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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 277/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio – Presidente relatore dott. Gaetano Sole – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277/2020 R.G.C.A. e promossa da
, (P.I. ), già ED SO RR di Parte_1 P.IVA_1
CE EN, , e con sede in Parte_2 Parte_3 Parte_4
Caltanissetta, via Piazza Marconi, n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado (R.G.
1805/14), dall'Avv. Giancarlo Cipolla, (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Caltanissetta, Corso Umberto, n. 103. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 02/45471187 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- appellante -
contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria E_ in Milano, via Monte di Pietà n. 8, , iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. ed P.IVA_2 all'Albo delle Banche al n. 5361, Codice Fiscale , Partita IVA , P.IVA_2 P.IVA_3
Capogruppo del gruppo bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore e, per esso, dell'avv. Bruna Pastinese, in virtù dei poteri conferitile con procura speciale per Notaio in data 20.2.2019, Rep. n. 42433, Racc. n. 13755 Persona_1
(cfr. doc. 1), assistita e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, dall'avv. prof. Gino CP_ Cavalli e dall'avv. Massimiliano Bianchi del Foro di Torino ( , Controparte_2 CP_4
[...
[...] C.F. e P.I. – C.F. personale prof. Cavalli: C.F.
[...] P.IVA_4 C.F._2 personale avv. Bianchi: ) ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, corso C.F._3
Vittorio Emanuele n. 126, presso lo , P.IVA , in Controparte_5 P.IVA_5 persona dell'avv. Francesco Panepinto, giusta procura allegata in data 9.3.2020, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e dell'art. 51 d.l.
112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11,
d.m. 17.7.2008, o agli indirizzi di PEC e Email_2
comunicati ai sensi della l. 2/2009, o al numero di Email_3 fax 011/53.55.31
- appellata -
OGGETTO: contratti bancari. Azione di restituzione dell'indebito “a conto aperto”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le domande già proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto:
In via principale: a) Accertare e dichiarare che, anche in forza delle sentenze nn. 268/2010 e
643/2011 del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali con cui sarebbero dovuti essere determinati i tassi di interesse;
b) accertare e dichiarare, quindi, che la ha CP_6 illegittimamente applicato interessi in misura superiore al tasso di interesse di cui all'art. 117 T.U.B.
e arbitrariamente operato l'anatocismo, mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la CMS o altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati;
c) per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.03.13, tenendo altresì conto che la sentenza n. 268/2010 del Tribunale nisseno, passata in giudicato, ha accertato e dichiarato la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse contenute nel contratto di conto corrente n. 966/1994, recependo il risultato della CTU disposta in primo grado, ossia: - € 486.418,12, laddove si consideri il ricalcolo effettuato utilizzando il tasso di interesse ex art. 117 T.U.B. anche per gli interessi a credito del correntista e senza computo della comm. disp. fondi. (ipotesi 1); - € 478.341,83, qualora si consideri il ricalcolo effettuato utilizzando il tasso di
2 interesse pattuito in data 16.06.94 per gli interessi a credito del correntista e con computo della comm. disp. fondi dal 1˚ trimestre 2012 (ipotesi 2).
In via subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a le somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado), a titolo di interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 320.759,26, a titolo di ripetizione indebito e/o risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso CP_6 di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e Part condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a Controparte_7 le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado) come seconda ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge,
e pari ad € 265.821,90, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o CP_6 minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a Parte_1 le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado) come terza ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 229.856,53, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o minore CP_6 che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: Laddove ritenuto necessario, nel caso di dubbio sulle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, alle quali l'appellante si richiama integralmente, disporre nuova
CTU perché ricostruisca il rapporto di conto corrente: a) secondo il tasso legale, o secondo altro criterio ritenuto idoneo dall'Ecc.ma Corte adita, e non quello arbitrariamente ed illegittimamente applicato dalla in ogni caso su base annua e non trimestrale come illegittimamente applicato CP_6 dalla e senza capitalizzazione alcuna e con esclusione della Commissione di Massimo Scoperto CP_6
e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati;
b) inserendo quale saldo iniziale al
30/09/1998 del conto corrente in oggetto € 135.809,00 equivalente alla differenza tra saldo attivo e
3 quello passivo accertato, a quella data, dalla sentenza del Tribunale nisseno (€ 203.958,42 - €
68.148,69). Ricalcolare gli interessi debitori al tasso legale e con esclusione della CMS e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati e senza capitalizzazione, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB;
c) inserendo quale saldo iniziale al
30/09/1998 del conto corrente in oggetto € 0 in quanto, a seguito della compensazione operata dalla il 19/10/2012, il conto corrente è stato azzerato in maniera retroattiva. Ricalcolare gli interessi CP_6 debitori al saldo legale e senza capitalizzazione e con esclusione della CMS e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB. Alla data del 19/10/2012 inserire quale movimento in accredito l'importo indicato dall'estratto conto e quindi € 137.836,36; d) inserendo quale saldo iniziale al 30/09/1998 del conto corrente in oggetto quello definito dalla sentenza 643/2011 e cioè l'importo di € 68.148,69.
Ricalcolare gli interessi debitori al tasso legale e senza capitalizzazione e con esclusione della CMS
e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB. Alla data del 19/10/2012 inserire quale movimento in accredito non l'importo indicato dall'estratto conto e quindi € 137.836,36, ma la somma riportata nella citata sentenza di € 203.958,42. Il CTU dovrà ulteriormente verificare se la misura degli interessi applicati, particolarmente gravosa anche a causa della capitalizzazione trimestrale e della cms, sia superiore al c.d. tasso soglia imposto dalla legge sull'usura (L. n. 108/1996).
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi totali ed oltre ancora CPA ed IVA, spese di CTU e CTP.”
Per l'appellata: “…chiede che la Corte trattenga la causa a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Precisa le conclusioni richiamando quelle svolte nella comparsa di risposta”.
Si trascrivono, di seguito, le conclusioni svolte dalla appellata nella comparsa di costituzione e risposta in appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 138/20 resa inter partes dal Tribunale di Caltanissetta in data 10.4.2020; in via subordinata, per il caso di riforma dell'impugnata sentenza in via preliminare, accertare che il preteso diritto della Parte_1 di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca sul conto corrente oggetto di causa dopo il
[...]
30.9.1998 è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al
3.2.2004 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta da E_
4 ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2014, la (di seguito indicata anche Parte_1 come ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta Pt_1 E_
(di seguito indicata anche come ”), esponendo di essere titolare del rapporto di conto CP_8 corrente n. 966/1994, acceso dall'allora poi divenuta ER RR Controparte_9
SO di CE EN, , e ed, infine, Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_1
La società attrice deduceva:
- che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 643/2011, aveva accertato, a definizione di un pregresso giudizio promosso da ED RR SO di CE EN, , Parte_2
che, alla data del 30.9.1998, il predetto conto corrente Parte_6 presentava un saldo debitore di euro 68.148,69, invece che di euro 148.862,05 come risultante dagli estratti conto bancari e che l'ulteriore conto corrente n. 107, acceso nel 1988 dal sig. SO RR
e confluito nel conto corrente n. 966, presentava al momento dell'estinzione un saldo reale a favore del cliente pari ad euro 203.958,42;
- che, in esecuzione della sentenza n. 643/2011, la aveva effettuato la compensazione fra le CP_6 reciproche partite di debito e di credito, così come accertate dall'Autorità giudiziaria rimborsando alla la somma di euro 135.809,73, oltre interessi;
Pt_1
- che, a partire dal 1998, il saldo negativo del conto corrente n. 966, pure a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 643/2011, aveva continuato a produrre interessi passivi a carico della correntista, ad un saggio già ritenuto invalido dal Tribunale e a condizioni comunque illegittime, con la conseguenza che una corretta ricostruzione del rapporto per il periodo successivo al 1998 portava a rideterminare il saldo attuale a credito per la correntista per un importo compreso fra euro
229.856,53 ed euro 320.759,26, a seconda del criterio utilizzato;
Sulla scorta di tali presupposti, la nvocava la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali Pt_1 che prevedevano il rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse, chiedendo accertarsi, altresì, che la Banca aveva operato illegittimamente applicando l'anatocismo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, la commissione massimo scoperto e un saggio di interesse superiore al tasso soglia. Chiedeva, infine, che il Tribunale, previa rideterminazione del saldo del rapporto tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011 e della parziale invalidità del contratto di conto corrente, condannasse la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito nel
5 periodo compreso fra il 30.9.1998 ed il 15.5.2013 a titolo di ripetizione di indebito “… e/o di risarcimento del danno”. si costituiva contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree e E_ chiedendone l'integrale rigetto.
La convenuta, in particolare, deduceva:
- che le domande formulate da controparte erano parzialmente inammissibili trattandosi di rapporto ancora aperto alla data di avvio del presente giudizio;
- che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta non aveva in realtà provveduto ad alcuna rideterminazione del saldo dei rapporti, avendo, al contrario, pronunciato esclusivamente sulle partite di debito-credito delle parti alla data del 30.9.1998, condannando attrice e convenuta ai rispettivi pagamenti;
- che era prescritto il diritto alla ripetizione di tutti i versamenti avvenuti oltre dieci anni prima del
3.2.2014 (data della prima formale richiesta di rimborso), stante la natura solutoria degli stessi, trattandosi peraltro di conto non affidato;
- che, in ordine all'applicazione di interessi ultralegali, pure a fronte della riconosciuta invalidità della clausola uso piazza contenuta nel contratto, giusta sentenza n. 643/2011 del Tribunale di
Caltanissetta, la sostituzione automatica con l'interesse legale doveva avvenire nel senso più favorevole per la Banca, dunque applicando il tasso massimo dei BOT agli interessi debitori per il correntista e quello minimo agli interessi creditori;
- che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche quando illegittima doveva comunque estendersi anche agli interessi attivi, in relazione ai periodi di saldo positivo;
-che infondato doveva ritenersi il rilievo afferente la commissione di massimo scoperto atteso che le pattuizioni intercorse fra le parti successivamente al 30.9.1998 contemplavano anche tale addebito;
- che parimenti infondata era la censura inerente l'asserita usurarietà dell'interesse, stante il mancato superamento del tasso soglia e considerato, soprattutto, che il conto n. 966 era stato acceso nel 1994, ovvero prima dell'entrata in vigore della l. 108/96 e che l'eventuale usurarietà si determinava con esclusivo riferimento al momento della pattuizione;
- che priva di fondamento era la domanda tesa al riconoscimento degli interessi attivi “virtuali” in considerazione della natura giuridica della presente azione da qualificarsi come azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c..
La causa veniva istruita, in primo grado, mediante la documentazione depositata dalle parti e veniva anche disposta una CTU contabile.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 138/2020, pubblicata in data 10 aprile 2020, dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla società attrice in seno all'atto introduttivo;
rigettava tutte le altre domande avanzate dall'attrice; rigettava la domanda
6 riconvenzionale avanzata dall'istituto di credito convenuto;
condannava la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della
[...] [...]
di un terzo delle spese di lite, pari, nella misura già ridotta ad € 3.564,50, oltre E_0 spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
poneva le spese di ctu a carico di parte attrice.
Il Tribunale di Caltanissetta, reputando di aderire al principio di diritto affermato da Cass. civ.
n. 798 del 15.1.2013, riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice, sul rilievo che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio
(ovvero il c/c n. 966/1994 in cui era successivamente confluito anche il conto n. 107/1988), alla data di notifica della citazione era ancora aperto, circostanza questa specificatamente allegata dall'istituto di credito convenuto e non contestata dalla e che quest'ultima non aveva fornito la prova Pt_1 della natura solutoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto a fronte di una presunzione della loro natura ripristinatoria in costanza di rapporto, atteso che il conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione (il Tribunale nisseno, sul punto, mostrava di aderire al principio di diritto affermato da Cass. civ. n. 4518 del 26/02/2014).
Il Giudice di prime cure affermava che del tutto irrilevante, in proposito, risultava la qualificazione alternativa della domanda, effettuata dall'attrice, in termini di risarcimento del danno, posto che la causa petendi dell'atto di citazione non conteneva alcun riferimento agli elementi dell'azione risarcitoria, né sotto il profilo del pregiudizio, né in relazione all'eventuale condotta contraria agli obblighi contrattuali né in ordine al nesso di causalità.
In ogni caso il giudice di prime cure, pur a fronte della ritenuta e dichiarata inammissibilità della domanda di ripetizione, nel dare atto dell'esistenza di altro orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 21646/2018), secondo cui pure se il rapporto contrattuale è ancora aperto all'atto dell'avvio del giudizio vi è la necessità di statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'insussistenza di rimesse solutorie non esclude un interesse del correntista rispetto alle pronunce invocate, esaminava il merito delle doglianze sollevate dalla società attrice, concludendo che esse risultavano infondate.
In particolare, per quel che concerne la domanda di nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tesso di interessi, evidenziava che il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 268/2010, pacificamente passata in cosa giudicata, aveva già accolto la suddetta richiesta, dichiarando la nullità della clausola in esame proprio in relazione al conto in oggetto
(ovvero n. 966/1994), con la conseguenza che gli effetti del giudicato non potevano che estendersi, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche nei confronti degli aventi causa (qual è la società attrice rispetto agli attori del precedente giudizio).
