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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/09/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 733/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 16.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Bianco (RC), via Magna Grecia n. C.F._3
2, presso lo studio degli Avv.ti Elisabetta Strangio e Teresa Nirta che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri,
[...] P.IVA_1
Via Margherita di Savoia 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale pro-tempore in data 08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_2
n. 17470
Resistente
Oggetto: infortunio scolastico.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, e , quali Parte_1 Parte_2 genitori del minore , deducevano: - che in data 23.05.2019 il figlio, Persona_1 studente frequentante la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo
San Luca-Bovalino, sito in San Luca (RC), subiva un infortunio durante l'orario scolastico, a seguito del quale riportava lesioni personali;
- che veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri dove veniva formulata diagnosi di “Sublussazione I° MTC Mano sx”, eseguita steccatura di Zimmer e formulata una prognosi di giorni 10; - che in data 28.05.2019, in sede di visita di controllo veniva effettuata rx alla spalla sx e diagnosticata anche la “contusione spalla e braccio sx” con prognosi di ulteriori giorni 10; - che in data 07.08.2019, a seguito di visita di controllo effettuata presso l'ambulatorio ortopedico dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria, veniva cristallizzata la diagnosi di “sublussazione I° MTC sx, valida contusione spalla sx con lesione tendine sovra spinoso e del capo lungo del bicipite brachiale con versamento articolare” e il minore veniva giudicato guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
- che presentavano domanda di indennizzo all' , garante della copertura CP_1 assicurativa per gli infortuni nelle scuole, che dopo averlo sottoposto ai previsti accertamenti sanitari, con comunicazione del 16.03.2021, accertato il nesso di causalità tra i danni fisici riscontrati e l'infortunio scolastico denunciato, riconosceva un periodo di malattia dal 23.05.2019 al 04.08.2019 e una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4%; - che le lesioni subite dal minore hanno determinato, in realtà, un danno biologico permanente pari al 13% come risulta dalla documentazione medica allegata e dalla relazione medica del dott. Persona_3
Alla luce di quanto dedotto rassegnavano le seguenti conclusioni: « – Accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica subita dal minore Per_1
in seguito all'infortunio scolastico del 23.05.2019 è di grado pari al 13% ovvero
[...] nella diversa misura di grado comunque superiore al 6% secondo le risultanze dell'attività istruttoria;
- Conseguentemente condannare l' in p.l.r.p.t., al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale della menomazione psico-fisica accertata ex Dlgs
38/2000, in misura pari al 13% o comunque superiore al 6% secondo le risultanze dell'attività istruttoria, in favore degli odierni ricorrenti n.q di genitori esercenti la
Pag. 2 di 5 potestà sul minore il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi Persona_1 dall'evento al saldo effettivo;
- Condannare l' , in p.l.r.p.t., al pagamento di spese CP_1 diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attesa la congruità della valutazione espressa dall' CP_1 in sede amministrativa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente, venendo altresì disposta consulenza tecnica medico-legale.
In data 11.12.2024, il tecnico incaricato provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 DPR n. 1124/1965, sono compresi nell'assicurazione: “ … 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché
i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche
o di lavoro.”.
Nel caso di specie i genitori del minore agiscono in giudizio per vedere Persona_1 riconosciuto il diritto del figlio al pieno ristoro dei postumi permanenti riportati a seguito di evento infortunistico avvenuto durante l'attività scolastica. Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio patito dal minore in data 23.05.2019, il contrasto tra le parti verte sulla quantificazione degli esiti permanenti.
Pag. 3 di 5 Ed invero, l' , in sede amministrativa ha accertato una menomazione all'integrità CP_1 psico-fisica pari al 4% mentre i ricorrenti chiedono l'accertamento di una menomazione all'integrità psico- fisica nella misura del 13%, o in ogni caso superiore al 6%, deducendo la sussistenza di un quadro patologico più grave rispetto a quello evidenziato in sede amministrativa.
Sul punto occorre richiamare gli esiti dell'accertamento peritale disposto.
