CASS
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/06/2024, n. 22215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22215 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti;
letta la memoria dell'Avv. ALESSANDRO ORLANDO, difensore di AL NN e i relativi allegati;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 30/03/2023 del Tribunale di Vasto di condanna di NN AL per il reato di truffa ai danni di NI BI. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione NN AL, per il tramite del proprio difensore, affidato a nove motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Penale Sent. Sez. 7 Num. 22215 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa, si deve rilevare che: a) dal verbale di remissione di querela allegato alla menzionata memoria difensiva, risulta che, il 19/04/2024, NI BI, davanti a Carabinieri della Stazione di Monteprandone, dichiarava di rimettere la querela da lui proposta il 29/06/2019 nei confronti del ricorrente NN AL;
b) dal verbale di accettazione di remissione della querela allegato alla stessa memoria difensiva, risulta che, il 20/04/2024, l'Avv. LE RL, munito di procura speciale anch'essa allegata, dichiarava di accettare la suddetta remissione. Gli stessi atti sono stati qui trasmessi anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. 3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputato NN AL.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2024.
letta la memoria dell'Avv. ALESSANDRO ORLANDO, difensore di AL NN e i relativi allegati;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 30/03/2023 del Tribunale di Vasto di condanna di NN AL per il reato di truffa ai danni di NI BI. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione NN AL, per il tramite del proprio difensore, affidato a nove motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Penale Sent. Sez. 7 Num. 22215 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa, si deve rilevare che: a) dal verbale di remissione di querela allegato alla menzionata memoria difensiva, risulta che, il 19/04/2024, NI BI, davanti a Carabinieri della Stazione di Monteprandone, dichiarava di rimettere la querela da lui proposta il 29/06/2019 nei confronti del ricorrente NN AL;
b) dal verbale di accettazione di remissione della querela allegato alla stessa memoria difensiva, risulta che, il 20/04/2024, l'Avv. LE RL, munito di procura speciale anch'essa allegata, dichiarava di accettare la suddetta remissione. Gli stessi atti sono stati qui trasmessi anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. 3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputato NN AL.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2024.