7 In relazione, poi, alle ulteriori domande vertenti in materia di anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, rilevava come la società attrice nulla avesse rappresentato in ordine alla fondatezza dei propri assunti, trattandosi di domande esplicitate solo nel petitum, ma prive di adeguata allegazione in ordine alla pur necessaria causa petendi. Né, in proposito, poteva ritenersi sufficiente il richiamo alla ctp depositata in atti (redatta, su incarico della da Consultique Sim s.p.a.) Pt_1 atteso che in tale elaborato venivano solo indicati i criteri di calcolo seguiti nella determinazione delle varie ipotesi restitutorie in riferimento alle somme indebitamente trattenute dalla con relativa CP_6 rideterminazione del saldo, ma nulla veniva esplicitato circa le ragioni poste a fondamento dell'asserita illegittimità di tali addebiti. Purtuttavia, secondo il giudice di prime cure, assumeva portata ancor più dirimente la considerazione delle ritenute lacune documentali che, a suo avviso, connotavano la produzione attorea. In particolare, secondo il giudice di prime cure, dall'esame del compendio documentale in atti emergeva la mancata produzione dei contratti oggetto del contendere, risultando prodotti soltanto gli estratti conto.
Il Tribunale nisseno, dopo aver dichiarato di condividere il principio di diritto affermato da
Cass. civ. ord. n. 33009 del 13/12/2019 (secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione), affermava che, dall'esame del compendio documentale versato in atti, emergeva come la società correntista, nell'ambito del presente giudizio, avesse omesso di produrre il contratto originario n. 966/1994, avendo allegato solo gli estratti conto;
che, sebbene la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza risultasse pacifica tra le parti, la mancata disamina della suddetta regolamentazione negoziale impediva il vaglio in ordine al regime contrattuale pattuito ed a quello concretamente applicato ed alla legittimità delle clausole oggetto di contestazione;
che a tale lacuna non poteva sopperirsi con l'ulteriore documentazione contrattuale allegata dalla (segnatamente i documenti 12, 13, 14 CP_6 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); che tale documentazione, infatti, era costituita dal contratto “servizi via internet, cellulare e telefono” (doc. 12), dalle integrazioni contrattuali afferenti le proroghe dell'apertura di credito transitoria su conto corrente dal 30.4.2010 sino al 31.12.2013 attraverso diverse proroghe concesse nel tempo (doc. 14, circostanza, questa che, peraltro, depone ulteriormente verso l'opzione di considerare ripristinatorie le rimesse effettuate, posto che non vi è prova che il saldo negativo maturato fosse extra fido) ed infine da un “contratto quadro di affidamento di breve termine” (doc. 13) irrilevante rispetto all'oggetto del contendere in
8 quanto datato 17.1.2014, a fronte di domanda di ripetizione espressamente riferita, quale arco temporale, all'intervallo compreso tra il 30.9.1998 ed il 15.5.2013.
Secondo il giudice di primo grado analoghe considerazioni dovevano estendersi anche alla domanda riconvenzionale di nullità della capitalizzazione degli interessi attivi avanzata dalla convenuta. CP_6
Quindi, alla luce di tali considerazioni, le domande di accertamento avanzate dalla società attrice non potevano trovare accoglimento ed il conseguente rigetto delle stesse assorbiva, in virtù del criterio della ragione più liquida, il vaglio dell'eccezione preliminare di prescrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali esse, in considerazione della peculiarità della fattispecie, connotata dalla declaratoria di inammissibilità in relazione alla domanda principale di ripetizione, dalla circostanza per cui le censure sollevate rispetto alla clausola di determinazione di interesse avevano già trovato pieno accoglimento in altro pregresso giudizio dimostrando così la fondatezza di tale rilievo e dalla rilevata lacuna probatoria che ha determinato il rigetto delle domande di accertamento, venivano liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 10.693,50 e poste a carico di parte attrice nella misura di un terzo, sussistendo gravi ragioni, in virtù di un necessario contemperamento delle menzionate circostanze, per compensare gli altri due terzi.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , affidato ai Pt_1 Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interessi”) la in sintesi, deduceva: Pt_1
- che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure per respingere la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola contrattuale “uso piazza” era del tutto inconferente e contraddittoria, soprattutto in relazione alle conseguenze che lo stesso ne traeva circa la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 966/94;
- che il contratto del conto corrente n. 966/1994, diversamente da quanto affermava la sentenza impugnata, era stato depositato in atti sub doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI
n. 2 Intesa San Paolo;
- che la lettura del richiamato documento avrebbe consentito al Giudice di prime cure di verificare l'assenza di qualunque previsione contrattuale atta a legittimare la banca all'applicazione di interessi in misura superiore a quella di legge o di cui all'art. 117 del TUB;
- che aveva convenuto in giudizio la affinché fosse accertato che la stessa, negli Pt_1 CP_6 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010 cit., non si era conformata a quanto statuito dal Tribunale nisseno, continuando ad applicare interessi debitori in misura ultralegale, come previsto dalla clausola già oggetto di declaratoria di nullità e, quindi, era necessaria la rideterminazione del saldo di conto corrente;
9 - che era irrilevante la “mancata produzione dei contratti oggetto del contendere”, posto che le domande attoree erano state spiegate in virtù delle predette sentenze (“dichiarare che, anche per effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato…” – pag. 8 atto di citazione), alle cui previsioni Intesa San Paolo non aveva ottemperato;
- che l'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito era stata provata mediante la produzione degli estratti conto nonché mediante l'analitica ricostruzione del rapporto tramite la consulenza tecnica redatta, su incarico della dalla Consultique Sim S.p.A. ed allegata all'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado, da cui si evincevano i singoli addebiti operati dalla banca in danno del cliente.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto delle asserite lacune probatorie”) la deduceva: Pt_1
- che era stato versato in atti, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, il contratto di conto corrente n. 966 del 16/06/1994, in quanto il documento n. 12 prodotto dalla banca con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, sebbene denominato “contratto Intesa
Sanpaolo/Raso del 14.9.2012”, comprendeva il contratto di conto corrente de quo;
- che la produzione documentale era stata esaminata dal CTU il quale nella perizia depositata aveva scritto “…essendovi agli atti l'originario contratto del 16/06/1994” (pag. 7);
- che il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare i documenti versati in atti e segnatamente il contratto di c/c del 16/06/1994 che costituiva un documento decisivo;
- che nell'ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, in virtù del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'addebito della commissione di massimo scoperto e dell'applicazione di interessi usurari”) la deduceva: Pt_1
- che il Giudice di prime cure aveva errato a ritenere prive di “adeguata allegazione in ordine alla causa petendi” ed a rigettare le domande di accertamento vertenti in materia di anatocismo, cms ed usura;
- che la sentenza n. 628/10 del Tribunale di Caltanissetta, passata in cosa giudicata, non si era espressa in punto di anatocismo, sicché il Giudice di prime cure era tenuto a pronunciarsi sul punto;
- che il contratto di c/c del 16/06/1994 era stato acquisito agli atti del giudizio di primo grado e tutti gli estratti conto prodotti, mai contestati da controparte, provavano l'applicazione da parte
10 della della capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui si lamentava l'illegittima CP_6 contabilizzazione;
- che, essendo nulla la clausola relativa agli interessi, gli stessi dovevano rideterminarsi in misura legale ovvero ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e senza capitalizzazione;
- che la non aveva mai contestato l'esistenza della clausola anatocistica ed in prume CP_6 cure il giudice aveva formulato i quesiti chiedendo al CTU di provvedere alla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 966/94 “con capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi debitori quanto di quelli creditori” e, quindi, la presenza della clausola anatocistica poteva considerarsi implicita in ragione della formulazione del quesito dato al CTU;
- che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, come fatto dal CTU in occasione dell'incarico conferitogli;
- che la commissione di massimo scoperto, non pattuita in sede di apertura del conto corrente n.
966/94, era stata applicata dalla dal terzo trimestre 2009, come chiarito dal CTU;
CP_6
- che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto corrente prendendo in considerazione la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU (saldo del conto senza la cms).
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto della rideterminazione del saldo del conto corrente”) deduceva:
- che il Giudice di primo grado aveva errato a rigettare la domanda attore volta all'accertamento delle illegittime appostazioni operate dalla per il periodo di vigenza del rapporto di conto CP_6 corrente oggetto del presente giudizio;
- che la aveva chiesto di prendere atto delle statuizioni contenute nelle sentenze nn. Pt_1
268/2010 e 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta e della circostanza che la non si era CP_6 conformata a quanto stabilito da tali pronunce e, per l'effetto, provvedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente prendendo in considerazione il periodo di vigenza del rapporto dal
30.09.1998 al 15.05.2013;
- che il Giudice di prime cure si era limitato a riconoscere l'estensione degli effetti del giudicato della sentenza non definitiva n. 628/2010 senza provvedere alla pratica esplicazione degli stessi effetti per il periodo di vigenza del rapporto successivo al 30.9.1998 e non aveva considerato che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, in applicazione dei criteri stabiliti dalla detta sentenza non definitiva, aveva ricalcolato il saldo del conto corrente depurandolo dagli addebiti illegittimi;
- che, in ragione delle indicate sentenze passate in giudicato, era accertato che, alla data del 30 settembre 1998, il riferito rapporto di conto corrente presentava un saldo a debito della società pari ad € 68.148,69 e non di € 148.862,05 come illegittimamente ed erroneamente indicato dalla banca, e
11 che il conto corrente n. 107/1988, poi confluito nel conto corrente n. 966/1994, presentava un saldo attivo pari ad € 203.958,42, che, però, la non ha ancora restituito;
CP_6
- che la sentenza gravata era errata laddove, pur riconoscendo l'estensione degli effetti del giudicato della sentenza n. 268/2010, e quindi, di fatto, la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interessi, non aveva statuito sulla rideterminazione del rapporto debito/credito per il periodo successivo al 30.09.1998 operando il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 966/1994;
- che la sentenza gravata era contraddittoria e lacunosa laddove non aveva tenuto conto delle risultanze della CTU contabile disposta dallo stesso giudice di prime cure;
- che non vi era alcun dubbio sul fatto che oggetto della domanda della fosse il calcolo Pt_1 del saldo del conto corrente per il periodo successivo al 30.9.1998 e fino al 15.5.2013;
- che le conclusioni assunte con l'impugnata sentenza si ponevano in contrasto con i provvedimenti istruttori assunti nel corso del giudizio di primo grado, specialmente col provvedimento di nomina del CTU contabile e con i quesiti assegnati allo stesso consulente tecnico d'ufficio;
- che l'omessa decisione su questo punto della domanda non poteva ritenersi giustificata dalla ritenuta inammissibilità della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., trattandosi di un c.d. conto aperto, in quanto il correntista aveva un concreto interesse a che si accertasse, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, l'esistenza di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo e quindi il Giudice di primo grado non aveva errato a non rideterminare il saldo del conto corrente eliminando le poste illegittimamente addebitate;
- che, a prescindere dall'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, in ragione dell'accertata nullità della clausola contrattuale “uso piazza”, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il saldo del conto corrente c.d. aperto, come chiesto dalla per il periodo Pt_1
30.9.1998 - 15.5.2013.
Con il quinto motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto della ripetizione delle somme ingiustamente addebitate”) la deduceva: Pt_1
- che la sentenza impugnata era erronea e contraddittoria nella parte in cui aveva giudicato
“fondato” il rilievo relativo all'“eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice”;
- che la rideterminazione del saldo del conto corrente comportava la restituzione (o la messa a disposizione) delle somme illecitamente addebitate, indipendentemente dal fatto che il Giudice la avesse disposta o meno, atteso che, operando tale calcolo del saldo, si potevano determinare gli importi dei quali la era creditrice e non debitrice verso la Pt_1 CP_6
12 - che la distinzione tra “rideterminazione del saldo” e “restituzione delle somme” era priva di significato oggettivo con riferimento all'ipotesi in oggetto in cui il conto corrente risultava ancora aperto;
- che oggetto della domanda attorea era anche la rideterminazione del saldo e, pertanto, la sentenza era errata e lacunosa pure su questo punto.