Il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione dell'indagini effettuate, dopo aver accertato il nesso causale tra l'infortunio scolastico e i postumi riscontrati (già riscontrato anche dallo stesso Istituto), ha espresso il seguente giudizio diagnostico e conclusivo: “ESITI
ALGINO FUNZIONALI DI PREGRESSA SUBLUSSAZIONE DEL I METACARPO A
SINITRA E VALIDA CONTUSIONE SPALLA SINISTRA CON LESIONE TENDINEO
MUSCOLARE. … CONCLUSIONI PERITALI Posso quindi concludere che: il periziando
a seguito dell'infortunio patìto, ha riportato postumi invalidanti permanenti che si configurano a mio avviso e secondo scienza e coscienza, in una percentuale complessiva pari al 7% come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, nello specifico cod.224/227 per la spalla sinistra e 259 per la mano sinistra.”.
Le conclusioni peritali sono condivise da questo giudice, in quanto traggono origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed in particolare fanno riferimento alle tabelle di legge e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Alla stregua delle predette conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente in misura indennizzabile, la domanda deve essere accolta, con la percentuale di inabilità accertata dal CTU, con decorrenza dal giorno 08.08.2019, stante il referto di guarigione con postumi del 07.08.2019 versato in atti (v. documenti allegati al ricorso).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento), devono essere parzialmente compensate in quanto seppure all'esito della CTU sia stata riconosciuta la sussistenza di danno biologico in misura superiore rispetto a quella attribuita in sede amministrativa, lo scarto tra le valutazioni è minimo, in quanto a fronte del 4% riconosciuto dall'Istituto, il CTU ha quantificato il danno riscontrato nella misura del 7%
Pag. 4 di 5 mentre parte ricorrente, in via principale, ha chiesto il riconoscimento di postumi nella misura maggiore del 13%.
Per le medesime ragioni sopra precisate, vanno poste a carico dell' resistente CP_1 altresì le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_4
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), quali genitori del minore Parte_2 C.F._2 Per_1
(CF: ), n. R.G. 733/2023, disattesa ogni contraria
[...] C.F._3 istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il minore , a seguito Persona_1 dell'infortunio scolastico del 23.05.2019 è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 7% con decorrenza dal giorno 08.08.2019 ed altresì condanna l'Istituto convenuto, come rappresentato, al pagamento in favore dei ricorrenti, quali genitori del minore, del relativo indennizzo oltre interessi legali, decurtato quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in persona del L.R.P.T., liquidandola in complessivi € 3.092,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. al pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto in favore del dott. Persona_4
Locri, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 733/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 16.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Bianco (RC), via Magna Grecia n. C.F._3
2, presso lo studio degli Avv.ti Elisabetta Strangio e Teresa Nirta che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Locri,
[...] P.IVA_1
Via Margherita di Savoia 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale pro-tempore in data 08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_2
n. 17470
Resistente
Oggetto: infortunio scolastico.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, e , quali Parte_1 Parte_2 genitori del minore , deducevano: - che in data 23.05.2019 il figlio, Persona_1 studente frequentante la scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo
San Luca-Bovalino, sito in San Luca (RC), subiva un infortunio durante l'orario scolastico, a seguito del quale riportava lesioni personali;
- che veniva soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri dove veniva formulata diagnosi di “Sublussazione I° MTC Mano sx”, eseguita steccatura di Zimmer e formulata una prognosi di giorni 10; - che in data 28.05.2019, in sede di visita di controllo veniva effettuata rx alla spalla sx e diagnosticata anche la “contusione spalla e braccio sx” con prognosi di ulteriori giorni 10; - che in data 07.08.2019, a seguito di visita di controllo effettuata presso l'ambulatorio ortopedico dell'Ospedale Morelli di Reggio Calabria, veniva cristallizzata la diagnosi di “sublussazione I° MTC sx, valida contusione spalla sx con lesione tendine sovra spinoso e del capo lungo del bicipite brachiale con versamento articolare” e il minore veniva giudicato guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
- che presentavano domanda di indennizzo all' , garante della copertura CP_1 assicurativa per gli infortuni nelle scuole, che dopo averlo sottoposto ai previsti accertamenti sanitari, con comunicazione del 16.03.2021, accertato il nesso di causalità tra i danni fisici riscontrati e l'infortunio scolastico denunciato, riconosceva un periodo di malattia dal 23.05.2019 al 04.08.2019 e una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4%; - che le lesioni subite dal minore hanno determinato, in realtà, un danno biologico permanente pari al 13% come risulta dalla documentazione medica allegata e dalla relazione medica del dott. Persona_3
Alla luce di quanto dedotto rassegnavano le seguenti conclusioni: « – Accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica subita dal minore Per_1
in seguito all'infortunio scolastico del 23.05.2019 è di grado pari al 13% ovvero
[...] nella diversa misura di grado comunque superiore al 6% secondo le risultanze dell'attività istruttoria;
- Conseguentemente condannare l' in p.l.r.p.t., al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale della menomazione psico-fisica accertata ex Dlgs
38/2000, in misura pari al 13% o comunque superiore al 6% secondo le risultanze dell'attività istruttoria, in favore degli odierni ricorrenti n.q di genitori esercenti la
Pag. 2 di 5 potestà sul minore il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi Persona_1 dall'evento al saldo effettivo;
- Condannare l' , in p.l.r.p.t., al pagamento di spese CP_1 diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attesa la congruità della valutazione espressa dall' CP_1 in sede amministrativa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente, venendo altresì disposta consulenza tecnica medico-legale.
