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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di TT, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 394/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.762/2023 resa dal Tribunale di TT in data 7.11.2023
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Panepinto, presso il cui studio, in TT, Corso Vittorio Emanuele
n. 126, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Napoli, via Santa
Brigida n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso, presso il
1 cui studio, in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (c.f. CP_2
, , nato a [...] il C.F._1 CP_3
26.05.1977 (c.f. ), , nata a C.F._2 Controparte_4
Riesi il 27.03.1958 (c.f. , CodiceFiscale_3 CP_5
, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
), C.F._4
Appellati Contumaci
Conclusioni dell'appellante
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, occorrendo previa revoca dell'ordinanza del 28.02.2023 e ammissione della prova testimoniale con la signora , con il dottor Testimone_1 CP_6
con il dottor commercialista , con il dottor
[...] Controparte_7 commercialista con il direttore dell'epoca dell'Istituto Controparte_8
Banca Nuova S.p.A., con il dottor nonché c.t.u. Controparte_9 tecnica contabile, nel merito del ricorso introduttivo del giudizio, come formulato, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile comunque infondata nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto, oltre che non rigorosamente provata, la domanda di revocatoria degli atti di donazione impugnati ex articolo 2901 c.c. non sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni tutte indicate nei propri scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamati nelle conclusioni, alla luce dell'intervenuta revoca del Decreto Ingiuntivo n. 84/2020, relativo al preteso credito scaturente dalla garanzia fideiussoria (della quale, in ogni caso, il signor
[...]
ha eccepito la nullità per violazione del divieto di intese Pt_1 anticoncorrenziali come previsto dall'articolo 2 c.
2. Lett. A) della legge
2 287/1990), disposta dal Tribunale di TT con sentenza n.
506/2022 emessa in data 07.07.2022, prodotta in atti, esecutiva ex lege
(anche se proposto gravare atteso che con l'atto di appello non è stata neanche richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa) con ogni conseguente statuizione. Per l'effetto rigettare le domande tutte della società così come proposte, ed in particolare il lamentato CP_1 pregiudizio derivante dagli atti di donazione impugnati, in forza del preteso, ma inesistente ed espressamente contestato e non provato credito asseritamente vantato dalla società anche perché erroneamente CP_1 indicato nella misura di €. 274.061,12 oltre pretesi, ma inesistenti interessi, con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 762/2023 emessa dal Tribunale di
TT in data 06.11.2023, perché inammissibile per le motivazioni sub VII della presente comparsa. In via preliminare ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 342 e 345 c.p.c. c.p.c. l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal signor avverso la sentenza Parte_1
n. 762/2023 emessa dal Tribunale di TT in data 6.11.2023 per tutte le motivazioni sub I e II del presente atto. In subordine, nel merito, previa dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 28.02.2023 rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutte le Pt_1 ragioni infra argomentate. Per l'effetto confermare la sentenza n. 762/2023 emessa al Tribunale di TT in data 6.11.2023. Condannare
l'appellante alle spese e competente del presidente giudizio.”
Svolgimento del processo
3 Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 6.02.2020 la CP_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di TT, , Parte_1
, e al CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 fine di chiedere dichiararsi l'inefficacia, ex articolo 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione analiticamente indicati in ricorso.
A sostegno della domanda esponeva di essere titolare, quale cessionaria di Banca Nuova SPA, di un credito nei confronti della Società
[...]
di complessivi €.274.061,12, oltre Controparte_10 interessi, a titolo di un saldo debitore di un rapporto di conto corrente e di un rapporto di conto anticipi accesi presso Banca Nuova già dal 2009
e che il suddetto credito era stato garantito da e da Parte_1 [...]
giusta fideiussione del 24.02.2014 prestata in favore dell'Istituto Pt_2 di credito fino alla concorrenza di €. 520.000,00.
Evidenziava, inoltre, che con sentenza del Tribunale di TT n.
15/2018 era stato dichiarato il fallimento della Controparte_10
e che detto credito, con Decreto del Giudice Delegato del
[...]
24.09.2019, era stato ammesso al passivo fallimentare.
Deduceva che nonostante l'obbligazione fideiussoria Parte_1 assunta, aveva sottratto beni immobili alla propria disponibilità immobiliare cedendo, con atto del 24.02.2016 a rogito Notaio Per_1
, in donazione alla moglie la quota di 1/2 di nuda
[...] Controparte_4 proprietà delle unità immobiliari site in TT in Via Santo Spirito
e in Via degli Ulivi e che, con ulteriore atto del 15.03.2017, sempre a rogito del Notaio , aveva donato in favore dei figli Persona_1 CP_2
e , la proprietà di alto immobile sito in TT
[...] CP_3 in Viale Stefano Cantù 56.
