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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla via R. Wenner, Parte_1
n. 59, zona industriale, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig.ra , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Carmela Ragone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 126; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
alla via Olmo, n. 28, cod. fisc. , , nato a C.F._1 Controparte_2
Salerno il 17 dicembre 1968, residente in [...], cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandati in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Angela Amaturo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, piazza G. De Crescenzo, n. 2; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 706/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza n°706/2024, pubblicata in data 07/02/2024, non notificata e resa dall'On. Tribunale di
Salerno … nel giudizio iscritto al n. R.G. 8293/2020, così provvedere: 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, nonché omessa statuizione/valutazione delle eccezioni formulate dall'opposta nel giudizio di primo grado atte a far acclarare l'esistenza del proprio credito.
2) In ogni caso, nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato dalla appellante con il giudizio monitorio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, condannare per le causali dedotte e provate, gli appellanti al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto nel primo grado, e ciò per le motivazioni, eccezioni ed argomentazioni tutte di cui innanzi. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione per antistatarietà e condanna delle controparti alla restituzione, con interessi di quanto eventualmente provvisoriamente ricevuto in virtù della messa in esecuzione della sentenza di primo grado”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: 1) reietta ogni contraria istanza, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto;
2) respingere l'istanza di sospensione della sentenza n. 706/2024 resa dal
Tribunale di Salerno in data 07.02.2024 … per i motivi sopra esposti non sussistendo né il fumus boni iuris né tantomeno il periculum in mora;
nel merito: 3) rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 706/2024 resa dal Tribunale di Salerno in data 07.02.2024
…; 4) condannare la al risarcimento del danno, da Parte_3 liquidarsi in via equitativa, di cui all'art. 96, 3° c.p.c., in ragione della palese pretestuosità dell'appello proposto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e
CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione per antistatarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 706/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dai ER e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 Parte_1
ottobre 2020, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1975/2020, emesso su ricorso Controparte_2 spiegato dalla per ottenere il pagamento della somma di Parte_1
2 euro 45.546,42, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, in forza di quindici vaglia cambiari emessi il 13 dicembre 2011 ed aventi scadenze comprese tra il 31 gennaio 2012 e il 30 giugno 2013, ritenendo che tali titoli non fossero firmati per avallo dall'attore e che non fosse stata dimostrata la sua qualità di garante della germana;
2) dichiarava l'inammissibilità dell'azione causale proposta dalla con la domanda monitoria per inosservanza delle Parte_1 condizioni previste dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933, revocando il decreto ingiuntivo n. 1975/2020 anche nei confronti di 3) condannava la Controparte_1
alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ con Parte_1
atto di citazione notificato il 20 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il
Tribunale di Salerno concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) il giudice di prime cure aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1975/2020 sull'erroneo presupposto che non avesse sottoscritto, quale avallante, i quindici vaglia cambiari Controparte_2
posti a base della domanda monitoria come promesse di pagamento e non ne fosse stata dimostrata la qualità di garante di e, in ogni caso, che l'azione causale Controparte_1 spiegata dall'opposta fosse inammissibile per l'omessa elevazione del protesto e la mancanza dell'offerta di restituzione di tali titoli agli opponenti, non considerando, infine, che costoro non avevano dimostrato, ex art. 1988 cod. civ., l'inesistenza del rapporto sottostante alla loro emissione, costituito da forniture di merce comprovate dalle fatture e dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti;
3) in particolare, l'art. 66, comma 2,
R.D. n. 1667/1933 era inapplicabile nel caso di specie, atteso che la levata del protesto sarebbe stata necessaria soltanto qualora l'azione causale fosse stata promossa nei confronti di un obbligato cambiario titolare di un'azione di regresso;
parimenti, non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 66, comma 3, R.D. n. 1667/1933, avendo l'opposta offerto la restituzione dei vaglia cambiari mediante il loro deposito nel fascicolo del procedimento monitorio e in quello del giudizio di merito;
inoltre, il Tribunale di Salerno aveva omesso di considerare che, mentre l'opposta aveva provato i fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti non ne avevano dimostrato i fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
4) la sentenza di primo grado era affetta dalla violazione degli artt. 112 e 115
c.p.c., per non avere il Tribunale di Salerno statuito sulle eccezioni sollevate dall'opposta e valutato adeguatamente l'intero compendio probatorio, giungendo a rendere una decisione connotata da una motivazione insufficiente ed apparente;
5) l'infondatezza
3 dell'opposizione spiegata dagli comportava l'illegittimità della condanna CP_1 dell'opposta alla refusione delle spese processuali, peraltro liquidate senza l'indicazione delle modalità di calcolo ed in relazione anche alle fasi dell'istruttoria e della decisione della controversia, sebbene non espletate.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16 maggio 2024, i ER
contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 22/29 agosto 2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale la “ eccepisce la nullità della sentenza Parte_1
n. 706/2024 del Tribunale di Salerno per la mancata assegnazione alle parti dei termini previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c..
Ed invero, l'art. 281 quinquies c.p.c. prevede, al comma 1, che il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e, al comma 2, che, se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime;
la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
L'art. 281 sexies c.p.c. stabilisce, a comma 1, che, se non dispone a norma dell'art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e, al comma 2, che, in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, con ordinanza del 7 giugno 2023, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 febbraio 2024,
4 nella quale la non compariva, mentre gli si Parte_1 Parte_1 CP_1 riportavano “all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, chiedendone
“l'integrale accoglimento”.
Avendo gli precisato le proprie conclusioni, il Tribunale di Salerno, non essendo CP_1
tenuto ad assegnare i termini stabiliti dagli art. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1,
c.p.c., poteva, come di fatto avvenuto, legittimamente definire la controversia sulla base della sola discussione orale degli opponenti, senza che assumesse alcuna rilevanza, in senso contrario, la mancata comparizione in udienza della Parte_1
, che avrebbe dovuto considerare l'eventualità che il giudice di prime cure si
[...]
determinasse per l'adozione del modello decisionale delineato dall'art. 281 sexies c.p.c., anziché disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e che, dunque, avrebbe dovuto presenziarvi per formulare le proprie richieste ed esercitare il diritto di difesa nella maniera ritenuta maggiormente opportuna.
Ciò posto, per quanto attiene ai motivi di gravame con i quali la Parte_1
lamenta la revoca, da parte del Tribunale di Salerno, del decreto ingiuntivo n.
[...]
1975/2020, occorre preliminarmente rilevare che i ER , nel proporre CP_1
l'opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccepivano soltanto la prescrizione dell'azione cartolare, ai sensi degli artt. 94, comma 1, e 102, comma 1, R.D. n. 1669/1933, mentre, a seguito della costituzione in giudizio della società, che, al riguardo, deduceva di aver esperito l'azione causale e di essersi avvalsa dei vaglia cambiari come promesse di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., si limitavano, con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a contestarne l'ammissibilità per la carenza dei presupposti previsti dall'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933, senza sollevare alcuna doglianza in ordine all'esistenza e alla validità del rapporto negoziale sotteso all'emissione dei titoli e all'entità del credito vantato dalla controparte.
In particolare, non negava di aver sottoscritto per avallo i quindici vaglia Controparte_2
cambiari azionati, circostanza, del resto, risultante per tabulas, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, né, comunque, articolava argomentazioni difensive idonee ad escludere la propria qualità di garante delle obbligazioni di pagamento assunte da
[...]
in forza del sottostante contratto di forniture di generi alimentari intercorso CP_1
con la , non acquisendo, a tal fine, significativa rilevanza Parte_1
l'eccezione secondo cui i due assegni bancari di euro 64.000,00 ciascuno, rilasciati a propria firma all'opposta, non avrebbero avuto alcun collegamento con i titoli di credito sottesi al ricorso per decreto ingiuntivo, per non avere l'opponente neanche dedotto di
5 aver intrattenuto con la società creditrice un personale rapporto commerciale che ne giustificasse l'emissione.
In effetti, a fronte dell'assunto della secondo il quale Parte_4
aveva rilasciato i due assegni bancari di euro 64.000,00 ciascuno, di cui Controparte_2
il secondo in sostituzione del primo rimasto insoluto, per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte da l'opponente avrebbe dovuto fornire una Controparte_1
ricostruzione fattuale alternativa e, in particolare, specificare la differente finalità della loro emissione, non potendo, in mancanza, soprattutto in ragione della sua costante presenza collaborativa presso l'esercizio commerciale della germana, attribuirsi ai richiamati titoli di credito una funzione diversa da quella di garantirne il ripianamento dell'esposizione debitoria.
