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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 2657/2024 RG Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona dei magistrati
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2657/2024 RG avente ad oggetto “ ricorso per modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore” promosso
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Betti, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio del difensore in Perugia, via Bartolo nr. 10 RICORRENTE
Nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carla Cucchia, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore in Perugia, via Manfredo Fanti nr. 2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
conclusioni : come da verbale di udienza dell'8.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 8
1. e hanno avuto, negli anni 2013 – 2016, relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 dalla quale è nato, il figlio in data 20.2.2015. Interrotta la convivenza è stato Persona_1 instaurato, su iniziativa di procedimento per l'affidamento e mantenimento del Controparte_1 minore, iscritto al nr. 4256/2017 RG nel cui ambito, la ricorrente, ha lamentato condotte aggressive e moleste del compagno, per le quali è stato anche adottato provvedimento di ammonimento del Questore. Nel procedimento sono stati svolti accertamenti a mezzo dei Servizi Sociali e valutazione dell'idoneità genitoriale di entrambe le parti e, all'esito, non essendo state accertate condotte pregiudizievoli per il minore, il Tribunale, con provvedimento del 27.7.2019 ha disposto il suo affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, previsto la possibilità per il padre, di vedere e incontrare il minore, a settimane alternate, il lunedì dalle h.10.30 ( ovvero dall'orario di uscita di scuola in periodo scolastico) sino alle h. 19.30, il mercoledì e il venerdì dalle h.10.30 ( ovvero dall'orario di uscita di scuola in orario scolastico) sino alla mattina successiva alle h.10.00 e la settimana successiva nei giorni di martedì e giovedì dalle h.10.30 sino alle h.19.30 e dal sabato mattina sino alle h.18.00 della domenica. Il Tribunale ha, inoltre, previsto la possibilità per il minore di trascorrere nel periodo estivo una settimana consecutiva con ciascun genitore ( con onere di comunicazione a carico del padre del proprio periodo entro il 15 giugno di ogni anno) e disciplinato il diritto di visita e frequentazione del minore con i genitori per il periodo natalizio e pasquale. Il Tribunale ha adottato poi una serie di prescrizioni rivolte ai genitori e, specificamente, ha previsto che ciascun genitore, nei giorni il cui il minore è con l'altro, potrà sentirlo salvo casi eccezionali non più di una volta al giorno telefonicamente, con durata della conversazione in orario concordato tra le parti con supervisione dei Servizi Sociali;
ha prescritto che i genitori devono astenersi, quando il minore si trova con uno di loro, dal recarsi nei luoghi frequentati dal minore evitando anche incontri brevi o occasionali e astensione da richieste inerenti informazioni sul figlio con forme “ alternative” di comunicazione. Ha disposto a carico del padre contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT , suddivisione al 50% delle spese straordinarie e confermato incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio sulle condizioni di vita del minore e vigilanza sull'attuazione del provvedimento di affidamento. Il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo ( proposto dalla signora dalla Corte d'Appello di Perugia. Avverso il provvedimento della Corte d'Appello ha CP_1 proposto ricorso in Cassazione la signora e l'organo di legittimità, con provvedimento di CP_1 parziale accoglimento, ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello perché fosse specificata la data di versamento del contributo di mantenimento disposto a carico del padre del minore e la data di comunicazione delle vacanze estive. La Corte d'Appello ha “ integrato” il provvedimento originario secondo le indicazioni della Corte di legittimità.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha chiesto la parziale revisione delle Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento del minore. Ha, in particolare, chiesto una rimodulazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre in via pressochè paritaria e, nello specifico, che si preveda che il minore, nella settimana in cui passa il weekend con il padre possa pernottare a casa del padre nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì e nel fine settimana ( di spettanza del padre) estensione della frequentazione sino al martedì mattina, restando invece sostanzialmente immutati i tempi di permanenza e frequentazione previsti per la settimana che il minore passa il weekend con la madre. Ha chiesto che sia adottata la forma del mantenimento c.d. diretto del minore ( ovvero in subordine che si preveda contributo di mantenimento a suo carico non superiore ad euro 200,00 mensili) , estensione delle vacanze estive ad almeno 10 giorni, previsione, per ciascun genitore, di tenere il minore per una settimana di vacanze invernali ( settimane bianche o viaggi all'estero). Ha esposto a fondamento della domanda che : dalla data di adozione del provvedimento definitivo sono ormai trascorsi più di due anni nel corso dei quali il suo rapporto con il figlio minore si è rafforzato;
i rapporti tra i due genitori sono diventati meno formali ed improntati all'attenzione per gli interessi del pagina 2 di 8 minore;
il minore è cresciuto ed ha, ad oggi, esigenze connesse anche ad attività extrascolastiche e sportive che giustificano una modifica dei tempi di permanenza con il padre. Con riguardo alle modifiche di carattere economico ha sostenuto che, laddove attuato un regime di frequentazione pressochè paritario, non sarebbe necessario continuare a prevedere contributo di mantenimento a suo carico e che, comunque, rispetto all'epoca dell'adozione del provvedimento le condizioni economiche della ex compagna sono migliorate, avendo la stessa acquistato anche immobile da adibire ad abitazione per la somma di euro 200.000,00 senza accendere alcun mutuo o finanziamento.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la signora Ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis nr. 12 c.p.c. co.3° e 4° ( mancata allegazione di piano genitoriale). Nel merito ha contestato le richieste formulate dal ricorrente sostenendo che l'estensione dei tempi di permanenza presso il padre – stabilite all'esito di un complesso procedimento giurisdizionale – non è funzionale agli interessi del minore che ha 10 anni , frequenta la quarta elementare e che non deve essere esposto a cambiamenti pressochè quotidiani di abitazione al solo fine di soddisfare un'esigenza “ di principio” del padre che invoca tempi di permanenza identici. Ha evidenziato che il ricorrente ha spesso violato le prescrizioni indicate nel provvedimento del Tribunale di Perugia recandosi nei luoghi dove il minore si trovava con la madre ed imponendo “ di fatto” la sua presenza;
che nell'estate del 2023, dopo aver riaccompagnato il minore a casa della madre, a fronte della di lei richiesta di attenersi alle prescrizioni del Tribunale, l'ex compagno ha iniziato ad insultarla e ad inveirle contro con toni intimidatori tanto da indurre una vicina di casa a richiedere l'intervento della Polizia. Ha sostenuto che agli agenti di polizia ha dichiarato di non voler procedere nei confronti del ricorrente specificando però di averlo fatto per “ non aggravare” la situazione del ricorrente già destinatario di provvedimento del Questore ( la cui richiesta di revoca da parte del ricorrente è stata recentemente rigettata) e per evitare l'alterazione di una situazione di equilibrio faticosamente raggiunta quanto ai rapporti tra il minore e il padre. A seguito di tale vicenda è stato aperto procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni che ha richiesto relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali del Comune di Perugia e che, all'esito, non ha adottato provvedimenti “ limitativi” della responsabilità del ricorrente. Si è, conclusivamente, opposta alla modifica dell'attuale calendario salva la possibilità di introdurre, nel weekend di spettanza del padre, il pernottamento nella serata della domenica, Quanto alle richieste di carattere economico ha sostenuto che permane una rilevante differenza di condizioni reddituali tra lei e l'ex compagno, che grava a suo carico l'onere di pagamento di canone di locazione, che l'immobile acquistato necessita di radicale ristrutturazione e che è stato pagato con danaro che le è stato fornito dalla madre e che lei provvederà poi a restituire alla congiunta, sulla base di accordo tra loro funzionale ad evitare di far ricorso a mutui bancari. Ha sostenuto che l'ex compagno, che esercita da oltre 20 anni la professione di avvocato, è comproprietario di immobili di pregio e che non ha ottemperato al deposito di tutta la documentazione richiesta dalle nuove disposizioni dettate dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. Ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero in via meramente subordinata il pernottamento del minore a casa del padre nella serata della domenica del weekend spettante al padre e la conferma delle prescrizioni adottate nel provvedimento del Tribunale di Perugia come modificato a seguito dell'intervento della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione ( che non hanno peraltro riguardato i tempi di visita e frequentazione del minore con il padre né le prescrizioni “ cautelative” previste nel provvedimento quanto alle comunicazioni ed interazioni tra i due genitori).
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti.
Il ricorrente ha dichiarato : “ Ho inviato alla mamma di mio figlio una mail nella quale ho rappresentato le ragioni dell'ampliamento dei tempi di permanenza con mio figlio. Ad oggi il pagina 3 di 8 provvedimento emesso dal Tribunale , confermato dalla Corte d'Appello all'esito di un lungo giudizio prevede un weekend di un giorno e mezzo, il che comporta che io devo riportare il bambino entro le h.18.00 di sera anche se un weekend dovrebbe essere di due giorni e non di un giorno e mezzo. Durante la settimana mio figlio sta con me il martedì e il giovedì senza pernottamento e in quella settimana non dorme mai da me e questa settimana io devo imporre a mio figlio di rimetterlo in macchina e riportarlo entro le 19.30. Lo prendo il martedì all'uscita da scuola e idem il giovedì. Non è una richiesta collegata a ragioni di carattere economico perché io mi sono dichiarato disponibile comunque a versare anche in caso di collocamento paritario 200,00 euro al mese. Ribadisco che sia mio figlio che io abbiamo un ottimo ed armonico rapporto. Voglio anche aggiungere che i rapporti tra me e mia moglie sono decisamente migliorati perché io prima di un provvedimento dell'autorità giudiziaria lei faceva quello che diceva. Oggi un rapporto paritario con mio figlio avrebbe come effetto il miglioramento dei rapporti con mio figlio. Il bambino più volte mi chiede di rimanere più tempo con me.”
La resistente, a sua volta, ha dichiarato : “ In realtà rispetto a quello che ha detto il padre chiarisco che il minore incontra il padre tre volte a settimane in quelle in cui il bambino non vede il padre. L'assetto che abbiamo raggiunto all'esito di una complessa vicenda processuale e oggi il cambiamento che si chiede è radicale perché viene chiesto un assetto completamente paritario con uno spostamento continuo del bambino che non è funzionale a niente ed è, anzi, controproducente. Nel 2023 è stato aperto al Tribunale per i Minorenni un fascicolo perché vi sono state delle violazioni del provvedimento del Tribunale ed allora c'era stata da parte del ricorrente una reazione di aggressione verbale e di intimidazione tanto che si è affacciata una vicina che ha chiamato la polizia, io quando è arrivata la polizia non ho voluto fare alcuna denuncia però è partita una segnalazione alla Procura minorile perché c'era un provvedimento di ammonimento del Questore per stalking. Siamo andati nel mese di novembre del 2023 sia io, sia il padre del minore e in quell'occasione è stato riportato dall'Assistente Sociale e senza contestazioni che quel calendario era funzionale e garantiva l'equilibrio delle figure genitoriali. Dico che il bambino sta bene, vede entrambi i genitori e una modifica andrebbe a squilibrare la situazione attuale. Il bambino frequenta la quarta classe elementare e forse qualcosa dovrà essere rivisto secondo me dovrebbe riguardare il periodo delle scuole medie. Non ci sono ragioni “ nuove” che giustificano la richiesta ma solo una ragione di principio “ quantitativo”. Per quanto riguarda il weekend che finisce la domenica alle h. 18.30 posso dire che in questi anni c'è stata una grande disponibilità da parte mia anche ad estendere l'orario di rientro. Attualmente il bambino dorme il mercoledì e il venerdì nella settimana in cui il padre non ha il weekend. Chiedo, inoltre, che siano mantenute le “ limitazioni” previste dal provvedimento che devono essere mantenute. A marzo c'è stato l'episodio per il quale ha riportato il bambino alle 23.30 , mi ha chiamato la mattina dicendomi che sarebbero tornati alle 21.30 e poi invece è tornato alle 23.30. “
Non riuscito il tentativo di conciliazione il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate in udienza.
