Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 386/2024, introdotta da:
nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIOVENE Lucio e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. DONATO Barbara e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Nel merito: disporsi l'affido dei figli minori alla madre, per i motivi tutti di cui in narrativa, stabilendo i giorni nei quali il padre starà con i figli, alla luce della sua attuale situazione abitativa. Si propone, allo stato, che il padre tenga con sé i figli dalla serata del venerdì alla serata di domenica, a week end alternati Disporsi la corresponsione di un assegno mensile di €. 1.300,00 - € 650,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, o di quell'altra somma, (maggiore o minore) che il Tribunale riterrà equa, alla luce di tutte le considerazioni svolte, ed eseguito, ove ritenute necessario, ogni opportuno accertamento in ordine all'attuale, e modificata, capacità economica dell'obbligato e alle sue reali attuali risorse. Disporsi altresì l'obbligo, a carico del Dr. del pagamento delle spese mediche e scolastiche al 50% CP_2
(protocollo di Torino).
Pag. 1
Per il resistente:
“Voglia il Tribunale di Novara, contrariis reiectis, previa se ritenuta necessaria l'audizione dei figli minori, 1) Respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in fatto e diritto. Per l'effetto, confermare l'affidamento condiviso dei figli e ai genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, Persona_1 Persona_2 nonché l'obbligo dei genitori di provvedere in modo diretto al mantenimento dei figli ed al pagamento, in misura del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Novara. Con vittoria di spese e competenze di causa. 2) Alla luce della richiesta di parte ricorrente di affidamento esclusivo nei figli in capo a sé, che sottende all'evidenza l'insinuazione di una inidoneità genitoriale del padre, nonché delle preoccupanti problematiche manifestate dalla figlia
, che denotano un chiaro condizionamento materno idoneo ad incidere sul sereno rapporto della minore con il R_ padre e con i fratelli minori, disporsi CTU psico diagnostica sul nucleo familiare affinché si valuti quale sia l'effettivo interesse dei figli in relazione al loro affidamento e si assumano idonee prescrizioni a tutela del loro benessere psico fisico. In via istruttoria Ci si oppone sin da ora alla escussione della minore quale teste su specifici capitoli di prova che Persona_1 vanno ben al di là delle finalità della audizione del minore e che, lungi dall'essere idonei ad acquisire informazioni utili in punto di affidamento, contengono circostanze che paiono volte a supportare le richieste economiche della madre e, per tale motivo, non demandabili al figlio minore. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi nei termini di Legge.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 29.2.2024, adiva il Tribunale di Novara per la CP_1 modifica delle condizioni di divorzio. Rappresentava la ricorrente che in data 31.8.2023 veniva emessa e pubblicata dal Tribunale di Novara la sentenza di divorzio n. 587/2023. In detta sentenza, si stabiliva il regime di affido condiviso dei due figli minori tenendo conto del calendario concordato dalle parti a seguito di mediazione, in data 21.4.2021. In particolare, evidenziava la ricorrente che il calendario approvato dal Tribunale e mutuato dal verbale di mediazione, che prevedeva la permanenza dei minori con i genitori a settimane alterne, risultava di difficile attuazione stante il trasferimento del a Montecarlo. Per tale motivo, la R_ CP_1 precisava che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori non erano paritetici. Riferiva la ricorrente che il Tribunale revocava, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, l'assegno pari a 1300,00 euro che il ersava alla titolo di mantenimento della prole. Inoltre, R_ CP_1 la evidenziava perplessità circa il rapporto che il ntratteneva con i ragazzi. CP_1 R_
Riteneva la ricorrente che il rapporto tra padre e figli fosse deficitario, poiché limitato dagli impegni lavorativi di quest'ultimo e dalla distanza tra Montecarlo e Novara. In particolare, la CP_1
Pag. 2 sosteneva che il delega il rapporto con i figli a sua madre e a sua sorella nei giorni in cui è a R_
Montecarlo”. Infine, parte ricorrente evidenziava la mutata condizione reddituale in senso migliorativo del R_
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. In via preliminare, parte resistente evidenziava la carenza della documentazione prescritta ai sensi dell'art. 473 bis. 12 co. 3 c.p.c. Quanto al merito, parte resistente contestava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, evidenziando come la non avesse prodotto l'accordo di mediazione del 21.4.2021. Inoltre, il CP_1 pecificava che la decisione di trasferirsi maturava anche in seguito al comportamento R_ della stessa Infatti, parte ricorrente dava prova di non aver elaborato la separazione CP_1 creando un clima di disagio al resistente, non solo condizionando la figlia , la quale era restia R_ ad intrattenere rapporti con la compagna del resistente e gli altri due figli, ma anche in ambito lavorativo. In tale contesto, il accettava l'offerta di lavoro proposta da Centre R_
Hospitalier Princesse Grace di Monaco. Inoltre, parte resistente sosteneva che la scelta di trasferirsi non aveva inciso sulla qualità e quantità del tempo trascorso con i figli, tanto da rimanere immutato. A sostegno di ciò, il R_ specificava di tornare a Novara da solo senza la campagna ed i figli più piccoli. Ammetteva, poi, che il i faceva aiutare nella gestione dei minori dalla madre e dalla R_ sorella allo stesso modo in cui la hiedeva aiuto alla famiglia d'origine. CP_1
Precisava ulteriormente, circa le proprie effettive disponibilità patrimoniali, che la condizione economica non fosse migliorata in modo consistente visti i costi esorbitanti derivanti dal vivere nel Principato di Monaco. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 19.9.2024, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di affido esclusivo.
nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “vivo a Novara, in via Morandi 6, CP_1 in una casa di proprietà. Con i miei figli e che hanno la residenza con me. Sono proprietaria Persona_3 Per_2 della casa in cui vivo e di un box. Sono una libera professionista;
percepisco l'importo di circa € 9.000,00 mensili, netti. ha tredici anni e 15 ; fa il secondo anno di liceo scientifico. Il rapporto con i miei figli è buono Per_2 R_ R_
e molto aperto. Anche il rapporto tra i miei figli ed i miei genitori è ottimo, li hanno allevati loro. gioca a rugby;
fa Per_2 R_ palestra. Mia figlia maggiore ha manifestato delle problematiche, con difficoltà scolastiche, dopo la separazione da mio ex marito. Ha avuto un supporto psicologico con la dr.ssa d è riuscita a recuperare tutte le materie Per_4 tranne tre, per cui è stata promossa con gli esami a settembre. I problemi si sono manifestati dopo che il a comunicato il trasferimento sia a me che ai miei figli R_ tramite messaggio. La risposta dei miei figli è stata 'papà ci ha abbandonato'. Mia figlia si è assentata da scuola per 20 giorni e l'ho scoperto quando la scuola me lo ha comunicato. falsificava le giustificazioni. Io ho parlato R_ con mia figlia e lei ha ammesso quanto successo;
ho parlato con la professoressa responsabile e, grazie all'aiuto della scuola e di un ausilio di ripetizioni, è riuscita a portare a termine l'anno scolastico. R_
Pag. 3 vorrebbe farsi seguire da una psicologa, diversa però da quella che segue il percorso scolastico. Sto cercando R_ uno specialista che possa seguire adeguatamente mia figlia.
invece, interiorizza molto ed esteriorizza molto poco;
bisogna tirarglielo fuori. Essendo un maschio cerca Per_2 di identificarsi con il padre. I rapporti con il mio ex marito sono cordiali. Non ci sono grandi contrasti con il mio ex marito che non mi ostacola nella gestione dei ragazzi. Io lunedì e mercoledì lavoro in smart-working, salvo necessità lavorative;
sono radiologa. Martedì e giovedì, invece, lavoro a Biella. I ragazzi nel periodo scolastico pranzano con i miei genitori e la cena la fanno con me. Il venerdì lavoro dalle 8.30 alle 13.00 e quindi non ci sono problemi. Nella settimana di spettanza paterna, invece, i miei figli pranzano dalla nonna paterna. La cena, invece, viene portata a casa, di inverno, oppure la ordino, addebitando il costo al mio ex marito. rriva a Novara il giovedì alle ore 21.00 e cena con i figli, che poi tornano da me. Il venerdì i due R_ ragazzi vanno a scuola e poi vengono a casa mia a fare i compiti. i viene a riprendere intorno alle R_ ore 18.00 e rimangono con lui fino a domenica alle 14.00”.
nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “risiedo nel Principato di Controparte_2
Monaco; vivo con la mia attuale compagna, e con i due figli avuti con lei rispettivamente di due e tre Persona_5 anni circa. Sono proprietario di un'automobile e di un appartamento a Novara in via Negroni e una casa a Galliate, dove vive mia madre con mia sorella. La casa di Novara è gravata da mutuo. La casa in cui vivo nel Principato di Monaco è in locazione e pago io il canone. La mia compagna è medica e lavora part-time. Sono medico dipendente all'ospedale di Monaco;
guadagno l'importo di € 10.000,00 netti mensili. Il rapporto con i miei figli è ottimo;
nell'ultimo periodo il rapporto con mia figlia ha avuto delle difficoltà e R_ manifestava rabbia. ha un carattere un po' chiuso rispetto al fratello con me. Un anno prima del mio R_ trasferimento, la ricorrente mi aveva detto che si sarebbe trasferita al mare, per ricostruirsi una vita e non incontrare me e la mia compagna. Da qui la mia scelta di allontanarmi da Novara. Ho offerto la possibilità che Per_2 facesse il liceo nel Principato di Monaco. Io vengo il giovedì a settimane alterne, intorno alle ore 20.00 e mi fermo sino alla domenica, dopo pranzo. Confermo che mia madre si occupa dei figli, con l'aiuto di mia sorella. Se i miei figli vogliono uscire a cena con amici, provvedo io al pagamento. Il rapporto tra tutti e quattro i miei figli è ottimo;
ha avuto un peggioramento nel rapporto R_ con i figli avuti dalla mia compagna. Dopo aver parlato durante le vacanze con mia figlia, il rapporto è migliorato. Circa le problematiche di , concordo con quanto detto da R_ CP_1
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 14 ottobre 2024, il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Ha disposto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili per ciascuno figlio minore, e così per complessivi € 700,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre, come da accordo tra le parti.
