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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2666/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023644141000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2666-2025 Ricorrente_1 impugnava per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della cartella di pagamento n. 09420240023644141000 di € 390,70, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di ReggioCalabria e notificata in data 25.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese con distrazione, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
alla conseguente violazione dell'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) e la stessa richiesta di esibizione in giudizio degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
come da atto di costituzione.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando il ricorso e chiedendo di così statuire:
1) inammissibile
2) in linea gradata infondato
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato e per l'effetto deve essere accolto.
In linea preliminare si deve dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione
Calabria.
Ed infatti parte ricorrente ha comprovato con ricerca di spedizione la data di avvenuta notifica come da spedizione per raccomandata con finale -3886.
Nel merito il ricorso deve dichiararsi fondato e deve essere accolto.
Trattasi di ATTO NR. 5254161 EMESSO AI SENSI DELLA LR 56/2023 ART.6 per il periodo d'imposta
MAGGIO 2021/ APRILE 2022.
Si deve osservare come in relazione all'atto impugnato, sia stato adottata una procedura prevista solo ai sensi della L.R. 56/2023 e dunque in via successiva rispetto al periodo d'imposta per il quale si muoveva la pretesa al recupero della tassa non versata.
Consegue come nel caso di specie, ai fini dell'emissione della cartella impugnata, sarebbe stata necessaria la previa notifica di atto di accertamento, secondo la normativa vigente.
Il ricorso appare dunque fondato sotto il profilo del difetto dell'atto prodromico e per l'effetto deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti costituite in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 173,00 di cui euro 30,00 a titolo di
CU, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a., se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2666/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023644141000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2666-2025 Ricorrente_1 impugnava per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della cartella di pagamento n. 09420240023644141000 di € 390,70, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di ReggioCalabria e notificata in data 25.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese con distrazione, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata/irrituale notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
alla conseguente violazione dell'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) e la stessa richiesta di esibizione in giudizio degli atti in originale attestanti l'avvenuta notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
come da atto di costituzione.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando il ricorso e chiedendo di così statuire:
1) inammissibile
2) in linea gradata infondato
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato e per l'effetto deve essere accolto.
In linea preliminare si deve dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione
Calabria.
Ed infatti parte ricorrente ha comprovato con ricerca di spedizione la data di avvenuta notifica come da spedizione per raccomandata con finale -3886.
Nel merito il ricorso deve dichiararsi fondato e deve essere accolto.
Trattasi di ATTO NR. 5254161 EMESSO AI SENSI DELLA LR 56/2023 ART.6 per il periodo d'imposta
MAGGIO 2021/ APRILE 2022.
Si deve osservare come in relazione all'atto impugnato, sia stato adottata una procedura prevista solo ai sensi della L.R. 56/2023 e dunque in via successiva rispetto al periodo d'imposta per il quale si muoveva la pretesa al recupero della tassa non versata.
Consegue come nel caso di specie, ai fini dell'emissione della cartella impugnata, sarebbe stata necessaria la previa notifica di atto di accertamento, secondo la normativa vigente.
Il ricorso appare dunque fondato sotto il profilo del difetto dell'atto prodromico e per l'effetto deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti costituite in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 173,00 di cui euro 30,00 a titolo di
CU, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a., se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.