tale rapporto ed una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al promittente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale" (così già Cass. Sez. 3, sett. 12 luglio 1981 del 2002, n. 11447, Di. 31274 9-01t); tale nozione nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando;
difatti è stato chiarito come "l'astrazione della causa debendi, che l'art. 1988 cod. civ. riconnette a tale istituto sia meramente processuale", comportando "per colui a favore del quale avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente «titolata» o
«pura»)" (così già Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1981, n. 2002), sicché la promessa "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale" (Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 1983, n. 4618; Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1999, n.
12833; Cass. sez. 3, sent. 11 dicembre 2000, n. 15575; Cass. Sez. 3, sent. 11 agosto 2002, n. 11426;
Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 2006, n. 18259; Cass. Sez. Lav., sent. 8 luglio 2007, n. 17423;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023).
Pertanto, l'assegno bancario in atti - documento sottoscritto dal debitore con il quale questi ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del creditore/ricorrente - va senz'altro considerato come una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. Per tale ragione, la ricorrente [...] è dispensata dall'onere di provare la sussistenza del rapporto Parte_1 fondamentale sottostante e, diversamente, grava sul debitore C.F. Costruzioni S.r.l. l'onere di provare l'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, sottostante al titolo cartolare astratto.
A tal riguardo, preso atto della contumacia di parte convenuta per mancata costituzione nell'intestato procedimento (contumacia che, tuttavia, non equivale a “non contestazione”) e, peraltro, in difetto della suddetta prova contraria di inesistenza, invalidità e/o estinzione del rapporto sottostante - in alcun modo desumibile dagli atti del processo e dall'istruttoria espletata, non essendo certo a carico del creditore dedurre tali fatti impeditivi e/o estintivi - deve dichiararsi la fondatezza del credito fatto valere in giudizio e, per l'effetto, la relativa domanda va senz'altro accolta.
In relazione, poi, agli interessi legali richiesti dall'attore, secondo l'art. 1224 cod. civ., “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Pertanto, essi sono dovuti a far data dalla costituzione in mora prodotta agli atti e ricevuta dalla resistente il 09.02.2023 sino all'effettivo soddisfo.
La C.F. Costruzioni S.r.l. sarà quindi condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 10.000,00 quale importo nominale dell'assegno, oltre interessi come indicati.
Non può essere riconosciuta la somma di €. 1.000,00 quale penale del 10%, pur richiesta dalla ricorrente, poiché l'art. 3 L. 386 del 15 dicembre 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata”.
L'art. 2 contempla i casi di emissione di assegno senza provvista, non ricorrente nella fattispecie in esame.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della C.F. Costruzioni S.r.l.;
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente C.F. Costruzioni
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €. 10.000,00 oltre interessi Parte_1 come in parte motiva;
3) Condanna la resistente C.F. Costruzioni S.r.l. al rimborso, in favore della ricorrente
[...]
delle spese di lite che liquida in €. 264,00 per esborsi Parte_1 ed €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Lorenzo Mastroianni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 15/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.