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Pag. 4
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La rinuncia alla domanda di affido esclusivo e l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al diritto di visita paterno rende superfluo sia l'esame dei minori sia l'espletamento di una CTU. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La regolamentazione del regime di affido Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Il Tribunale deve prendere atto della rinuncia alla domanda di affido esclusivo, inizialmente proposta da parte ricorrente, e non può che confermare, dunque, le statuizioni sul punto di cui alla sentenza di divorzio, non essendovi ragioni per derogare all'affidamento condiviso dei minori, non essendo emersi elementi di pregiudizio nei confronti degli stessi.
Pag. 5 Quanto al regime di visita paterno, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti in udienza sia meritevole di conferma, essendo conforme agli interessi della prole e non contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Giova evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessita di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge chiaramente come la situazione economica delle parti è, di fatto, mutata in senso migliorativo dalla data della sentenza di divorzio tale da giustificare la modifica del provvedimento n. 587/2023 del Tribunale di Novara. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente periodo di imposta 2021 circa 144.400,00 euro (v. all. 3), periodo di imposta 2022 circa 411.000,00 euro (v. all. 4), periodo di imposta 2023 circa 368.000,00 euro (v. all.5). Risulta, poi, che la ricorrente sia gravata da un canone finanziamento auto di 710,00 euro mensili (v. all. 7), un finanziamento per il pc (v. all. 8) ed un mutuo (v. all.1). Dalle dichiarazioni dei redditi di parte resistente risulta che nel periodo di imposta 2021, CP_2 ha goduto di un reddito annuo da lavoro dipendente di circa 84.000 euro (v.doc 4 CU 2022). Attualmente, risulta che lo stesso abbia un reddito mensile netto di circa 10.000,00 € mensili (v.
Pag. 6 doc.9). è proprietario di un appartamento a Novara, gravato da mutuo (v. doc. 8) di una CP_2 casa a Galliate e di un'automobile. Dal mese di dicembre del 2023, il resistente paga un canone di locazione pari a 6.750,00 euro al mese (v. doc.10 parte resistente) e un canone di locazione per il box auto di 350,00 euro mensili (v. doc.11 parte resistente). La nuova compagna del resistente percepisce un reddito netto pari a 1,200 euro (v. doc.12 parte resistente). La documentazione prodotta dal resistente è solo parziale e non può ritenersi pienamente attendibile. Dall'estratto conto emergono ingenti movimentazioni per l'acquisto e la CP_3 vendita di titoli che mal si conciliano con le condizioni economiche qui rappresentate dal resistente, il quale peraltro ha omesso di depositare la documentazione relativa ai titoli investiti. Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che i minori non trascorrono periodi paritetici con ciascun genitore, con conseguente aumento dell'onere di mantenimento diretto da parte della madre. Tenuto conto del fatto, che parte resistente ha un ridotto onere di contribuzione diretta. Tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti così come rappresentata, delle esigenze dei minori, della loro collocazione e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minorenni versando l'importo di € 900,00 mensili (pari ad € 450,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento per ciascun figlio minore, oltre a rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, come da accordo tra le parti;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. L'aumento del contributo economico, rispetto a quanto inizialmente disposto dal giudice delegato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., è giustificato dalla parziale produzione documentale di parte resistente, dalle quali emergono ingenti investimenti in titoli, di cui la parte nulla ha prodotto. E del resto, il tenore di vita del resistente (con spese di circa 7.000,00 € solo per la locazione dell'immobile e del box) mal si concilia con un reddito di “soli” 10.000,00 € mensili. È di evidenza che il resistente gode di altri redditi ovvero di risparmi che ha omesso di rappresentare compiutamente in questo giudizio.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, a modifica della sentenza n. 587/2023, emessa dal Tribunale di Novara, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. conferma l'affidamento condiviso dei minori e Persona_6 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente la madre;
2. dispone che il padre vedrà i figli, a settimane alterne, il giovedì ore 20.00 con cena, mentre il pernotto sarà presso la casa materna, e dal venerdì pomeriggio, terminata la scuola, sino alla domenica ore 14.00 con pernotto il venerdì ed il sabato presso l'abitazione del padre (nel periodo scolastico); ove i ragazzi non andassero a scuola, il padre li terrà, a settimane alterne, dal giovedì ore 20.00 alla domenica ore 14.00;
Pag. 7 3. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno di Controparte_2 CP_1 mantenimento pei i figli e , minorenni, l'importo di 900,00 mensili Persona_3 Per_2
(pari ad € 450,00 per figlio) con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5. prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico da parte della madre;
6. condanna al pagamento in favore di l'importo Controparte_2 CP_1 di € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge;
7. dispone la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza competente per territorio per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di Controparte_2
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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