Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9684/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Ughetto Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. MORA ELSA e dall'avv. Controparte_1
PERINI EDOARDO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione licenziamento e pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da e, Controparte_1
per l'effetto, in linea di progressivo subordine: accertata la mancanza di giusta causa, condannare la convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 co. IV legge n. 300/70 o, in subordine, di cui all'art. 18 co. V legge n. 300/1970, oltre oneri contributivi e ulteriori differenze retributive per € 731,34; convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per g.m.s.
e condannare al pagamento di una indennità per mancato Controparte_1 pagina 1 di 10
TFR rimasto in azienda, € 1.656,50 per ferie maturate e non godute, € 2.237,48 per maturati e non goduti, € 2.250,85 per conto ore, € 1.650,00 per seconda tranche premio produzione, € 792,30 a titolo di tredicesima maturata nella misura di 3/12), oltre accessori del credito. chiedeva, in linea di progressivo subordine: accertarsi Controparte_1
l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla possibilità di impugnare il licenziamento e, per l'effetto, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso;
accertare la legittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, accertata anche la legittimità della trattenuta effettuata sulle competenze di fine rapporto del ricorrente per la retribuzione dallo stesso percepita e non dovuta, respingere il ricorso ed assolvere la
Società convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
in subordine limitare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria al minimo di legge;
in via ulteriormente subordinata compensare il risarcimento del danno con l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum; in via di eccezione riconvenzionale, compensare le somme eventualmente riconosciute dovute al ricorrente con le somme dallo stesso dovute alla società nella misura di euro 11.574,72 (in parte già trattenute dalla società, fatto salvo per l'importo di euro 329,81), oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa.
Con istanza in data 12.02.2025, parte ricorrente chiedeva la rimessione in termini ex art. 153 n. 2 c.p.c. confermando come tempestivi i depositi già effettuati il 29 novembre relativi ai documenti dal n. 12 al n. 27, già allegati al ricorso introduttivo ma non depositati telematicamente il 25 novembre per asserito malfunzionamento tecnico dei servizi pct.
In esito all'udienza del 18.2.25, la giudice, sciogliendo la relativa riserva con ordinanza 21 febbraio 2025, rigettava l'istanza di rimessione in termini e, ritenuta la pagina 2 di 10 causa matura per la decisione, fissava udienza di decisione al 10 marzo 2025, durante la quale le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Sull'intervenuto licenziamento – omessa prova dell'impugnazione stragiudiziale e decadenza
Parte attrice non provava l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, per cui il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile, limitatamente alla censura di illegittimità del recesso unilaterale e conseguenti sanzioni reali e/o obbligatorie per legge.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 604/1966, modificato dall'art. 32 della Legge n. 183/2010, il lavoratore deve impugnare il licenziamento nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dello stesso o, se non contestuale, dal ricevimento delle relative motivazioni. Pacifico risulta pertanto il consolidamento dell'effetto risolutivo, conseguente all'unilaterale risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore, laddove, nel termine di legge, il lavoratore ometta l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (Così, ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19740, Cass. civ., Sez. lavoro, 26/06/2024, n.
17640). Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha omesso di provare l'avvenuta impugnazione ex art. 6 L. n. 604/1966, omettendo la rituale produzione di copia della relativa comunicazione. Invero, l'integrazione documentale operata dal ricorrente in data 29 novembre 2024, pertanto in un momento successivo al deposito dell'atto introduttivo e dei documenti da 1 a 11, occorso in data 25 novembre 2024, deve intendersi tardiva e pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. In tema, occorre ricordare che ancora recentemente la Cassazione ha ribadito la propria rigorosa interpretazione del sistema di decadenze istruttorie del rito lavoro, secondo la quale, conciliando le esigenze di ricerca della verità e di tempestività del giusto processo, sono consentite le produzioni tardive soltanto in ipotesi di documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso, ovvero la cui esigenza istruttoria sorga in esito alle difese svolte dalla controparte (sentenza n. 25346 del 09.10.2019).
La documentazione che l'attore vorrebbe veder acquisita al fascicolo del processo non pagina 3 di 10 rientra in alcuna delle due categorie, costituendo invece documento già costituito e necessario al momento del deposito dell'atto introduttivo.
Né le doglianze di parte attrice formulate con l'istanza del 12 febbraio 2025, reiterate con l'istanza del 3 marzo 2025, possono condurre a diversa soluzione.
Lamenta infatti il sig. che l'atto di impugnazione stragiudiziale del Pt_1
licenziamento, asseritamente effettuato con comunicazione a mezzo pec in data
30.05.2024, sarebbe stato in effetti allegato al ricorso introduttivo sub doc. 22, ma il deposito telematico della predetta documentazione non si sarebbe perfezionato per asserite ragioni tecniche. Rilevava infatti l'attore che, nella giornata del 25 novembre
2024, i sistemi riscontravano il tentativo di deposito documentale, contestuale al ricorso, con un errore di sistema;
inoltre, in data 26 novembre 2024, su richiesta di chiarimenti dell'attore, la cancelleria della sezione lavoro dell'intestato Tribunale gli avrebbe fornito rassicurazioni in merito alla regolarità del deposito telematico di cui si discute, con conseguente affidamento nell'efficacia della produzione documentale.
Di conseguenza, il ricorrente insisteva per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 co. II c.p.c. e la regolarizzazione del deposito tardivo.
Si devono qui richiamare le considerazioni già svolte, sul punto, nell'ordinanza 21 febbraio 2025, ribadendo: l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini, ex art. 153.II c.p.c., avanzata da parte attrice;
l'irritualità del deposito, tardivo, dei documenti effettuato in data 29 novembre 2024; l'impossibilità di prendere in considerazione detti documenti ai fini della decisione della causa, con particolare riferimento al n. 22. Da un lato, infatti, il documento prodotto sub 8 in allegato all'istanza 12 febbraio 2025 non costituisce prova di un malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali, rappresentando soltanto una comunicazione di una associazione di categoria. Inoltre, la disciplina del processo civile telematico ha determinato il superamento della valenza lato sensu certificatoria della sottoscrizione apposta dal cancelliere all'indice del fascicolo di parte, desunta dal dettato originario, riferito al deposito c.d. cartaceo, degli artt. 36 e 74 disp. att.
c.p.c., per contro attribuendo primario rilievo all'autoresponsabilità della parte medesima;
in questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di pagina 4 di 10 Cassazione, enunciando, con la sentenza n. 28403/2023, il seguente principio di diritto: “Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti cc.dd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico”. Ne consegue che le dedotte rassicurazioni, ascritte alla cancelleria, non potevano che concernere il deposito del ricorso introduttivo in senso lato, non avendo rappresentato il ricorrente problematiche specifiche concernenti le buste degli allegati, che, come si è appena ricordato, non sono oggetto di verifica da parte del cancelliere. Si esclude di conseguenza un qualsivoglia legittimo “affidamento” di parte attrice. Tali le premesse, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta impugnazione stragiudiziale del licenziamento disciplinare inflitto, si deve dichiarare parte ricorrente decaduta dalla facoltà di impugnare giudizialmente il recesso datoriale per essere incorsa nella preclusione di cui all'art. 2, L. n. 604/1966.
Nemmeno potrebbe ritenersi ammessa la ricezione dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento sulla scorta di quanto dedotto da a pag. 19 della CP_1 memoria difensiva – “Si consideri anche che, non solo i documenti dal 12 al 27 non sono stati depositati congiuntamente al ricorso, come richiesto dalla legge, ma sono anche stati depositati oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 32 della L. 183/2010, per il deposito del ricorso (27 novembre
2024)” -, posto che l'indicazione del giorno di scadenza del termine per la proposizione del ricorso era stata effettuata in termini strettamente correlati alle allegazioni del ricorrente, con specifico riguardo al capitolo 27 in fatto – “vero che con pec del
30.05.2024 il Sig. tramite il proprio legale, impugnava l'intimato licenziamento”-, e, Pt_1
comunque, non vale a surrogare l'assenza, nel fascicolo processuale, dell'atto
(necessariamente scritto) diretto a contestare la legittimità del recesso datoriale.
Parte ricorrente lamentava inoltre l'omessa considerazione delle condizioni di salute della propria Avvocata, “impossibilitata dal recarsi nel proprio studio poiché da poco sottoposta ad invasivo intervento chirurgico e, seppur ovviamente di tutte le azioni narrate se ne fa carico personalmente, sicuramente nelle giornate del 25 e pagina 5 di 10 26.11.2024 si trovava costretta presso la propria residenza poiché con ridotta mobilitazione vista la presenza dei punti (che venivano rimossi soltanto nella giornata del 27.11.2024, doc. 1) e dei dolori conseguenti all'intervento subito.”. Premesso che il codice di rito non prevede una disciplina generale sul legittimo impedimento del difensore e che l'unica disposizione in materia è contenuta nell'art. 115, disp. att. cpc
- secondo cui il grave impedimento del difensore è considerato come possibile motivo di rinvio, per non più di una volta, dell'udienza di discussione della causa non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore -, le difficoltà di natura personale dedotte dall'avv. Ughetto non determinavano l'assoluta impossibilità di compiere l'attività richiesta (che poteva essere eseguita personalmente da remoto o delegata alla collaboratrice dello Studio).
Sulla domanda di pagamento delle spettanze di fine rapporto
A latere della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, parte attrice ha altresì avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive per i giorni di lavoro non inclusi in busta paga stante la retroattività dell'efficacia del licenziamento intimato, nonché di voci retributive correlate alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluso il TFR.
Parte convenuta ha formulato eccezione riconvenzionale di compensazione di tali somme con il credito dalla stessa vantato, nei confronti del ricorrente, per le somme allo stesso indebitamente corrisposte in conseguenza delle condotte illegittime che avevano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, per l'importo complessivo già indicato nella lettera di contestazione disciplinare.
L'eccezione riconvenzionale di compensazione mira a “paralizzare” la richiesta di condanna al pagamento di voci retributive avanzata dall'attore: è quindi necessaria una verifica della debenza delle somme che la convenuta afferma le siano dovute, al fine valutare se i due crediti possano, in tutto o in parte, elidersi su pronuncia della giudice. Questa verifica porta necessariamente a confrontarsi con il tema della correttezza della condotta del sig. con riferimento alle timbrature ed alle Pt_1 pianificazioni orarie oggetto della lettera di contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento del dipendente. Indagine che, è necessario chiarirlo sin d'ora, non pagina 6 di 10 porta ad una valutazione di merito sulla legittimità del licenziamento: occorre infatti limitarsi a verificare se le somme indicate dalla controparte come “
contro
-credito” fossero o meno dovute all'attore. In altri termini, bisogna stabilire se: la condotta tenuta dal sig. in punto timbrature e pianificazione oraria, possa essere Pt_1 considerata legittima;
in caso di illegittimità della stessa, se siano state di conseguenza percepite retribuzioni non dovute.
L'esame della documentazione e delle considerazioni svolte dalle parti induce ad affermare l'illiceità della condotta ascritta al sig. e pertanto le retribuzioni Pt_1
percepite in conseguenza della stessa costituiscono credito dell'azienda nei suoi confronti.
L'orario di lavoro standard (con codice T5B), preimpostato nel programma gestionale Zucchetti utilizzato dalla convenuta, andava dalle 7.45 alle 16.30, con flessibilità di 45 minuti in ingresso e uscita e con 45 minuti di pausa pranzo non retribuita, come da accordo sindacale aziendale applicato dal 1° febbraio 2001.
In aggiunta all'orario standard, per esigenze aziendali o personali, i dipendenti potevano svolgere un turno speciale (con codice T1Y), che prevedeva l'orario dalle
7.00 alle 15.00 senza flessibilità in entrata e in uscita, con 30 minuti di pausa pranzo retribuita all'interno delle 7,5 ore.
Dagli estratti Excel del Sistema Zucchetti degli anni 2022, 2023 e fino a febbraio
2024 emergeva in numerosissime giornate lavorative un anomalo utilizzo del cambio orario, da turno standard (7.45-16.30) in turno speciale (7.00/15.00). Se nonostante il cambio il ricorrente non entrava alle 7.00 giustificava l'assenza con il permesso conto recupero dalle 7.00 sino all'effettivo orario di ingresso (permesso che permetteva ai dipendenti di compensare le ore di assenza con lo straordinario effettuato nel mese); per quanto riguarda l'orario di uscita, atteso che l'orario impostato sul gestionale
Zucchetti era 7.00/15.00, dalle 15.00 fino all'effettiva ora di uscita il ricorrente inseriva la causale “straordinario” e percepiva il relativo importo, che non gli sarebbe spettato in quanto si trattava di fatto del normale termine del suo orario di lavoro;
quando di fatto osservava l'orario standard (7.45 / 16.30), anche se a sistema aveva impostato l'orario speciale (7.00/15.00), percepiva mezz'ora di pausa retribuita, pagina 7 di 10 mentre l'orario standard come detto prevedeva 45 minuti di pausa non retribuita in aggiunta alle 8 ore;
“risparmiava” i PAR (permessi annui retribuiti) in quanto se terminava la prestazione lavorativa prima della fine dell'orario speciale inserito a sistema (ossia prima delle 15.00), inseriva PAR solo fino a tale ora, mentre se non avesse modificato l'orario standard avrebbe dovuto inserire i PAR fino alle 16.30 (per lo stesso motivo si avvantaggiava indebitamente della modifica oraria quando usciva alle 15.00, poiché finiva anticipatamente la giornata lavorativa, che di regola avrebbe dovuto terminare alle 16.30).
Irrilevanti paiono le difese svolte in proposito dal ricorrente. Nella lettera di giustificazioni datata 9 aprile 2024 il ricorrente ammetteva che c'erano delle
“discrepanze” tra le timbrature effettuate (entrata, pausa pranzo e uscita) e l'orario speciale inserito nel sistema Zucchetti, ma il suo responsabile era a conoscenza della richiesta di cambio turno;
inoltre da settembre 2023 si erano verificate delle modifiche nel contesto personale e familiare che avevano comportato le richieste di variazione dell'orario.
Il ricorrente non documentava alcuna autorizzazione scritta alla modifica del turno sul gestionale. L'eventuale autorizzazione evidentemente non comportava anche l'autorizzazione a svolgere, di fatto, l'orario previsto dal turno standard modificato.
In altri termini: se il sig. era stato autorizzato a modificare il turno e a Pt_1
lavorare dalle 7.00 alle 15.00, rimaneva comunque illecito il massiccio svolgimento di un orario differente, ed in particolar modo, dell'orario di cui si era chiesto il cambio
(7:45-16.30).
Come detto la modifica permetteva al ricorrente di lucrare indebiti vantaggi, quali gli incrementi stipendiali per le ore di lavoro dalle 15.00 alle 16.30 (indicate come straordinario, quando in realtà facevano parte del normale orario di lavoro), il
“risparmio” dei PAR, la retribuzione della pausa pranzo. Inoltre, in caso di accordo sulla modifica del turno da standard 7.45-16.30 a speciale 7.00-15.00, ed indipendentemente dalle ragioni allegate dal ricorrente per giustificare la richiesta, il suo responsabile non poteva neppure verificare l'orario effettivamente svolto, sia perché aveva circa venti dipendenti a riporto, sia per la collocazione della sua pagina 8 di 10 postazione in un'area diversa del sito, come dallo stesso ricorrente affermato al capitolo 22 del ricorso – “Vero che il Site Manager dell'Azienda, sig. concedeva Controparte_3 al sig. una postazione separata dagli altri lavoratori essendosi distinto per la sua costante Pt_1 dedizione al lavoro “-.
In ricorso la parte asseriva genericamente che i cambi turno dipendevano da esigenze personali e produceva i referti di visite mediche e analisi effettuate il 26 maggio 2023, il 30 maggio 2023, il 1° giugno 2023, il 24 giugno 2023, il 3 luglio 2023, il 21 luglio 2023, il 31 luglio 2023, il 16 agosto 2023, il 25 settembre 2023, il 24 ottobre 2023, il 28 novembre 2023, il 4 dicembre 2023, il 21 febbraio 2024, l'11 marzo 2024. Tale documentazione non era esaustiva rispetto alle giornate contestate,
e nei casi di prestazioni sanitarie svolte al mattino confermava l'irragionevolezza del mutamento del turno preimpostato nel sistema gestionale (da 7.45-16.30 a 7.00-
15.00).
Ne consegue la reiezione della domanda di pagamento delle differenze retributive pari a € 10.861,23, stante la compensazione cd. atecnica di tale importo con il credito vantato dalla ex datrice di lavoro, il cui ammontare veniva solo genericamente contestato in ricorso (non costituiva oggetto di compensazione la somma di € 1.650,00 pretesa a titolo di seconda tranche del premio di risultato, importo non dovuto in mancanza dei requisiti richiesti dall'accordo sindacale del 20 novembre 2023).
È pacifico che il ricorrente prestava attività lavorativa dal 5 al 12 aprile 2024 (il venerdì della settimana stessa e la settimana successiva alla contestazione disciplinare del 4 aprile 2024), ma la convenuta non aveva corrisposto il relativo compenso in quanto il licenziamento “aveva come data di decorrenza il 4 aprile 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 41 della L. 92/2012 (cfr doc. 3 e 21).“. La norma prevede che
“Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;
è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi pagina 9 di 10 in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.”.
La convenuta decideva di avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente in pendenza del procedimento disciplinare, e deve pertanto retribuire tale prestazione assimilata ex lege al preavviso lavorato.
In accoglimento dell'eccezione riconvenzionale la convenuta deve essere condannata al pagamento del minor importo di € 401,53 (€ 731,34, dedotti € 329,81), oltre accessori del credito dalla cessazione del rapporto al saldo.
Sulle spese di lite
L'esito della causa suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e pertanto respinge l'impugnazione del licenziamento comminato al sig. da Pt_1 Controparte_1
condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
401,53, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10 marzo 2025.
LA GIUDICE
Silvana Cirvilleri
Minuta del provvedimento predisposta dai MOT Davide Melano Bosco e Stefano Scaglia
LA GIUDICE
Silvana Cirvilleri
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