Rappresentava che tali atti, compiuti dal fideiussore scientemente e successivamente al sorgere del credito, avevano arrecato pregiudizio alle
4 ragioni creditorie chiedendone dichiararsene l'inefficacia ex art. 2901
c.c..
Con comparse del 22.01.2021 si costituivano in giudizio , Parte_1
e chiedendo, in via Controparte_4 CP_3 CP_2 preliminare il mutamento del rito nonché la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a
Decreto Ingiuntivo relativo al preteso credito contestato.
Nel merito contestavano la fondatezza della avversata domanda di cui chiedevano l'integrale rigetto.
Più in particolare, nel costituirsi in giudizio, contestava la Parte_1 sussistenza dei presupposti dell'azione negando l'esistenza di un valido rapporto di credito ancora in fase di accertamento giudiziale alla luce della eccepita nullità della fideiussione prestata per violazione delle regole antitrust con conseguente decadenza di controparte ex articolo 1957 c.c.
Denegata la sospensione del processo, disposto il mutamento del rito, istruito il giudizio mediante produzione documentale e concessi termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c. la causa, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 15 giugno 2023 veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di TT ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e accolto la Controparte_5 domanda di revocatoria dichiarando l'inefficacia, nei confronti di CP_1
degli atti di donazione del 24.02.2016 Repertorio n. 101575 in
[...]
Notaio di TT e dell'atto di donazione del 15.03.2017 Per_1
Repertorio n. 102148 sempre in Notaio di TT;
Ha Per_1 dichiarato irripetibili le spese processuali nei confronti di CP_5
; Ha condannato i convenuti al pagamento, in solito fra loro, in
[...] favore della attrice della spese processuali liquidate come in CP_1 dispositivo.
5 Il Tribunale ha deciso nel modo rilevato dopo avere, in via preliminare, richiamato la disciplina dell'articolo 2901 e seguenti c.c. ricordando come la norma costituisca un rimedio funzionale alla ricostruzione della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore avendo l'effetto di rendere inefficaci, nei soli confronti del creditore che ha agito, gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori in pregiudizio delle ragioni creditorie.
Fatta tale premessa il Giudice di prime cure ha evidenziato come, nel caso in specie, fossero sussistenti tutti i presupposti voluti dall'articolo 2901
c.c. ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione compiti dal ovvero: la sussistenza di un atto negoziale in Parte_1 forza al quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo nuovo verso terzi nonché l'eventus damni e la scientia fraudis”.
Quanto al primo dei citati presupposti, osserva il Tribunale, esso è oggettivamente dimostrato essendo stato accertato che in CP_1 qualità di cessionaria di Banca Nuova era titolare, nei confronti della di un credito derivante dai rapporti di conto Controparte_10 corrente e di apertura di credito e di conto anticipi così come indicati in ricorso, credito ammontante a complessivi €.274.061,12.
Appare ancora incontestato, evidenzia il primo Giudice, che le obbligazioni assunte dalla Controparte_11 erano garantite, nei confronti di Banca Nuova, da fideiussione omnibus, fino alla concorrenza di €.520.000,00 prestata da , così Parte_1 come è pacifico che pende, tra le parti, controversia in merito all' esistenza e consistenza del credito posto a fondamento dell'azione, definita in primo grado con sentenza n. 506/22 del Tribunale di
TT (che ha dichiarato la propria incompetenza in favore della
Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Napoli) che ha
6 revocato il Decreto Ingiuntivo n. 84/2020 originariamente emesso in favore della stessa CP_1
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, oltre al credito, anche gli altri elementi presupposti voluti dalla disposizione legislativa invocata, ovvero
l'eventus damni e la scientia fraudis, essendo emerso che con gli atti di disposizione posti in essere in favore dei propri familiari (moglie e figli) il debitore aveva reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito trattandosi, per altro, di atti di disposizione a titolo gratuito disposti in favore di familiari e che, d'altra parte, neppure era stato allegato che al debitore fossero rimaste capacità economiche residue tali da potere soddisfare le ragioni del creditore.
Il primo Giudice, infine, ha ritenuto – con riferimento alla scientia fraudis
– che vi era la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato tenuto conto che detti atti di disposizione, oltre alla loro gratuità, erano stati posti in essere in epoca successiva alla fideiussione omibus prestata a garanzia dell'adempimento.
Da ciò l'accoglimento della domanda.
******
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte, ex art. 350 bis c.p.c., ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2901 c.c. - Nullità relativa della sentenza. Contraddittorietà e illogicità manifesta della decisione e della motivazione.
7 A sostegno del motivo l'appellante ricorda come l'azione revocatoria disciplinata dall'articolo 2901 e seguenti c.c. è subordinata alla prova della sussistenza di tre presupposti il primo dei quali è l'esistenza di un diritto di credito.
Anche il credito eventuale perché contestato o sub judice, cioè ancora oggetto di accertamento giurisdizionale, è idoneo a legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. purché l'aspettativa creditoria non si riveli peregrina, arbitraria e pretestuosa e a condizione che essa possa valutarsi come probabile e ragionevole anche se non definitivamente accertata.
Con riferimento alla domanda formulata dalla con il ricorso CP_11 CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante rileva come la stessa parte ricorrente avesse adito il Tribunale di TT al fine di far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, di due atti di donazione stipulati tra il ed i propri familiari (moglie e figli) in Parte_1 pregiudizio del credito vantato ed ammontante ad €. 274.061,12.
Tuttavia, nell'incoare il giudizio di primo grado, con riferimento al CP_1 primo presupposto - ovvero la preesistenza del credito della Banca - si era limitata ad esporre di essere titolare, quale cessionaria di Banca
Nuova, di un credito nei confronti della Controparte_11
deducendo che il suddetto credito era stato garantito da
[...]
e da giusta fideiussione del 24.02.2014 Parte_1 Parte_2 dagli stessi prestata fino alla concorrenza di €. 520.000,00.
Aggiunge, l'appellante che lo stesso Tribunale ha dato atto che tra le parti pende controversia in merito alla consistenza ed alla esistenza del credito già definita in primo grado con la sentenza n. 506/2022 dell'8.07.2022 con la quale il Tribunale di TT ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata per le Imprese presso
8 il Tribunale di Napoli revocando, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo emesso in favore della società attrice.
Fatte queste premesse, ritiene l'appellante, che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata sia incorso in vizio di ultra petizione (con violazione dell'articolo 112 c.p.c.) atteso che ha trasceso i limiti oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria con particolare riferimento all'accertamento del requisito oggettivo di cui all'articolo 2901 c.c. nella parte in cui ha ritenuto sussistente la qualità di creditore di CP_1 entrando nel merito della fondatezza della pretesa, accertamento che esula dal giudizio che ha ad oggetto la sola azione revocatoria ordinaria.
Si osserva, infatti, come il Tribunale abbia ritenuto, erroneamente, come insussistente la dedotta invalidità della fideiussione per violazione della normativa antitrust senza che tale affermazione sia stata supportata dall'espletamento di alcun mezzo istruttorio nonostante le richieste in tal senso formulate dall'odierno appellante, con violazione del principio della disponibilità delle prove.
Da ciò la erroneità della sentenza e la necessità di dichiararla affetta da nullità relativa per vizio di ultra-petizione.
In definitiva, secondo l'appellante, il decisum del Tribunale ha comportato un illegittimo accertamento incidentale del credito nella parte in cui ha escluso la invalidità totale della Fideiussione per violazione della normativa antitrust e ritenuto insussistenti i requisiti soggettivi per l'applicazione dell'invocata disciplina del consumatore. Secondo
l'appellante l'accertamento del Giudice doveva limitarsi ad esaminare solo la non manifesta pretestuosità delle ragioni del credito vantato senza effettuare alcuna indagine sulla fondatezza del credito stesso.
Ricorda, in proposito l'appellante che, in ordine alla sussistenza del credito di Banca Nuova era stato instaurato, innanzi al Tribunale civile di TT, un giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
9 84/2020 e che nel predetto giudizio, con Ordinanza del 9.11.2020, proprio in relazione alla eccepita nullità della fideiussione, quel Giudice, aveva sospeso la provvisoria esecutiva dello stesso provvedimento monitorio e successivamente pronunciato sentenza con la quale ha accolto l'accezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di
TT per essere competente la Sezione specializzata in materia di Impresa di Napoli chiamata a decidere le cause concernenti le nullità delle fideiussioni per condotta anticoncorrenziale nel cui perimetro si collocava la domanda avanzata in via principale dal ricorrente.
In definitiva la contraddittorietà manifesta dalla motivazione della sentenza emerge dal fatto che, lo stesso Giudice di prime cure riconosce che il credito risulta attualmente sub iudice e al contempo entra nel merito della fondatezza dello stesso.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. - Contraddittorietà e illogicità manifesta nella decisione e della motivazione. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alle valutazioni delle risultanze probatorie del giudizio.
A sostegno di tale motivo l'appellante evidenzia come il Giudice di primo grado ha parimenti ritenuto sussistente il presupposto di natura oggettiva utile all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria valutando come pacifica tra le parti la circostanza che era titolare, nei CP_1 confronti della di un credito derivante dal rapporto Controparte_10 di conto corrente e di apertura di credito intrattenuto con la Banca cedente a far data dal 2009.
Nell'operare tale ricostruzione il Tribunale, secondo l'appellante, non ha tenuto adeguatamente conto della circostanza che nel caso concreto è venuta meno la stessa qualità di creditore in capo alla per effetto CP_1
10 della revoca del Decreto Ingiuntivo posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Infatti, per come ha ricordato nell'illustrare il precedente motivo di gravame, il Tribunale di TT con la sentenza n. 506/2022 ha revocato il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di
TT in data 10.02.2020 posto a fondamento dell'azione revocatoria e pertanto, alla luce di detta pronuncia e dell'intervenuta revoca, devono ritenersi inesistenti i presupposti per la esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria difettando anche una semplice aspettativa dal credito scaturente dalla garanzia fideiussoria prestata con conseguente erroneità della sentenza sul punto.
Solo per scrupolo difensivo appellante deduce ancora come, contrariamente a quanto indicato dal Giudice di prime cure, anche l'ammontare del debito nella sua reale consistenza era stato contestato formulando, anche per tale aspetto, richieste istruttorie immotivatamente disattese.
Si evidenzia, ancora, e sempre con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria che, nel caso di specie, difetta la qualità di debitore in capo al soggetto che ha posto in essere gli atti di disposizione del patrimonio che avrebbero arrecato pregiudizio al creditore proprio alla luce della nullità della fideiussione invocata da anche nel giudizio per cui è causa per violazione della Parte_1 normativa antitrust di cui alla legge 287/1990.
Si osserva, in proposito, che è risultato documentalmente provato che i fideiussori e in relazione ai rapporti Parte_1 Parte_2 bancari intercorsi dalla Società con la Banca Nuova Controparte_10 avevano sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI e ciò determina per sé, secondo la ormai prevalente giurisprudenza, la nullità della stessa fideiussione e
11 l'ulteriore conseguenza che i fideiussori non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio. (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994 del 30.12.2021).
Ed invero le fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie emesse su base di uno schema predisposto nel 2003 dall' ABI sono state esaminate dalle Sezioni Unite con la citata sentenza che hanno stabilito la nullità delle clausole che l'Autorità Garante della Concorrenza ha individuato come illegittime.
Sul punto, continua l'appellante, è del tutto irrilevante quanto eccepito dalla Società attrice in ordine all'asserita omessa produzione dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza invocata atteso che è ormai pacificamente accertato che la nullità di una fideiussione conforme allo schema Abi può essere rilevata fin dalla fase monitoria oltre che, ovviamente, nella fase di opposizione al Decreto Ingiuntivo, trattandosi comunque di fatto notorio cui il Giudice può attingere senza tener conto che detto documento è rinvenibile sul sito della Banca d'Italia ed è stato, comunque, allegato con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'1.10.2021.
Nè appare rilevante, continua l'appellante, il rilievo di controparte in ordine alla circostanza che la garanzia sia stata prestata prima o dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - contenente le clausole contestate – in quanto per la declaratoria di nullità è irrilevante che la fideiussione sia stata rilasciata in data anteriore o posteriore al detto provvedimento perché quel che rileva, per come evidenziato dalla
Suprema Corte di Cassazione, è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti della condotta illecita.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da controparte, sul fideiussore non grava alcun onere probatorio volto a dimostrare la
12 specifica condotta anticoncorrenziale della Banca stante il valore di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dall'Autorità Garante della concorrenza.
In definitiva, alla luce dei superiori principi, conclude l'appellante, il contratto di fideiussione sottoscritto dal signor costituisce un Pt_3 contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza e come tale nullo con conseguente inesistenza, in radice, della qualifica di creditore della Società nei confronti del fideiussore . CP_1 Parte_1
Inoltre, precisa l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale in sentenza, riveste la qualifica di consumatore Parte_1 che ha rilasciato la fideiussione in favore della Società Controparte_10 esclusivamente per motivi affettivi e personali nei confronti del figlio
[...]
