Art. 48. (Piccola espropriazione mobiliare)
Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 525 (Condizioni e tempo dell'intervento). - Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
"Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529".
"Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per la audizione delle parti.
"All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
"Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
"Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".
Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 525 (Condizioni e tempo dell'intervento). - Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
"Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529".
"Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per la audizione delle parti.
"All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
"Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
"Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".