Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 25/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 296/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Marco ER Presidente Cristiano BALDI Consigliere VA PE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23983 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:
L.G.E.G.M., cod. fisc.
omissis, nato omissis a omissis e residente a
omissis, Via omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe LL e AV LL del Foro di Torino e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Torino, Via XX Settembre n. 60, P.E.C. giuseppegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it;
Uditi nell’udienza del 25 settembre 2025, il Consigliere relatore Dott. VA Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero, e l’Avv. Giuseppe LL per il convenuto, come da verbale.
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura contabile ha citato in giudizio l’odierno convenuto per sentirlo condannare, unitamente ad altri tre convenuti che hanno definito la propria posizione con rito abbreviato, al risarcimento del complessivo danno di euro 374.635,52 (trecentosettantaquattromilaseicentotrentacinque/52), asseritamente cagionato al Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. (siglabile PI s.c.p.a.), società consortile per azioni in house providing soggetta a controllo analogo della Regione Piemonte e di altri enti pubblici.
1.1. A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi, la responsabilità del suddetto, in qualità di Direttore generale di PI dall’aprile 2007 al 6 agosto 2021, in relazione al risarcimento dei danni e delle spese di lite, ammontanti complessivamente al citato importo, che l’ente corrispondeva alla dipendente dr.ssa L.S., già impiegata come quadro.
Il risarcimento veniva corrisposto in esecuzione di una serie di provvedimenti giurisdizionali di condanna (in particolare, le sentenze n. 92/2020, n. 690/2022 e n. 1701/2022 del Tribunale di Torino; le sentenze n. 38/2019, n. 67/2020 e n. 236/2021 della Corte d’Appello di Torino, nonché l’ordinanza n. 26998/2023 della Corte di cassazione), nonché in virtù di una conciliazione transattiva che poneva termine ai residui contenziosi tra l’ente e la propria dipendente e ne risolveva altresì il rapporto di impiego, mediante il riconoscimento di un incentivo all’esodo.
Le cause erano scaturite dalla denuncia, da parte della S., di condotte di demansionamento, intervenute sin dal 2014 attribuendole compiti di contenuto inferiore al suo livello di quadro e privandola degli incarichi di responsabilità propri della sua e posizione prima ricoperti, condotte che le avrebbero provocato, altresì, un danno biologico e altri danni patrimoniali e non patrimoniali), nonché dalla denuncia dell’irrogazione infondata di sanzioni disciplinari e dalla impugnazione di due licenziamenti illegittimi, intervenuti rispettivamente nel 2017 e nel 2020.
Ad avviso della Procura, i comportamenti datoriali illegittimi all’origine degli esborsi risarcitori sarebbero addebitabili pro quota al L. (in concorso con i restanti tre responsabili originariamente evocati, nelle loro rispettive vesti dei due Presidenti succedutisi pro tempore nel Consiglio di amministrazione e della Responsabile del personale), in virtù del suo ruolo di Direttore generale e di superiore apicale della dipendente, nonché dell’incidenza dallo stesso rivestita nella vicenda, cui sarebbe addebitabile, in particolare, il demansionamento foriero del contestato danno.
1.2. La responsabilità del L. emergerebbe dalle sentenze e dalle deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi civili; dalle dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ministero contabile da diversi dipendenti, sentiti come persone informate sui fatti; nonché dagli atti e dai verbali del Consiglio di amministrazione dell’ente, con cui l’ente procedeva al licenziamento del L., nell’agosto 2021.
Il lamentato demansionamento ed il successivo licenziamento, comminato alla dipendente con atto del 13 luglio 2017, erano stati motivati dall’ente con la necessità di una nuova organizzazione aziendale, predisposta dallo stesso Direttore generale L., in virtù della quale era stata soppressa la funzione di Coordinamento Contabilità Generale, Tesoreria, Ufficio Personale di cui la S. si occupava sin dall’assunzione, accorpandola nell’ufficio di Direzione generale e così privando la dipendente delle sue mansioni, marginalizzandola.
In seguito al ricorso della S., il Tribunale e successivamente la Corte d’appello di Torino riconoscevano la natura dequalificante delle condotte contestate dalla dipendente e il suo diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal demansionamento subìto dal marzo 2016 al luglio 2017 e dal luglio 2018 al gennaio 2020.
A fronte dell’impugnazione del successivo licenziamento, il Tribunale rilevava, poi, che le attività di cui la S. si occupava erano necessarie per l’ente, al punto da essere state redistribuite, dopo la presunta riorganizzazione e il suo licenziamento, ad altri dipendenti (di cui due di nuova assunzione a tempo indeterminato): il licenziamento era, dunque, illegittimo, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di PI al risarcimento del danno.
Reintegrata in servizio in ottemperanza alla sentenza, la S. veniva però licenziata una seconda volta per “giustificato motivo oggettivo” con lettera del 19 febbraio 2020, dando luogo ad un nuovo giudizio di impugnazione che si concludeva con una conciliazione giudiziale, mediante il riconoscimento alla S. di un incentivo all’esodo, oltre ad altri importi (meglio specificati nell’atto introduttivo), a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali e spese legali.
2. Le poste di danno contestate dalla Procura si compongono, nello specifico, di:
-euro 83.863,65 corrisposti da PI alla S. a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, in virtù delle sentenze n. 38/2019 della Corte d’Appello di Torino e n. 690/2022 del Tribunale di Torino;
- euro 11.196,03, corrisposti a titolo di danno biologico correlato al demansionamento della S., in virtù della sentenza della Corte d’Appello n. 67/2020;
- euro 64.338,91, pagati a titolo di rimborso delle spese di lite, in virtù delle sentenze citate, oltre che della sentenza del Tribunale di Torino del 31 dicembre 2020 e nn. 1701/2022 e 690/2002, nonché della Corte d’Appello di Torino n. 236/2021;
- euro 57.426,95, corrisposti a seguito di transazione per porre fine ai contenziosi ancora pendenti, di cui la maggior quota a titolo di incentivo all’esodo;
- euro 65.790,84, pagati a titolo di risarcimento da illegittimo licenziamento, in virtù della sentenza definitiva n. 236/2021 della Corte d’Appello di Torino;
-euro 4.577,36, corrisposti a titolo di rimborso di spese di lite alla S. in forza dell’ordinanza di condanna n. 26998/2023 della Corte di cassazione;
- euro 87.441,78, spesi da PI per spese legali relative alla propria difesa in giudizio.
3. Con articolata comparsa di costituzione in giudizio e con successive memorie, l’odierno convenuto ha contestato la fondatezza della domanda attorea sotto plurimi profili.
3.1. In estrema sintesi, il convenuto eccepisce, in via preliminare, la giurisdizione di questa Corte, quantomeno per i fatti anteriori al 2/9/2016, ovvero prima della modifica statutaria deliberata dal C.d.A. di CEIP, con cui sarebbe stato introdotto per la prima volta il controllo analogo dei soci pubblici sulla suddetta società.
In ogni caso, il controllo analogo, radicante la giurisdizione della Corte dei conti, riguarderebbe solamente le attività istituzionali svolte da CEIP per le amministrazioni pubbliche socie, e non già le problematiche organizzative interne, oggetto delle odierne contestazioni della Procura erariale.
3.2. La difesa deduce, poi, la nullità, o comunque l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio, in relazione agli artt. 51, 52 e 71 c.g.c., con riferimento agli omissis contenuti nell’esposto originante l’indagine del Pubblico Ministero, rispetto ai quali la Procura avrebbe negato l’ostensione per asserite esigenze di riservatezza. Ciò avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa del deducente, che non sarebbe stato in grado di conoscere adeguatamente i fatti addebitatigli.
3.3. Sempre in via preliminare, la difesa eccepisce la prescrizione dell’azione erariale, la cui decorrenza andrebbe individuata nelle condotte di demansionamento addebitate al L., temporalmente collocate nel 2017, allorché la S. azionava il relativo contenzioso dinanzi al Giudice del lavoro.
Non essendo le successive condotte inerenti al licenziamento addebitabili al convenuto, la prescrizione si sarebbe compiuta nel 2022, laddove l’invito a dedurre della Procura regionale, primo atto interruttivo, è intervenuto solo nel 2024.
3.4. Nel merito, il convenuto deduce la non opponibilità della transazione conclusa da PI s.c.p.a. con la lavoratrice, di cui contesta comunque l’opportunità, non riguardando attività realizzata dallo stesso ed essendo intervenuta dopo la cessazione del proprio rapporto di lavoro con la società.
Il danno contestato sarebbe, pertanto, successivo alla cessazione del servizio, con conseguente insussistenza di prova circa un nesso causale diretto, concreto e immediato tra il proprio comportamento e l’evento dannoso.
3.5. Il L. non avrebbe assunto, in concreto, alcun atto nei confronti della dipendente, tantomeno di demansionamento, né avrebbe rivestito alcuna posizione di garanzia nei confronti della medesima, non avendo alcuna delega o potere, neppure di autorizzazione dell’operato altrui, in materia di gestione del personale o con particolare riferimento alla posizione contrattuale della dr.ssa S.
Il L., infatti, avrebbe avuto sin dal 2013 una procura per la gestione del personale, ma la stessa sarebbe stata limitata al solo organico operaio e impiegatizio e non anche estesa ai dirigenti e ai quadri (come la S.), che erano di competenza, invece, del Presidente del C.d.A., cui tra l’altro la S.
riferiva direttamente in relazione a specifiche materie.
Non sussisterebbe, in conclusione, alcun nesso causale tra la propria condotta e l’asserito danno, non essendo rinvenibile alcuna violazione manifesta di norme o prassi consolidate e non sussistendo alcuna norma statutaria che indicasse il Direttore generale quale organo dell’ente.
3.6. Neppure gli sarebbe imputabile, infine, l’elemento soggettivo dell’illecito in termini di dolo o colpa grave, difettando, in ogni caso, qualsivoglia prova offerta dalla Procura.
4. La difesa, fatte salve le citate eccezioni preliminari, ha concluso pertanto, nel merito, per l’assoluzione del convenuto dalla domanda attorea, ovvero, in subordine, per un ampio esercizio del potere riduttivo nella determinazione del danno.
5. Nella pubblica udienza, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.
La causa è stata conseguentemente trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dalla difesa.
Ad avviso di quest’ultima, la questione oggetto di giudizio esulerebbe, infatti, dal controllo analogo esercitato dagli enti pubblici (ed in particolare dalla Regione Piemonte) su PI s.c.p.a., ed in ogni caso tale controllo sarebbe stato introdotto soltanto con deliberazione del C.d.A. del 2/9/2016, con conseguente difetto di giurisdizione in ordine ai fatti antecedenti. Essendo PI una società di diritto privato, l’operato dei suoi dipendenti non rientrerebbe, pertanto, nella giurisdizione della Corte dei conti.