Amministratore della Società, con conseguente Parte_2 applicabilità, allo stesso, delle disposizioni normative del c.d. Codice del
Consumo con facoltà di far valere la nullità di tutte quelle clausole contenute nel contratto che abbiano come effetto una limitazione alle facoltà di opporre eccezioni con conseguente inesistenza, anche sotto tale profilo, della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore
[...]
. Pt_1
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Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale 55/2014 e successive modifiche ed integrazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta della decisione e della motivazione.
Ad illustrare il motivo si rappresenta come la sentenza impugnata sia erronea anche con riferimento alle spese processuali liquidate in favore della in quanto il Giudice, proprio con riguardo alla natura CP_1 del giudizio ed al valore della controversia, ha erroneamente applicato, nell'ambito dell'ultimo scaglione della tabella di cui al D.M. 55/2014 il
13 valore medio non tenendo conto del fatto che le ragioni del credito (ed il valore della domanda) alla cui tutela l'azione è diretta è vicina al valore minimo dell'applicato scaglione che va da €. 260.000,00 ad €.
520.000,00.
In secondo luogo, si osserva come, con riferimento alla fase istruttoria, non si è tenuto conto del fatto che la stessa, in concreto, non aveva avuto luogo, ragione per la quale, per tale voce, nulla doveva essere liquidato.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
14 argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve poi, sempre in via preliminare ricordarsi che questa Corte, con
Ordinanza del 3 settembre 2024, ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio e sino alla concorrenza di €. 6.000,00.
Con la medesima ordinanza la Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante (nomina c.t.u. e prova per testi) in quanto superflue e/o irrilevanti ai fini della decisione disponendo rinviarsi la causa avanti al Collegio ex art 350 c. 3 e 350 bis c.p.c..
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I primi due motivi di censura sono infondati ed essi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
Osserva la Corte, in proposito, che è circostanza incontestata tra le parti che in qualità di cessionaria di Banca Nuova s.p.a. sia CP_1 titolare, nei confronti della di un Controparte_10 credito derivante dai rapporti di conto corrente e nn. 225777 e 229408 intrattenuti dalla predetta Società con la Banca cedente a far data dal
2009 e, detto credito, contestato nel suo ammontare per dedotti addebiti non dovuti, fosse pari ad €. 274.061,12 secondo quanto accertato in sede monitoria.
15 Risulta inoltre documentalmente provato, per come correttamente riportato in sentenza, che le obbligazioni assunte dalla Società
[...] erano state garantite dal socio tramite Controparte_10 Parte_1 fideiussione del 24.02. 2014 prestata in favore di Banca Nuova s.p.a. sino alla concorrenza di €.520.000,00.
Nei motivi di gravame parte appellante, nel contestare la sussistenza del presupposto oggettivo perché possa darsi corso all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., richiama la sentenza n. 506/2022 dell' 8 luglio
2022 con la quale il Tribunale di TT aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Napoli revocando il Decreto Ingiuntivo n. 84/2020 del medesimo Tribunale di TT, incompetenza dedotta sulla scorta delle eccezioni formulate dall'opponente che aveva lamentato la violazione della disciplina antitrust al momento della sottoscrizione della polizza fideiussoria, con nullità assoluta della stessa perché redatta su modello
ABI non conforme, ed in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) della Legge 287/1990.
In proposito a tale rilievo deve qui evidenziarsi che, con la comparsa conclusionale, la ha allegato l' Ordinanza n. 741024 del CP_1
25.07.2024 con la quale la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla stessa Società, ha cassato la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di TT rimettendo le parti avanti al detto Tribunale per l'esame del merito dell'opposizione al D. Ingiuntivo 84/2020 riconoscendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa di Napoli limitatamente alla decisione riguardante la domanda riconvenzionale sulla nullità della fideiussione per violazione dell'articolo
2 comma 2 lett. A) della Legge 287/2020.
Quanto sopra consente, ancor più compiutamente, di ritenere non apprezzabili i motivi di gravame così come prospettati dall'appellante ricordando come la funzione dell'actio pauliana non è quella di accertare
16 la effettiva sussistenza del credito ma è, come adeguatamente rappresentato in sentenza, quella di assolvere alla funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore con la conseguenza che anche il credito litigioso e/o eventuale deve ritenersi idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria.
Ne consegue, pertanto, che in pendenza del giudizio per l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria, (come nel caso in esame non essendo dato sapere quale sia l'esito del giudizio riassunto avanti al Tribunale di TT in conseguenza dell'Ordinanza della cassazione sopra ricordata) l'azione deve ritenersi esperibile. [In sede di revocatoria ordinaria, stante la nozione lata di credito cui l'art, 2901 c.c. fa riferimento, comprensiva anche della ragione o aspettativa, si deve ritenere che non sia richiesta la certezza in ordine al fondamento del suo fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, va, purché risulti seppur in quella forma identificato, considerato idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria. Di recente Corte di cassazione Ordinanza n. 25331/2023].
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure, valutati gli atti di disposizione del patrimonio in Notaio di TT con Persona_1
i quali il fideiussore aveva donato, in favore della moglie e Parte_1 dei figli alcuni cespiti immobiliari realizzando un vulnus in danno della creditrice, ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo della “sussistenza degli atti di disposizione” per l'accoglimento della domanda di revocazione ordinaria.
Di fatto, il Tribunale non è entrato nel merito della pretesa creditoria, così come erroneamente sostenuto nei motivi di gravame, ma ha esaminato la sussistenza del requisito oggettivo prescritto dalla legge, ossia l'esistenza
17 del credito, inteso non necessariamente come certo, liquido ed esigibile ma come aspettativa ancorché non accertata definitivamente.
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Le richiamate argomentazioni possono valere a illustrare le regioni per le quali la Corte ritiene non accoglibile anche il secondo motivo di gravame con il quale, l'appellante, censura sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha “ritenuto sussistente il presupposto di natura oggettiva necessario per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria” richiamando proprio la sentenza n. 506/22 del Tribunale di TT che aveva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 84/2020.
Valga, in proposito, quanto sopra esposto proprio in considerazione del fatto che detta sentenza è stata cassata dalla Corte di cassazione per le ragioni ampiamente esposte.
Se a ciò si aggiunge, così come adeguatamente prospettato in sentenza, che non possono sussistere dubbi in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria ovvero l'eventus damni
(ossia il pregiudizio per il creditore conseguente all'atto di disposizione patrimoniale che si verifica ogni qualvolta detto atto comprometta la consistenza del patrimonio del debitore) e la “scientia fraudis” (ovvero la conoscenza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni creditorie) deve ritenersi condivisibile la pronuncia impugnata tenuto conto che le due disposizioni a titolo gratuito hanno, di fatto, compromesso, quantomeno sotto il profilo quantitativo, le garanzie del credito nonché formalizzate successivamente alla sottoscrizione della fideiussione.
In definitiva, per come correttamente motivato in sentenza (pagg. 7 e segg.) la circostanza che il credito risulti (rectius: risultava) sub iudice in quanto non assistito da titolo giudiziale non assume alcuna valenza ostativa anche perché l'accoglimento dell'azione revocatoria non costituisce titolo sufficiente per procedere all'esecuzione nei confronti del
18 terzo acquirente essendo necessario che il creditore si munisca di un valido titolo di credito che tale può considerarsi all'esito della vicenda giudiziaria – in atto in corso avanti al Tribunale di TT - che riguarda la dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
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Nemmeno il terzo motivo di censura, che investe l'entità delle spese di lite poste interamente a carico del soccombente, può accogliersi.
Si osserva, in proposito che, nel calcolare le spese di lite (liquidate in €.
18.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori), in applicazione del D.M.
55/2014 il Tribunale ha fatto riferimento – correttamente - allo scaglione di valore ricompreso tra €. 260.000,00 ed €. 520.000,00 applicando i valori medi ivi previsti.
La dedotta, limitata, fase istruttoria, concretizzatesi nella mera produzione documentale, non ne può, comunque, escludere la liquidazione, - valendo tale principio solo per il giudizio di appello (Cass.
Civ. n. 25664/2025) – ragione per la quale la determinazione sulle spese operata dal Tribunale entro i parametri di cui alle ”tariffe professionali” deve ritenersi corretta.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, , e , che CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dichiara, conferma la sentenza n. 762/2023 resa in data 6 novembre
2023 dal Tribunale di TT ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere alla appellata
[...] le spese del presente grado del giudizio Controparte_1
19 che determina, complessivamente, in €. 9.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge, se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
TT, 10 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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