Art. 183. Rapporti con il servizio sanitario nazionale 1. Per far fronte alle esigenze della Sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39 , 40 , 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. 2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanita' militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l. 3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. 4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. 5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall' articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia; b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. 6-bis. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.))
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall' articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia; b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. 6-bis. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.))