La tesi, per quanto originale, è palesemente destituita di ogni fondamento.
La giurisdizione della Corte dei conti per i danni erariali cagionati dall’operato di amministratori e dipendenti delle società controllate in house providing da parte di enti pubblici è assolutamente pacifica e consolidata, sia per esplicito dato normativo (art. 12, comma 1, d. lgs. n. 175/216 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), sia per elaborazione giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 26283/2013, n. 26936/2013; n. 22409/2018; ord. n. 567/2024 e n. 614/2021; Corte dei conti, Sez. III App., n. 124/2024 e n. 147/2024).
Orbene, la disamina dello statuto di PI non lascia adito a dubbi in ordine alla sua natura di società consortile in house providing degli enti pubblici partecipanti (e in particolare della Regione Piemonte), ravvisandosi lo svolgimento da parte della stessa di un'attività prestata prevalentemente in favore degli stessi ed un assoggettamento ad una loro minuziosa forma di controllo (c.d. controllo analogo), così da implicare una subordinazione degli organi amministrativi alla loro volontà, tale da renderla assimilabile ad una loro articolazione interna (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 26283/2013 cit.).
Depone in tal senso, innanzitutto, la costituzione della società consortile in attuazione di specifica disposizione di legge regionale (L.R. Piemonte 13/3/2006 n. 13), che ne ha previsto, tra l’altro, la totale ed esclusiva partecipazione pubblica; l’espressa previsione statutaria (art. 1: “La stessa è qualificata come società in house providing”), nonché, ad abundantiam, la previsione dell’art. 4 dello Statuto (“La società consortile svolge servizi volti al perseguimento delle attività istituzionali degli enti pubblici consorziati nonché servizi strumentali a tali enti per lo svolgimento delle loro funzioni. Nello specifico, la società effettua, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi…”); la natura necessariamente pubblica dei soci; il meccanismo di nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale (artt. 16-22), tale da assicurare alla Regione Piemonte, alle Camere di Commercio e agli altri enti pubblici piemontesi (Università, Politecnico di Torino, etc.) il controllo analogo sulla società (expressis verbis, cfr. art. 25), configurandola come loro articolazione.
I suddetti elementi, caratterizzanti la natura di società consortile in house providing della Regione Piemonte, delle Camere di commercio e degli altri enti pubblici piemontesi, risultano sussistere sin dalla costituzione di PI, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge regionale di istituzione.
Ne deriva che, indipendentemente dall’assorbente principio per cui la giurisdizione si determina al momento della domanda, rendendo irrilevanti gli stati di fatto o le normative antecedenti (art. 5 c.p.c.), alla deliberazione del C.d.A. del 2/9/2016, invocata dalla difesa come una sorte di “spartiacque” della giurisdizione contabile, non può che riconoscersi, in ogni caso, una natura meramente ricognitiva di caratteristiche dell’ente già (e da sempre) sussistenti. Né potrebbe essere altrimenti, posto che i requisiti dell’“in house providing” e del controllo analogo vanno indagati in modo oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dagli organi amministrativi della società de quo o dell’ente controllante o anche in difetto di una formale qualificazione (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 249/2015), dovendo prevalere la realtà di fatto e di diritto (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 4/2017).
Infine, la giurisdizione sui danni erariali cagionati alle società partecipate in house e così, indirettamente, al patrimonio degli enti pubblici soci, deve essere determinata unitariamente e non è, ovviamente, scindibile con riferimento ai diversi ambiti di attività delle medesime, cosicché anche tale profilo dell’eccezione convenuta risulta irrilevante ed inconferente e deve essere rigettato.
È, infatti, pacifico che l’odierno giudizio non attenga a procedure di assunzione o a controversie attinenti al rapporto di lavoro dipendente del convenuto con la società de quo, le uniche idonee a poter fondare la giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., S.U., n. 7759/2017).
Deve, in conclusione, essere affermata la giurisdizione di questa Corte sul presente giudizio.
2. Sempre in via preliminare, la difesa eccepisce la nullità dell’atto di citazione o comunque la sua inammissibilità e/o improcedibilità, in relazione agli artt. 51, 52 e 71 c.g.c., a causa degli omissis applicati dalla Procura, per esigenze di riservatezza (ex art. 52, comma 1, c.g.c.), nell’ostensione della denuncia originante la vertenza, il che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa del convenuto.
L’assunto è, anche questa volta, privo di pregio.
L’art. 51 c.g.c., la cui violazione sarebbe alla base della nullità dedotta dalla difesa convenuta, statuisce, infatti: “1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. 3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti”.
La nullità comminata dalla norma in questione, pertanto, concerne esclusivamente l’assenza, alla base dell’azione di responsabilità erariale, di una notizia specifica e concreta di danno.
Ampliando l’ambito di indagine, nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità (art. 44, comma 1, c.g.c.), le ipotesi costituenti causa di nullità degli atti istruttori e delle conseguenti operazioni sono soltanto “la omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo” (art. 65 c.g.c.), nonché, appunto, la mancanza di specificità e concretezza della notizia di danno (art. 51 c.g.c., cit.).
Ne consegue che, in ogni caso, il rilievo di nullità sollevato dalla parte convenuta, riferito all’esistenza di omissis apposti dalla Procura nel testo della denuncia di danno erariale per esigenza di tutela della riservatezza del denunciante, non trova alcun parametro normativo di riferimento, non essendo in alcun modo inficiata la specificità e concretezza della notizia di danno (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 83/2022).
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, infatti, “il termine “notizia” è da intendersi come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione oppure percepibile da strumenti d’informazione, anche di pubblico dominio; l’aggettivo “specifica” identifica un’informazione che abbia una sua peculiarità e una sua individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti o di atti, dimodoché essa non appaia generica bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo “concreta” identifica un dato cognitivo che sia obiettivamente attinente alla realtà e non basato su mere ipotesi o supposizioni” (Corte dei conti, SS.RR., n. 12/2011/QM).
La ratio della norma, sancita a pena di nullità dell’azione, è esclusivamente quella di garantire che l’istruttoria del P.M. contabile sia suffragata, nella fase di avvio, da elementi concreti e specifici e non basata su mere ipotesi o illazioni astratte, tali da consentire che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico su interi settori di attività amministrativa per un lasso di tempo rilevante (c.d. “indagini esplorative”), così dando luogo a un’attività di controllo da parte di un organo a ciò non abilitato (cfr. Sez. giur. Campania, n. 1034/2021).
Nessuno dei citati elementi attiene alla necessità di indicazione dei dati personali, del ruolo o della posizione del denunciante o di parti della denuncia suscettibili di rendere intelligibili le medesime, ledendo, così, il diritto alla riservatezza del denunciante, cosicché la loro mancata ostensione da parte del Pubblico Ministero procedente non è suscettibile di determinare alcun detrimento all’azione erariale o alcuna lesione al diritto di difesa del presunto responsabile, poi chiamato in giudizio.
La disamina degli atti versati in giudizio evidenzia, anzi, come tutti gli elementi utili per una precisa individuazione della vicenda, sia in merito al fatto, sia in merito al danno arrecato, siano rinvenibili, più che nel contenuto dell’esposto oggetto di omissis, nella documentazione allo stesso allegata (e, in particolare, nei provvedimenti giurisdizionali di condanna dell’ente e negli atti di pagamento), con conseguente piena compiutezza della notizia di danno e completa conoscibilità, da parte del presunto responsabile, degli elementi contestati a proprio carico (cfr. in termini, Sez. giur. Lombardia, n. 2/2023).
Sotto il profilo della pretesa violazione del diritto di difesa, osserva il Collegio, infine e ad abundantiam, come, nella fattispecie, le compiute difese della parte convenuta, rivolte specificamente (e con dovizia di argomentazioni) agli addebiti di condotta e di danno imputati dall’attore pubblico e rispetto ad essi ampiamente circostanziate, tanto in fase di deduzioni istruttorie quanto di costituzione in giudizio, attestano l’insussistenza di qualsivoglia lamentata violazione del diritto di difesa.
L’eccezione deve, quindi, essere respinta.
3. Passando al merito della questione, occorre esaminare, in via pregiudiziale, l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto.
Ad avviso della difesa, non ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di occultamento doloso del danno, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla Procura contabile inizierebbe a decorrere dal compimento dei comportamenti contestati al convenuto, collocati nel 2017.
Rispetto a tale termine iniziale, la notifica dell’atto di invito a dedurre (2024) sarebbe intervenuto quando era ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, non essendo il convenuto stato raggiunto, nel frattempo, da alcun altro atto interruttivo
3.1. L’eccezione, seppur basata su presupposti inconferenti, è parzialmente fondata.
Come noto, l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che: “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Tale norma si deve interpretare nel senso che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno erariale, va collocato alla data della sua scoperta, vale a dire a quando si realizza la conoscibilità obiettiva dello stesso nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell’amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr. ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).
In aderenza a tale generale principio interpretativo, la decorrenza del termine di prescrizione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non può identificarsi con il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma va ancorata al momento di riconoscibilità all’esterno della condotta produttiva di danno e della concreta possibilità di esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 611/2018, n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. III, n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).
La conoscibilità va inoltre identificata con la completa esteriorizzazione del danno, che acquista rilevanza al momento dell’astratta possibilità di percezione all’esterno, in termini obiettivi e di rapportabilità causale (Cass., S.U., nn. 581 e 583/2008).
3.2. Ne consegue che nelle ipotesi di c.d. danno erariale indiretto, come quello di specie (vale a dire nelle ipotesi in cui l’agente pubblico sia chiamato a risarcire all’amministrazione quanto quest’ultima abbia dovuto, a propria volta, corrispondere ad un terzo danneggiato, a seguito di condanna nell’ambito di un contenzioso giudiziale ovvero in via transattiva), la decorrenza della prescrizione va individuata al momento dell’effettivo pagamento da parte dell’amministrazione a favore del terzo danneggiato, poiché solo in questo momento il danno diviene certo, concreto e attuale per quest’ultima, e dunque perseguibile dinanzi a questa Corte.
Prima del pagamento, infatti, “vi è solo una situazione di danno potenziale, che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., sentenza n. 7/QM/2000), a dispetto della attualità e concretezza dell’obbligazione risarcitoria, che si verificano con l’esborso, allorquando “la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato – nel che consiste l’evento dannoso – assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità” (Corte dei conti, SS.RR., n. 14/QM/2011; in termini, ex plurimis e in ultimo, Sez. I App., n. 133/2025).
3.3. Orbene, deve preliminarmente osservarsi, al riguardo, che l’erronea indicazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione da parte della difesa, non ne impedisce, ad avviso del Collegio, la valutazione e la corretta riconduzione agli effettivi presupposti di applicazione.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, infatti, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, al cui rilievo officioso spetta l’individuazione di una norma di previsione e di un termine diverso” (Cass., SS.UU., n. 10955/2002; conformi SS.UU., n. 15895/2019 e Sez. III, n. 32485/2019).
Infatti, “l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ., Sez. I, n. 11843/2007; in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, n. 15631/2016; enfasi di chi scrive, n.d.r.).
3.4. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione del credito erariale, ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto e sulla quale si è esplicato il pieno contraddittorio tra le parti, deve essere correttamente interpretata dal Collegio e ricondotta all’esatto momento di decorrenza, da individuarsi nella data dei singoli pagamenti di PI s.c.p.a a favore della dr.ssa S., nei quali si identifica il danno erariale indiretto e che ne compongono le diverse poste contestate dalla Procura.
La disamina degli atti evidenzia che alcuni dei pagamenti in cui si concreta il danno erariale contestato si collocano in epoca più remota rispetto al quinquennio antecedente alla notifica dell’atto di invito a fornire deduzioni (avvenuta in data 29 febbraio 2024, cfr. doc. 18 della Procura), il quale risulta essere, in mancanza di diverse e/o ulteriori evidenze di antecedenti atti di costituzione in mora, il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del convenuto.
Si tratta, in particolare, dell’importo di euro 25.690,79 a titolo di spese legali e della somma di euro 65.790,84, a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo, entrambi corrisposti alla S. nel luglio 2018; nonché della somma di euro 17.275,00, a titolo di risarcimento per demansionamento, pagata con bonifico del 27 febbraio 2019 (cfr. doc. 04-all.15a e 15h della Procura e schema riassuntivo contenuto in atto di citazione, pagg. 24-26).
Ne deriva, pertanto, che le suddette poste di danno, per l’importo complessivo di euro 108.756,63, devono ritenersi prescritte, con conseguente accoglimento parziale dell’eccezione proposta dal convenuto.
4. Occorre, quindi, esaminare la questione della inopponibilità della transazione conclusa tra PI e la dr.ssa S. e della conseguente voce di danno, adombrata dalla difesa del convenuto.
Quest’ultima sostiene, in buona sostanza, che non può considerarsi causa del danno addebitato al proprio assistito una transazione cui lo stesso non ha partecipato, successiva alla sua cessazione dal servizio.
4.1. Sul punto deve, innanzitutto, osservarsi che soltanto una parte residuale del danno contestato dalla Procura e non coperto da prescrizione è scaturito dalla conclusione della transazione intervenuta tra PI e la dr.ssa S.,
precisamente per l’importo di euro 57.426,95.
La restante parte del danno oggetto di giudizio deriva, invece, dall’esecuzione di sentenze di condanna od ordinanze del Tribunale, della Corte d’Appello di Torino e della Corte di cassazione, che non sono, pertanto, inficiate dal rilievo della difesa.
4.2. In punto di opponibilità della transazione, in ogni caso, non può che condividersi l’assunto ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ossia che il presupposto della responsabilità per danno indiretto è l’esistenza di un obbligo giuridico di risarcire il danno cagionato al terzo, obbligo che può discendere sia da un atto negoziale della stessa amministrazione, come nel caso della transazione, sia da una condanna giudiziale, ovvero, come nella fattispecie, da entrambi (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 28/2014).
Secondo la citata giurisprudenza (cfr. anche Sez. II App., n. 303/2007, nonché questa Sez., nn. 49/2014, 183/2015, 145/2012, n. 2/2025), la transazione è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta che ha prodotto il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale derivato alla p.a., assumendo un’autonoma valenza causativa del danno, solo quando appaia eccezionale, irragionevole, ovvero sia conseguenza di scelte illogiche, contra legem, abnormi o che abbiano comportato la liquidazione di poste di danno non dovute (cfr. questa Sezione, n. 19/2023).
Nulla di tutto questo emerge nella specie, laddove la transazione de qua è stata conclusa all’esito di un complesso iter giudiziario che ha coinvolto PI in innumerevoli giudizi, in cui il medesimo ente è risultato soccombente e ha riportato plurime condanne per comportamenti datoriali riconosciuti come espressione di demansionamento e licenziamento illegittimo, nonché lesivi della salute psico-fisica della lavoratrice. Tale iter giudiziario e i suoi esiti erano, dunque, idonei a sollevare nell’ente motivati dubbi (ed anzi certezze, alla luce della definitività delle pronunce, intervenute al termine di diversi gradi di giudizio) sulla correttezza dell’operato dei propri amministratori e dirigenti, tra cui il convenuto.
La transazione, avendo consentito all’ente di porre fine ai residui contenziosi con la dipendente, appare, dunque, ragionevole, logica e comprensibilmente motivata dal fine di evitare l’aggravio di ulteriori spese processuali.
Il rilievo in questione, pertanto, non può essere accolto, dovendosi la relativa posta di danno considerare legata da rapporto causale con la condotta contestata al convenuto, al pari delle altre, per i motivi che si vanno ad esporre.
5. Venendo, infatti, all’accertamento della responsabilità del convenuto, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti termini e limiti.
La fattispecie oggetto di esame riguarda, pacificamente, un’ipotesi di danno indiretto collegato ad episodi di condotte datoriali di demansionamento e licenziamento illegittimo: in particolare, il danno per cui è causa è derivato, come detto, dall’intervento di una serie di provvedimenti giudiziali di condanna del Giudice del lavoro (di primo e di secondo grado, e in un caso anche di legittimità), nonché di una conciliazione giudiziale, comportanti il complessivo esborso da parte di PI della somma di euro 374.635,52 a favore della propria (ex) dipendente L.S.
Il presupposto dell’azione attorea è rappresentato, quindi, dalla supposta imputabilità dei comportamenti datoriali illegittimi alla responsabilità del Direttore generale dell’ente, odierno convenuto (pro quota, unitamente e in concorso con il funzionario responsabile del personale e con i due Presidenti pro tempore, succedutisi nella società all’epoca dei fatti).
Ad avviso del Requirente, infatti, dalla descritta vicenda è derivato all’ente un danno ingiusto, sia perché alla diminuzione patrimoniale conseguente ai riferiti esborsi non è derivata alcuna corrispondente utilità per l’ente stesso, sia perché essa è stata prodotta contra ius, dal momento che ha comportato la lesione di diritti fondamentali della persona e del lavoratore, ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico.
La responsabilità del convenuto discenderebbe, quindi, sia dalla violazione delle regole e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, sia dalla violazione degli specifici obblighi di adozione delle misure necessarie a garantire la tutela, oltre che dell’integrità fisica, anche della personalità morale e professionale dei lavoratori, sanciti in via generale dall’articolo 2087 c.c.
5.1. Gli aspetti sui quali fondare una valutazione di responsabilità del L.
sono, pertanto e come sempre, rappresentati dall’antigiuridicità della condotta allo stesso addebitabile pro quota (i restanti presunti responsabili hanno, come detto, definito la propria posizione accedendo al rito abbreviato), in particolare sotto il profilo della sussistenza di un idoneo nesso causale e della gravità della colpa allo stesso imputabile.
La disamina degli atti del giudizio induce il Collegio a valutare positivamente la sussistenza di siffatti presupposti.
Se è pur vero, infatti, che le pronunce civili di accertamento dei comportamenti datoriali illegittimi e di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti dell’ente di appartenenza del convenuto, non esplicano efficacia extra-processuale nel presente giudizio, ciò non di meno il “giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche) utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile” (Corte dei conti, Sez. II App., n. 591/2017; cfr. anche Sez. Giur. Piemonte n. 61/2014 e n. 25/2019; Sez. I App., n. 349/2013; n. 297/2011 e n. 18/2012).
Allo stesso modo, le prove raccolte nell'ambito del processo civile rilevano anche nel giudizio contabile, trattandosi di narrazioni di fatti provenienti da soggetti terzi non interessati, assunte con le garanzie del contraddittorio (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 267/2018). Esse sono, in quanto tali, autonomamente valutabili da parte di questo Giudice (Corte dei conti, Sez. I App., n. 12/2004) il quale, “ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni e del relativo materiale probatorio” (Corte dei conti, Sez. III App., n. 623/2005).
Non ha pertanto rilievo la mancata partecipazione al processo civile del convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa, non rimanendo compresso il diritto di difesa ed il contraddittorio sui fatti all’origine del danno nel successivo giudizio di responsabilità (Corte dei conti, Sez. I App., n. 71/1994; Sez. II App., n. 1/2008; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 1207/2005).
5.2. Ciò posto, sotto il profilo causale è stato affermato che nelle fattispecie in cui l'ente pubblico abbia dovuto risarcire i danni, anche soltanto di tipo morale o biologico, arrecati a propri dipendenti in conseguenza del loro assoggettamento a comportamenti lesivi, non può non sussistere, concorrendo ovviamente un adeguato grado di colpevolezza nei soggetti che tali comportamenti abbiano posto in essere, la correlata responsabilità amministrativa indiretta verso l'ente (Corte dei conti, Sez. III App., n. 623/2005).
Le sentenze rese nei giudizi civili hanno accertato e individuato, nella fattispecie, una serie di comportamenti integranti violazioni gravemente colpose di obblighi di servizio rientranti tipicamente nella peculiare struttura del demansionamento e della dequalificazione, cui è stata sottoposta la dipendente S.. Essi hanno comportato, in particolare, la violazione del rispetto dei principi che regolano le relazioni tra datore di lavoro e prestatore, in primis il dovere di agire con buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di impiego.
In tale ottica, risultano accertati una serie di atti di gestione del rapporto di servizio orientati o, comunque, idonei, all’emarginazione della dipendente con grave compromissione della sua integrità psico-fisica, da cui è derivato, a carico di PI, l’obbligo di risarcirne i danni (biologico, da demansionamento, da dequalificazione, da licenziamento illegittimo), nonché l’opportunità della conclusione di una, a quel punto inevitabile, residuale transazione.
Ritiene il Collegio che il prudente apprezzamento del contenuto delle sentenze del Giudice del Lavoro e delle risultanze istruttorie raccolte nei giudizi civili, unitamente agli esiti dell’istruttoria compiuta dal Pubblico Ministero contabile (in particolare, attraverso l’audizione di dipendenti di PI informati sui fatti), non possano che condurre ad una valutazione di riferibilità dei suddetti comportamenti lesivi, anche e pro quota, in capo all’odierno convenuto.
Occorre ricordare, al riguardo, che i comportamenti lesivi del dipendente non si sostanziano necessariamente nell’adozione, da parte dell’agente cui gli stessi siano riferibili, di atti di per sé illegittimi, ben potendo consistere in una condotta sistematica e protratta nel tempo, di carattere vessatorio o comunque dequalificante, che può attuarsi anche attraverso atti e comportamenti formalmente corretti se singolarmente considerati (cfr. Cass., Sez. I, n. 22893//2008).
5.3. Orbene, dall’esame dei documenti allegati dal Requirente emerge che il convenuto, nella sua qualità di Direttore generale dell’ente e di superiore apicale (o comunque di referente, per determinate e ampie aree tematiche), della S., ha realizzato nei confronti della medesima un sistematico demansionamento, fondato sul progressivo svuotamento delle sue funzioni e competenze, sino ad ottenerne il licenziamento per ben due volte (il secondo dopo una prima reintegrazione giudiziale).
Il movente di tale condotta dequalificante è da ricercarsi in uno specifico evento scatenante, avvenuto nell’autunno 2013 e direttamente riguardante il convenuto, consistito nel rifiuto della S., quale responsabile dell’area contratti, di procedere ad un affidamento diretto del servizio di prenotazione viaggi per collaboratori e dipendenti, caldeggiato dal L. a dispetto della normativa, che implicava, viceversa, l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.
La dr.ssa S., come risulta dai documenti in atti e come confermato da tutti i testi nelle cause civili, era stata, infatti, assunta come “quadro”, attribuendole la responsabilità amministrativa del personale e del controllo di gestione, il coordinamento del personale, la predisposizione dei bilanci, la tenuta dei rapporti con i soci pubblici per gli aspetti amministrativi e fiscali, la partecipazione alle sedute degli organi sociali, la tenuta delle relazioni sindacali, la supervisione delle attività amministrative e gestionali dell’ente, con particolare riferimento all’attività contrattuale.
Si trattava, pertanto, di un incarico ad ampio spettro e di particolare qualificazione professionale e responsabilità, al punto da venire nominata anche procuratrice della società, come risulta dalla visura camerale agli atti.
Tali funzioni, a partire dalla fine del 2013 e non casualmente in concomitanza con il contrasto sopra riferito, vennero progressivamente ridotte alla sola gestione delle presenze del personale (peraltro automatizzata, cfr. deposizione teste Bello) e alla distribuzione dei buoni pasto, e dunque a funzioni meramente esecutive, che sino a quel momento erano state svolte da un’impiegata di secondo livello resasi dimissionaria e che certamente non erano adeguate alle mansioni previste dal CCNL del commercio in capo ad un “quadro”.
È altresì comprovato in atti che la riorganizzazione aziendale, all’origine del demansionamento e della dequalificazione della S., come giudizialmente riconosciuti, era stata in realtà molto marginale, poiché non aveva riguardato l’intero apparato aziendale, ma la sola rendicontazione dei costi dei progetti della società e la gestione degli appalti, che interessavano solo in minima parte i compiti fino a quel momento affidati alla S.
È altrettanto comprovato che tale presunta ristrutturazione aziendale, seppur successivamente approvata dal C.d.A. e dai soci di PI, fu congegnata e realizzata dal L., unitamente al nuovo capo del personale appositamente assunto, dr.ssa C., poiché rientrava pacificamente nelle sue specifiche competenze di Direttore Generale, come tale responsabile, ai sensi dello Statuto dell’ente (art. 23), “della gestione dello sviluppo dell’organizzazione del personale” e, più in generale, della “gestione complessiva della società”.
Ed infatti il L., nel 2015, fu autore di “una comunicazione della Direzione
con la quale il direttore avocava a sé i compiti della dr.ssa S. e
spacchettava tutta l’attività che prima era della S. attribuendola a
personale del suo staff. Nella comunicazione non vi erano i motivi di questa operazione […]” (deposizione testi S. e F.).
Il L. fu altresì assoluto protagonista della progressiva emarginazione della dipendente, al punto che in più occasioni se qualcuno, nel corso di riunioni, invocava il coinvolgimento della S. nella discussione, in quanto competente nella materia trattata, il direttore affermava “lasciatela stare quella là” (teste Corsini).
Inoltre, in uno scambio di messaggi di posta elettronica avvenuto tra il 10 e l’11 maggio 2016, il direttore L. dimostrava di ritenerla idonea ad occuparsi e a poter interloquire solo in relazione alla distribuzione dei buoni pasto, nonostante la stessa rivestisse ancora formalmente un ruolo diverso e ben più importante nell’organigramma della società (cfr. sentenza del Tribunale di Torino n. 690/2022 e atti ivi citati).
5.4. La riorganizzazione aziendale fu, inoltre, addotta dall’ente (e dal L.
stesso) a giustificazione dei licenziamenti della S., cosicché l’odierno convenuto deve essere chiamato a rispondere anche delle conseguenze pregiudizievoli derivate all’ente dall’illegittimità dei medesimi e dalla pretestuosità di tale giustificazione, come accertati dal Tribunale di Torino con l’ordinanza n. 11417/2018, con la sentenza n. 92 del 31/12/2020 e con la sentenza della Corte d’Appello n. 57/2021.
Infatti, come osservato dalla citata sentenza del Tribunale di Torino n. 92 del 31/12/2020, resa ex art.1, comma 57, l. n. 92/2012, “allorchè una lavoratrice venga privata delle sue mansioni nei fatti, ma risulti formalmente detentrice della funzione nell’organigramma e nei documenti aziendali, il licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo che consegua alla soppressione della funzione assume l’amara caratteristica del paradosso…”, il che conferma la contraddittorietà e l’illegittimità del medesimo.
In ordine al licenziamento, emerge inoltre dagli atti che il L. avrebbe, in particolare, operato in consapevole contrasto con un parere legale acquisito su sollecitazione del Presidente del Collegio sindacale, che evidenziava l’assenza dei presupposti legittimanti la risoluzione del rapporto ed avvertiva circa i rischi del conseguente contenzioso.
Emerge, infine, come l’invocata riorganizzazione aziendale sia stata, in realtà, alquanto marginale e abbia comportato l’assunzione di nuovo personale, cui vennero affidate le medesime mansioni sino a quel momento svolte dalla S., cosicché l’addotta giustificazione del perseguimento di un contenimento dei costi appare strumentale e pretestuosa, poiché smentita dai fatti.
Per tali motivi, le circostanze addotte dalla difesa, in virtù delle quali le lettere di licenziamento sarebbero state sottoscritte da altri soggetti (Responsabile del personale, Presidente dell’ente), mentre la riorganizzazione aziendale sarebbe stata comunque approvata dal C.d.A. e condivisa dai soci, non appaiono dirimenti, in quanto esse possono costituire, al più, mere fonti di corresponsabilità (come si dirà più oltre), ma certamente non dispiegare efficacia esimente dell’apporto causale personale, concreto e diretto del L. (cfr., in fattispecie analoga, Corte dei conti, Sez. I App., n. 113/2025),
cui devono essere pertanto, pro quota, addossate le relative responsabilità, nella sua duplice veste di superiore apicale della S. (cui aveva sottratto le funzioni) e di Direttore generale, come tale preposto all’organigramma e alla necessaria supervisione dei documenti e degli atti aziendali.
5.5. Così chiarito l’apporto causale del convenuto, con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito appare evidente che la condotta lesiva imputabile al L. sia ascrivibile, se non ad intenzionalità per la diretta messa in atto dei comportamenti illeciti, in base a quanto sopra ricostruito, quantomeno ad una violazione gravemente colposa dei propri doveri di servizio.
L’art. 2087 Cod. civ., prescrive, infatti, che il datore di lavoro (con un dovere che si ripercuote, inevitabilmente, sui soggetti che ne impersonificano gli organi responsabili della gestione, primo tra tutti il Direttore generale, quale preposto all’organizzazione e del corretto funzionamento dell’ente), “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ne deriva che, se da un lato il datore di lavoro è sempre responsabile qualora i fatti integranti la condotta illecita siano attuati da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, perché su di lui incombono i doveri enunciati dall’art. 2049 c.c., e non può invocare a proprio favore l’alterità dei comportamenti illeciti se sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22858/2008), va correlativamente affermata la responsabilità amministrativo-contabile dell’autore materiale delle condotte illecite, per violazione dei propri doveri di servizio (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli V.G., n. 56/2013; Sez. giur. Veneto, n. 214/2015).
La responsabilità amministrativa del L. discende, quindi, sia dalla
(gravemente colposa) violazione delle regole e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, imposti dall’art. 97 della Costituzione, sia dalla violazione dei propri doveri d’ufficio, anche con riferimento al ruolo rivestito: gli uni e gli altri ricomprendono, senza dubbio, specifici obblighi di correttezza e di adozione delle misure necessarie a garantire la tutela, oltre che dell’integrità fisica, della personalità morale e professionale dei lavoratori, sanciti in via generale dall’articolo 2087 c.c., nel rispetto dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 267/2018 cit.).
Si tratta di basilari doveri propri della funzione gestoria del personale, che non possono essere ignorati da chi sia investito (con elevato grado) di tali compiti, se non incorrendo in grave negligenza e imperizia per la loro violazione.
6. Il danno erariale addebitabile al convenuto deve essere quantificato, conclusivamente, negli esborsi effettuati da PI a favore della dipendente, in conseguenza dei provvedimenti civili di condanna al risarcimento dei danni e alle spese di lite, nonché della transazione conclusiva dei contenziosi (opponibile al convenuto, in virtù di quanto esposto al precedente punto 4 della motivazione) ed alle spese della propria difesa in giudizio, correttamente quantificata dal Pubblico Ministero, come da prove documentali in atti, in complessivi euro 374.635,52, cui è da dedurre l’importo coperto da prescrizione, come da precedente punto 3 della motivazione, pari ad euro 108.756,63.
Di tale danno complessivamente subìto dall’ente ed in questa sede azionabile, deve imputarsi al convenuto, come da domanda e prospettazione attorea, la quota di un quarto (25%), quale misura dell’apporto causale che il Collegio ritiene in concreto riconoscibile in capo al predetto, in via paritaria rispetto ai restanti convenuti originariamente evocati e fuoriusciti dal giudizio.
Il L. deve essere conseguentemente condannato al risarcimento di euro 66.469,72 (sessantaseimilaquattrocentosessantanove/72), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi sostenuti da PI e agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
DICHIARA la prescrizione del danno erariale relativo agli esborsi sostenuti da PI S.c.p.a. in data antecedente al 28/2/2019;
ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e per l’effetto CONDANNA L.G.E.G.M., al pagamento dell’importo di euro 66.469,72 (sessantaseimilaquattrocentosessantanove/72), a favore del Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. (siglabile PI s.c.p.a.), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi dell’ente e agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 1.074,56 (milleesettantaquattro/56).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 25 settembre 2025 e del 15 ottobre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
Marco ER Presidente Cristiano BALDI Consigliere VA PE Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente VA PE Marco ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 25/11/2025 Il Direttore della Segreteria
CA CR
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Dott. Marco ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 25/11/2025 Il Direttore della Segreteria
CA CR
F.to digitalmente
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