Con il sesto motivo di appello (rubricato: “La mancata pronuncia sulle domande in violazione degli artt. 277 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU”) la deduceva: Pt_1
- che la sentenza gravata risulta gravemente incompleta, errata, contraddittoria, immotivata ed illegittima, nella misura in cui il Tribunale di Caltanissetta non aveva deciso su tutte le domande come richiesto dall'art. 277 c.p.c.;
- che il Giudice di prime cure, pure riconoscendo che la società attrice “chiedeva … che il
Tribunale, previa rideterminazione del saldo del rapporto tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011 … condannasse la ” non aveva accolto la prima parte della domanda CP_6 nonostante la relazione redatta dal CTU che l'appellante condivideva;
- che a nulla valeva il fatto che fossero state rigettate le domande di accertamento in tema di anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, poiché il Giudice di prime cure poteva effettuare i conteggi del saldo tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011, operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi e non computando la commissione di massimo scoperto
(indicata con la dicitura “commissione disponibilità fondi”);
- che sussisteva il diritto del correntista all'accertamento, prima della chiusura del conto, dell'esistenza o meno di addebiti illegittimi e, quindi, dell'entità del saldo (parziale) ricalcolato e la
CTU contabile era stata espressamente diretta alla ricostruzione del saldo;
- che il Giudice di prime cure aveva tenuto un comportamento contraddittorio in quanto aveva dapprima ammesso la CTU contabile, incentrando il relativo quesito sulla rideterminazione del saldo, e poi non aveva preso in considerazione le risultanze della stessa CTU non pronunciandosi sulla domanda attorea;
- che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, coperta dal giudicato, aveva accertato che, alla data del 30 settembre 1998, il riferito rapporto di conto corrente “presentava un saldo a debito della società titolare pari ad € 68.148,69” (pag. 6 della sentenza), e non di € 148.862,05 come indicato dalla banca e, a differenza di quanto esposto dalla il conto corrente n. 107 del 1988, CP_6 poi confluito nel conto corrente n. 966/94, presentava un saldo attivo pari ad € 203.958,42;
- che, in esecuzione della sentenza, la Banca aveva operato la compensazione dei debiti e dei crediti, accertati tra le parti dal giudice alla data del 30 settembre 1998, ed aveva successivamente rimborsato alla a somma di € 135.809,73 (€ 203.958,42 - € 68.148,69) oltre interessi;
Pt_1
13 - che il giudice di prime cure era tenuto a rideterminare il rapporto debito/credito per il periodo successivo al 30.9.1998, partendo da quello che era il saldo accertato giudizialmente al 30.09.1998, come chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- che il Giudice di prime cure non aveva provveduto su tale domanda della Parte_1
ed aveva posto la mancata produzione di documenti, comunque prodotti, alla base del rigetto
[...] delle domande di accertamento attoree.
Con il settimo motivo di appello (rubricato: “Sulla nullità della sentenza per violazione del divieto di ultrapetitum stabilito dall'art. 112 c.p.c.”) la deduceva: Pt_1
- che sentenza gravata aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), poiché malgrado la avesse unicamente dedotto la parziale inammissibilità CP_6 delle domande formulate da controparte, la sentenza gravata aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società attrice e rigettato tutte le altre domande avanzate dall'attrice.
Con l'ottavo motivo di appello (rubricato: “Sull'errata valutazione dei fatti di causa, assenza di motivazione, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza impugnata anche per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU”) la deduceva: Pt_1
- che il Giudice di prime cure aveva ignorato gli atti difensivi della società attrice ed aveva omesso di verificare la documentazione depositata;
- che Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la CTP di parte attorea, erroneamente ritenuta inidonea a supportare adeguatamente le domande attoree, senza entrare nel merito dei conteggi e dei criteri adottati da tale consulenza;
- che l'illegittimità degli addebiti operati dalla era stata documentalmente provata mediante CP_6 la produzione degli estratti conto nonché mediante l'analitica ricostruzione del rapporto effettuata dalla CTP e, sul punto, nessuna contestazione specifica era stata svolta dalla convenuta;
CP_6
- che la non aveva contestato l'esistenza della clausola contrattuale relativa alla CP_6 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e si era mostrata consapevole del fatto che essa era ritenuta illegittima dalla costante giurisprudenza di legittimità;
- che la non aveva specificatamente contestato la CTP dell'attrice e i relativi conteggi CP_6 offrivano una ricostruzione puntuale ed analitica dell'intero rapporto, diversificando la rideterminazione del saldo del conto corrente in base a tre distinti criteri di calcolo, potendosi concludere che la società correntista era creditrice nei confronti della per importi variabili CP_6 da € 320.759,26 ad € 229.856,53;
- che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare le risultanze della CTU che giungevano a conclusioni conformi rispetto a quelle della CTP;
14 - che l'errata valutazione dei fatti di causa aveva comportato l'altrettanto ingiusta condanna dell'appellante al pagamento di 1/3 delle spese di lite e di quelle della CTU, mentre le spese processuali dovevano essere almeno per intero compensate.
La Banca, costituitasi tardivamente in appello, contestava la fondatezza dei motivi di appello proposti dalla e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_1
La Corte, con ordinanza in date 9 giugno 2021-15 luglio 2021, riteneva non necessario disporre una nuova CTU contabile e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 febbraio 2024.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni veniva poi rinviata, in ragione dei carichi dei ruoli della Corte, al 26 settembre 2024, udienza che veniva poi sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, nella superiore composizione, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. , poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e la sola Parte_1 in liquidazione, depositava la memoria di replica.
§§§
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in rito, va ricordato che l'art. 345 c.p.c. stabilisce che in appello non possono proporsi nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova, delineando così uno sbarramento generale rispetto ai nova in grado di appello.
Proprio in ragione del generale divieto dei nova in appello è necessario trascrivere le domande precisate dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., datata 18.3.2015 Pt_1
15 e depositata in data 20.3.2015, per verificare come la odierna appellante, abbia Pt_1 inammissibilmente modificato in appello le proprie domande.
Infatti la società attrice, in primo grado, aveva in tal modo definitivamente precisato le proprie conclusioni:
“…ricorrendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., data l'entità della somma ed il risalire nel tempo del debito non onorato, e vista la documentazione proveniente dalla stessa controparte (estratti conto corrente) e quella vincolante per il debitore (sentenze n.ri 643/11 e 268/2010 del Tribunale di
Caltanissetta, non impugnate dalla debitrice e passate in giudicato) che comprova in modo oggettivo
e documentale il diritto fatto valere, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
186 ter c.p.c., ingiungendo ad in persona del legale rappresentante pro E_1 tempore, di restituire ai concludenti le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 a titolo di interessi passivi nella misura eccedente il tasso legale e corrispondente, alla data del 15.05.2013, a complessivi € 320.759,26, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare che, anche per effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse.
- In ogni caso, accertare e dichiarare che la ha illegittimamente operato l'anatocismo, CP_6 mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la
CMS mai concordata e/o autorizzata, così come ha applicato interessi passivi in misura superiore al
c.d. tasso soglia imposto dalla legge (L. n. 108/1996).
- Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore di delle Parte_1 somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 320.759,26, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo.
In via subordinata:
- condannare la convenuta alla restituzione in favore di delle somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP come seconda ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 265.821,90,
a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà
16 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: condannare la convenuta alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP come terza ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 229.856,53, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidare con distrazione ex art. 93 c.p.c.. e gli oneri di
CTU”.
In via istruttoria:
1. ordinare alla convenuta di esibire o di produrre copia di tutti i contratti di conto corrente CP_6 oggetto dell'odierna controversia e degli estratti conto dal 1998 al febbraio 2014; 2. nel caso di dubbio sulla corretta ricostruzione del rapporto di conto corrente effettuata dalla CTP dell'odierna attrice, nominare apposita CTU perchè ricostruisca il rapporto di conto corrente [omissis]”.
A sua volta costituitasi tempestivamente in prime cure, aveva rassegnato E_ nella sua comparsa di costituzione e risposta (e non aveva poi modificato con le memorie ex art. 183 c.p.c.) le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, respingere la domanda di condanna ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
ancora in via preliminare, accertare che il preteso diritto della di vedersi restituire le somme Pt_1 Parte_1 corrisposte alla Banca sul conto corrente oggetto di causa dopo il 30.9.1998 è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al 3.2.2004 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata dal tribunale all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola anatocistica relativa agli interessi attivi o, comunque,
l'illegittimità della loro capitalizzazione;
respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta da ogni pretesa avversaria. E_
17 Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario”.
Una volta chiarito il contenuto delle domande tempestivamente proposte dalla Parte_1
sono dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto nuove, le diverse domande
[...] articolate dall'appellante e, segnatamente, quelle dirette ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 15.05.13, trattandosi di domanda di accertamento del saldo del conto corrente che non è stata formulata in prime cure dalla società attrice nei termini di preclusione delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (testo applicabile “ratione temporis”).
Le domande tempestive proposte dalla e che limitano il thema decidendum e il thema Pt_1 probandum sono le seguenti: “condannare la convenuta alla restituzione, in favore di
[...]
delle somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate Parte_1 nell'allegata CTP, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad €
320.759,26, a titolo di ripetizione di indebito” oppure “di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca”.
Chiarito quale è il thema decidendum la Corte osserva che la domanda proposta dall'attrice non contiene una pronuncia di accertamento del saldo o di rettifica del saldo del conto corrente di corrispondenza, ancora aperto alla data della domanda giudiziale in data 7 agosto 2014.
La attrice ha unicamente chiesto una pronuncia di condanna nei confronti della alla CP_6 restituzione delle somme indebitamente percepite oppure di condanna al risarcimento per quelle somme che sono state quantificate entro i termini di preclusione dell'art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c. oppure “quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo”.
Una volta delimitato l'ambito delle domande attoree e dichiarata inammissibile ex art. 345
c.p.c., in quanto nuova, ogni diversa domanda ed eccezione sollevata in grado di appello dalla si passa ora all'esame dei motivi di appello. Pt_1
I motivi di appello sono strettamente connessi e quindi possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte osserva che i documenti depositati dalla società attrice ed utilizzabili per la decisione sono i seguenti:
1) copia conforme all'originale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011;
2) copia della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010;
3) copia relazione tecnica a firma Consultique SIM con relativi allegati;
4) copia estratti del conto corrente 966/94 dal 30 giugno 1997 al 31 dicembre 2012;
18 5) copia disposizione di bonifico / di € 135.809,73 oltre E_0 Parte_1 interessi;
6) copia verbale di tentativo di conciliazione negativo del 07.04.2014.
Gli altri documenti utilizzabili per la decisione sono quelli depositati dalla convenuta.
In particolare, la in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., CP_6 ha depositato in modalità telematica, sub doc. n. 12, una copia del contratto “Servizi via
Internet, cellulare e telefono” datato 14/09/2012, (che occupa le pagine da 1 a 10), ed una copia del contratto di c/c del 16/06/1994 n. 966, la quale ultima è però non leggibile in larga misura, specie quanto alle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dalla (dante causa della Controparte_9 [...]
, odierna appellante). Parte_1
In particolare, nella copia depositata del contratto di c/c del 16/06/94 non è possibile leggere in maniera completa la clausola delle condizioni generali di contratto che disciplina gli interessi attivi e passivi per il correntista.
Ne consegue che, sebbene sia fondata la doglianza dell'appellante sul fatto il giudice di primo grado non ha valutato un documento allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., rimane accertato che il contratto di c/c del 16/06/1994 n. 966, prodotto in copia, risulta largamente non leggibile per la parte relativa alle condizioni generali di contratto pattuite riguardanti la disciplina convenzionale degli interessi.
Da qui la sostanziale inutilizzabilità, a fini di prova, del documento depositato in quanto largamente non leggibile.
Peraltro costituisce un fatto non contestato tra le parti che il contratto di conto corrente di corrente di corrispondenza in data 16/06/1994 n. 966 non era chiuso alla data di proposizione della domanda della notificata in data 7 agosto 2014. Pt_1
Ugualmente non contestato tra le parti del presente giudizio è che esse sono vincolate dagli effetti del giudicato costituito dalle due sentenze del Tribunale di Caltanissetta, la n. 268/2010
(sentenza non definitiva) e la n. 643/2011 (sentenza definitiva).
Occorre, allora, esaminare il contenuto di tali sentenze per valutare quali riflessi ha la cosa giudicata nel presente giudizio.
La Corte osserva che la sentenza (non definitiva) del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1119/98 R.G.A.C., per quanto di rilievo in questa sede, contiene le seguenti statuizioni:
1) Dichiara la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitorio secondo le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza afferenti i rapporti di conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988 e n. 966 del 16 giugno 1994;
19 2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta con comparsa di risposta depositata in data 23 dicembre 1998, avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione, da parte degli attori, del dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto.
La sentenza definitiva del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. 1119/98 R.G.A.C., per quanto di rilievo in questa sede, contiene le seguenti statuizioni:
1) dichiara che CE EN, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di RR SO, sono creditori nei confronti di E_
(già , in
[...] E_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 203.958,42, costituente il saldo attivo del rapporto di conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988 alla data del 28 luglio 1994;
2) dichiara che (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditrice
[...] nei confronti di ER SO RR di CE EN, , Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_6 della somma di euro 68.148,69, costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
966 del 16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998;
3) condanna (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore degli attori CE EN, , Parte_2 Parte_3
e , nella qualità di eredi di RR SO, ed in solido tra loro della Parte_4 somma di euro 203.958,42, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
4) condanna ER SO RR di CE EN, , Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_6 Parte_4 al pagamento in favore di (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della
[...] somma di euro 68.148,69, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
La lettura della motivazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011, alla pagina 5, permette di comprendere i criteri che sono stati applicati per addivenire, mediante la CTU effettuata in quel giudizio, alla quantificazione degli importi a debito ed a credito per il correntista (come indicati nel dispositivo della sentenza).
