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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 183/B, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...], il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
GALATINA (LE) il 19/06/1979, contraevano matrimonio concordatario in data 01/08/2002 a
MATINO (LE), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2002, n.37, parte II,
Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
02/02/2008).
I coniugi si separavano consensualmente, con verbale omologato dal decreto del Tribunale di
Rimini reso in data 01/06/2023.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre e Per_2
l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e con il versamento mensile dell'importo di euro 650,00, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017, come previsto in sede di separazione personale dei coniugi.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del
16/01/2025, avanti al Giudice relatore nominato per la trattazione del procedimento, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Il ricorrente, unitamente al proprio difensore, insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini di legge. Il Giudice, rilevata l'impossibilità di dare corso al tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a NO (LE) in data 01/08/2002 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 01/06/2023 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dalla mancata comparizione della resistente all'udienza davanti al Giudice delegato e infine dalle allegazione del ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle altre domande, non essendo emersi elementi idonei a determinare la modifica di quanto disposto in sede di separazione, ritiene il Collegio che possa essere confermato l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Per_2
Il padre potrà, previo accordo con la madre, vedere la figlia in base anche alle esigenze, in Per_2
particolare scolastiche e ricreative, della figlia stessa. Part Quanto alla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del , occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Nel caso di specie, non essendo state formulate istanze istruttorie da parte ricorrente, il Collegio ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento per i figli , maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente, e nella misura già stabilita dalle parti in sede di Per_2
separazione (omologata con decreto del 01/06/2023) pari ad euro 650,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat, che il RIA provvederà a versare alla in via CP_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
Part A carico del va posto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse dei figli, così come regolate secondo le linee guida indicate dal CNF, come già in essere tra le parti.
Quanto alle ulteriori domande, il Collegio prende atto che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale.
Da ultimo, il Collegio rileva di non dover statuire sull'assegno divorzile, non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda volta al riconoscimento del predetto contributo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/08/2002 a
MATINO (LE) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di CP_1
detto Comune, anno 2002, n.37, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MATINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre potrà, previo accordo con la madre, vedere la figlia minore in base Per_2
anche alle esigenze, in particolare scolastiche e ricreative, della figlia stessa;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
dei figli e in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro Persona_1 Per_2
650,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo le linee guida CNF del 2017;
- prende atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero da . Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 183/B, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...], il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
GALATINA (LE) il 19/06/1979, contraevano matrimonio concordatario in data 01/08/2002 a
MATINO (LE), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2002, n.37, parte II,
Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
02/02/2008).
I coniugi si separavano consensualmente, con verbale omologato dal decreto del Tribunale di
Rimini reso in data 01/06/2023.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre e Per_2
l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e con il versamento mensile dell'importo di euro 650,00, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017, come previsto in sede di separazione personale dei coniugi.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del
16/01/2025, avanti al Giudice relatore nominato per la trattazione del procedimento, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Il ricorrente, unitamente al proprio difensore, insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini di legge. Il Giudice, rilevata l'impossibilità di dare corso al tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a NO (LE) in data 01/08/2002 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 01/06/2023 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dalla mancata comparizione della resistente all'udienza davanti al Giudice delegato e infine dalle allegazione del ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle altre domande, non essendo emersi elementi idonei a determinare la modifica di quanto disposto in sede di separazione, ritiene il Collegio che possa essere confermato l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Per_2
Il padre potrà, previo accordo con la madre, vedere la figlia in base anche alle esigenze, in Per_2
particolare scolastiche e ricreative, della figlia stessa. Part Quanto alla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del , occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Nel caso di specie, non essendo state formulate istanze istruttorie da parte ricorrente, il Collegio ritiene congruo determinare il contributo al mantenimento per i figli , maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente, e nella misura già stabilita dalle parti in sede di Per_2
separazione (omologata con decreto del 01/06/2023) pari ad euro 650,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat, che il RIA provvederà a versare alla in via CP_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
Part A carico del va posto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse dei figli, così come regolate secondo le linee guida indicate dal CNF, come già in essere tra le parti.
Quanto alle ulteriori domande, il Collegio prende atto che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale.
Da ultimo, il Collegio rileva di non dover statuire sull'assegno divorzile, non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda volta al riconoscimento del predetto contributo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/08/2002 a
MATINO (LE) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di CP_1
detto Comune, anno 2002, n.37, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MATINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre potrà, previo accordo con la madre, vedere la figlia minore in base Per_2
anche alle esigenze, in particolare scolastiche e ricreative, della figlia stessa;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
dei figli e in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro Persona_1 Per_2
650,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo le linee guida CNF del 2017;
- prende atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero da . Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi