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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 02/09/2024 al n. 1823/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 02/09/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASETTI CEDRIK, elettivamente domiciliata in PIAZZA CESARE
MOZZARELLI, 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASETTI
CEDRIK ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/09/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “
1- Pronunciare, ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B) della L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 22.09.2012 a Medgidia (Romania) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medgidia-
Constanta (Romania) con atto n. 169 per separazione di fatto ininterrotta dal
23/05/2023 ad oggi, disponendo ogni consequenziale annotazione di legge.
2- Disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori , Persona_1 Per_2
e in favore della madre con facoltà per quest'ultima di prendere Persona_3
in via autonoma tutte le decisioni relative alla scuola, alla salute ed alle attività extrascolastiche dei figli medesimi con collocazione prevalente dei medesimi presso la residenza della madre.
3- Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Marcaria (MN) Via
Levata n. 27 in favore della ricorrente unitamente al complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature ivi presenti.
4- Disporre che il Sig. versi alla moglie Sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli minori, la somma
[...]
mensile di € 600,00 (200,00 € per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle
pagina 2 di 7 spese straordinarie concernenti i minori secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova.
5- Disporre che il Sig. versi alla moglie , a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel suo mantenimento la somma mensile pari ad € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6- Disporre che il padre possa vedere i figli , Persona_4 [...]
e ogni qualvolta rientri in Italia, con un Per_5 Persona_6
preavviso di almeno tre giorni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, otto giorni a Natale (alternando con la madre la settimana dal 24 dicembre al
30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio) e tre giorni a Pasqua
(alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
7-Disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra
[...]
collocataria dei figli minori. Parte_1
8- Con vittoria di spese legali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale dal marito a seguito di sentenza di separazione emessa da questo Tribunale nel luglio del 2024.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
pagina 3 di 7 Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti e versata in atti.
Inoltre l'allegazione della parte ricorrente (la parte convenuta ha scelto di rimanere contumace), la quale ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta pagina 4 di 7 dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Affidamento dei figli minori
La contumacia del convenuto denota il totale disinteresse del padre per i 3 figli come fu peraltro già in sede di separazione visto che anche in quel procedimento il padre scelse di non costituirsi a riprova del totale disinteresse per la prosecuzione del matrimonio con la moglie e l'affidamento dei figli. Questa situazione evidenzia come l'unica soluzione tutelante per i figli minori sia un affidamento esclusivo, nella formula super esclusiva, affinché la madre possa assumere tutte le decisioni nel loro interesse, anche quelle più rilevanti in materia di salute, istruzione, anche chiedere documenti validi per l'espatrio, senza dover previamente ottenere il consenso del padre visto il suo totale disinteresse per la vita dei figli.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'assegno unico va attribuito al 100% a favore della madre.
Assegno di mantenimento per i figli e la moglie
Quanto all'assegno di mantenimento va confermato quanto previsto in sede di separazione e quindi con la previsione di un assegno di euro 200 a figlio, per totali 600 euro mensili oltre a 200 a titolo di contributo al mantenimento per la ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (studio e introduttiva ai valori medi, istruttoria e decisionale ai valori minimi attesa la contumacia e la pagina 5 di 7 rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi), evidenziando in particolare che nella presente causa le spese di lite vanno compensate per la metà attesa la natura in parte necessitata del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Affida in via esclusiva nella formula super-esclusiva dei figli minori
[...]
, e a favore della madre Persona_4 Persona_5 Persona_6
(C.F. ) affinché la Parte_1 C.F._1
madre possa assumere tutte le decisioni nel loro interesse, anche quelle più rilevanti in materia di salute, istruzione e anche chiedere documenti validi per l'espatrio, senza dover previamente ottenere il consenso del padre;
3) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 5 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro C.F._1
600 (200+200+200) rivalutabile agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Marcaria (MN) Via
Levata n. 27 in favore della ricorrente unitamente al complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature ivi presenti;
pagina 6 di 7 6) Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per gli adempimenti di competenza;
7) Dispone che versi a a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Dispone, che il padre possa vedere i figli minori , Persona_4
e ogni qualvolta rientri in Italia, con un Persona_5 Persona_6
preavviso di almeno tre giorni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, otto giorni a Natale (alternando con la madre la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio) e tre giorni a Pasqua
(alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
9) Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
10) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._2
(C.F. ) le spese di lite Parte_1 C.F._1
del presente procedimento che si liquidano in € 2.630,25 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello Stato;
Così deciso in Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 02/09/2024 al n. 1823/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 02/09/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASETTI CEDRIK, elettivamente domiciliata in PIAZZA CESARE
MOZZARELLI, 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASETTI
CEDRIK ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/09/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “
1- Pronunciare, ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B) della L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 22.09.2012 a Medgidia (Romania) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medgidia-
Constanta (Romania) con atto n. 169 per separazione di fatto ininterrotta dal
23/05/2023 ad oggi, disponendo ogni consequenziale annotazione di legge.
2- Disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori , Persona_1 Per_2
e in favore della madre con facoltà per quest'ultima di prendere Persona_3
in via autonoma tutte le decisioni relative alla scuola, alla salute ed alle attività extrascolastiche dei figli medesimi con collocazione prevalente dei medesimi presso la residenza della madre.
3- Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Marcaria (MN) Via
Levata n. 27 in favore della ricorrente unitamente al complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature ivi presenti.
4- Disporre che il Sig. versi alla moglie Sig.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli minori, la somma
[...]
mensile di € 600,00 (200,00 € per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle
pagina 2 di 7 spese straordinarie concernenti i minori secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova.
5- Disporre che il Sig. versi alla moglie , a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel suo mantenimento la somma mensile pari ad € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6- Disporre che il padre possa vedere i figli , Persona_4 [...]
e ogni qualvolta rientri in Italia, con un Per_5 Persona_6
preavviso di almeno tre giorni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, otto giorni a Natale (alternando con la madre la settimana dal 24 dicembre al
30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio) e tre giorni a Pasqua
(alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
7-Disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra
[...]
collocataria dei figli minori. Parte_1
8- Con vittoria di spese legali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale dal marito a seguito di sentenza di separazione emessa da questo Tribunale nel luglio del 2024.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
pagina 3 di 7 Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti e versata in atti.
Inoltre l'allegazione della parte ricorrente (la parte convenuta ha scelto di rimanere contumace), la quale ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta pagina 4 di 7 dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Affidamento dei figli minori
La contumacia del convenuto denota il totale disinteresse del padre per i 3 figli come fu peraltro già in sede di separazione visto che anche in quel procedimento il padre scelse di non costituirsi a riprova del totale disinteresse per la prosecuzione del matrimonio con la moglie e l'affidamento dei figli. Questa situazione evidenzia come l'unica soluzione tutelante per i figli minori sia un affidamento esclusivo, nella formula super esclusiva, affinché la madre possa assumere tutte le decisioni nel loro interesse, anche quelle più rilevanti in materia di salute, istruzione, anche chiedere documenti validi per l'espatrio, senza dover previamente ottenere il consenso del padre visto il suo totale disinteresse per la vita dei figli.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'assegno unico va attribuito al 100% a favore della madre.
Assegno di mantenimento per i figli e la moglie
Quanto all'assegno di mantenimento va confermato quanto previsto in sede di separazione e quindi con la previsione di un assegno di euro 200 a figlio, per totali 600 euro mensili oltre a 200 a titolo di contributo al mantenimento per la ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (studio e introduttiva ai valori medi, istruttoria e decisionale ai valori minimi attesa la contumacia e la pagina 5 di 7 rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi), evidenziando in particolare che nella presente causa le spese di lite vanno compensate per la metà attesa la natura in parte necessitata del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Affida in via esclusiva nella formula super-esclusiva dei figli minori
[...]
, e a favore della madre Persona_4 Persona_5 Persona_6
(C.F. ) affinché la Parte_1 C.F._1
madre possa assumere tutte le decisioni nel loro interesse, anche quelle più rilevanti in materia di salute, istruzione e anche chiedere documenti validi per l'espatrio, senza dover previamente ottenere il consenso del padre;
3) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 5 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro C.F._1
600 (200+200+200) rivalutabile agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Marcaria (MN) Via
Levata n. 27 in favore della ricorrente unitamente al complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature ivi presenti;
pagina 6 di 7 6) Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per gli adempimenti di competenza;
7) Dispone che versi a a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel suo mantenimento, la somma mensile di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Dispone, che il padre possa vedere i figli minori , Persona_4
e ogni qualvolta rientri in Italia, con un Persona_5 Persona_6
preavviso di almeno tre giorni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, otto giorni a Natale (alternando con la madre la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio) e tre giorni a Pasqua
(alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
9) Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
10) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._2
(C.F. ) le spese di lite Parte_1 C.F._1
del presente procedimento che si liquidano in € 2.630,25 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A. con pagamento a favore dello Stato;
Così deciso in Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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