Il PM ha espresso parere negativo all'accoglimento del ricorso.
2.In via preliminare deve ritenersi la superfluità, alla luce della documentazione depositata in giudizio dalle parti, delle richieste di prova orali articolate da parte resistente sia con riguardo all'episodio relativo ai fatti dai quali ha tratto poi origine il procedimento avanti al TM sia con riguardo al danaro ricevuto dalla madre per l'acquisto di immobile da ristrutturare e potendo pertanto la causa essere definita allo stato degli atti. Ancora in via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte resistente posto che l'omessa allegazione della documentazione reddituale specificamente richiesta pagina 4 di 8 dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. e del piano genitoriale non risultando tali allegazioni previste a pena di ammissibilità del ricorso su domande sulle quali – in quanto relative a diritti indisponibili relativi alla tutela degli interessi di minore d'età – l'autorità giudiziaria può provvedere in via ufficiosa.
3. Va confermato, in conformità peraltro a quanto richiesto da entrambe le parti, l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – nonché il collocamento residenziale ed anagrafico presso la madre - con attribuzione, dunque, dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di maggior rilevanza per la vita del figlio e non essendo emersi in corso di giudizio elementi dai quali desumere una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore che soli potrebbero giustificare in via ufficiosa la deroga alla regola dell'affidamento condiviso. Con riguardo alle modifiche richieste dal padre in punto di regolamentazione dei rapporti di frequentazione e visite con il figlio minore si osserva quanto segue. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore . Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: RS e Per_2 KA c. Italia, 12.7.2011). Nel caso in esame il Tribunale di Perugia, nel provvedimento adottato nel mese di luglio del 2019, ha già riconosciuto al padre estesi tempi di visita e frequentazione con il figlio minore che, attualmente, trascorre con il padre una settimana l'intera giornata del lunedì ( salvo i periodi scolastici dalle h.13.30 in poi ) e le giornate con pernottamento di mercoledì e venerdì ( oltre al sabato del weekend di sua spettanza) e la settimana successiva le giornate infrasettimanali del martedì e del giovedì ( oltre al weekend) , oltre alla regolamentazione dei periodi estivi e festivi. La domanda del ricorrente è da ritenersi ammissibile posto che dall'introduzione del ricordato assetto deciso in via giurisdizionale sono ormai trascorsi circa 6 anni e che il minore, per il quale la stessa madre non ha evidenziato difficoltà o criticità nel rapporto con il padre, ha ora un'età che giustifica la possibilità dell'estensione dei tempi di visita e frequentazione. Deve peraltro chiarirsi che tale estensione va valutata con riguardo esclusivo all'interesse del minore e che il principio di bigenitorialità non comporta affatto un'identica suddivisione “ quantitativa” dei tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori. Tanto chiarito, nel merito, si ritiene coerente con l'assetto di massima già attuato e con l'età raggiunta dal minore prevedere che nei fine settimana che il minore trascorre con il padre ( cui segue secondo lo schema di base adottato dall'autorità giudiziaria la giornata del lunedì sino alle h. 19,30), si preveda, per evidenti ragioni di comodità pratica anche per il bambino ( che attualmente viene riaccompagnato a casa la sera della domenica e poi nuovamente ripreso dal padre il lunedì mattina alle h.10.30 ovvero all'uscita di scuola) prevedere il pernottamento nella serata della domenica e la possibilità per il padre di tenere il minore direttamente sino alle h.19.30 del lunedì sera. Pare, inoltre, ragionevole, prevedere per le settimane nelle quali il minore resta, durante il weekend, con il padre, almeno un pernottamento infrasettimanale che si indica nella giornata di martedì ( salvo diverso accordo tra le parti). Tale pagina 5 di 8 estensione non determina un radicale cambiamento delle abitudini di vita del minore, garantisce al padre comunque una frequentazione settimanale continuativa in via alternata e, contestualmente, non altera l'organizzazione dei tempi di permanenza del minore presso la madre e dell'organizzazione delle esigenze scolastiche, ricreative e di riposo del minore.
