Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 746
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto dell'atto prodromico

    Il giudice ha ritenuto che, per l'emissione della cartella impugnata, fosse necessaria la previa notifica di un atto di accertamento, non essendo stata applicata la normativa vigente per il periodo d'imposta di riferimento.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità

    Il giudice ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità, dato che il ricorrente ha comprovato la data di notifica tramite ricerca di spedizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 746
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo