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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4336/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Ombretta Propato
Email_1
CONTRO
CP_1
-parte resistente- dott. Controparte_2 dott.ssa Serena Cianflone
Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
e, premesso di avere lavorato nella qualità di personale A.T.A. con la mansione di Controparte_3 assistente amministrativo alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato nel CP_3 corso degli anni scolastici 2017/201, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ha dedotto di non aver percepito il c.d. compenso individuale accessorio in relazione ai periodi dettagliatamente indicati in ricorso.
Ritenuta la violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere, previo accertamento del relativo diritto, la condanna del alla corresponsione degli Controparte_3 importi relativi al compenso individuale accessorio nella misura quantificata € 1.366,45, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Si è costituito il chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza. CP_3
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, è documentalmente provato che parte ricorrente abbia lavorato con la qualifica di personale ATA nel periodo indicato in ricorso.
Parimenti non è contestato che il convenuto non abbia corrisposto, per il suddetto periodo, CP_3 il Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29/11/2007
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso
è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
E tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del
31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl
15.3.2001, biennio economico 2000/2001).
Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 e, dunque, alla medesima regolamentazione contrattuale.
Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti
è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta con l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) ed il resistente deve essere condannato al pagamento a tale titolo dell'importo, non contestato, di euro € 1.366,45, oltre interessi dal dovuto al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IT in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il CIA per il periodo di lavoro svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; - condanna il a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.366,45, Controparte_3 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 321,00 oltre Controparte_3 rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
MA IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Ombretta Propato
Email_1
CONTRO
CP_1
-parte resistente- dott. Controparte_2 dott.ssa Serena Cianflone
Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
e, premesso di avere lavorato nella qualità di personale A.T.A. con la mansione di Controparte_3 assistente amministrativo alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato nel CP_3 corso degli anni scolastici 2017/201, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ha dedotto di non aver percepito il c.d. compenso individuale accessorio in relazione ai periodi dettagliatamente indicati in ricorso.
Ritenuta la violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere, previo accertamento del relativo diritto, la condanna del alla corresponsione degli Controparte_3 importi relativi al compenso individuale accessorio nella misura quantificata € 1.366,45, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Si è costituito il chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza. CP_3
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, è documentalmente provato che parte ricorrente abbia lavorato con la qualifica di personale ATA nel periodo indicato in ricorso.
Parimenti non è contestato che il convenuto non abbia corrisposto, per il suddetto periodo, CP_3 il Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29/11/2007
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso
è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
E tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del
31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl
15.3.2001, biennio economico 2000/2001).
Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 e, dunque, alla medesima regolamentazione contrattuale.
Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti
è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta con l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) ed il resistente deve essere condannato al pagamento a tale titolo dell'importo, non contestato, di euro € 1.366,45, oltre interessi dal dovuto al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IT in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il CIA per il periodo di lavoro svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; - condanna il a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.366,45, Controparte_3 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 321,00 oltre Controparte_3 rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
MA IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021