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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michael Parte_1 C.F._1
PA e dall'Avv. Federico Acampora ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Boccaccio n. 20 PARTE RICORRENTE contro
(Company registration number: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , deducendo in fatto: di aver ricevuto, nel settembre 2021, Controparte_1 la telefonata di tale , dipendente della società resistente, avente sede in Cipro, con la quale Per_1 questi gli presentava la piattaforma di trading online T1markets; che i servizi offerti riguardavano ricezione ed esecuzione degli ordini, nonché consulenza, con riguardo a operazioni di trading su contratti per differenza (contract for difference - CFD); che in seguito ad un ulteriore appuntamento telefonico, venivano operate altre chiamate da consulenti della società, e precisamente, oltre che dal già citato , anche da tali ”, “Diego Be.” e , i quali – in assenza, per quel Per_1 Per_2 Per_3 che risulta al ricorrente, dell'iscrizione nell'apposito albo dei consulenti finanziari – esortavano il a registrarsi sulla piattaforma T1markets; a seguito della registrazione, non venivano Pt_1 trasmessi documenti informativi, né il contratto quadro;
che tramite bonifici bancari, il Pt_1 depositava sulla piattaforma T1markets l'importo complessivo netto di € 29.725,01 e iniziava ad eseguire operazioni di trading seguendo pedissequamente le indicazioni degli anzidetti consulenti;
che pagina 1 di 9 ciò generava la totale perdita dell'importo versato di € 29.725,01; che già dopo pochi giorni dall'apertura del conto il – inizialmente qualificato come cliente al dettaglio – veniva Pt_1 riclassificato quale cliente professionale ai sensi della direttiva MiFID II, nonostante questi non avesse alcuna conoscenza dei mercati finanziari;
che inoltre, le perdite subite e le continue richieste di versare altro capitale finivano per generare nell'odierno ricorrente uno stato ansioso e gravi attacchi di panico.
Parte ricorrente ha dedotto altresì di essersi attivato per chiedere la restituzione di quanto versato, date Contr le vicende di cui sopra. Tuttavia, il reclamo presentato alla società rimaneva senza esito, mentre quello successivo promosso dinanzi all'autorità garante della privacy di Cipro veniva rigettato, in quanto tale autorità dichiarava la propria incompetenza a decidere. Anche la formale messa in mora Contr presentata nei confronti di il 13.01.2024, rimaneva senza riscontri. Inoltre, la resistente non si presentava nemmeno all'incontro fissato per la mediazione presso l'organismo a tale scopo preposto in Arezzo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha anzitutto sostenuto che – essendo il a tutti gli effetti Pt_1 un consumatore nella vicenda per cui è causa – sussistono la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, potendo l'azione essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il consumatore ha il proprio domicilio. Ciò in quanto le attività svolte dalla resistente sono dirette, a Contr mezzo internet, in Italia, disponendo di un sito web in italiano rivolto a offrire i suoi servizi ad una clientela italiana. Inoltre, in ossequio all'art. 6 del regolamento CE n. 593/2008, la legge applicabile è quella del paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale, ossia, nel caso di specie, quella italiana.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la nullità del contratto stipulato dalle parti per violazione di una serie di norme. In primo luogo, è stata eccepita la violazione dell'art. 23 T.U.F. per difetto di forma scritta del contratto quadro: ciò in quanto il non ha mai posseduto alcuna firma digitale ed Pt_1 era dunque impossibilitato a sottoscrivere il contratto concluso a distanza, di cui egli non ha nemmeno mai ricevuto copia tramite e-mail. Di conseguenza, il contratto deve ritenersi nullo ed egli ha diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto indebitamente versato alla resistente.
Il contratto è nullo anche per violazione dell'art. 37 del regolamento Consob n. 20307/2018, difettando esso dell'indicazione di talune informazioni che, a norma di tale regolamento, devono essere obbligatoriamente presenti.
Mancando poi l'oggetto, sussiste altresì la nullità ex art. 1418 co. 2 c.c.: infatti, al è stata Pt_1 preclusa la possibilità di conoscere condizioni e termini che avrebbero regolato il rapporto e l'oggetto del contratto non è mai stato determinato, né determinabile.
