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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12149/2023
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 -minorenne- Parte_5
6 Parte_6
7 Controparte_1
8 Controparte_2
9 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 11.03.2025 alle ore 08,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. anche in sostituzione dell'avv. Pt_1 Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza .
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12149/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12149 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Parte_2
3 Parte_3
4 Parte_4
5 Parte_8
6 Parte_6
7 Controparte_1
8 Controparte_2
9 Parte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 11.03..2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 31.08.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1 RUA TRAVESSA DO MOINHO, N. 07 , BAIRRO CENTRO, CEP Controparte_4
95250-000,
2. nato in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 residente in [...]N. 761, BAIRRO CENTRO, Controparte_4
CEP 95250-000,
3. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._3
RUA VALDEMAR M GRAZZIOTIN, N° 360, BAIRRO CIDADE ALTA, CP_4
CEP 95250-000,
[...]
4. nato in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_4 C.F._4 CAPELA SÃO PEDRO-LINHA DOIS DE JULHO-INTERIOR, ANTÔNIO PRADO/RS,
CEP , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._5 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori 5. nato in [...] il [...], C.F. Parte_5
, residente in [...]C.F._6
INTERIOR, ANTÔNIO PRADO/RS, CEP , C.F._5
6. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]C.F._7
INTERIOR, ANTÔNIO PRADO/RS, CEP , C.F._5
7. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._8 residente in [...], N.10 Apto 402, BAIRRO IMIGRANTE, CEP C.F._9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di
[...] Controparte_4 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
8. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_2 C.F._10 Rua Crusvaldino Facciolli, N.10, Apto 402, BAIRRO IMIGRANTE, CEP 95250-000,
ANTÔNIO PRADO/RS,
9. , nato in [...] il [...], C.F. residente Parte_7 C.F._11 in RUA VALDEMAR M GRAZZIOTIN,N° 360,BAIRRO CIDADE ALTA, CP_4
CEP
[...] C.F._5
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Dott. Giovanni Calasso 3
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_1 07/07/1881 ed emigrato in Brasile dove si sposava con la sig.ra Controparte_6 senza mai naturalizzarsi. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• il 28/02/1905 il quale si univa in matrimonio in data 16/05/1925 con la Parte_9 sig.ra e dall'unione nascevano: CP_7
➢ il 19/07/1928 il sig. il quale si sposava il 11/05/1957 con la Parte_10 sig.ra e procreavano: Persona_2
✓ il 04/02/1960 il sig. il quale si univa in matrimonio il Parte_11
09/04/1983 con la sig.ra e dalla loro Persona_3 unione nasceva:
❖ il 24/12/1995 il sig. Parte_2
✓ il 23/01/1981 il sig. Parte_1
➢ il 04/11/1931 il sig. il quale si sposava il 02/05/1953 con Parte_12 la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Parte_13
✓ il 19/01/1962 il sig. . Dal matrimonio del 09/01/1988 Parte_3 tra il sig. e la sig.ra nascevano: Parte_3 Parte_14
❖ il 23/02/1992 il sig. e dall'unione CP_1 CP_1 di questi con la sig.ra nasceva: Persona_4
▪ la sig.ra il 15/03/2022. Controparte_2
❖ il 18/10/1994 il sig. Parte_7
.
✓ il 30/03/1974 il sig. che si univa in matrimonio con la Parte_4 sig.ra il 05/09/2007 e dalla loro unione nascevano: Persona_5
❖ il sig. il 19/12/2008 Parte_6
❖ il sig. il 11/07/2014 . Parte_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della
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cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
AS (PD) il 07/07/1881 e
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
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pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 11.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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