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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO CE, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3490/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2182/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF01298 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1676/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone appello nei confronti di Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 2182/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Reggio Calabria in data 18/03/2024, depositata il 25/03/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IRPEF annualità 2016 emesso per il recupero delle ritenute di imposta effettuate con aliquota 49% ritenute fittizie.
Con atto di appello la ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado sostenendo l'esistenza del rapporto di lavoro sostenendo che il sostituto d'imposta aveva regolarmente presentato il Mod. 770, esponendo a debito le relative ritenute operate all'odierno appellante.
Si costituisce in appello l'ufficio che chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia incensurabile atteso che le ritenute operate sul reddito di lavoro dipendente sono chiaramente preordinate a formare un credito di imposta inesistente.
Nel corso del presente giudizio la ricorrente non ha dimostrato l'effettività delle ritenute indicando il motivo che potesse giustificare la richiesta di aliquota maggiore e la presenza di altri redditi che avrebbero imposto un'aliquota IRPEF più alta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO CE, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3490/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2182/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF01298 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1676/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone appello nei confronti di Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 2182/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Reggio Calabria in data 18/03/2024, depositata il 25/03/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IRPEF annualità 2016 emesso per il recupero delle ritenute di imposta effettuate con aliquota 49% ritenute fittizie.
Con atto di appello la ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado sostenendo l'esistenza del rapporto di lavoro sostenendo che il sostituto d'imposta aveva regolarmente presentato il Mod. 770, esponendo a debito le relative ritenute operate all'odierno appellante.
Si costituisce in appello l'ufficio che chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia incensurabile atteso che le ritenute operate sul reddito di lavoro dipendente sono chiaramente preordinate a formare un credito di imposta inesistente.
Nel corso del presente giudizio la ricorrente non ha dimostrato l'effettività delle ritenute indicando il motivo che potesse giustificare la richiesta di aliquota maggiore e la presenza di altri redditi che avrebbero imposto un'aliquota IRPEF più alta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.