Appare ragionevole, inoltre, tenendo conto dell'età raggiunta dal minore, prevedere che nel periodo delle vacanze estive possa trascorrere con ciascun genitore almeno 10 giorni ( anche necessariamente non continuativi) in periodi che ciascuna parte dovrà comunicare all'altra entro il 15 giugno di ogni anno ( e limitatamente al corrente anno entro il 1 luglio, compatibilmente con gli impegni già presi da ciascun genitore) e un'ulteriore settimana nel periodo invernale ( per settimana bianca o viaggi all'estero) da concordarsi tra le parti entro il 30 gennaio di ogni anno, tenuto conto degli impegni scolastici del minore.
Considerando l'età raggiunta dal minore appare, inoltre, opportuno in via ufficiosa disciplinare anche la frequentazione del minore con i genitori nei periodi di festività infrannuali prevedendosi che lo stesso trascorra tali giornate con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza ( es. il 25 aprile con il padre, il 1 maggio con la madre;
il 2 giugno con il padre;
il 1 novembre con il padre etc.).
Non si ritiene, invece, alla luce delle domande delle parti modificare i tempi di permanenza e visita del minore con ciascun genitore per i periodi natalizi e pasquali.
Si intende che le parti potranno, ove in accordo, modificare l'assetto indicato in via giurisdizionale.
Le criticità segnalate dalla ricorrente con riguardo all'episodio occorso nel mese di luglio del 2023 e che riguardano il rapporto “ personale” con l'ex compagno, giustificano il mantenimento – con invito al ricorrente ad attenersi a tali prescrizioni ed a rispettare gli orari e i giorni di visita e frequentazione previsti in via giudiziale – delle prescrizioni “ cautelative” previste dal Tribunale quanto alla necessità che le parti si astengano dall'utilizzare i tempi di frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore con forme di impropria comunicazione o ingerenza e si astengano, altresì, da qualsivoglia condotta screditante dell'uno o dell'altro genitore.
Si reputa, per la stessa ragione, opportuno mantenere la vigilanza sull'attuazione del provvedimento e sul rispetto delle prescrizioni, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Perugia a mezzo di periodiche verifiche sul nucleo familiare, con onere di segnalazione di eventuali condotte pregiudizievoli per il minore, all'autorità giudiziaria minorile.
Per quanto riguarda le condizioni di carattere economico l'estensione del diritto di visita e frequentazione del padre consistente, sostanzialmente, dell'introduzione di due pernottamenti in più rispetto all'assetto attuale, non comporta aumenti di spese a carico del padre che giustificano una rivalutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale nel provvedimento di cui si invoca la modifica. Permane peraltro anche all'attualità il divario reddituale tra le parti che aveva giustificato la quantificazione del contributo economico posto a carico del padre posto che la resistente continua ad essere gravata dal pagamento di canone di locazione di euro 600,00 mensili, è priva di redditi fissi ( non usufruendo più di borse di studio o assegni di ricerca) ed è divenuta proprietaria di un'abitazione che ad oggi non può essere ancora utilizzata grazie non già a redditi propri ma a danaro che le è stato fornito dalla madre e che non costituisce, di per sé, indice sintomatico di maggiori redditi “ propri”. Quanto alle condizioni economiche del ricorrente si osserva che non sono documentate variazioni significative di reddito rispetto a quanto già valutato nel provvedimento di cui si invoca la modifica che giustificherebbero, nella permanenza di modeste condizioni economiche della resistente, una riduzione pagina 6 di 8 del suo contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto delle abitudini di vita del minore e della posizione professionale del padre.
Le spese di lite, considerando l'esito di parziale accoglimento del ricorso, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso così dispone :
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 attribuzione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior rilevanza per la vita del minore;
2) Conferma il collocamento residenziale ed anagrafico presso la madre;
3) Dispone - salvo diverso accordo tra le parti - che il padre possa vedere e tenere con sé il minore
- a settimane alternate – nei giorni di lunedì dalle h.10.30 ( ovvero nel periodo scolastico dall'orario di uscita di scuola) sino alle h. 19.30, il mercoledì dalle h.10.30 ( ovvero nel periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) sino al giovedì mattina alle h.10.00 ( ovvero sino all'orario di ingresso a scuola nei periodi scolastici) e il venerdì, dalle h.10.30 ( o dall'orario di uscita da scuola) sino al sabato mattina alle h.10.00 ( o all'orario di ingresso a scuola) ; la settimana successiva – nella quale il minore trascorrerà il weekend con il padre - nei giorni di martedì, dalle h.10.30 ( o dall'orario di uscita di scuola) sino al mercoledì mattina alle h.10.00 ( ovvero sino all'orario di ingresso a scuola) , di giovedì, dalle h.10.30 ( ovvero dall'orario di uscita di scuola) sino alle h.19.30 e dal sabato mattina dalle h. 10.30 sino alle h.19.30 del lunedì. Dispone inoltre che ciascun genitore potrà trascorrere con il minore, nel periodo delle vacanze estive, almeno 10 giorni, anche non necessariamente continuativi – in periodi che ciascuna parte dovrà comunicare all'altra entro il 15 giugno di ogni anno ( e limitatamente al corrente anno entro il 1 luglio, compatibilmente con gli impegni già presi da ciascun genitore) e un'ulteriore settimana nel periodo invernale ( per settimana bianca o viaggi all'estero) da concordarsi tra le parti entro il 30 gennaio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore. Dispone quanto alle festività infrannuali che il minore trascorra tali giornate – dalle h. 10.30 del mattino sino alle h.19.00 – con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Conferma quanto ai periodi natalizi e pasquali quanto previsto nel provvedimento del Tribunale di Perugia del mese di luglio del 2019.
5)Invita le parti al rispetto delle prescrizioni “ cautelative” già adottate nel provvedimento del Tribunale di Perugia nel mese di luglio del 2019 ( ciascun genitore, nei giorni nei quali il figlio è con l'altro genitore, ivi compreso il periodo di vacanze estive, può sentire il minore, salvo casi eccezionali, una sola volta al giorno telefonicamente (con esclusione delle videochiamate) con una durata della conversazione e in un orario concordato dalle parti con la supervisione del Servizio sociale territoriale;
ciascun genitore, nei giorni e nei tempi nei quali il figlio è con l'altro genitore, si deve astenere, salvo casi eccezionali o che non sia diversamente concordato tra le parti, dal recarsi nei luoghi frequentati dal minore (scuola, luoghi nei quali si svolge attività ludica o sportiva, spazi antistanti l'abitazione) evitando anche incontri brevi o occasionali con il minore;
ciascun genitore, nei giorni e nei tempi nei quali il figlio è con l'altro genitore, si deve astenere, fatte pagina 7 di 8 salve situazioni di emergenza, dal richiedere con forme alternative di comunicazione (sms, whatsapp, videochiamate o altro) informazioni sul figlio) nonché ad astenersi dall'assumere atteggiamenti screditanti della figura dell'altro genitore.
4) Conferma l'incarico già conferito con il provvedimento del 27.7.2019 ai Servizi Sociali del Comune di Perugia per il monitoraggio e vigilanza periodici sulle condizioni di vita del minore e sull'attuazione del provvedimento con onere, laddove siano riscontrate situazioni di pregiudizio , di segnalazione all'autorità giudiziaria minorile.
5) Conferma le statuizioni economiche già adottate con il provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia – come modificato dalle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Perugia richiamate in atti – del 27.7.2019 e per l'effetto rigetta la domanda di revoca e/o di riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore posto a carico del ricorrente.
Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione del provvedimento per esteso ai Servizi Sociali del Comune di Perugia segnalando quanto disposto al punto 4) del dispositivo.
Perugia, 18.6.2025 Il Presidente
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