Art. 25.
E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.
La composizione di ciascuna sezione e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e della legge 29 luglio 1968, n. 858 , e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all' articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 .
E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.
La composizione di ciascuna sezione e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e della legge 29 luglio 1968, n. 858 , e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all' articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 .