20 Nella motivazione della sentenza n. 643/2011 cit., coperta dal giudicato, si legge quanto segue:
<<occorre operare un nuovo calcolo del saldo finale di ciascun rapporto (applicando, in luogo < i>
saggio di interesse determinato dalla banca in forza della cosiddetta clausola “usi piazza” della quale è stata dichiarata la nullità, il saggio legale sostitutivo, secondo i criteri già esplicitati con la sentenza non definitiva), in guisa da stabilire la corretta entità del credito (ovvero del debito) degli attori nei confronti dell'istituto di credito convenuto e verificare, così, se in relazione a ciascun rapporto gli attori medesimi possano vantare un diritto alla restituzione di somme.
Per tale ragione è stato necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio, al fine precipuo di demandare al nominato CTU l'effettuazione di tale calcolo, alla stregua dei criteri di anzi citati
(ossia, in relazione al contratto n. 107 del 12 maggio 1988, calcolando gli interessi debitori al saggio legale, dalla data di apertura sino alla data di chiusura del rapporto, ed operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi, sì come previsto dall'art. 7 del contratto;
nonché, in relazione al contratto n. 966 del 16 giugno 1994, calcolando gli interessi debitori ai saggi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 385/1993, a far data dall'apertura del rapporto sino al 30 settembre 1998, anche in questo caso operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi, sì come previsto dal contratto)>>.
Atteso che le sentenze coperte dal giudicato, vincolanti per le odierne parti, hanno deciso sui reciproci rapporti di dare ed avere in relazione al conto corrente n. 966 del 16/06/1994 alla data del 30 settembre 1998, accertando che (già E_ [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, E_2 era creditrice nei confronti di ER SO RR di CE EN, , Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, E_3 della somma di euro 68.148,69, costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 966 del
16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998, non può mettersi in dubbio che lo stesso conto corrente, alla data del 30 settembre 1998, aveva il saldo passivo indicato nella sentenza n.
643/2011 del Tribunale di Caltanissetta.
La società attrice sostiene che, ragguagliando tale saldo passivo alla data del 30.9.1998 con il saldo attivo riferito al conto n. 107 del 12 maggio 1988 alla data del 28 luglio 1994, e tenuto conto che la dando esecuzione al giudicato, ha successivamente versato ai correntisti CP_6 la somma di € 135.809,73 oltre interessi, dovrebbe concludersi che il saldo del conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994, alla data del 30.9.1998, dovrebbe addirittura ritenersi positivo per quei correntisti e loro aventi causa.
La Corte osserva che tanto non risulta dal giudicato la cui autorità l'appellante invoca.
Osserva, altresì, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto
21 giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo (cfr. Cass. 25862/2010).
In assenza di documentazione di segno contrario (anzitutto non è stato depositata documentazione riferita al conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988, ragion per cui non vi è evidenza che vi sia continuità tra esso ed il conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994) può ritenersi coperta dal giudicato la circostanza della autonomia del conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994 e che il saldo del conto stesso alla data del 30.9.1998 fosse a debito per il correntista nella misura di euro 68.148,69.
E' ugualmente coperta dal giudicato, in mancanza di prova documentale di segno contrario che le condizioni contrattuali siano state modificate per fatti sopravvenuti dopo la pronuncia delle due indicate sentenze del Tribunale di Caltanissetta che costituiscono la cosa giudicata, la questione della nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e l'ulteriore questione che, in relazione al contratto n. 966 del 16 giugno 1994, gli interessi debitori debbano essere calcolati ai saggi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a) del
D.Lgs. n. 385/1993, a far data dall'apertura del rapporto sino al 30 settembre 1998, operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi.
Infatti si tratta di questioni oggetto di esame da parte dalle sentenze del Tribunale di
Caltanissetta n. 268/2010 e n. 643/2011, coperte dal giudicato, e quindi non possono essere rimesse in discussione tra le parti di quel giudizio, i loro eredi o aventi causa (cfr. artt. 2909
c.c. e 324 c.p.c.).
Infatti la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile
(c.d. giudicato per implicazione discendente) (cfr. Cass. 4717/2022).
In conclusione, non possono formare oggetto di contenzioso nel presente giudizio, in relazione al conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994, le dedotte cause di invalidità e/o nullità di
22 clausole dello stesso contratto di conto corrente, non chiuso alla data della domanda giudiziale, segnatamente le questioni concernenti la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per il correntista, la loro usurarietà, la debenza o meno della commissione di massimo scoperto.
La statuizione di condanna, costituente una statuizione della sentenza n. 643/2011 cit., nei confronti degli ED SO RR di CE EN, , Parte_2 Parte_3
e , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_4 favore di (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 68.148,69, oltre
[...] interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo (costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998) e quindi al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude in questo giudizio alla la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, quale è quello Parte_1 introdotto dalla stessa in data 7 agosto 2014, la nullità del contratto di Parte_1
c/c n. 966 del 16 giugno 1994 o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Atteso che il contratto di c/c n. 966 del 16 giugno 1994 era, per fatto non contestato, ancora aperto alla data della domanda giudiziale (7 agosto 2014) proposta dalla gli effetti del giudicato e l'inesistenza di prova documentale di fatti nuovi Parte_1 che abbiano comportato una modifica delle pattuizioni contrattuali pregresse precludono le Par domande formulate dalla . dirette ad “Accertare e dichiarare che, anche per Controparte_7 effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse”: infatti esiste, sul punto, la cosa giudicata che copre il dedotto e il deducibile.
Parimenti preclusa dalla cosa giudicata, che copre il dedotto e il deducibile, per le stesse ragioni sopra indicate, è la domanda della di sentire “In ogni caso, Parte_1 accertare e dichiarare che la Banca ha illegittimamente operato l'anatocismo, mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la CMS mai concordata e/o autorizzata, così come ha applicato interessi passivi in misura superiore al c.d. tasso soglia imposto dalla legge (L. n. 108/1996)”.
Quanto alle ulteriori domande validamente proposte dalla nei termini Parte_1 di preclusione posti dalla normativa processuale applicabile “ratione temporis” la Corte osserva quanto segue.
23 Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato che la ha formulato una domanda Pt_1 di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, di somme CP_6 che si assumono indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 30.09.1998 ed il
15.05.2013 in relazione al conto corrente n. 996 del 16 giugno 1994.
E' un fatto pacifico tra le parti che tale conto corrente fosse aperto alla data della domanda giudiziale (7 agosto 2014).
Tutto ciò accertato in punto di fatto, in punto di diritto la Corte osserva che la Suprema
Corte, con recente pronuncia, ha affermato il principio di diritto così massimato: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 4214 del 15/02/2024 Rv. 670268 - 01).
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 24418/2010, hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, chiarendo che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente;
tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura
24 ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11).
Una successiva pronuncia della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024 Rv. 671460 - 01).
Calando tali principi di diritto, dai quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, il giudice di primo grado bene ha fatto a non accertare il saldo del conto alla data dell'ultimo movimento contabile documentato in giudizio, in quanto la società correntista, in prime cure, si
è semplicemente limitata a contestare l'applicazione al rapporto di un tasso di interesse ultralegale, la capitalizzazione trimestrale, nonché commissioni e spese non validamente pattuite, chiedendo la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Di contro la e ciò è di decisiva importanza, non ha formulato, nei termini di Pt_1 preclusione indicati dall'art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), una domanda di accertamento del saldo del conto corrente c.d. aperto, essendosi unicamente limitata a formulare domande di condanna nei confronti della per la restituzione di somme (in CP_6 via alternativa è stata proposta domanda di condanna della a titolo di risarcimento del CP_6
25 danno, ma sul punto, dopo il rigetto della relativa domanda risarcitoria da parte del giudice di primo grado, non vi è stato motivo di appello).
La Corte non ignora che la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare che esiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. 21646/2018).
Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa (cfr. Cass. n. 13586/2024, in motivazione).
Tuttavia, nel caso di specie, e tale fatto è decisivo, nessuna domanda di accertamento del saldo del conto c.d. aperto o di sua rettifica è stata formulata in prime cure dalla società correntista nei termini di preclusione indicati dall'art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
Qualora il giudice di primo grado avesse determinato il saldo del conto corrente c.d. aperto in assenza di relativa domanda o avesse proceduto alla rettifica di tale saldo del conto,
26 avrebbe indubbiamente pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Alla stregua di tale ultima considerazione correttamente il giudice di prime cure ha taciuto in ordine ai risultati della CTU contabile svolta in primo grado (che ha risposto ai quesiti posti da un GOT, giudice persona-fisica diverso da quello che poi ha deciso la causa) e del pari sulle risultanze della CTP di parte attrice.
Infatti nessuna pronuncia era necessaria, sul punto, in quanto mancava una tempestiva e rituale domanda della società correntista diretta alla determinazione del saldo del conto corrente c.d. aperto od alla sua rettifica.
Le superiori considerazioni giustificano, parimenti, il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in grado di appello, in quanto la CTU contabile è irrilevante per la decisione, in mancanza, si ripete, di tempestiva domanda della società correntista di determinazione del saldo del conto corrente (conto c.d. aperto) o di rettifica del saldo.
Per completezza la Corte osserva che il fatto che la abbia restituito successivamente CP_6 all'attrice l'importo di € 135.809,73, all'esito di una operazione di compensazione dei debiti e dei crediti in dipendenza della sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, non vale a supportare l'allegazione che il conto corrente n. 966 non fosse in passivo per il correntista alla data del 30.9.1998, in quanto tale allegazione è confutata dal giudicato costituito dalla sentenza n. 643/2011, la quale indica alla data del 30.9.1998 il passivo dello stesso conto corrente nella misura di euro 68.148,69 per il correntista ed giudicato copre, tra le parti di quel giudizio, loro eredi ed aventi causa, il dedotto e il deducibile.
Nel caso di specie, fermo restando che l'accertamento del saldo del conto aperto non era stato richiesto e, quindi, la CTU disposta in primo grado era inutile, vale osservare che soprattutto il quesito posto al CTU era malamente posto, in quanto il giudice onorario del tribunale di Caltanissetta che formulava il quesito al CTU chiedeva allo stesso consulente di ricostruire il saldo del c/c n. 966 del 16 giugno 1994 utilizzando come data iniziale quella del 30.9.1998 e di indicare il saldo iniziale per effettuare i conteggi in € 135.809,73 alla data del 30.9.1998, evidentemente travisando ciò che aveva deciso la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 643/11 (seppure richiamata dallo stesso giudice-persona fisica del tribunale di
Caltanissetta che formulava il quesito al CTU); invero, semmai, il saldo iniziale a debito per il correntista che si doveva indicare nel quesito da porre al CTU doveva essere quello di €
68.148,69 a debito e quello di € 135.809,73 a credito, in quanto la compensazione tra debiti e crediti operata dalla molto tempo dopo la pronuncia delle sentenze che costituiscono CP_6 la cosa giudicata non consentiva di fare retroagire i suoi effetti, qualunque essi fossero, alla data del 30.9.1998.
27 Quindi la CTU contabile effettuata in primo grado, oltre ad essere sostanzialmente inutile ai fini della decisione, in assenza di specifica e tempestiva domanda dell'attrice volta alla determinazione o rettifica del saldo del conto c.d. aperto, è pure errata nei suoi risultati finali, in ragione di un quesito errato posto al CTU, in quanto non può essere messo da parte il giudicato costituito dalla sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta che quantifica il saldo a debito per il correntista in misura pari a € 68.148,69 alla data del 30.9.1998.
Quanto alla doglianza della in ordine al fatto che le spese processuali di primo grado Pt_1 non siano state quantomeno per intero compensate, la doglianza è infondata.
Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato, in ragione dell'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla parte attrice, del rigetto delle ulteriori domande formulate dall'attrice e del rigetto della domanda riconvenzionale della che CP_6 vi fosse una situazione di reciproca soccombenza e tale situazione, in uno con la considerazione svolta dallo stesso giudice che le censure sollevate dall'attrice rispetto alla clausola di determinazione degli interessi comunque aveva trovato fondatezza in un precedente giudizio tra le parti, giustificava ex art. 92 c.p.c. la decisione di compensare i due terzi delle spese processuali del grado e di porre la parte residua oltre alle spese liquidate per la CTU a carico della Parte_1
Invero, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. 10685/2019) e, nella specie, la indubbiamente non poteva qualificarsi come parte interamente vittoriosa. Parte_1
Le superiori considerazioni assorbono e comportano il rigetto di ogni altro motivo.
L'appello è quindi dichiarato infondato e la sentenza di primo grado, con motivazione come sopra integrata, è confermata.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in euro 14.239,00 per compensi (€ 4.389 per fase studio;
€
2.552,00 per fase introduttiva;
€ 7.298,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in ragione del rigetto del gravame, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
28
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 138/2020, pubblicata in data 10 aprile 2020, appellata da
[...]
. Parte_1
Condanna la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante E_ pro tempore, delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio – Presidente relatore dott. Gaetano Sole – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277/2020 R.G.C.A. e promossa da
, (P.I. ), già ED SO RR di Parte_1 P.IVA_1
CE EN, , e con sede in Parte_2 Parte_3 Parte_4
Caltanissetta, via Piazza Marconi, n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado (R.G.
1805/14), dall'Avv. Giancarlo Cipolla, (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Caltanissetta, Corso Umberto, n. 103. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 02/45471187 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- appellante -
contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria E_ in Milano, via Monte di Pietà n. 8, , iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. ed P.IVA_2 all'Albo delle Banche al n. 5361, Codice Fiscale , Partita IVA , P.IVA_2 P.IVA_3
Capogruppo del gruppo bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore e, per esso, dell'avv. Bruna Pastinese, in virtù dei poteri conferitile con procura speciale per Notaio in data 20.2.2019, Rep. n. 42433, Racc. n. 13755 Persona_1
(cfr. doc. 1), assistita e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, dall'avv. prof. Gino CP_ Cavalli e dall'avv. Massimiliano Bianchi del Foro di Torino ( , Controparte_2 CP_4
[...
[...] C.F. e P.I. – C.F. personale prof. Cavalli: C.F.
[...] P.IVA_4 C.F._2 personale avv. Bianchi: ) ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, corso C.F._3
Vittorio Emanuele n. 126, presso lo , P.IVA , in Controparte_5 P.IVA_5 persona dell'avv. Francesco Panepinto, giusta procura allegata in data 9.3.2020, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e dell'art. 51 d.l.
112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11,
d.m. 17.7.2008, o agli indirizzi di PEC e Email_2
comunicati ai sensi della l. 2/2009, o al numero di Email_3 fax 011/53.55.31
- appellata -
OGGETTO: contratti bancari. Azione di restituzione dell'indebito “a conto aperto”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le domande già proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto:
In via principale: a) Accertare e dichiarare che, anche in forza delle sentenze nn. 268/2010 e
643/2011 del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali con cui sarebbero dovuti essere determinati i tassi di interesse;
b) accertare e dichiarare, quindi, che la ha CP_6 illegittimamente applicato interessi in misura superiore al tasso di interesse di cui all'art. 117 T.U.B.
e arbitrariamente operato l'anatocismo, mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la CMS o altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati;
c) per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.03.13, tenendo altresì conto che la sentenza n. 268/2010 del Tribunale nisseno, passata in giudicato, ha accertato e dichiarato la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse contenute nel contratto di conto corrente n. 966/1994, recependo il risultato della CTU disposta in primo grado, ossia: - € 486.418,12, laddove si consideri il ricalcolo effettuato utilizzando il tasso di interesse ex art. 117 T.U.B. anche per gli interessi a credito del correntista e senza computo della comm. disp. fondi. (ipotesi 1); - € 478.341,83, qualora si consideri il ricalcolo effettuato utilizzando il tasso di
2 interesse pattuito in data 16.06.94 per gli interessi a credito del correntista e con computo della comm. disp. fondi dal 1˚ trimestre 2012 (ipotesi 2).
In via subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a le somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado), a titolo di interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 320.759,26, a titolo di ripetizione indebito e/o risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso CP_6 di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e Part condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a Controparte_7 le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado) come seconda ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge,
e pari ad € 265.821,90, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o CP_6 minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 15.05.13 e condannare la convenuta a ricalcolare il rapporto di dare-avere, restituendo a Parte_1 le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nella CTP (allegata in primo grado) come terza ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 229.856,53, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla o in quell'altra somma maggiore e/o minore CP_6 che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: Laddove ritenuto necessario, nel caso di dubbio sulle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, alle quali l'appellante si richiama integralmente, disporre nuova
CTU perché ricostruisca il rapporto di conto corrente: a) secondo il tasso legale, o secondo altro criterio ritenuto idoneo dall'Ecc.ma Corte adita, e non quello arbitrariamente ed illegittimamente applicato dalla in ogni caso su base annua e non trimestrale come illegittimamente applicato CP_6 dalla e senza capitalizzazione alcuna e con esclusione della Commissione di Massimo Scoperto CP_6
e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati;
b) inserendo quale saldo iniziale al
30/09/1998 del conto corrente in oggetto € 135.809,00 equivalente alla differenza tra saldo attivo e
3 quello passivo accertato, a quella data, dalla sentenza del Tribunale nisseno (€ 203.958,42 - €
68.148,69). Ricalcolare gli interessi debitori al tasso legale e con esclusione della CMS e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati e senza capitalizzazione, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB;
c) inserendo quale saldo iniziale al
30/09/1998 del conto corrente in oggetto € 0 in quanto, a seguito della compensazione operata dalla il 19/10/2012, il conto corrente è stato azzerato in maniera retroattiva. Ricalcolare gli interessi CP_6 debitori al saldo legale e senza capitalizzazione e con esclusione della CMS e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB. Alla data del 19/10/2012 inserire quale movimento in accredito l'importo indicato dall'estratto conto e quindi € 137.836,36; d) inserendo quale saldo iniziale al 30/09/1998 del conto corrente in oggetto quello definito dalla sentenza 643/2011 e cioè l'importo di € 68.148,69.
Ricalcolare gli interessi debitori al tasso legale e senza capitalizzazione e con esclusione della CMS
e di altri costi del denaro mai concordati e/o autorizzati, e quelli creditori con capitalizzazione trimestrale al tasso previsto dall'art. 117 TUB. Alla data del 19/10/2012 inserire quale movimento in accredito non l'importo indicato dall'estratto conto e quindi € 137.836,36, ma la somma riportata nella citata sentenza di € 203.958,42. Il CTU dovrà ulteriormente verificare se la misura degli interessi applicati, particolarmente gravosa anche a causa della capitalizzazione trimestrale e della cms, sia superiore al c.d. tasso soglia imposto dalla legge sull'usura (L. n. 108/1996).
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi totali ed oltre ancora CPA ed IVA, spese di CTU e CTP.”
Per l'appellata: “…chiede che la Corte trattenga la causa a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Precisa le conclusioni richiamando quelle svolte nella comparsa di risposta”.
Si trascrivono, di seguito, le conclusioni svolte dalla appellata nella comparsa di costituzione e risposta in appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 138/20 resa inter partes dal Tribunale di Caltanissetta in data 10.4.2020; in via subordinata, per il caso di riforma dell'impugnata sentenza in via preliminare, accertare che il preteso diritto della Parte_1 di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca sul conto corrente oggetto di causa dopo il
[...]
30.9.1998 è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al
3.2.2004 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta da E_
4 ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2014, la (di seguito indicata anche Parte_1 come ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta Pt_1 E_
(di seguito indicata anche come ”), esponendo di essere titolare del rapporto di conto CP_8 corrente n. 966/1994, acceso dall'allora poi divenuta ER RR Controparte_9
SO di CE EN, , e ed, infine, Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_1
La società attrice deduceva:
- che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 643/2011, aveva accertato, a definizione di un pregresso giudizio promosso da ED RR SO di CE EN, , Parte_2
che, alla data del 30.9.1998, il predetto conto corrente Parte_6 presentava un saldo debitore di euro 68.148,69, invece che di euro 148.862,05 come risultante dagli estratti conto bancari e che l'ulteriore conto corrente n. 107, acceso nel 1988 dal sig. SO RR
e confluito nel conto corrente n. 966, presentava al momento dell'estinzione un saldo reale a favore del cliente pari ad euro 203.958,42;
- che, in esecuzione della sentenza n. 643/2011, la aveva effettuato la compensazione fra le CP_6 reciproche partite di debito e di credito, così come accertate dall'Autorità giudiziaria rimborsando alla la somma di euro 135.809,73, oltre interessi;
Pt_1
- che, a partire dal 1998, il saldo negativo del conto corrente n. 966, pure a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 643/2011, aveva continuato a produrre interessi passivi a carico della correntista, ad un saggio già ritenuto invalido dal Tribunale e a condizioni comunque illegittime, con la conseguenza che una corretta ricostruzione del rapporto per il periodo successivo al 1998 portava a rideterminare il saldo attuale a credito per la correntista per un importo compreso fra euro
229.856,53 ed euro 320.759,26, a seconda del criterio utilizzato;
Sulla scorta di tali presupposti, la nvocava la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali Pt_1 che prevedevano il rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse, chiedendo accertarsi, altresì, che la Banca aveva operato illegittimamente applicando l'anatocismo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, la commissione massimo scoperto e un saggio di interesse superiore al tasso soglia. Chiedeva, infine, che il Tribunale, previa rideterminazione del saldo del rapporto tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011 e della parziale invalidità del contratto di conto corrente, condannasse la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito nel
5 periodo compreso fra il 30.9.1998 ed il 15.5.2013 a titolo di ripetizione di indebito “… e/o di risarcimento del danno”. si costituiva contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree e E_ chiedendone l'integrale rigetto.
La convenuta, in particolare, deduceva:
- che le domande formulate da controparte erano parzialmente inammissibili trattandosi di rapporto ancora aperto alla data di avvio del presente giudizio;
- che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta non aveva in realtà provveduto ad alcuna rideterminazione del saldo dei rapporti, avendo, al contrario, pronunciato esclusivamente sulle partite di debito-credito delle parti alla data del 30.9.1998, condannando attrice e convenuta ai rispettivi pagamenti;
- che era prescritto il diritto alla ripetizione di tutti i versamenti avvenuti oltre dieci anni prima del
3.2.2014 (data della prima formale richiesta di rimborso), stante la natura solutoria degli stessi, trattandosi peraltro di conto non affidato;
- che, in ordine all'applicazione di interessi ultralegali, pure a fronte della riconosciuta invalidità della clausola uso piazza contenuta nel contratto, giusta sentenza n. 643/2011 del Tribunale di
Caltanissetta, la sostituzione automatica con l'interesse legale doveva avvenire nel senso più favorevole per la Banca, dunque applicando il tasso massimo dei BOT agli interessi debitori per il correntista e quello minimo agli interessi creditori;
- che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche quando illegittima doveva comunque estendersi anche agli interessi attivi, in relazione ai periodi di saldo positivo;
-che infondato doveva ritenersi il rilievo afferente la commissione di massimo scoperto atteso che le pattuizioni intercorse fra le parti successivamente al 30.9.1998 contemplavano anche tale addebito;
- che parimenti infondata era la censura inerente l'asserita usurarietà dell'interesse, stante il mancato superamento del tasso soglia e considerato, soprattutto, che il conto n. 966 era stato acceso nel 1994, ovvero prima dell'entrata in vigore della l. 108/96 e che l'eventuale usurarietà si determinava con esclusivo riferimento al momento della pattuizione;
- che priva di fondamento era la domanda tesa al riconoscimento degli interessi attivi “virtuali” in considerazione della natura giuridica della presente azione da qualificarsi come azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c..
La causa veniva istruita, in primo grado, mediante la documentazione depositata dalle parti e veniva anche disposta una CTU contabile.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 138/2020, pubblicata in data 10 aprile 2020, dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla società attrice in seno all'atto introduttivo;
rigettava tutte le altre domande avanzate dall'attrice; rigettava la domanda
6 riconvenzionale avanzata dall'istituto di credito convenuto;
condannava la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della
[...] [...]
di un terzo delle spese di lite, pari, nella misura già ridotta ad € 3.564,50, oltre E_0 spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
poneva le spese di ctu a carico di parte attrice.
Il Tribunale di Caltanissetta, reputando di aderire al principio di diritto affermato da Cass. civ.
n. 798 del 15.1.2013, riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice, sul rilievo che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio
(ovvero il c/c n. 966/1994 in cui era successivamente confluito anche il conto n. 107/1988), alla data di notifica della citazione era ancora aperto, circostanza questa specificatamente allegata dall'istituto di credito convenuto e non contestata dalla e che quest'ultima non aveva fornito la prova Pt_1 della natura solutoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto a fronte di una presunzione della loro natura ripristinatoria in costanza di rapporto, atteso che il conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione (il Tribunale nisseno, sul punto, mostrava di aderire al principio di diritto affermato da Cass. civ. n. 4518 del 26/02/2014).
Il Giudice di prime cure affermava che del tutto irrilevante, in proposito, risultava la qualificazione alternativa della domanda, effettuata dall'attrice, in termini di risarcimento del danno, posto che la causa petendi dell'atto di citazione non conteneva alcun riferimento agli elementi dell'azione risarcitoria, né sotto il profilo del pregiudizio, né in relazione all'eventuale condotta contraria agli obblighi contrattuali né in ordine al nesso di causalità.
In ogni caso il giudice di prime cure, pur a fronte della ritenuta e dichiarata inammissibilità della domanda di ripetizione, nel dare atto dell'esistenza di altro orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 21646/2018), secondo cui pure se il rapporto contrattuale è ancora aperto all'atto dell'avvio del giudizio vi è la necessità di statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'insussistenza di rimesse solutorie non esclude un interesse del correntista rispetto alle pronunce invocate, esaminava il merito delle doglianze sollevate dalla società attrice, concludendo che esse risultavano infondate.
In particolare, per quel che concerne la domanda di nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tesso di interessi, evidenziava che il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 268/2010, pacificamente passata in cosa giudicata, aveva già accolto la suddetta richiesta, dichiarando la nullità della clausola in esame proprio in relazione al conto in oggetto
(ovvero n. 966/1994), con la conseguenza che gli effetti del giudicato non potevano che estendersi, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche nei confronti degli aventi causa (qual è la società attrice rispetto agli attori del precedente giudizio).
