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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/06/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 167/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° / 2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Maria Grazia d'Errico consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 167/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Capaldi, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'odierna udienza, fissata ai sensi dell'art. 348, co.2, c.p.c., l'appellante non è comparso, non essendosi costituito l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza in data
08.05.2023, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione emessa dall' , notificatagli il 16.08.2022, con cui gli si ingiungeva di pagare CP_1 la somma di € 22.006,60 per avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2013. Il Tribunale, rilevato che l'ordinanza era stata notificata il 16.08.2022 e che il ricorso era stato depositato il 30.09.2022, riteneva tardivamente proposta l'opposizione, non applicandosi alle cause di lavoro e previdenza la sospensione feriale dei termini.
2. Per la riforma della suddetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Fissata, con decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., l'udienza di discussione, e sostituita la stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine fino all'01.03.2024, l'appellante non depositava dette note, non costituendosi l'appellato . Rinviata la causa all'udienza del 07.06.2024, ai sensi CP_1 dell'art. 348, co 2, c.p.c.., anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi entro la suddetta data del 07.06.2024, l'appellante non vi ha provveduto, dovendosi, pertanto, considerare non comparso.
Rilevata l'improcedibilità dell'appello, veniva emessa sentenza con contestuale motivazione.
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3. Rileva la Corte che l'impugnazione è improcedibile, ai sensi del 2° comma dell'art.348 c.p.c., stante la reiterata mancata comparizione dell'appellante, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c, pur a fronte degli adempimenti osservati dal collegio, in assenza di documentata notifica dell'atto di gravame all'appellato.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per la presente impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente
2 pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -Giudice del lavoro - del 09.05.2023, proposto con ricorso qui depositato l'08.11.2023 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria
[...] CP_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Nulla per le spese.
Campobasso, 14.06.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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