Ulteriore causa di nullità è costituita dalla violazione dell'art. 67 septiesdecies del Codice del Consumo, essendo stato il ricorrente ostacolato da parte della resistente nella possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso ex art. 67 duodecies co. 1 del medesimo codice. Infatti, posto che nessun contratto quadro è mai stato trasmesso, anche a voler ritenere ammissibili i “termini e condizioni” prodotti dallo stesso ricorrente sub doc. 2, essi non prevedono la facoltà per il cliente di esercitare il pagina 2 di 9 diritto al ripensamento. Perdipiù, l'iscrizione alla piattaforma T1markets è avvenuta nella prima settimana di settembre 2021 e la prima operazione di investimento è datata 7.09.2021 (ore 16:44). Lo stesso art. 67 duodecies Codice del Consumo, al co. 4 dispone che “l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso” e cioè quattordici giorni. A ciò consegue la nullità del contratto.
Contr La nullità è conseguenza, infine, anche del comportamento tenuto da che ha indotto in errore il Pertanto, il contratto deve anche ritenersi nullo per dolo ex art. 1439 c.c. Pt_1
In ipotesi di mancata dichiarazione della nullità del contratto, secondo parte ricorrente lo stesso deve in ogni caso ritenersi risolto per violazione dell'art. 21 T.U.F., a causa del grave inadempimento della resistente. Quest'ultima, infatti, non ha mai acquisito dal le informazioni volte a valutare Pt_1 Contr l'adeguatezza degli investimenti offerti con le consulenze prestate. Inoltre, non ha mai trasmesso alcuna relazione che contenesse le motivazioni sulla base delle quali le raccomandazioni fornite sono state ritenute adeguate al ricorrente. In subordine, il ricorrente ha sostenuto che non è stata comunque effettuata la verifica sull'appropriatezza per accertare se il fosse in possesso del livello di Pt_1 esperienza e conoscenza necessario a comprendere i rischi insiti nelle operazioni compiute.
Parte ricorrente ha poi sostenuto che è onere dell'odierna resistente produrre documentazione idonea a identificare i consulenti finanziari che – in qualità di agenti collegati – si sono interfacciati col nonché la documentazione attestante l'abilitazione rilasciata dalla Consob per offrire i loro Pt_1 servizi in Italia e quella attestante il possesso di almeno uno tra i requisiti di conoscenza ed esperienza di cui all'art. 80 del Regolamento Intermediari. Ha dedotto altresì che è onere di parte resistente dimostrare documentalmente l'insussistenza di un conflitto di interessi in capo ai consulenti che si sono interfacciati con il ricorrente.
Ancora, il ricorrente ha affermato di essere stato indebitamente riqualificato come cliente professionale, in violazione della circolare ESMA 35-43-349 del 28.05.2020, secondo cui è vietato riclassificare i clienti al dettaglio in clienti professionali se essi hanno iniziato ad operare da meno di un anno. Peraltro, i ben precisi requisiti per la riqualificazione sono stati ignorati dalla resistente.
Contr In ogni caso, i comportamenti tenuti da sopra elencati, costituiscono violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., non essendo stato rispettato l'obbligo di dare esecuzione al contratto comportandosi secondo buona fede.
In via ulteriormente subordinata, secondo la tesi di parte ricorrente, l'art. 21 T.U.F. e il relativo regolamento attuativo in materia di intermediari, l'art. 67 quater Codice del Consumo e l'art. 1337 c.c. sono stati violati anche in fase prenegoziale, con conseguente sussistenza della responsabilità precontrattuale della resistente. Ciò sempre a causa della violazione degli obblighi informativi, considerabile anche come comportamento in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Contr Da ultimo, ha omesso di adempiere alla funzione di compliance prevista dalla direttiva MiFID II, non avendo provveduto a gestire il reclamo presentato dal avendolo poi contattato in seguito Pt_1 pagina 3 di 9 per un'offerta di risarcimento estremamente bassa rispetto al danno effettivamente procurato e non avendo, al contrario, dato alcun riscontro alla formale messa in mora notificatale.
Per i comportamenti tenuti, in particolare per la condotta ostruzionistica della resistente – che non ha mai dato alcun riscontro alle richieste del né alla formale diffida e messa in mora notificata Pt_1
e che non ha partecipato ingiustificatamente al procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 – Contr sussistono i presupposti per la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società
[...]
e, per l'effetto, condannare , in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Pt_1 quantificabili in Euro 29.725,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo
o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 c.p.c, di esibire in Controparte_1 giudizio la seguente documentazione: (a) originale del contrattoquadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online Pt_1
“T1Markets” di proprietà della società Qualora si tratti di Controparte_1 documento elettronico, esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei Pt_1 files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società Pt_1
nel periodo compreso tra il 01.09.2021 ed il 30.11.2021; (c) Controparte_1 originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società (d) elenco degli account Pt_1 Controparte_1 CP_1 manager/consulenti finanziari che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) pagina 4 di 9 per fornire il servizio di consulenza al pubblico degli account manager “ Per_1 Per_2 CP_2
. in ogni caso: condannare la società , in
[...] Per_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
All'udienza del 28.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente ed è stata accolta Contr l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di nei termini di cui alle conclusioni in via istruttoria formulate da parte ricorrente.
All'udienza cartolare del 9.10.2025 – differita dal 6.02.2025 su istanza di parte ricorrente, onde consentire a quest'ultima la notifica a parte resistente del verbale di udienza contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – è stato disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le note conclusive, parte ricorrente ha confermato le conclusioni già rassegnate e all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Per quanto concerne la regolarità della notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza, si osserva che l'art.
6.4 del codice civile cipriota prodotto in atti da parte ricorrente prevede testualmente che “la notificazione di una copia autentica di un modulo di richiesta o di un'altra citazione al presidente o al direttore o ad un altro funzionario di grado elevato, o al tesoriere o al segretario di tale persona giuridica, o la notificazione di tale copia presso la sede legale di tale persona giuridica o presso la sede principale di tale persona giuridica a una persona che appaia autorizzata ad accettare tale notificazione, sarà una notifica valida”. Ebbene, la notificazione è stata esperita, per il tramite della locale autorità ricevente, nei confronti del direttore quale risultante dalla visura Controparte_3 camerale, e si è perfezionata in data 13.9.2024 quindi tempestivamente.
Preliminarmente, va osservato come sussista la giurisdizione del giudice italiano per il caso che occupa, tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte.
Il regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012, prevede come regola generale all'art. 4 par. 1 che “a norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Tuttavia, tale principio generale coesiste con ulteriori criteri. Nello specifico, il successivo art. 7 del medesimo regolamento prevede, al n. 2, la possibilità di convenire una persona (fisica o giuridica) domiciliata in uno Stato membro dell'Unione in un altro Stato membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Nel caso di specie, parte ricorrente ha pagina 5 di 9 lamentato la violazione di prescrizioni relative a servizi di investimento. Il danno si è certamente verificato in Italia, atteso che il conto corrente attraverso il quale sono stati disposti i pagamenti è acceso presso la banca Fideuram, del gruppo Intesa San Paolo e, pertanto, una banca avente sede in Italia. È dunque in Italia che si è concretizzato l'evento dannoso, costituito dalla diminuzione patrimoniale dovuta ai pagamenti disposti.
Contr Peraltro, parte ricorrente ha agito in qualità di consumatore, essendosi rivolto a per poter usufruire di servizi di investimento, come tali estranei alla propria attività professionale di infermiere. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 18 del regolamento citato, in base al quale “l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”. Dunque, in ossequio alla seconda di tali alternative, ben poteva l'azione venire promossa dinanzi all'intestato Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi l'applicabilità al caso che occupa della legge italiana. A riguardo, l'art. 6 par. 1 del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 prevede che – fatto salvo quanto previsto dal medesimo regolamento per i contratti di trasporto (art. 5) e di assicurazione (art. 7) – “un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività. commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese
o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività”. Nel caso di specie la resistente si è interfacciata, per il tramite della propria piattaforma, a clientela italiana, anche considerato che sono state allegate (doc. 5) conversazioni via e-mail in italiano tra il ricorrente e i Contr consulenti della resistente. Pertanto, deve ritenersi che diriga anche verso l'Italia la propria attività e che, dunque, debba farsi applicazione della norma appena citata.
Nel merito, la domanda di parte ricorrente concernente la nullità del contratto quadro e la conseguente restituzione degli importi versati è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, il ricorrente ha fornito la prova che la piattaforma T1markets, attraverso la quale venivano compiute le operazioni di investimento, è di proprietà della resistente. Il doc. 1 prodotto, infatti, Contr consiste nella schermata della pagina dedicata alla società all'interno del sito web della Cysec, come dimostrato dal relativo link a piè di pagina. In essa, oltre ad essere riportati i servizi di Contr investimento offerti da è indicato il sito “www.t1markets.com” sotto la voce “Approved Domains”. Pertanto, è dimostrato che il dominio di tale sito web è di proprietà della resistente. Tale circostanza si evince anche dal doc. 2 prodotto dal recante termini e condizioni, ove a Pt_1 pagina 2, è la stessa ricorrente ad ammettere quanto segue: “The Company is operating under its registered trade name T1Markets via the website https://www.t1markets.com/”. Analoga precisazione si rinviene anche a piè di ciascuna pagina all'interno del medesimo documento. pagina 6 di 9 Ciò posto, è stata anche fornita prova delle disposizioni di pagamento (doc. 3 parte ricorrente). I pagamenti erano effettivamente finalizzati alle operazioni di investimento, come dimostrato dalla causale, in cui si fa riferimento al conto del sulla piattaforma t1markets e dalla produzione Pt_1 del relativo estratto conto (doc. 4), da cui si evince il deposito delle somme che venivano poi impiegate nelle operazioni di investimento.
Fatte queste premesse, deve essere dichiarata la nullità del contratto quadro per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam.
L'art. 23 del T.U.F. prevede ai primi tre commi che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”.
Per quanto riguarda il contenuto minimo necessario a soddisfare la forma scritta prevista dall'art. 23 T.U.F., occorre avere riguardo alla normativa secondaria e, in particolare, all'art. 37 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, che al primo comma stabilisce quanto segue: “gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente”. Al secondo comma, alle lettere da a) a f), si prevede poi che vengano specificati i servizi forniti dall'intermediario e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità del rinnovo e quelle con cui adottare modifiche, le modalità con cui il cliente può impartire ordini o istruzioni, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente e il rendiconto dell'attività svolta, la soglia delle perdite e l'entità
o i criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario. Dunque, il requisito della forma scritta può dirsi soddisfatto solo a fronte di un documento che contenga quanto sopra. A riguardo, Cass. Sez. I, Ord. n. 9187 del 2.04.2021 ha ribadito il principio secondo cui “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (conformemente, cfr. anche Cass. SS. UU. n. 898 del 16.01.2018).
pagina 7 di 9 Ora, nel caso di contestazione dell'assenza di forma scritta ad substantiam, è l'intermediario ad essere onerato della dimostrazione della sussistenza di un contratto scritto, con la sua produzione in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, negando che tale onere possa essere posto in capo al cliente, ha chiarito che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam” (Cass., Sez. I, Ord. n. 3310 del 6.02.2024).
Contr Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto da parte di Infatti, a fronte della contestazione sulla carenza di forma scritta ad substantiam da parte del sin dal ricorso, la resistente nulla Pt_1 ha dedotto, né tantomeno ha prodotto in giudizio il contratto, scegliendo di rimanere contumace nel Contr presente procedimento. Inoltre, è rimasta inerte anche a fronte della regolare notifica del verbale di udienza contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con cui, al punto a) era stata richiesta l'esibizione in giudizio dell'“originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online “T1Markets” di proprietà Pt_1 della società Qualora si tratti di documento elettronico, esso Controparte_1 dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. . In base al disposto dell'art. 210 c.p.c, se la parte non adempie senza Pt_1 giustificato motivo all'ordine di esibizione il giudice può, tra l'altro, desumere argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c. Pertanto, la condotta omissiva tenuta dalla resistente depone ulteriormente a favore della tesi del ricorrente.
In definitiva, deve ritenersi che non sia stato validamente concluso in forma scritta alcun contratto quadro ex art. 23 T.U.F., né che di tale contratto sia stata consegnata copia all'odierno ricorrente, in ossequio alla finalità di protezione dell'investitore perseguita dalla norma. Deve, dunque, essere accolta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro promossa da parte ricorrente. Dall'accoglimento di essa deriva l'assorbimento di ogni ulteriore domanda concernente i rapporti tra le parti sulla base di tale contratto o sulle singole operazioni che a tale contratto fanno capo, peraltro tutte formulate in via subordinata rispetto alla domanda accolta.
Dalla nullità del contratto quadro deriva il diritto di alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di Parte_1 Contr tutti i pagamenti effettuati a nella misura di quanto da quest'ultima ricevuto. Più precisamente, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 29.725,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo non essendo provata la mala fede.
Deve, al contrario, essere rigettata la domanda di con la quale questi ha chiesto il Parte_1 risarcimento di tutti i danni – anche non patrimoniali – patiti. Va rilevato, infatti, che parte ricorrente si è limitata alla produzione (sub doc. 11) di una serie di ricevute e fatture di una psicologa, senza produrre alcunché che attesti la sussistenza di un qualche danno risarcibile e il nesso di causalità con le condotte della resistente.
Infine, deve essere rigettata anche la domanda ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., non risultando integrati i presupposti di legge per il suo accoglimento. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.001,00 – 52.000,00, parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria). Il relativo importo deve essere distratto in favore degli avvocati di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità del contratto quadro concluso tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 Controparte_1
a titolo di ripetizione di indebito, la somma di € 29.725,01, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da Pt_1 distrarsi in favore dell'Avv. Michael PA e dell'Avv. Federico Acampora dichiaratisi antistatari.
Arezzo, 28/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michael Parte_1 C.F._1
PA e dall'Avv. Federico Acampora ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Boccaccio n. 20 PARTE RICORRENTE contro
(Company registration number: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , deducendo in fatto: di aver ricevuto, nel settembre 2021, Controparte_1 la telefonata di tale , dipendente della società resistente, avente sede in Cipro, con la quale Per_1 questi gli presentava la piattaforma di trading online T1markets; che i servizi offerti riguardavano ricezione ed esecuzione degli ordini, nonché consulenza, con riguardo a operazioni di trading su contratti per differenza (contract for difference - CFD); che in seguito ad un ulteriore appuntamento telefonico, venivano operate altre chiamate da consulenti della società, e precisamente, oltre che dal già citato , anche da tali ”, “Diego Be.” e , i quali – in assenza, per quel Per_1 Per_2 Per_3 che risulta al ricorrente, dell'iscrizione nell'apposito albo dei consulenti finanziari – esortavano il a registrarsi sulla piattaforma T1markets; a seguito della registrazione, non venivano Pt_1 trasmessi documenti informativi, né il contratto quadro;
che tramite bonifici bancari, il Pt_1 depositava sulla piattaforma T1markets l'importo complessivo netto di € 29.725,01 e iniziava ad eseguire operazioni di trading seguendo pedissequamente le indicazioni degli anzidetti consulenti;
che pagina 1 di 9 ciò generava la totale perdita dell'importo versato di € 29.725,01; che già dopo pochi giorni dall'apertura del conto il – inizialmente qualificato come cliente al dettaglio – veniva Pt_1 riclassificato quale cliente professionale ai sensi della direttiva MiFID II, nonostante questi non avesse alcuna conoscenza dei mercati finanziari;
che inoltre, le perdite subite e le continue richieste di versare altro capitale finivano per generare nell'odierno ricorrente uno stato ansioso e gravi attacchi di panico.
Parte ricorrente ha dedotto altresì di essersi attivato per chiedere la restituzione di quanto versato, date Contr le vicende di cui sopra. Tuttavia, il reclamo presentato alla società rimaneva senza esito, mentre quello successivo promosso dinanzi all'autorità garante della privacy di Cipro veniva rigettato, in quanto tale autorità dichiarava la propria incompetenza a decidere. Anche la formale messa in mora Contr presentata nei confronti di il 13.01.2024, rimaneva senza riscontri. Inoltre, la resistente non si presentava nemmeno all'incontro fissato per la mediazione presso l'organismo a tale scopo preposto in Arezzo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha anzitutto sostenuto che – essendo il a tutti gli effetti Pt_1 un consumatore nella vicenda per cui è causa – sussistono la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, potendo l'azione essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il consumatore ha il proprio domicilio. Ciò in quanto le attività svolte dalla resistente sono dirette, a Contr mezzo internet, in Italia, disponendo di un sito web in italiano rivolto a offrire i suoi servizi ad una clientela italiana. Inoltre, in ossequio all'art. 6 del regolamento CE n. 593/2008, la legge applicabile è quella del paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale, ossia, nel caso di specie, quella italiana.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la nullità del contratto stipulato dalle parti per violazione di una serie di norme. In primo luogo, è stata eccepita la violazione dell'art. 23 T.U.F. per difetto di forma scritta del contratto quadro: ciò in quanto il non ha mai posseduto alcuna firma digitale ed Pt_1 era dunque impossibilitato a sottoscrivere il contratto concluso a distanza, di cui egli non ha nemmeno mai ricevuto copia tramite e-mail. Di conseguenza, il contratto deve ritenersi nullo ed egli ha diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto indebitamente versato alla resistente.
Il contratto è nullo anche per violazione dell'art. 37 del regolamento Consob n. 20307/2018, difettando esso dell'indicazione di talune informazioni che, a norma di tale regolamento, devono essere obbligatoriamente presenti.
Mancando poi l'oggetto, sussiste altresì la nullità ex art. 1418 co. 2 c.c.: infatti, al è stata Pt_1 preclusa la possibilità di conoscere condizioni e termini che avrebbero regolato il rapporto e l'oggetto del contratto non è mai stato determinato, né determinabile.
Ulteriore causa di nullità è costituita dalla violazione dell'art. 67 septiesdecies del Codice del Consumo, essendo stato il ricorrente ostacolato da parte della resistente nella possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso ex art. 67 duodecies co. 1 del medesimo codice. Infatti, posto che nessun contratto quadro è mai stato trasmesso, anche a voler ritenere ammissibili i “termini e condizioni” prodotti dallo stesso ricorrente sub doc. 2, essi non prevedono la facoltà per il cliente di esercitare il pagina 2 di 9 diritto al ripensamento. Perdipiù, l'iscrizione alla piattaforma T1markets è avvenuta nella prima settimana di settembre 2021 e la prima operazione di investimento è datata 7.09.2021 (ore 16:44). Lo stesso art. 67 duodecies Codice del Consumo, al co. 4 dispone che “l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso” e cioè quattordici giorni. A ciò consegue la nullità del contratto.