7 In relazione, poi, alle ulteriori domande vertenti in materia di anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, rilevava come la società attrice nulla avesse rappresentato in ordine alla fondatezza dei propri assunti, trattandosi di domande esplicitate solo nel petitum, ma prive di adeguata allegazione in ordine alla pur necessaria causa petendi. Né, in proposito, poteva ritenersi sufficiente il richiamo alla ctp depositata in atti (redatta, su incarico della da Consultique Sim s.p.a.) Pt_1 atteso che in tale elaborato venivano solo indicati i criteri di calcolo seguiti nella determinazione delle varie ipotesi restitutorie in riferimento alle somme indebitamente trattenute dalla con relativa CP_6 rideterminazione del saldo, ma nulla veniva esplicitato circa le ragioni poste a fondamento dell'asserita illegittimità di tali addebiti. Purtuttavia, secondo il giudice di prime cure, assumeva portata ancor più dirimente la considerazione delle ritenute lacune documentali che, a suo avviso, connotavano la produzione attorea. In particolare, secondo il giudice di prime cure, dall'esame del compendio documentale in atti emergeva la mancata produzione dei contratti oggetto del contendere, risultando prodotti soltanto gli estratti conto.
Il Tribunale nisseno, dopo aver dichiarato di condividere il principio di diritto affermato da
Cass. civ. ord. n. 33009 del 13/12/2019 (secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione), affermava che, dall'esame del compendio documentale versato in atti, emergeva come la società correntista, nell'ambito del presente giudizio, avesse omesso di produrre il contratto originario n. 966/1994, avendo allegato solo gli estratti conto;
che, sebbene la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza risultasse pacifica tra le parti, la mancata disamina della suddetta regolamentazione negoziale impediva il vaglio in ordine al regime contrattuale pattuito ed a quello concretamente applicato ed alla legittimità delle clausole oggetto di contestazione;
che a tale lacuna non poteva sopperirsi con l'ulteriore documentazione contrattuale allegata dalla (segnatamente i documenti 12, 13, 14 CP_6 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); che tale documentazione, infatti, era costituita dal contratto “servizi via internet, cellulare e telefono” (doc. 12), dalle integrazioni contrattuali afferenti le proroghe dell'apertura di credito transitoria su conto corrente dal 30.4.2010 sino al 31.12.2013 attraverso diverse proroghe concesse nel tempo (doc. 14, circostanza, questa che, peraltro, depone ulteriormente verso l'opzione di considerare ripristinatorie le rimesse effettuate, posto che non vi è prova che il saldo negativo maturato fosse extra fido) ed infine da un “contratto quadro di affidamento di breve termine” (doc. 13) irrilevante rispetto all'oggetto del contendere in
8 quanto datato 17.1.2014, a fronte di domanda di ripetizione espressamente riferita, quale arco temporale, all'intervallo compreso tra il 30.9.1998 ed il 15.5.2013.
Secondo il giudice di primo grado analoghe considerazioni dovevano estendersi anche alla domanda riconvenzionale di nullità della capitalizzazione degli interessi attivi avanzata dalla convenuta. CP_6
Quindi, alla luce di tali considerazioni, le domande di accertamento avanzate dalla società attrice non potevano trovare accoglimento ed il conseguente rigetto delle stesse assorbiva, in virtù del criterio della ragione più liquida, il vaglio dell'eccezione preliminare di prescrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali esse, in considerazione della peculiarità della fattispecie, connotata dalla declaratoria di inammissibilità in relazione alla domanda principale di ripetizione, dalla circostanza per cui le censure sollevate rispetto alla clausola di determinazione di interesse avevano già trovato pieno accoglimento in altro pregresso giudizio dimostrando così la fondatezza di tale rilievo e dalla rilevata lacuna probatoria che ha determinato il rigetto delle domande di accertamento, venivano liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 10.693,50 e poste a carico di parte attrice nella misura di un terzo, sussistendo gravi ragioni, in virtù di un necessario contemperamento delle menzionate circostanze, per compensare gli altri due terzi.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , affidato ai Pt_1 Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interessi”) la in sintesi, deduceva: Pt_1
- che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure per respingere la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola contrattuale “uso piazza” era del tutto inconferente e contraddittoria, soprattutto in relazione alle conseguenze che lo stesso ne traeva circa la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 966/94;
- che il contratto del conto corrente n. 966/1994, diversamente da quanto affermava la sentenza impugnata, era stato depositato in atti sub doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI
n. 2 Intesa San Paolo;
- che la lettura del richiamato documento avrebbe consentito al Giudice di prime cure di verificare l'assenza di qualunque previsione contrattuale atta a legittimare la banca all'applicazione di interessi in misura superiore a quella di legge o di cui all'art. 117 del TUB;
- che aveva convenuto in giudizio la affinché fosse accertato che la stessa, negli Pt_1 CP_6 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010 cit., non si era conformata a quanto statuito dal Tribunale nisseno, continuando ad applicare interessi debitori in misura ultralegale, come previsto dalla clausola già oggetto di declaratoria di nullità e, quindi, era necessaria la rideterminazione del saldo di conto corrente;
9 - che era irrilevante la “mancata produzione dei contratti oggetto del contendere”, posto che le domande attoree erano state spiegate in virtù delle predette sentenze (“dichiarare che, anche per effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato…” – pag. 8 atto di citazione), alle cui previsioni Intesa San Paolo non aveva ottemperato;
- che l'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito era stata provata mediante la produzione degli estratti conto nonché mediante l'analitica ricostruzione del rapporto tramite la consulenza tecnica redatta, su incarico della dalla Consultique Sim S.p.A. ed allegata all'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado, da cui si evincevano i singoli addebiti operati dalla banca in danno del cliente.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto delle asserite lacune probatorie”) la deduceva: Pt_1
- che era stato versato in atti, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, il contratto di conto corrente n. 966 del 16/06/1994, in quanto il documento n. 12 prodotto dalla banca con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, sebbene denominato “contratto Intesa
Sanpaolo/Raso del 14.9.2012”, comprendeva il contratto di conto corrente de quo;
- che la produzione documentale era stata esaminata dal CTU il quale nella perizia depositata aveva scritto “…essendovi agli atti l'originario contratto del 16/06/1994” (pag. 7);
- che il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare i documenti versati in atti e segnatamente il contratto di c/c del 16/06/1994 che costituiva un documento decisivo;
- che nell'ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, in virtù del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto dell'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'addebito della commissione di massimo scoperto e dell'applicazione di interessi usurari”) la deduceva: Pt_1
- che il Giudice di prime cure aveva errato a ritenere prive di “adeguata allegazione in ordine alla causa petendi” ed a rigettare le domande di accertamento vertenti in materia di anatocismo, cms ed usura;
- che la sentenza n. 628/10 del Tribunale di Caltanissetta, passata in cosa giudicata, non si era espressa in punto di anatocismo, sicché il Giudice di prime cure era tenuto a pronunciarsi sul punto;
- che il contratto di c/c del 16/06/1994 era stato acquisito agli atti del giudizio di primo grado e tutti gli estratti conto prodotti, mai contestati da controparte, provavano l'applicazione da parte
10 della della capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui si lamentava l'illegittima CP_6 contabilizzazione;
- che, essendo nulla la clausola relativa agli interessi, gli stessi dovevano rideterminarsi in misura legale ovvero ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e senza capitalizzazione;
- che la non aveva mai contestato l'esistenza della clausola anatocistica ed in prume CP_6 cure il giudice aveva formulato i quesiti chiedendo al CTU di provvedere alla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 966/94 “con capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi debitori quanto di quelli creditori” e, quindi, la presenza della clausola anatocistica poteva considerarsi implicita in ragione della formulazione del quesito dato al CTU;
- che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, come fatto dal CTU in occasione dell'incarico conferitogli;
- che la commissione di massimo scoperto, non pattuita in sede di apertura del conto corrente n.
966/94, era stata applicata dalla dal terzo trimestre 2009, come chiarito dal CTU;
CP_6
- che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto corrente prendendo in considerazione la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU (saldo del conto senza la cms).
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto della rideterminazione del saldo del conto corrente”) deduceva:
- che il Giudice di primo grado aveva errato a rigettare la domanda attore volta all'accertamento delle illegittime appostazioni operate dalla per il periodo di vigenza del rapporto di conto CP_6 corrente oggetto del presente giudizio;
- che la aveva chiesto di prendere atto delle statuizioni contenute nelle sentenze nn. Pt_1
268/2010 e 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta e della circostanza che la non si era CP_6 conformata a quanto stabilito da tali pronunce e, per l'effetto, provvedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente prendendo in considerazione il periodo di vigenza del rapporto dal
30.09.1998 al 15.05.2013;
- che il Giudice di prime cure si era limitato a riconoscere l'estensione degli effetti del giudicato della sentenza non definitiva n. 628/2010 senza provvedere alla pratica esplicazione degli stessi effetti per il periodo di vigenza del rapporto successivo al 30.9.1998 e non aveva considerato che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, in applicazione dei criteri stabiliti dalla detta sentenza non definitiva, aveva ricalcolato il saldo del conto corrente depurandolo dagli addebiti illegittimi;
- che, in ragione delle indicate sentenze passate in giudicato, era accertato che, alla data del 30 settembre 1998, il riferito rapporto di conto corrente presentava un saldo a debito della società pari ad € 68.148,69 e non di € 148.862,05 come illegittimamente ed erroneamente indicato dalla banca, e
11 che il conto corrente n. 107/1988, poi confluito nel conto corrente n. 966/1994, presentava un saldo attivo pari ad € 203.958,42, che, però, la non ha ancora restituito;
CP_6
- che la sentenza gravata era errata laddove, pur riconoscendo l'estensione degli effetti del giudicato della sentenza n. 268/2010, e quindi, di fatto, la nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interessi, non aveva statuito sulla rideterminazione del rapporto debito/credito per il periodo successivo al 30.09.1998 operando il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 966/1994;
- che la sentenza gravata era contraddittoria e lacunosa laddove non aveva tenuto conto delle risultanze della CTU contabile disposta dallo stesso giudice di prime cure;
- che non vi era alcun dubbio sul fatto che oggetto della domanda della fosse il calcolo Pt_1 del saldo del conto corrente per il periodo successivo al 30.9.1998 e fino al 15.5.2013;
- che le conclusioni assunte con l'impugnata sentenza si ponevano in contrasto con i provvedimenti istruttori assunti nel corso del giudizio di primo grado, specialmente col provvedimento di nomina del CTU contabile e con i quesiti assegnati allo stesso consulente tecnico d'ufficio;
- che l'omessa decisione su questo punto della domanda non poteva ritenersi giustificata dalla ritenuta inammissibilità della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., trattandosi di un c.d. conto aperto, in quanto il correntista aveva un concreto interesse a che si accertasse, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, l'esistenza di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo e quindi il Giudice di primo grado non aveva errato a non rideterminare il saldo del conto corrente eliminando le poste illegittimamente addebitate;
- che, a prescindere dall'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, in ragione dell'accertata nullità della clausola contrattuale “uso piazza”, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il saldo del conto corrente c.d. aperto, come chiesto dalla per il periodo Pt_1
30.9.1998 - 15.5.2013.
Con il quinto motivo di appello (rubricato: “Sull'omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto della ripetizione delle somme ingiustamente addebitate”) la deduceva: Pt_1
- che la sentenza impugnata era erronea e contraddittoria nella parte in cui aveva giudicato
“fondato” il rilievo relativo all'“eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice”;
- che la rideterminazione del saldo del conto corrente comportava la restituzione (o la messa a disposizione) delle somme illecitamente addebitate, indipendentemente dal fatto che il Giudice la avesse disposta o meno, atteso che, operando tale calcolo del saldo, si potevano determinare gli importi dei quali la era creditrice e non debitrice verso la Pt_1 CP_6
12 - che la distinzione tra “rideterminazione del saldo” e “restituzione delle somme” era priva di significato oggettivo con riferimento all'ipotesi in oggetto in cui il conto corrente risultava ancora aperto;
- che oggetto della domanda attorea era anche la rideterminazione del saldo e, pertanto, la sentenza era errata e lacunosa pure su questo punto.
Con il sesto motivo di appello (rubricato: “La mancata pronuncia sulle domande in violazione degli artt. 277 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU”) la deduceva: Pt_1
- che la sentenza gravata risulta gravemente incompleta, errata, contraddittoria, immotivata ed illegittima, nella misura in cui il Tribunale di Caltanissetta non aveva deciso su tutte le domande come richiesto dall'art. 277 c.p.c.;
- che il Giudice di prime cure, pure riconoscendo che la società attrice “chiedeva … che il
Tribunale, previa rideterminazione del saldo del rapporto tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011 … condannasse la ” non aveva accolto la prima parte della domanda CP_6 nonostante la relazione redatta dal CTU che l'appellante condivideva;
- che a nulla valeva il fatto che fossero state rigettate le domande di accertamento in tema di anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, poiché il Giudice di prime cure poteva effettuare i conteggi del saldo tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 643/2011, operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi e non computando la commissione di massimo scoperto
(indicata con la dicitura “commissione disponibilità fondi”);
- che sussisteva il diritto del correntista all'accertamento, prima della chiusura del conto, dell'esistenza o meno di addebiti illegittimi e, quindi, dell'entità del saldo (parziale) ricalcolato e la
CTU contabile era stata espressamente diretta alla ricostruzione del saldo;
- che il Giudice di prime cure aveva tenuto un comportamento contraddittorio in quanto aveva dapprima ammesso la CTU contabile, incentrando il relativo quesito sulla rideterminazione del saldo, e poi non aveva preso in considerazione le risultanze della stessa CTU non pronunciandosi sulla domanda attorea;
- che la sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, coperta dal giudicato, aveva accertato che, alla data del 30 settembre 1998, il riferito rapporto di conto corrente “presentava un saldo a debito della società titolare pari ad € 68.148,69” (pag. 6 della sentenza), e non di € 148.862,05 come indicato dalla banca e, a differenza di quanto esposto dalla il conto corrente n. 107 del 1988, CP_6 poi confluito nel conto corrente n. 966/94, presentava un saldo attivo pari ad € 203.958,42;
- che, in esecuzione della sentenza, la Banca aveva operato la compensazione dei debiti e dei crediti, accertati tra le parti dal giudice alla data del 30 settembre 1998, ed aveva successivamente rimborsato alla a somma di € 135.809,73 (€ 203.958,42 - € 68.148,69) oltre interessi;
Pt_1
13 - che il giudice di prime cure era tenuto a rideterminare il rapporto debito/credito per il periodo successivo al 30.9.1998, partendo da quello che era il saldo accertato giudizialmente al 30.09.1998, come chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- che il Giudice di prime cure non aveva provveduto su tale domanda della Parte_1
ed aveva posto la mancata produzione di documenti, comunque prodotti, alla base del rigetto
[...] delle domande di accertamento attoree.
Con il settimo motivo di appello (rubricato: “Sulla nullità della sentenza per violazione del divieto di ultrapetitum stabilito dall'art. 112 c.p.c.”) la deduceva: Pt_1
- che sentenza gravata aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), poiché malgrado la avesse unicamente dedotto la parziale inammissibilità CP_6 delle domande formulate da controparte, la sentenza gravata aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società attrice e rigettato tutte le altre domande avanzate dall'attrice.
Con l'ottavo motivo di appello (rubricato: “Sull'errata valutazione dei fatti di causa, assenza di motivazione, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza impugnata anche per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU”) la deduceva: Pt_1
- che il Giudice di prime cure aveva ignorato gli atti difensivi della società attrice ed aveva omesso di verificare la documentazione depositata;
- che Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la CTP di parte attorea, erroneamente ritenuta inidonea a supportare adeguatamente le domande attoree, senza entrare nel merito dei conteggi e dei criteri adottati da tale consulenza;
- che l'illegittimità degli addebiti operati dalla era stata documentalmente provata mediante CP_6 la produzione degli estratti conto nonché mediante l'analitica ricostruzione del rapporto effettuata dalla CTP e, sul punto, nessuna contestazione specifica era stata svolta dalla convenuta;
CP_6
- che la non aveva contestato l'esistenza della clausola contrattuale relativa alla CP_6 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e si era mostrata consapevole del fatto che essa era ritenuta illegittima dalla costante giurisprudenza di legittimità;
- che la non aveva specificatamente contestato la CTP dell'attrice e i relativi conteggi CP_6 offrivano una ricostruzione puntuale ed analitica dell'intero rapporto, diversificando la rideterminazione del saldo del conto corrente in base a tre distinti criteri di calcolo, potendosi concludere che la società correntista era creditrice nei confronti della per importi variabili CP_6 da € 320.759,26 ad € 229.856,53;
- che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare le risultanze della CTU che giungevano a conclusioni conformi rispetto a quelle della CTP;
14 - che l'errata valutazione dei fatti di causa aveva comportato l'altrettanto ingiusta condanna dell'appellante al pagamento di 1/3 delle spese di lite e di quelle della CTU, mentre le spese processuali dovevano essere almeno per intero compensate.
La Banca, costituitasi tardivamente in appello, contestava la fondatezza dei motivi di appello proposti dalla e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_1
La Corte, con ordinanza in date 9 giugno 2021-15 luglio 2021, riteneva non necessario disporre una nuova CTU contabile e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 febbraio 2024.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni veniva poi rinviata, in ragione dei carichi dei ruoli della Corte, al 26 settembre 2024, udienza che veniva poi sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, nella superiore composizione, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. , poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e la sola Parte_1 in liquidazione, depositava la memoria di replica.
§§§
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in rito, va ricordato che l'art. 345 c.p.c. stabilisce che in appello non possono proporsi nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova, delineando così uno sbarramento generale rispetto ai nova in grado di appello.
Proprio in ragione del generale divieto dei nova in appello è necessario trascrivere le domande precisate dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., datata 18.3.2015 Pt_1
15 e depositata in data 20.3.2015, per verificare come la odierna appellante, abbia Pt_1 inammissibilmente modificato in appello le proprie domande.
Infatti la società attrice, in primo grado, aveva in tal modo definitivamente precisato le proprie conclusioni:
“…ricorrendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., data l'entità della somma ed il risalire nel tempo del debito non onorato, e vista la documentazione proveniente dalla stessa controparte (estratti conto corrente) e quella vincolante per il debitore (sentenze n.ri 643/11 e 268/2010 del Tribunale di
Caltanissetta, non impugnate dalla debitrice e passate in giudicato) che comprova in modo oggettivo
e documentale il diritto fatto valere, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
186 ter c.p.c., ingiungendo ad in persona del legale rappresentante pro E_1 tempore, di restituire ai concludenti le somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 a titolo di interessi passivi nella misura eccedente il tasso legale e corrispondente, alla data del 15.05.2013, a complessivi € 320.759,26, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare che, anche per effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse.
- In ogni caso, accertare e dichiarare che la ha illegittimamente operato l'anatocismo, CP_6 mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la
CMS mai concordata e/o autorizzata, così come ha applicato interessi passivi in misura superiore al
c.d. tasso soglia imposto dalla legge (L. n. 108/1996).
- Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore di delle Parte_1 somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 320.759,26, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo.
In via subordinata:
- condannare la convenuta alla restituzione in favore di delle somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP come seconda ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 265.821,90,
a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà
16 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: condannare la convenuta alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate nell'allegata CTP come terza ipotesi, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad € 229.856,53, a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca, o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidare con distrazione ex art. 93 c.p.c.. e gli oneri di
CTU”.
In via istruttoria:
1. ordinare alla convenuta di esibire o di produrre copia di tutti i contratti di conto corrente CP_6 oggetto dell'odierna controversia e degli estratti conto dal 1998 al febbraio 2014; 2. nel caso di dubbio sulla corretta ricostruzione del rapporto di conto corrente effettuata dalla CTP dell'odierna attrice, nominare apposita CTU perchè ricostruisca il rapporto di conto corrente [omissis]”.
A sua volta costituitasi tempestivamente in prime cure, aveva rassegnato E_ nella sua comparsa di costituzione e risposta (e non aveva poi modificato con le memorie ex art. 183 c.p.c.) le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, respingere la domanda di condanna ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
ancora in via preliminare, accertare che il preteso diritto della di vedersi restituire le somme Pt_1 Parte_1 corrisposte alla Banca sul conto corrente oggetto di causa dopo il 30.9.1998 è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al 3.2.2004 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata dal tribunale all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola anatocistica relativa agli interessi attivi o, comunque,
l'illegittimità della loro capitalizzazione;
respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta da ogni pretesa avversaria. E_
17 Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario”.
Una volta chiarito il contenuto delle domande tempestivamente proposte dalla Parte_1
sono dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto nuove, le diverse domande
[...] articolate dall'appellante e, segnatamente, quelle dirette ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 15.05.13, trattandosi di domanda di accertamento del saldo del conto corrente che non è stata formulata in prime cure dalla società attrice nei termini di preclusione delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (testo applicabile “ratione temporis”).
Le domande tempestive proposte dalla e che limitano il thema decidendum e il thema Pt_1 probandum sono le seguenti: “condannare la convenuta alla restituzione, in favore di
[...]
delle somme indebitamente percepite dal 30.09.1998 al 15.05.2013, ed evidenziate Parte_1 nell'allegata CTP, a titolo d'interessi passivi, oltre la misura stabilita per legge, e pari ad €
320.759,26, a titolo di ripetizione di indebito” oppure “di risarcimento del danno subito per effetto dell'illecita e/o illegittima condotta assunta dalla Banca”.
Chiarito quale è il thema decidendum la Corte osserva che la domanda proposta dall'attrice non contiene una pronuncia di accertamento del saldo o di rettifica del saldo del conto corrente di corrispondenza, ancora aperto alla data della domanda giudiziale in data 7 agosto 2014.
La attrice ha unicamente chiesto una pronuncia di condanna nei confronti della alla CP_6 restituzione delle somme indebitamente percepite oppure di condanna al risarcimento per quelle somme che sono state quantificate entro i termini di preclusione dell'art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c. oppure “quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singola imputazione contabile e sino al saldo effettivo”.
Una volta delimitato l'ambito delle domande attoree e dichiarata inammissibile ex art. 345
c.p.c., in quanto nuova, ogni diversa domanda ed eccezione sollevata in grado di appello dalla si passa ora all'esame dei motivi di appello. Pt_1
I motivi di appello sono strettamente connessi e quindi possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte osserva che i documenti depositati dalla società attrice ed utilizzabili per la decisione sono i seguenti:
1) copia conforme all'originale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011;
2) copia della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010;
3) copia relazione tecnica a firma Consultique SIM con relativi allegati;
4) copia estratti del conto corrente 966/94 dal 30 giugno 1997 al 31 dicembre 2012;
18 5) copia disposizione di bonifico / di € 135.809,73 oltre E_0 Parte_1 interessi;
6) copia verbale di tentativo di conciliazione negativo del 07.04.2014.
Gli altri documenti utilizzabili per la decisione sono quelli depositati dalla convenuta.
In particolare, la in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., CP_6 ha depositato in modalità telematica, sub doc. n. 12, una copia del contratto “Servizi via
Internet, cellulare e telefono” datato 14/09/2012, (che occupa le pagine da 1 a 10), ed una copia del contratto di c/c del 16/06/1994 n. 966, la quale ultima è però non leggibile in larga misura, specie quanto alle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto dalla (dante causa della Controparte_9 [...]
, odierna appellante). Parte_1
In particolare, nella copia depositata del contratto di c/c del 16/06/94 non è possibile leggere in maniera completa la clausola delle condizioni generali di contratto che disciplina gli interessi attivi e passivi per il correntista.
Ne consegue che, sebbene sia fondata la doglianza dell'appellante sul fatto il giudice di primo grado non ha valutato un documento allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., rimane accertato che il contratto di c/c del 16/06/1994 n. 966, prodotto in copia, risulta largamente non leggibile per la parte relativa alle condizioni generali di contratto pattuite riguardanti la disciplina convenzionale degli interessi.
Da qui la sostanziale inutilizzabilità, a fini di prova, del documento depositato in quanto largamente non leggibile.
Peraltro costituisce un fatto non contestato tra le parti che il contratto di conto corrente di corrente di corrispondenza in data 16/06/1994 n. 966 non era chiuso alla data di proposizione della domanda della notificata in data 7 agosto 2014. Pt_1
Ugualmente non contestato tra le parti del presente giudizio è che esse sono vincolate dagli effetti del giudicato costituito dalle due sentenze del Tribunale di Caltanissetta, la n. 268/2010
(sentenza non definitiva) e la n. 643/2011 (sentenza definitiva).
Occorre, allora, esaminare il contenuto di tali sentenze per valutare quali riflessi ha la cosa giudicata nel presente giudizio.
La Corte osserva che la sentenza (non definitiva) del Tribunale di Caltanissetta n. 268/2010, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1119/98 R.G.A.C., per quanto di rilievo in questa sede, contiene le seguenti statuizioni:
1) Dichiara la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitorio secondo le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza afferenti i rapporti di conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988 e n. 966 del 16 giugno 1994;
19 2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta con comparsa di risposta depositata in data 23 dicembre 1998, avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione, da parte degli attori, del dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto.
La sentenza definitiva del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. 1119/98 R.G.A.C., per quanto di rilievo in questa sede, contiene le seguenti statuizioni:
1) dichiara che CE EN, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di RR SO, sono creditori nei confronti di E_
(già , in
[...] E_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 203.958,42, costituente il saldo attivo del rapporto di conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988 alla data del 28 luglio 1994;
2) dichiara che (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditrice
[...] nei confronti di ER SO RR di CE EN, , Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_6 della somma di euro 68.148,69, costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
966 del 16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998;
3) condanna (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore degli attori CE EN, , Parte_2 Parte_3
e , nella qualità di eredi di RR SO, ed in solido tra loro della Parte_4 somma di euro 203.958,42, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
4) condanna ER SO RR di CE EN, , Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_6 Parte_4 al pagamento in favore di (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della
[...] somma di euro 68.148,69, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
La lettura della motivazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 643/2011, alla pagina 5, permette di comprendere i criteri che sono stati applicati per addivenire, mediante la CTU effettuata in quel giudizio, alla quantificazione degli importi a debito ed a credito per il correntista (come indicati nel dispositivo della sentenza).
20 Nella motivazione della sentenza n. 643/2011 cit., coperta dal giudicato, si legge quanto segue:
<<occorre operare un nuovo calcolo del saldo finale di ciascun rapporto (applicando, in luogo < i>
saggio di interesse determinato dalla banca in forza della cosiddetta clausola “usi piazza” della quale è stata dichiarata la nullità, il saggio legale sostitutivo, secondo i criteri già esplicitati con la sentenza non definitiva), in guisa da stabilire la corretta entità del credito (ovvero del debito) degli attori nei confronti dell'istituto di credito convenuto e verificare, così, se in relazione a ciascun rapporto gli attori medesimi possano vantare un diritto alla restituzione di somme.
Per tale ragione è stato necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio, al fine precipuo di demandare al nominato CTU l'effettuazione di tale calcolo, alla stregua dei criteri di anzi citati
(ossia, in relazione al contratto n. 107 del 12 maggio 1988, calcolando gli interessi debitori al saggio legale, dalla data di apertura sino alla data di chiusura del rapporto, ed operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi, sì come previsto dall'art. 7 del contratto;
nonché, in relazione al contratto n. 966 del 16 giugno 1994, calcolando gli interessi debitori ai saggi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 385/1993, a far data dall'apertura del rapporto sino al 30 settembre 1998, anche in questo caso operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi, sì come previsto dal contratto)>>.
Atteso che le sentenze coperte dal giudicato, vincolanti per le odierne parti, hanno deciso sui reciproci rapporti di dare ed avere in relazione al conto corrente n. 966 del 16/06/1994 alla data del 30 settembre 1998, accertando che (già E_ [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, E_2 era creditrice nei confronti di ER SO RR di CE EN, , Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, E_3 della somma di euro 68.148,69, costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 966 del
16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998, non può mettersi in dubbio che lo stesso conto corrente, alla data del 30 settembre 1998, aveva il saldo passivo indicato nella sentenza n.
643/2011 del Tribunale di Caltanissetta.
La società attrice sostiene che, ragguagliando tale saldo passivo alla data del 30.9.1998 con il saldo attivo riferito al conto n. 107 del 12 maggio 1988 alla data del 28 luglio 1994, e tenuto conto che la dando esecuzione al giudicato, ha successivamente versato ai correntisti CP_6 la somma di € 135.809,73 oltre interessi, dovrebbe concludersi che il saldo del conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994, alla data del 30.9.1998, dovrebbe addirittura ritenersi positivo per quei correntisti e loro aventi causa.
La Corte osserva che tanto non risulta dal giudicato la cui autorità l'appellante invoca.
Osserva, altresì, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto
21 giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo (cfr. Cass. 25862/2010).
In assenza di documentazione di segno contrario (anzitutto non è stato depositata documentazione riferita al conto corrente n. 107 del 12 maggio 1988, ragion per cui non vi è evidenza che vi sia continuità tra esso ed il conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994) può ritenersi coperta dal giudicato la circostanza della autonomia del conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994 e che il saldo del conto stesso alla data del 30.9.1998 fosse a debito per il correntista nella misura di euro 68.148,69.
E' ugualmente coperta dal giudicato, in mancanza di prova documentale di segno contrario che le condizioni contrattuali siano state modificate per fatti sopravvenuti dopo la pronuncia delle due indicate sentenze del Tribunale di Caltanissetta che costituiscono la cosa giudicata, la questione della nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e l'ulteriore questione che, in relazione al contratto n. 966 del 16 giugno 1994, gli interessi debitori debbano essere calcolati ai saggi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a) del
D.Lgs. n. 385/1993, a far data dall'apertura del rapporto sino al 30 settembre 1998, operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori medesimi.
Infatti si tratta di questioni oggetto di esame da parte dalle sentenze del Tribunale di
Caltanissetta n. 268/2010 e n. 643/2011, coperte dal giudicato, e quindi non possono essere rimesse in discussione tra le parti di quel giudizio, i loro eredi o aventi causa (cfr. artt. 2909
c.c. e 324 c.p.c.).
Infatti la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile
(c.d. giudicato per implicazione discendente) (cfr. Cass. 4717/2022).
In conclusione, non possono formare oggetto di contenzioso nel presente giudizio, in relazione al conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994, le dedotte cause di invalidità e/o nullità di
22 clausole dello stesso contratto di conto corrente, non chiuso alla data della domanda giudiziale, segnatamente le questioni concernenti la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per il correntista, la loro usurarietà, la debenza o meno della commissione di massimo scoperto.
La statuizione di condanna, costituente una statuizione della sentenza n. 643/2011 cit., nei confronti degli ED SO RR di CE EN, , Parte_2 Parte_3
e , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_4 favore di (già E_ E_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 68.148,69, oltre
[...] interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo (costituente il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 966 del 16 giugno 1994 alla data del 30 settembre 1998) e quindi al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude in questo giudizio alla la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, quale è quello Parte_1 introdotto dalla stessa in data 7 agosto 2014, la nullità del contratto di Parte_1
c/c n. 966 del 16 giugno 1994 o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Atteso che il contratto di c/c n. 966 del 16 giugno 1994 era, per fatto non contestato, ancora aperto alla data della domanda giudiziale (7 agosto 2014) proposta dalla gli effetti del giudicato e l'inesistenza di prova documentale di fatti nuovi Parte_1 che abbiano comportato una modifica delle pattuizioni contrattuali pregresse precludono le Par domande formulate dalla . dirette ad “Accertare e dichiarare che, anche per Controparte_7 effetto delle citate sentenze del Tribunale nisseno passate in giudicato, i contratti di conto corrente di cui in narrativa sono inficiati dalla radicale ed insanabile nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse”: infatti esiste, sul punto, la cosa giudicata che copre il dedotto e il deducibile.
Parimenti preclusa dalla cosa giudicata, che copre il dedotto e il deducibile, per le stesse ragioni sopra indicate, è la domanda della di sentire “In ogni caso, Parte_1 accertare e dichiarare che la Banca ha illegittimamente operato l'anatocismo, mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti ed ha illegittimamente addebitato la CMS mai concordata e/o autorizzata, così come ha applicato interessi passivi in misura superiore al c.d. tasso soglia imposto dalla legge (L. n. 108/1996)”.
Quanto alle ulteriori domande validamente proposte dalla nei termini Parte_1 di preclusione posti dalla normativa processuale applicabile “ratione temporis” la Corte osserva quanto segue.
23 Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato che la ha formulato una domanda Pt_1 di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, di somme CP_6 che si assumono indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 30.09.1998 ed il
15.05.2013 in relazione al conto corrente n. 996 del 16 giugno 1994.
E' un fatto pacifico tra le parti che tale conto corrente fosse aperto alla data della domanda giudiziale (7 agosto 2014).
Tutto ciò accertato in punto di fatto, in punto di diritto la Corte osserva che la Suprema
Corte, con recente pronuncia, ha affermato il principio di diritto così massimato: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 4214 del 15/02/2024 Rv. 670268 - 01).
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 24418/2010, hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, chiarendo che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente;
tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura
24 ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11).
Una successiva pronuncia della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024 Rv. 671460 - 01).
Calando tali principi di diritto, dai quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, il giudice di primo grado bene ha fatto a non accertare il saldo del conto alla data dell'ultimo movimento contabile documentato in giudizio, in quanto la società correntista, in prime cure, si
è semplicemente limitata a contestare l'applicazione al rapporto di un tasso di interesse ultralegale, la capitalizzazione trimestrale, nonché commissioni e spese non validamente pattuite, chiedendo la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Di contro la e ciò è di decisiva importanza, non ha formulato, nei termini di Pt_1 preclusione indicati dall'art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), una domanda di accertamento del saldo del conto corrente c.d. aperto, essendosi unicamente limitata a formulare domande di condanna nei confronti della per la restituzione di somme (in CP_6 via alternativa è stata proposta domanda di condanna della a titolo di risarcimento del CP_6
25 danno, ma sul punto, dopo il rigetto della relativa domanda risarcitoria da parte del giudice di primo grado, non vi è stato motivo di appello).
La Corte non ignora che la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare che esiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. 21646/2018).
Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa (cfr. Cass. n. 13586/2024, in motivazione).
Tuttavia, nel caso di specie, e tale fatto è decisivo, nessuna domanda di accertamento del saldo del conto c.d. aperto o di sua rettifica è stata formulata in prime cure dalla società correntista nei termini di preclusione indicati dall'art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
Qualora il giudice di primo grado avesse determinato il saldo del conto corrente c.d. aperto in assenza di relativa domanda o avesse proceduto alla rettifica di tale saldo del conto,
26 avrebbe indubbiamente pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Alla stregua di tale ultima considerazione correttamente il giudice di prime cure ha taciuto in ordine ai risultati della CTU contabile svolta in primo grado (che ha risposto ai quesiti posti da un GOT, giudice persona-fisica diverso da quello che poi ha deciso la causa) e del pari sulle risultanze della CTP di parte attrice.
Infatti nessuna pronuncia era necessaria, sul punto, in quanto mancava una tempestiva e rituale domanda della società correntista diretta alla determinazione del saldo del conto corrente c.d. aperto od alla sua rettifica.
Le superiori considerazioni giustificano, parimenti, il rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in grado di appello, in quanto la CTU contabile è irrilevante per la decisione, in mancanza, si ripete, di tempestiva domanda della società correntista di determinazione del saldo del conto corrente (conto c.d. aperto) o di rettifica del saldo.
Per completezza la Corte osserva che il fatto che la abbia restituito successivamente CP_6 all'attrice l'importo di € 135.809,73, all'esito di una operazione di compensazione dei debiti e dei crediti in dipendenza della sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta, non vale a supportare l'allegazione che il conto corrente n. 966 non fosse in passivo per il correntista alla data del 30.9.1998, in quanto tale allegazione è confutata dal giudicato costituito dalla sentenza n. 643/2011, la quale indica alla data del 30.9.1998 il passivo dello stesso conto corrente nella misura di euro 68.148,69 per il correntista ed giudicato copre, tra le parti di quel giudizio, loro eredi ed aventi causa, il dedotto e il deducibile.
Nel caso di specie, fermo restando che l'accertamento del saldo del conto aperto non era stato richiesto e, quindi, la CTU disposta in primo grado era inutile, vale osservare che soprattutto il quesito posto al CTU era malamente posto, in quanto il giudice onorario del tribunale di Caltanissetta che formulava il quesito al CTU chiedeva allo stesso consulente di ricostruire il saldo del c/c n. 966 del 16 giugno 1994 utilizzando come data iniziale quella del 30.9.1998 e di indicare il saldo iniziale per effettuare i conteggi in € 135.809,73 alla data del 30.9.1998, evidentemente travisando ciò che aveva deciso la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 643/11 (seppure richiamata dallo stesso giudice-persona fisica del tribunale di
Caltanissetta che formulava il quesito al CTU); invero, semmai, il saldo iniziale a debito per il correntista che si doveva indicare nel quesito da porre al CTU doveva essere quello di €
68.148,69 a debito e quello di € 135.809,73 a credito, in quanto la compensazione tra debiti e crediti operata dalla molto tempo dopo la pronuncia delle sentenze che costituiscono CP_6 la cosa giudicata non consentiva di fare retroagire i suoi effetti, qualunque essi fossero, alla data del 30.9.1998.
27 Quindi la CTU contabile effettuata in primo grado, oltre ad essere sostanzialmente inutile ai fini della decisione, in assenza di specifica e tempestiva domanda dell'attrice volta alla determinazione o rettifica del saldo del conto c.d. aperto, è pure errata nei suoi risultati finali, in ragione di un quesito errato posto al CTU, in quanto non può essere messo da parte il giudicato costituito dalla sentenza n. 643/2011 del Tribunale di Caltanissetta che quantifica il saldo a debito per il correntista in misura pari a € 68.148,69 alla data del 30.9.1998.
Quanto alla doglianza della in ordine al fatto che le spese processuali di primo grado Pt_1 non siano state quantomeno per intero compensate, la doglianza è infondata.
Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato, in ragione dell'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla parte attrice, del rigetto delle ulteriori domande formulate dall'attrice e del rigetto della domanda riconvenzionale della che CP_6 vi fosse una situazione di reciproca soccombenza e tale situazione, in uno con la considerazione svolta dallo stesso giudice che le censure sollevate dall'attrice rispetto alla clausola di determinazione degli interessi comunque aveva trovato fondatezza in un precedente giudizio tra le parti, giustificava ex art. 92 c.p.c. la decisione di compensare i due terzi delle spese processuali del grado e di porre la parte residua oltre alle spese liquidate per la CTU a carico della Parte_1
Invero, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. 10685/2019) e, nella specie, la indubbiamente non poteva qualificarsi come parte interamente vittoriosa. Parte_1
Le superiori considerazioni assorbono e comportano il rigetto di ogni altro motivo.
L'appello è quindi dichiarato infondato e la sentenza di primo grado, con motivazione come sopra integrata, è confermata.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in euro 14.239,00 per compensi (€ 4.389 per fase studio;
€
2.552,00 per fase introduttiva;
€ 7.298,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in ragione del rigetto del gravame, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 138/2020, pubblicata in data 10 aprile 2020, appellata da
[...]
. Parte_1
Condanna la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante E_ pro tempore, delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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