Ed infatti, emergendo dalla documentazione prodotta dalla Parte_4
che era il firmatario di numerosi documenti di trasporto della
[...] Controparte_2
merce acquistata da e, dunque, soggetto direttamente coinvolto Controparte_1 nell'attività commerciale della germana, risulta oltremodo evidente che l'emissione degli assegni bancari di cui trattasi costituiva espressione della volontà di rendersi garante del pagamento delle forniture di merce per le quali aveva anche sottoscritto, come avallante,
i vaglia cambiari posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
In sostanza, la sottoscrizione, per avallo, delle quindici cambiali azionate dalla
[...]
, l'emissione di due assegni bancari di elevato ammontare in favore Parte_4
di tale società, alla quale non era legato da alcun vincolo contrattuale e Controparte_2
la sua cooperazione nella gestione dell'impresa di integrano indici Controparte_1 sintomatici idonei, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., a comprovare che l'opponente assunse non solo la predetta obbligazione cartolare, ma anche quella personale di garanzia del rapporto giuridico sottostante al rilascio dei titoli di credito fatti valere in via monitoria, in tal modo costituendosi fideiussore della germana.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'art. 1937 cod. civ., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che, a tal fine, non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché l'intenzione di garantire l'altrui obbligazione sia manifestata in maniera inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche mediante presunzioni (cfr., ex plurimis, Cass. 9 settembre 1998, n. 8922; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628; Cass. ord. 23 dicembre 2024, n. 34239).
6 In definitiva, prestò in favore di non solo la garanzia Controparte_2 Controparte_1 cambiaria dell'avallo, ma anche quella fideiussoria, impegnandosi ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura intercorso tra la germana e la , con la conseguenza che la prescrizione Parte_4 dell'azione cartolare non gli consentiva di sottrarsi a quella causale promossa dalla società creditrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Né il giudice di primo grado poteva accogliere l'opposizione spiegata dagli sul CP_1 presupposto che l'azione causale esercitata dalla era Parte_4 inammissibile per violazione dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933.
Al riguardo, è necessario premettere che la ratio essendi dell'art. 66, comma 2, R.D. n.
1669/1933, che subordina la proposizione dell'azione causale alla levata del protesto, consiste nella necessità di conservare all'obbligato cambiario l'azione di regresso, sicché deve escludersi che l'azione causale sia condizionata al compimento della predetta formalità quando venga promossa o contro il prenditore della cambiale, che non ha alcuna azione di regresso, ma può esercitare, nei confronti dell'obbligato principale, soltanto l'azione diretta, o contro lo stesso obbligato principale (traente o emittente), cui non compete alcuna azione cambiaria (cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 1976, n. 972; Cass. 13 marzo 1980, n. 1683; Cass. 20 ottobre 1994, n. 8552; Cass. 19 luglio 2005, n. 15190).
A sua volta, il terzo comma della richiamata disposizione normativa, ai sensi del quale il portatore di un titolo cambiario che eserciti l'azione causale ha l'onere di offrire al debitore la restituzione del titolo, depositandolo in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta (allo stesso portatore o al terzo possessore) in forza dell'azione cambiaria e per consentirgli, in caso di adempimento e di condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riottenere il titolo per esperire le eventuali azioni cartolari spettantegli in via diretta o di regresso.
Ne deriva che il creditore cambiario è dispensato dagli oneri di offerta e deposito del titolo posti a suo carico per l'esercizio dell'azione causale quando non sussiste il pericolo che il debitore possa essere costretto ad un doppio pagamento, come nei casi in cui l'azione cambiaria sia prescritta o sia diretta contro un soggetto estraneo, quale un coobbligato del debitore cambiario, o sia esercitata per finalità diverse dal pagamento (cfr., ex ceteris,
Cass. 30 marzo 1995, n. 3805; Cass. 19 aprile 2000, n. 5086).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, non essendo
[...]
al pari dell'avallante titolare di alcuna azione cartolare, per CP_1 Controparte_2 essere l'emittente dei quindici vaglia cambiari azionati in via monitoria e, quindi,
7 l'obbligato principale, la , al fine di esperire l'azione Parte_1
causale, non era tenuta ad elevare il protesto per far constare il mancato pagamento di quei titoli di credito (formalità comunque espletata per sei di essi), sicché non incorreva in alcuna violazione della prescrizione prevista dall'art. 66, comma 2, R.D. n. 1669/1933.
Analogamente, essendo l'azione cambiaria attinta da prescrizione e, di conseguenza, non più esperibile, l'esercizio di quella causale non imponeva alla Parte_1
di offrire agli la restituzione dei titoli di cui trattasi mediante il loro
[...] CP_1
materiale deposito in cancelleria, per non essere l'emittente e l'avallante in alcun modo esposti al rischio di dover effettuare un ulteriore pagamento sulla base dell'azione cartolare, proprio in ragione della sua improponibilità per l'avvenuto decorso del termine triennale di cui agli artt. 94, comma 1, e 102, comma 1, R.D. n. 1669/1933.
Ne consegue che, avendo la legittimamente esperito Parte_1
l'azione causale e dimostrato l'esistenza e l'entità del credito vantato sulla base del rapporto negoziale sottostante all'emissione dei prescritti vaglia cambiari, il Tribunale di
Salerno avrebbe dovuto accogliere la domanda di pagamento nei confronti sia di
[...]
quale debitrice del corrispettivo delle forniture di merce ricevute, sia di CP_1
quale garante delle obbligazioni assunte dalla germana in forza del Controparte_2
contratto intercorso con la società opposta, per non avere gli opponenti giammai contestato né l'an, né il quantum debeatur.
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre
è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore
8 per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
La , nel produrre in giudizio, al di là dei quindici vaglia Parte_1
cambiari idonei ad integrare delle promesse di pagamento da parte di Controparte_1
a norma dell'art. 1988 cod. civ., le ottantanove fatture accompagnatorie (aventi anche la funzione di documenti di trasporto) attestanti la consegna e la ricezione della merce commissionata, il relativo estratto conto e gli assegni bancari rilasciati da Controparte_2 per l'importo di euro 64.000,00 ciascuno, ha pienamente comprovato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., i fatti costitutivi e l'ammontare del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento della corrispondente obbligazione pecuniaria, mentre gli opponenti non hanno neppure prospettato, né, a fortiori, dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa patrimoniale.
9 La fondatezza dei motivi di gravame con i quali la ha Parte_1
lamentato la violazione, da parte del Tribunale di Salerno, dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D.
n. 1669/1933 e, comunque, del principio dell'onere della prova, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina non solo della censura relativa all'insufficienza e all'apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, ma anche di quella concernente l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite, giacché la riforma della decisione impugnata comporta, ex se, una nuova valutazione della soccombenza e, di riflesso, una loro differente disciplina.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
[...]
e devono essere condannati, in via solidale, al pagamento, CP_1 Controparte_2 in favore della “ , della somma di euro 45.000,00 (pari a Parte_1
quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo al netto delle spese di protesto e bancarie), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione proposta dai ER avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1975/2020 del Tribunale di Salerno, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
, per il procedimento monitorio, in euro 1.286,00, di cui Parte_1
euro 286,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso, per il primo grado, in euro
4.400,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la
10 fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase istruttoria (non avendo la società svolto la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 9.130,00, di cui euro 930,00 per esborsi
(euro 126,00 per il subprocedimento inibitorio) ed euro 8.200,00 per compenso (euro
1.500,00 per il subprocedimento inibitorio, euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8, 10 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv.
Carmela Ragone, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna e in via solidale, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
, della somma di euro 45.000,00, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
2. condanna e in via solidale, alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'avv. Carmela Ragone, quale procuratore distrattario della
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del procedimento Parte_1
monitorio e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 1.286,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 4.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro
1.500,00 per la fase istruttoria, e, per il secondo grado, in euro 9.130,00, di cui euro
930,00 per esborsi (euro 126,00 per il subprocedimento inibitorio) ed euro 8.200,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per il subprocedimento inibitorio, euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8, 10 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla via R. Wenner, Parte_1
n. 59, zona industriale, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig.ra , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Carmela Ragone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 126; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
alla via Olmo, n. 28, cod. fisc. , , nato a C.F._1 Controparte_2
Salerno il 17 dicembre 1968, residente in [...], cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandati in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Angela Amaturo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, piazza G. De Crescenzo, n. 2; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 706/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza n°706/2024, pubblicata in data 07/02/2024, non notificata e resa dall'On. Tribunale di
Salerno … nel giudizio iscritto al n. R.G. 8293/2020, così provvedere: 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, nonché omessa statuizione/valutazione delle eccezioni formulate dall'opposta nel giudizio di primo grado atte a far acclarare l'esistenza del proprio credito.
2) In ogni caso, nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato dalla appellante con il giudizio monitorio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, condannare per le causali dedotte e provate, gli appellanti al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto nel primo grado, e ciò per le motivazioni, eccezioni ed argomentazioni tutte di cui innanzi. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione per antistatarietà e condanna delle controparti alla restituzione, con interessi di quanto eventualmente provvisoriamente ricevuto in virtù della messa in esecuzione della sentenza di primo grado”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: 1) reietta ogni contraria istanza, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto;
2) respingere l'istanza di sospensione della sentenza n. 706/2024 resa dal
Tribunale di Salerno in data 07.02.2024 … per i motivi sopra esposti non sussistendo né il fumus boni iuris né tantomeno il periculum in mora;
nel merito: 3) rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 706/2024 resa dal Tribunale di Salerno in data 07.02.2024
…; 4) condannare la al risarcimento del danno, da Parte_3 liquidarsi in via equitativa, di cui all'art. 96, 3° c.p.c., in ragione della palese pretestuosità dell'appello proposto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e
CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione per antistatarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 706/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dai ER e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 Parte_1
ottobre 2020, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1975/2020, emesso su ricorso Controparte_2 spiegato dalla per ottenere il pagamento della somma di Parte_1
2 euro 45.546,42, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, in forza di quindici vaglia cambiari emessi il 13 dicembre 2011 ed aventi scadenze comprese tra il 31 gennaio 2012 e il 30 giugno 2013, ritenendo che tali titoli non fossero firmati per avallo dall'attore e che non fosse stata dimostrata la sua qualità di garante della germana;
2) dichiarava l'inammissibilità dell'azione causale proposta dalla con la domanda monitoria per inosservanza delle Parte_1 condizioni previste dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933, revocando il decreto ingiuntivo n. 1975/2020 anche nei confronti di 3) condannava la Controparte_1
alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ con Parte_1
atto di citazione notificato il 20 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il
Tribunale di Salerno concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) il giudice di prime cure aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1975/2020 sull'erroneo presupposto che non avesse sottoscritto, quale avallante, i quindici vaglia cambiari Controparte_2
posti a base della domanda monitoria come promesse di pagamento e non ne fosse stata dimostrata la qualità di garante di e, in ogni caso, che l'azione causale Controparte_1 spiegata dall'opposta fosse inammissibile per l'omessa elevazione del protesto e la mancanza dell'offerta di restituzione di tali titoli agli opponenti, non considerando, infine, che costoro non avevano dimostrato, ex art. 1988 cod. civ., l'inesistenza del rapporto sottostante alla loro emissione, costituito da forniture di merce comprovate dalle fatture e dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti;
3) in particolare, l'art. 66, comma 2,
R.D. n. 1667/1933 era inapplicabile nel caso di specie, atteso che la levata del protesto sarebbe stata necessaria soltanto qualora l'azione causale fosse stata promossa nei confronti di un obbligato cambiario titolare di un'azione di regresso;
parimenti, non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 66, comma 3, R.D. n. 1667/1933, avendo l'opposta offerto la restituzione dei vaglia cambiari mediante il loro deposito nel fascicolo del procedimento monitorio e in quello del giudizio di merito;
inoltre, il Tribunale di Salerno aveva omesso di considerare che, mentre l'opposta aveva provato i fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti non ne avevano dimostrato i fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
4) la sentenza di primo grado era affetta dalla violazione degli artt. 112 e 115
c.p.c., per non avere il Tribunale di Salerno statuito sulle eccezioni sollevate dall'opposta e valutato adeguatamente l'intero compendio probatorio, giungendo a rendere una decisione connotata da una motivazione insufficiente ed apparente;
5) l'infondatezza
3 dell'opposizione spiegata dagli comportava l'illegittimità della condanna CP_1 dell'opposta alla refusione delle spese processuali, peraltro liquidate senza l'indicazione delle modalità di calcolo ed in relazione anche alle fasi dell'istruttoria e della decisione della controversia, sebbene non espletate.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16 maggio 2024, i ER
contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1
conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 22/29 agosto 2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale la “ eccepisce la nullità della sentenza Parte_1
n. 706/2024 del Tribunale di Salerno per la mancata assegnazione alle parti dei termini previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c..
Ed invero, l'art. 281 quinquies c.p.c. prevede, al comma 1, che il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e, al comma 2, che, se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime;
la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
L'art. 281 sexies c.p.c. stabilisce, a comma 1, che, se non dispone a norma dell'art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e, al comma 2, che, in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, con ordinanza del 7 giugno 2023, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 febbraio 2024,
4 nella quale la non compariva, mentre gli si Parte_1 Parte_1 CP_1 riportavano “all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, chiedendone
“l'integrale accoglimento”.
Avendo gli precisato le proprie conclusioni, il Tribunale di Salerno, non essendo CP_1
tenuto ad assegnare i termini stabiliti dagli art. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1,
c.p.c., poteva, come di fatto avvenuto, legittimamente definire la controversia sulla base della sola discussione orale degli opponenti, senza che assumesse alcuna rilevanza, in senso contrario, la mancata comparizione in udienza della Parte_1
, che avrebbe dovuto considerare l'eventualità che il giudice di prime cure si
[...]
determinasse per l'adozione del modello decisionale delineato dall'art. 281 sexies c.p.c., anziché disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e che, dunque, avrebbe dovuto presenziarvi per formulare le proprie richieste ed esercitare il diritto di difesa nella maniera ritenuta maggiormente opportuna.
Ciò posto, per quanto attiene ai motivi di gravame con i quali la Parte_1
lamenta la revoca, da parte del Tribunale di Salerno, del decreto ingiuntivo n.
[...]
1975/2020, occorre preliminarmente rilevare che i ER , nel proporre CP_1
l'opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccepivano soltanto la prescrizione dell'azione cartolare, ai sensi degli artt. 94, comma 1, e 102, comma 1, R.D. n. 1669/1933, mentre, a seguito della costituzione in giudizio della società, che, al riguardo, deduceva di aver esperito l'azione causale e di essersi avvalsa dei vaglia cambiari come promesse di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., si limitavano, con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a contestarne l'ammissibilità per la carenza dei presupposti previsti dall'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933, senza sollevare alcuna doglianza in ordine all'esistenza e alla validità del rapporto negoziale sotteso all'emissione dei titoli e all'entità del credito vantato dalla controparte.
In particolare, non negava di aver sottoscritto per avallo i quindici vaglia Controparte_2
cambiari azionati, circostanza, del resto, risultante per tabulas, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, né, comunque, articolava argomentazioni difensive idonee ad escludere la propria qualità di garante delle obbligazioni di pagamento assunte da
[...]
in forza del sottostante contratto di forniture di generi alimentari intercorso CP_1
con la , non acquisendo, a tal fine, significativa rilevanza Parte_1
l'eccezione secondo cui i due assegni bancari di euro 64.000,00 ciascuno, rilasciati a propria firma all'opposta, non avrebbero avuto alcun collegamento con i titoli di credito sottesi al ricorso per decreto ingiuntivo, per non avere l'opponente neanche dedotto di
5 aver intrattenuto con la società creditrice un personale rapporto commerciale che ne giustificasse l'emissione.
In effetti, a fronte dell'assunto della secondo il quale Parte_4
aveva rilasciato i due assegni bancari di euro 64.000,00 ciascuno, di cui Controparte_2
il secondo in sostituzione del primo rimasto insoluto, per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte da l'opponente avrebbe dovuto fornire una Controparte_1
ricostruzione fattuale alternativa e, in particolare, specificare la differente finalità della loro emissione, non potendo, in mancanza, soprattutto in ragione della sua costante presenza collaborativa presso l'esercizio commerciale della germana, attribuirsi ai richiamati titoli di credito una funzione diversa da quella di garantirne il ripianamento dell'esposizione debitoria.
Ed infatti, emergendo dalla documentazione prodotta dalla Parte_4
che era il firmatario di numerosi documenti di trasporto della
[...] Controparte_2
merce acquistata da e, dunque, soggetto direttamente coinvolto Controparte_1 nell'attività commerciale della germana, risulta oltremodo evidente che l'emissione degli assegni bancari di cui trattasi costituiva espressione della volontà di rendersi garante del pagamento delle forniture di merce per le quali aveva anche sottoscritto, come avallante,
i vaglia cambiari posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
In sostanza, la sottoscrizione, per avallo, delle quindici cambiali azionate dalla
[...]
, l'emissione di due assegni bancari di elevato ammontare in favore Parte_4
di tale società, alla quale non era legato da alcun vincolo contrattuale e Controparte_2
la sua cooperazione nella gestione dell'impresa di integrano indici Controparte_1 sintomatici idonei, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., a comprovare che l'opponente assunse non solo la predetta obbligazione cartolare, ma anche quella personale di garanzia del rapporto giuridico sottostante al rilascio dei titoli di credito fatti valere in via monitoria, in tal modo costituendosi fideiussore della germana.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'art. 1937 cod. civ., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che, a tal fine, non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché l'intenzione di garantire l'altrui obbligazione sia manifestata in maniera inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche mediante presunzioni (cfr., ex plurimis, Cass. 9 settembre 1998, n. 8922; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628; Cass. ord. 23 dicembre 2024, n. 34239).
6 In definitiva, prestò in favore di non solo la garanzia Controparte_2 Controparte_1 cambiaria dell'avallo, ma anche quella fideiussoria, impegnandosi ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura intercorso tra la germana e la , con la conseguenza che la prescrizione Parte_4 dell'azione cartolare non gli consentiva di sottrarsi a quella causale promossa dalla società creditrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Né il giudice di primo grado poteva accogliere l'opposizione spiegata dagli sul CP_1 presupposto che l'azione causale esercitata dalla era Parte_4 inammissibile per violazione dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D. n. 1669/1933.
Al riguardo, è necessario premettere che la ratio essendi dell'art. 66, comma 2, R.D. n.
1669/1933, che subordina la proposizione dell'azione causale alla levata del protesto, consiste nella necessità di conservare all'obbligato cambiario l'azione di regresso, sicché deve escludersi che l'azione causale sia condizionata al compimento della predetta formalità quando venga promossa o contro il prenditore della cambiale, che non ha alcuna azione di regresso, ma può esercitare, nei confronti dell'obbligato principale, soltanto l'azione diretta, o contro lo stesso obbligato principale (traente o emittente), cui non compete alcuna azione cambiaria (cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 1976, n. 972; Cass. 13 marzo 1980, n. 1683; Cass. 20 ottobre 1994, n. 8552; Cass. 19 luglio 2005, n. 15190).
A sua volta, il terzo comma della richiamata disposizione normativa, ai sensi del quale il portatore di un titolo cambiario che eserciti l'azione causale ha l'onere di offrire al debitore la restituzione del titolo, depositandolo in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta (allo stesso portatore o al terzo possessore) in forza dell'azione cambiaria e per consentirgli, in caso di adempimento e di condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riottenere il titolo per esperire le eventuali azioni cartolari spettantegli in via diretta o di regresso.
Ne deriva che il creditore cambiario è dispensato dagli oneri di offerta e deposito del titolo posti a suo carico per l'esercizio dell'azione causale quando non sussiste il pericolo che il debitore possa essere costretto ad un doppio pagamento, come nei casi in cui l'azione cambiaria sia prescritta o sia diretta contro un soggetto estraneo, quale un coobbligato del debitore cambiario, o sia esercitata per finalità diverse dal pagamento (cfr., ex ceteris,
Cass. 30 marzo 1995, n. 3805; Cass. 19 aprile 2000, n. 5086).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, non essendo
[...]
al pari dell'avallante titolare di alcuna azione cartolare, per CP_1 Controparte_2 essere l'emittente dei quindici vaglia cambiari azionati in via monitoria e, quindi,
7 l'obbligato principale, la , al fine di esperire l'azione Parte_1
causale, non era tenuta ad elevare il protesto per far constare il mancato pagamento di quei titoli di credito (formalità comunque espletata per sei di essi), sicché non incorreva in alcuna violazione della prescrizione prevista dall'art. 66, comma 2, R.D. n. 1669/1933.