Contr La nullità è conseguenza, infine, anche del comportamento tenuto da che ha indotto in errore il Pertanto, il contratto deve anche ritenersi nullo per dolo ex art. 1439 c.c. Pt_1
In ipotesi di mancata dichiarazione della nullità del contratto, secondo parte ricorrente lo stesso deve in ogni caso ritenersi risolto per violazione dell'art. 21 T.U.F., a causa del grave inadempimento della resistente. Quest'ultima, infatti, non ha mai acquisito dal le informazioni volte a valutare Pt_1 Contr l'adeguatezza degli investimenti offerti con le consulenze prestate. Inoltre, non ha mai trasmesso alcuna relazione che contenesse le motivazioni sulla base delle quali le raccomandazioni fornite sono state ritenute adeguate al ricorrente. In subordine, il ricorrente ha sostenuto che non è stata comunque effettuata la verifica sull'appropriatezza per accertare se il fosse in possesso del livello di Pt_1 esperienza e conoscenza necessario a comprendere i rischi insiti nelle operazioni compiute.
Parte ricorrente ha poi sostenuto che è onere dell'odierna resistente produrre documentazione idonea a identificare i consulenti finanziari che – in qualità di agenti collegati – si sono interfacciati col nonché la documentazione attestante l'abilitazione rilasciata dalla Consob per offrire i loro Pt_1 servizi in Italia e quella attestante il possesso di almeno uno tra i requisiti di conoscenza ed esperienza di cui all'art. 80 del Regolamento Intermediari. Ha dedotto altresì che è onere di parte resistente dimostrare documentalmente l'insussistenza di un conflitto di interessi in capo ai consulenti che si sono interfacciati con il ricorrente.
Ancora, il ricorrente ha affermato di essere stato indebitamente riqualificato come cliente professionale, in violazione della circolare ESMA 35-43-349 del 28.05.2020, secondo cui è vietato riclassificare i clienti al dettaglio in clienti professionali se essi hanno iniziato ad operare da meno di un anno. Peraltro, i ben precisi requisiti per la riqualificazione sono stati ignorati dalla resistente.
Contr In ogni caso, i comportamenti tenuti da sopra elencati, costituiscono violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., non essendo stato rispettato l'obbligo di dare esecuzione al contratto comportandosi secondo buona fede.
In via ulteriormente subordinata, secondo la tesi di parte ricorrente, l'art. 21 T.U.F. e il relativo regolamento attuativo in materia di intermediari, l'art. 67 quater Codice del Consumo e l'art. 1337 c.c. sono stati violati anche in fase prenegoziale, con conseguente sussistenza della responsabilità precontrattuale della resistente. Ciò sempre a causa della violazione degli obblighi informativi, considerabile anche come comportamento in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Contr Da ultimo, ha omesso di adempiere alla funzione di compliance prevista dalla direttiva MiFID II, non avendo provveduto a gestire il reclamo presentato dal avendolo poi contattato in seguito Pt_1 pagina 3 di 9 per un'offerta di risarcimento estremamente bassa rispetto al danno effettivamente procurato e non avendo, al contrario, dato alcun riscontro alla formale messa in mora notificatale.
Per i comportamenti tenuti, in particolare per la condotta ostruzionistica della resistente – che non ha mai dato alcun riscontro alle richieste del né alla formale diffida e messa in mora notificata Pt_1
e che non ha partecipato ingiustificatamente al procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 – Contr sussistono i presupposti per la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società
[...]
e, per l'effetto, condannare , in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Pt_1 quantificabili in Euro 29.725,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo
o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: per le ragioni suesposte, ordinare a , a norma dell'art. 210 c.p.c, di esibire in Controparte_1 giudizio la seguente documentazione: (a) originale del contrattoquadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online Pt_1
“T1Markets” di proprietà della società Qualora si tratti di Controparte_1 documento elettronico, esso dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d. “impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei Pt_1 files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig. ed i consulenti della società Pt_1
nel periodo compreso tra il 01.09.2021 ed il 30.11.2021; (c) Controparte_1 originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società (d) elenco degli account Pt_1 Controparte_1 CP_1 manager/consulenti finanziari che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni (aggiornate) pagina 4 di 9 per fornire il servizio di consulenza al pubblico degli account manager “ Per_1 Per_2 CP_2
. in ogni caso: condannare la società , in
[...] Per_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
All'udienza del 28.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente ed è stata accolta Contr l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di nei termini di cui alle conclusioni in via istruttoria formulate da parte ricorrente.
All'udienza cartolare del 9.10.2025 – differita dal 6.02.2025 su istanza di parte ricorrente, onde consentire a quest'ultima la notifica a parte resistente del verbale di udienza contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – è stato disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le note conclusive, parte ricorrente ha confermato le conclusioni già rassegnate e all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Per quanto concerne la regolarità della notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza, si osserva che l'art.
6.4 del codice civile cipriota prodotto in atti da parte ricorrente prevede testualmente che “la notificazione di una copia autentica di un modulo di richiesta o di un'altra citazione al presidente o al direttore o ad un altro funzionario di grado elevato, o al tesoriere o al segretario di tale persona giuridica, o la notificazione di tale copia presso la sede legale di tale persona giuridica o presso la sede principale di tale persona giuridica a una persona che appaia autorizzata ad accettare tale notificazione, sarà una notifica valida”. Ebbene, la notificazione è stata esperita, per il tramite della locale autorità ricevente, nei confronti del direttore quale risultante dalla visura Controparte_3 camerale, e si è perfezionata in data 13.9.2024 quindi tempestivamente.
Preliminarmente, va osservato come sussista la giurisdizione del giudice italiano per il caso che occupa, tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte.
Il regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012, prevede come regola generale all'art. 4 par. 1 che “a norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Tuttavia, tale principio generale coesiste con ulteriori criteri. Nello specifico, il successivo art. 7 del medesimo regolamento prevede, al n. 2, la possibilità di convenire una persona (fisica o giuridica) domiciliata in uno Stato membro dell'Unione in un altro Stato membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Nel caso di specie, parte ricorrente ha pagina 5 di 9 lamentato la violazione di prescrizioni relative a servizi di investimento. Il danno si è certamente verificato in Italia, atteso che il conto corrente attraverso il quale sono stati disposti i pagamenti è acceso presso la banca Fideuram, del gruppo Intesa San Paolo e, pertanto, una banca avente sede in Italia. È dunque in Italia che si è concretizzato l'evento dannoso, costituito dalla diminuzione patrimoniale dovuta ai pagamenti disposti.
Contr Peraltro, parte ricorrente ha agito in qualità di consumatore, essendosi rivolto a per poter usufruire di servizi di investimento, come tali estranei alla propria attività professionale di infermiere. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 18 del regolamento citato, in base al quale “l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”. Dunque, in ossequio alla seconda di tali alternative, ben poteva l'azione venire promossa dinanzi all'intestato Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi l'applicabilità al caso che occupa della legge italiana. A riguardo, l'art. 6 par. 1 del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 prevede che – fatto salvo quanto previsto dal medesimo regolamento per i contratti di trasporto (art. 5) e di assicurazione (art. 7) – “un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività. commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese
o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività”. Nel caso di specie la resistente si è interfacciata, per il tramite della propria piattaforma, a clientela italiana, anche considerato che sono state allegate (doc. 5) conversazioni via e-mail in italiano tra il ricorrente e i Contr consulenti della resistente. Pertanto, deve ritenersi che diriga anche verso l'Italia la propria attività e che, dunque, debba farsi applicazione della norma appena citata.
Nel merito, la domanda di parte ricorrente concernente la nullità del contratto quadro e la conseguente restituzione degli importi versati è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, il ricorrente ha fornito la prova che la piattaforma T1markets, attraverso la quale venivano compiute le operazioni di investimento, è di proprietà della resistente. Il doc. 1 prodotto, infatti, Contr consiste nella schermata della pagina dedicata alla società all'interno del sito web della Cysec, come dimostrato dal relativo link a piè di pagina. In essa, oltre ad essere riportati i servizi di Contr investimento offerti da è indicato il sito “www.t1markets.com” sotto la voce “Approved Domains”. Pertanto, è dimostrato che il dominio di tale sito web è di proprietà della resistente. Tale circostanza si evince anche dal doc. 2 prodotto dal recante termini e condizioni, ove a Pt_1 pagina 2, è la stessa ricorrente ad ammettere quanto segue: “The Company is operating under its registered trade name T1Markets via the website https://www.t1markets.com/”. Analoga precisazione si rinviene anche a piè di ciascuna pagina all'interno del medesimo documento. pagina 6 di 9 Ciò posto, è stata anche fornita prova delle disposizioni di pagamento (doc. 3 parte ricorrente). I pagamenti erano effettivamente finalizzati alle operazioni di investimento, come dimostrato dalla causale, in cui si fa riferimento al conto del sulla piattaforma t1markets e dalla produzione Pt_1 del relativo estratto conto (doc. 4), da cui si evince il deposito delle somme che venivano poi impiegate nelle operazioni di investimento.
Fatte queste premesse, deve essere dichiarata la nullità del contratto quadro per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam.
L'art. 23 del T.U.F. prevede ai primi tre commi che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”.
Per quanto riguarda il contenuto minimo necessario a soddisfare la forma scritta prevista dall'art. 23 T.U.F., occorre avere riguardo alla normativa secondaria e, in particolare, all'art. 37 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, che al primo comma stabilisce quanto segue: “gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente”. Al secondo comma, alle lettere da a) a f), si prevede poi che vengano specificati i servizi forniti dall'intermediario e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità del rinnovo e quelle con cui adottare modifiche, le modalità con cui il cliente può impartire ordini o istruzioni, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente e il rendiconto dell'attività svolta, la soglia delle perdite e l'entità
o i criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario. Dunque, il requisito della forma scritta può dirsi soddisfatto solo a fronte di un documento che contenga quanto sopra. A riguardo, Cass. Sez. I, Ord. n. 9187 del 2.04.2021 ha ribadito il principio secondo cui “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (conformemente, cfr. anche Cass. SS. UU. n. 898 del 16.01.2018).
pagina 7 di 9 Ora, nel caso di contestazione dell'assenza di forma scritta ad substantiam, è l'intermediario ad essere onerato della dimostrazione della sussistenza di un contratto scritto, con la sua produzione in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, negando che tale onere possa essere posto in capo al cliente, ha chiarito che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam” (Cass., Sez. I, Ord. n. 3310 del 6.02.2024).
Contr Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto da parte di Infatti, a fronte della contestazione sulla carenza di forma scritta ad substantiam da parte del sin dal ricorso, la resistente nulla Pt_1 ha dedotto, né tantomeno ha prodotto in giudizio il contratto, scegliendo di rimanere contumace nel Contr presente procedimento. Inoltre, è rimasta inerte anche a fronte della regolare notifica del verbale di udienza contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con cui, al punto a) era stata richiesta l'esibizione in giudizio dell'“originale del contratto-quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di trading online “T1Markets” di proprietà Pt_1 della società Qualora si tratti di documento elettronico, esso Controparte_1 dovrà essere necessariamente completo dei relativi metadata che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. . In base al disposto dell'art. 210 c.p.c, se la parte non adempie senza Pt_1 giustificato motivo all'ordine di esibizione il giudice può, tra l'altro, desumere argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c. Pertanto, la condotta omissiva tenuta dalla resistente depone ulteriormente a favore della tesi del ricorrente.
In definitiva, deve ritenersi che non sia stato validamente concluso in forma scritta alcun contratto quadro ex art. 23 T.U.F., né che di tale contratto sia stata consegnata copia all'odierno ricorrente, in ossequio alla finalità di protezione dell'investitore perseguita dalla norma. Deve, dunque, essere accolta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro promossa da parte ricorrente. Dall'accoglimento di essa deriva l'assorbimento di ogni ulteriore domanda concernente i rapporti tra le parti sulla base di tale contratto o sulle singole operazioni che a tale contratto fanno capo, peraltro tutte formulate in via subordinata rispetto alla domanda accolta.
Dalla nullità del contratto quadro deriva il diritto di alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di Parte_1 Contr tutti i pagamenti effettuati a nella misura di quanto da quest'ultima ricevuto. Più precisamente, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 29.725,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo non essendo provata la mala fede.
Deve, al contrario, essere rigettata la domanda di con la quale questi ha chiesto il Parte_1 risarcimento di tutti i danni – anche non patrimoniali – patiti. Va rilevato, infatti, che parte ricorrente si è limitata alla produzione (sub doc. 11) di una serie di ricevute e fatture di una psicologa, senza produrre alcunché che attesti la sussistenza di un qualche danno risarcibile e il nesso di causalità con le condotte della resistente.
Infine, deve essere rigettata anche la domanda ex art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., non risultando integrati i presupposti di legge per il suo accoglimento. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.001,00 – 52.000,00, parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria). Il relativo importo deve essere distratto in favore degli avvocati di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità del contratto quadro concluso tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 Controparte_1
a titolo di ripetizione di indebito, la somma di € 29.725,01, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da Pt_1 distrarsi in favore dell'Avv. Michael PA e dell'Avv. Federico Acampora dichiaratisi antistatari.
Arezzo, 28/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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