Articolo 2 della Legge 14 maggio 1965, n. 481
Articolo 1Articolo 3
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27 maggio 1965
Art. 2.
Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554, n. 5) e 562, capoverso, spetta un'equa riparazione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle piu' gravi conseguenze personali e familiari derivate dalla prima condanna.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 501 .
Entrata in vigore il 27 maggio 1965