Analogamente, essendo l'azione cambiaria attinta da prescrizione e, di conseguenza, non più esperibile, l'esercizio di quella causale non imponeva alla Parte_1
di offrire agli la restituzione dei titoli di cui trattasi mediante il loro
[...] CP_1
materiale deposito in cancelleria, per non essere l'emittente e l'avallante in alcun modo esposti al rischio di dover effettuare un ulteriore pagamento sulla base dell'azione cartolare, proprio in ragione della sua improponibilità per l'avvenuto decorso del termine triennale di cui agli artt. 94, comma 1, e 102, comma 1, R.D. n. 1669/1933.
Ne consegue che, avendo la legittimamente esperito Parte_1
l'azione causale e dimostrato l'esistenza e l'entità del credito vantato sulla base del rapporto negoziale sottostante all'emissione dei prescritti vaglia cambiari, il Tribunale di
Salerno avrebbe dovuto accogliere la domanda di pagamento nei confronti sia di
[...]
quale debitrice del corrispettivo delle forniture di merce ricevute, sia di CP_1
quale garante delle obbligazioni assunte dalla germana in forza del Controparte_2
contratto intercorso con la società opposta, per non avere gli opponenti giammai contestato né l'an, né il quantum debeatur.
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre
è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre
2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore
8 per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
La , nel produrre in giudizio, al di là dei quindici vaglia Parte_1
cambiari idonei ad integrare delle promesse di pagamento da parte di Controparte_1
a norma dell'art. 1988 cod. civ., le ottantanove fatture accompagnatorie (aventi anche la funzione di documenti di trasporto) attestanti la consegna e la ricezione della merce commissionata, il relativo estratto conto e gli assegni bancari rilasciati da Controparte_2 per l'importo di euro 64.000,00 ciascuno, ha pienamente comprovato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., i fatti costitutivi e l'ammontare del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo l'inadempimento della corrispondente obbligazione pecuniaria, mentre gli opponenti non hanno neppure prospettato, né, a fortiori, dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa patrimoniale.
9 La fondatezza dei motivi di gravame con i quali la ha Parte_1
lamentato la violazione, da parte del Tribunale di Salerno, dell'art. 66, commi 2 e 3, R.D.
n. 1669/1933 e, comunque, del principio dell'onere della prova, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina non solo della censura relativa all'insufficienza e all'apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, ma anche di quella concernente l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite, giacché la riforma della decisione impugnata comporta, ex se, una nuova valutazione della soccombenza e, di riflesso, una loro differente disciplina.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
[...]
e devono essere condannati, in via solidale, al pagamento, CP_1 Controparte_2 in favore della “ , della somma di euro 45.000,00 (pari a Parte_1
quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo al netto delle spese di protesto e bancarie), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle del procedimento monitorio (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione proposta dai ER avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1975/2020 del Tribunale di Salerno, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
, per il procedimento monitorio, in euro 1.286,00, di cui Parte_1
euro 286,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso, per il primo grado, in euro
4.400,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la
10 fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase istruttoria (non avendo la società svolto la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 9.130,00, di cui euro 930,00 per esborsi
(euro 126,00 per il subprocedimento inibitorio) ed euro 8.200,00 per compenso (euro
1.500,00 per il subprocedimento inibitorio, euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8, 10 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv.
Carmela Ragone, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna e in via solidale, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
, della somma di euro 45.000,00, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
2. condanna e in via solidale, alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'avv. Carmela Ragone, quale procuratore distrattario della
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del procedimento Parte_1
monitorio e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il procedimento monitorio, in euro 1.286,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 4.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro
1.500,00 per la fase istruttoria, e, per il secondo grado, in euro 9.130,00, di cui euro
930,00 per esborsi (euro 126,00 per il subprocedimento inibitorio) ed euro 8.200,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per il subprocedimento inibitorio, euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8, 10 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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