In data 11.12.2024, il tecnico incaricato provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 DPR n. 1124/1965, sono compresi nell'assicurazione: “ … 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché
i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche
o di lavoro.”.
Nel caso di specie i genitori del minore agiscono in giudizio per vedere Persona_1 riconosciuto il diritto del figlio al pieno ristoro dei postumi permanenti riportati a seguito di evento infortunistico avvenuto durante l'attività scolastica. Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio patito dal minore in data 23.05.2019, il contrasto tra le parti verte sulla quantificazione degli esiti permanenti.
Pag. 3 di 5 Ed invero, l' , in sede amministrativa ha accertato una menomazione all'integrità CP_1 psico-fisica pari al 4% mentre i ricorrenti chiedono l'accertamento di una menomazione all'integrità psico- fisica nella misura del 13%, o in ogni caso superiore al 6%, deducendo la sussistenza di un quadro patologico più grave rispetto a quello evidenziato in sede amministrativa.
Sul punto occorre richiamare gli esiti dell'accertamento peritale disposto.
Il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione dell'indagini effettuate, dopo aver accertato il nesso causale tra l'infortunio scolastico e i postumi riscontrati (già riscontrato anche dallo stesso Istituto), ha espresso il seguente giudizio diagnostico e conclusivo: “ESITI
ALGINO FUNZIONALI DI PREGRESSA SUBLUSSAZIONE DEL I METACARPO A
SINITRA E VALIDA CONTUSIONE SPALLA SINISTRA CON LESIONE TENDINEO
MUSCOLARE. … CONCLUSIONI PERITALI Posso quindi concludere che: il periziando
a seguito dell'infortunio patìto, ha riportato postumi invalidanti permanenti che si configurano a mio avviso e secondo scienza e coscienza, in una percentuale complessiva pari al 7% come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, nello specifico cod.224/227 per la spalla sinistra e 259 per la mano sinistra.”.
Le conclusioni peritali sono condivise da questo giudice, in quanto traggono origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed in particolare fanno riferimento alle tabelle di legge e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Alla stregua delle predette conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente in misura indennizzabile, la domanda deve essere accolta, con la percentuale di inabilità accertata dal CTU, con decorrenza dal giorno 08.08.2019, stante il referto di guarigione con postumi del 07.08.2019 versato in atti (v. documenti allegati al ricorso).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento), devono essere parzialmente compensate in quanto seppure all'esito della CTU sia stata riconosciuta la sussistenza di danno biologico in misura superiore rispetto a quella attribuita in sede amministrativa, lo scarto tra le valutazioni è minimo, in quanto a fronte del 4% riconosciuto dall'Istituto, il CTU ha quantificato il danno riscontrato nella misura del 7%
Pag. 4 di 5 mentre parte ricorrente, in via principale, ha chiesto il riconoscimento di postumi nella misura maggiore del 13%.
Per le medesime ragioni sopra precisate, vanno poste a carico dell' resistente CP_1 altresì le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_4
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), quali genitori del minore Parte_2 C.F._2 Per_1
(CF: ), n. R.G. 733/2023, disattesa ogni contraria
[...] C.F._3 istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il minore , a seguito Persona_1 dell'infortunio scolastico del 23.05.2019 è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 7% con decorrenza dal giorno 08.08.2019 ed altresì condanna l'Istituto convenuto, come rappresentato, al pagamento in favore dei ricorrenti, quali genitori del minore, del relativo indennizzo oltre interessi legali, decurtato quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in persona del L.R.P.T., liquidandola in complessivi € 3.092,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T. al pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto in favore del dott. Persona_4
Locri, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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